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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 773/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CC US NA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7329/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Cariati - Piazza Rocco Trento 87062 Cariati CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010433932000 TARI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010433932000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010433932000 TARI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010433932000 TARI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200016553717000 TARI 2019 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210007225590000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210015625215000 TARI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220013640553000 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: non comparso in udienza.
Resistente/Appellato: noncomparso in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 31 ottobre 2024 all'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza e al Comune di
Cariati, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data 27 novembre 2024 (n. 7329/2024 R.G.R.), Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, presentava ricorso avverso l'avviso d'intimazione di pagamento n. 03420249010433932000, notificato in data 3 settembre 2024, limitatamente a quattro cartelle di pagamento, atti presupposto, relativi ad imposta tari:
- n. 03420200016553717000, notificata in data 29/03/2022, importo € 280,36, Tari 2019;
-n. 03420210007225590000, notificata in data 04/05/2022, importo € 347,01, Tari 2012;
- n. 03420210015625215000, notificata in data 06/09/2022, importo € 277,32, Tari 2020;
- n. 03420220013640553000, notificata in data 06/09/2022, importo € 268,26, Tari 2015.
Allegava l'atto impugnato.
Parte ricorrente eccepiva:
1) Nullità delle cartelle di pagamento indicate nell'avviso d'intimazione impugnato perché non precedute dalla notifica di avvisi di accertamento, atti presupposti da ritenersi necessari;
2) Nullità per lesione del diritto di difesa a seguito dell'omessa notifica degli atti prodromici;
3) Infondatezza delle pretese in assenza della necessaria prova dei presupposti dell'imposta Tari richiesta;
4) Infondatezza sempre per la mancata prova da parte dell'ente impositore e del concessionario;
5) Nullità in quanto il ruolo risulterebbe affidato al concessionario oltre il termine previsto di tre anni;
6) Prescrizione della pretesa stante l'omessa notifica delle cartelle indicate come presupposto.
Sollecitava l'annullamento dell'atto impugnato in relazione alle quattro cartelle di pagamento indicate come presupposto, con vittoria di spese e distrazione e trattazione in pubblica udienza.
In data 4 dicembre 2024 l'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza si è costituita depositando controdeduzioni telematiche ove respingeva le eccezioni sollevate dal ricorrente, allegando documentazione a dimostrazione della regolare notifica delle cartelle di pagamento e di altri atti interruttivi della prescrizione. Eccepiva il difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi di merito opponibili all'Ente impositore. Chiedeva, in ogni caso, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data 15 gennaio 2026 parte ricorrente allegava memoria illustrativa ove contestava la documentazione prodotta da ADER, rilevando per le notifiche delle due cartelle a mani di un familiare che non vi era prova di spedizione della CAN e che la sottoscrizione del presunto familiare era illeggibile, dovendosi escludere la presenza di un familiare convivente poiché la Ricorrente_1 vive da sola;
per le notifiche eseguite per posta con atto consegnato al destinatario contestava l'autenticità della sottoscrizione sollevando nella memoria querela di falso. Per il resto si riportava al ricorso.
Il Comune di Cariati non si è costituito.
All'udienza del 5 febbraio 2026 nessuno era comparso e la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
ADER ha allegato documentazione attestante la rituale notifica delle cartelle di pagamento indicate come presupposto dell'AVI impugnato, nonché di atti interruttivi della prescrizione e precisamente per due cartelle, quelle notificate in data 6 settembre 2022, gli atti erano stati consegnati dall'Ufficiale Postale ad un familiare che si era dichiarato convivente della Lettieri;
le altre due cartelle, invece, erano state consegnate dal Postino direttamente al destinatario.
Con riferimento alle quattro succitate cartelle, è stato notificato l'avviso di intimazione n.
03420239009002860000, il quale dopo diversi tentativi eseguiti dall'Ufficiale postale, veniva consegnato personalmente alla Ricorrente_1 in data 7.6.2024 (v. documentazione allegata).
Le notifiche sono ampiamente rituali, dovendosi ritenere le contestazioni formulate da parte ricorrente non fondate.
Le cartelle di pagamento sono state notificate tramite spedizione di raccomandata con ricevuta di ritorno.
In questo caso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Ufficiale postale, se non quello di curare che, la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, manchino nell'avviso di ricevimento da restituire al mittente le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come illeggibile, l'atto è pur sempre valido poiché la relazione tra la persona cui esso e destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Ufficio postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (v. sul punto Cass. 27.5.2011 n. 11708 e da ultimo Cass.
