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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/07/2025, n. 3969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3969 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3664/21 R.G. A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn disp bis c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.12.2024;
promossa da
nata a [...] il [...], C.F. residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Catania, via Orsa Minore n. 5, Piano Rialzato;
nata a [...] il [...], C.F. CP_1 [...]
, ivi residente in [...], Piano Rialzato;
nato a [...] C.F._2 CP_2
il 20/10/1999, C.F. , ivi residente in [...], Piano Rialzato;
CodiceFiscale_3
nata a [...] il [...], C.F. residente in Controparte_3 CodiceFiscale_4
Catania, via Ustica n. 2; nata a [...] il [...], C.F. , CP_4 CodiceFiscale_5
residente in [...]; (sorella) nata a [...] il CP_5
21/02/1963, C.F. , residente in [...]; CodiceFiscale_6 Controparte_6
(fratello) nato a [...] il [...], C.F. , residente in
[...] CodiceFiscale_7
Misterbianco, via Calabria n. 15, Piano 1, elettiv.te domiciliati in Catania Via Verona n. 19 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Savoca che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
pagina 1 di 12 attori
contro
Controparte_7
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettiv.te domiciliato in P.IVA_1
Catania Via Ruggero Settimo n. 3 presso lo studio dell'Avv. Gesualda Bizzini che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
e
Controparte_8
nato a [...] il [...] – C.F. , ivi residente in [...], CodiceFiscale_8
int. 1, piano 2; convenuto contumace;
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 24.3.2024 , , , Parte_1 CP_1 CP_2 [...]
e , n.q. di eredi del SI. CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 [...]
convenivano in giudizio innanzi questo Tribunale e Per_1 Controparte_8 CP_7
rispettivamente, di proprietario e compagnia assicurativa dell'autovettura VW Golf tg. EK 015 VM per chiedere la condanna dei predetti al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale verificatosi il
3.4.2019 a Catania, con esiti mortali per –marito, padre, figlio e fratello degli attori. Persona_1
Esponevano che a) in data 3 aprile 2019, alle ore 13,35 circa, a bordo del motociclo di Persona_1
sua proprietà, ES piaggio, targato CT 17692, percorreva la via Orsa Minore, con direzione di marcia verso via Galermo (est/ovest) quando, giunto nelle vicinanze dei civici nn. 5-5/a, veniva investito pagina 2 di 12 dall'autovettura Golf Volkswagen targata EK 015 VM, condotta e di proprietà di che