4.4.2013 n. 8321).
Nella notifica a mezzo posta, pertanto, si prescinde dall'intervento dell'Ufficiale Giudiziario. Inoltre non costituisce alcun vizio la mancata redazione di specifica relata, da compilarsi all'ultimo foglio dell'atto da notificare, poiché, come sopra specificato, l'unica incombenza necessaria e sufficiente per la validità della notifica, è rappresentata dalla consegna del plico al domicilio del destinatario da parte dell'Ufficiale postale, con il rispetto delle procedure sopra indicate. Per la legge postale, inoltre, non è previsto invio di raccomandata informativa nel caso di consegna del plico a soggetto diverso dal destinatario.
La presunta non autenticità della sottoscrizione delle cartoline da parte della Lettieri, in presenza di dichiarazione resa dall'Ufficiale Postale, risulta affermata in modo apodittico da parte ricorrente, la quale ha solo preannunciato querela di falso, non risultando dalla documentazione allegata che tale querela sia stata effettivamente presentata, con le conseguenze ricollegabili a tale incombenza.
Non si è determinata la prescrizione della pretesa in quanto tra l'ultimo atto interruttivo notificato (7 giugno
2024) e l'AVI impugnato sono decorsi solo pochi mesi, dovendosi, peraltro osservare che tra la data di notifica delle cartelle di pagamento indicate come presupposto (marzo/settembre 2022) e la notifica dell'atto impugnato (3 settembre 2024) è decorso un periodo di poco superiore a due anni e non il termine quinquennale previsto per i tributi locali quali la TARI.
Ultima notazione da sottolineare è quella della definitività delle pretese in presenza di cartelle di pagamento e successivo atto interruttivo della prescrizione ritualmente notificato al contribuente, il quale non può più sollevare eccezioni riguardanti presunti vizi di merito (assenza dei presupposti dell'imposta, carenza di prova e mancata notifica di presupposti avvisi di accertamento) che avrebbe dovuto far valere impugnando le cartelle di pagamento.
In ragione della soccombenza il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore della Parte resistente costituita nella misura precisata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, in composizione monocratica, rigetta il ricorso in oggetto e conferma l'atto impugnato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione di
Cosenza, spese che liquida in € 463,00, oltre accessori di legge.
Cosenza, 5 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CC US NA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7329/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Cariati - Piazza Rocco Trento 87062 Cariati CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010433932000 TARI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010433932000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010433932000 TARI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010433932000 TARI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200016553717000 TARI 2019 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210007225590000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210015625215000 TARI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220013640553000 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: non comparso in udienza.
Resistente/Appellato: noncomparso in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 31 ottobre 2024 all'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza e al Comune di
Cariati, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data 27 novembre 2024 (n. 7329/2024 R.G.R.), Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, presentava ricorso avverso l'avviso d'intimazione di pagamento n. 03420249010433932000, notificato in data 3 settembre 2024, limitatamente a quattro cartelle di pagamento, atti presupposto, relativi ad imposta tari:
- n. 03420200016553717000, notificata in data 29/03/2022, importo € 280,36, Tari 2019;
-n. 03420210007225590000, notificata in data 04/05/2022, importo € 347,01, Tari 2012;
- n. 03420210015625215000, notificata in data 06/09/2022, importo € 277,32, Tari 2020;
- n. 03420220013640553000, notificata in data 06/09/2022, importo € 268,26, Tari 2015.
Allegava l'atto impugnato.
Parte ricorrente eccepiva:
1) Nullità delle cartelle di pagamento indicate nell'avviso d'intimazione impugnato perché non precedute dalla notifica di avvisi di accertamento, atti presupposti da ritenersi necessari;
2) Nullità per lesione del diritto di difesa a seguito dell'omessa notifica degli atti prodromici;
3) Infondatezza delle pretese in assenza della necessaria prova dei presupposti dell'imposta Tari richiesta;
4) Infondatezza sempre per la mancata prova da parte dell'ente impositore e del concessionario;
5) Nullità in quanto il ruolo risulterebbe affidato al concessionario oltre il termine previsto di tre anni;
6) Prescrizione della pretesa stante l'omessa notifica delle cartelle indicate come presupposto.
Sollecitava l'annullamento dell'atto impugnato in relazione alle quattro cartelle di pagamento indicate come presupposto, con vittoria di spese e distrazione e trattazione in pubblica udienza.
In data 4 dicembre 2024 l'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza si è costituita depositando controdeduzioni telematiche ove respingeva le eccezioni sollevate dal ricorrente, allegando documentazione a dimostrazione della regolare notifica delle cartelle di pagamento e di altri atti interruttivi della prescrizione. Eccepiva il difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi di merito opponibili all'Ente impositore. Chiedeva, in ogni caso, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data 15 gennaio 2026 parte ricorrente allegava memoria illustrativa ove contestava la documentazione prodotta da ADER, rilevando per le notifiche delle due cartelle a mani di un familiare che non vi era prova di spedizione della CAN e che la sottoscrizione del presunto familiare era illeggibile, dovendosi escludere la presenza di un familiare convivente poiché la Ricorrente_1 vive da sola;
per le notifiche eseguite per posta con atto consegnato al destinatario contestava l'autenticità della sottoscrizione sollevando nella memoria querela di falso. Per il resto si riportava al ricorso.
Il Comune di Cariati non si è costituito.
All'udienza del 5 febbraio 2026 nessuno era comparso e la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
ADER ha allegato documentazione attestante la rituale notifica delle cartelle di pagamento indicate come presupposto dell'AVI impugnato, nonché di atti interruttivi della prescrizione e precisamente per due cartelle, quelle notificate in data 6 settembre 2022, gli atti erano stati consegnati dall'Ufficiale Postale ad un familiare che si era dichiarato convivente della Lettieri;
le altre due cartelle, invece, erano state consegnate dal Postino direttamente al destinatario.
Con riferimento alle quattro succitate cartelle, è stato notificato l'avviso di intimazione n.
03420239009002860000, il quale dopo diversi tentativi eseguiti dall'Ufficiale postale, veniva consegnato personalmente alla Ricorrente_1 in data 7.6.2024 (v. documentazione allegata).
Le notifiche sono ampiamente rituali, dovendosi ritenere le contestazioni formulate da parte ricorrente non fondate.
Le cartelle di pagamento sono state notificate tramite spedizione di raccomandata con ricevuta di ritorno.
In questo caso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Ufficiale postale, se non quello di curare che, la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, manchino nell'avviso di ricevimento da restituire al mittente le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come illeggibile, l'atto è pur sempre valido poiché la relazione tra la persona cui esso e destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Ufficio postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (v. sul punto Cass. 27.5.2011 n. 11708 e da ultimo Cass.
4.4.2013 n. 8321).
Nella notifica a mezzo posta, pertanto, si prescinde dall'intervento dell'Ufficiale Giudiziario. Inoltre non costituisce alcun vizio la mancata redazione di specifica relata, da compilarsi all'ultimo foglio dell'atto da notificare, poiché, come sopra specificato, l'unica incombenza necessaria e sufficiente per la validità della notifica, è rappresentata dalla consegna del plico al domicilio del destinatario da parte dell'Ufficiale postale, con il rispetto delle procedure sopra indicate. Per la legge postale, inoltre, non è previsto invio di raccomandata informativa nel caso di consegna del plico a soggetto diverso dal destinatario.
La presunta non autenticità della sottoscrizione delle cartoline da parte della Lettieri, in presenza di dichiarazione resa dall'Ufficiale Postale, risulta affermata in modo apodittico da parte ricorrente, la quale ha solo preannunciato querela di falso, non risultando dalla documentazione allegata che tale querela sia stata effettivamente presentata, con le conseguenze ricollegabili a tale incombenza.
Non si è determinata la prescrizione della pretesa in quanto tra l'ultimo atto interruttivo notificato (7 giugno
2024) e l'AVI impugnato sono decorsi solo pochi mesi, dovendosi, peraltro osservare che tra la data di notifica delle cartelle di pagamento indicate come presupposto (marzo/settembre 2022) e la notifica dell'atto impugnato (3 settembre 2024) è decorso un periodo di poco superiore a due anni e non il termine quinquennale previsto per i tributi locali quali la TARI.
Ultima notazione da sottolineare è quella della definitività delle pretese in presenza di cartelle di pagamento e successivo atto interruttivo della prescrizione ritualmente notificato al contribuente, il quale non può più sollevare eccezioni riguardanti presunti vizi di merito (assenza dei presupposti dell'imposta, carenza di prova e mancata notifica di presupposti avvisi di accertamento) che avrebbe dovuto far valere impugnando le cartelle di pagamento.
In ragione della soccombenza il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore della Parte resistente costituita nella misura precisata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, in composizione monocratica, rigetta il ricorso in oggetto e conferma l'atto impugnato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione di
Cosenza, spese che liquida in € 463,00, oltre accessori di legge.
Cosenza, 5 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci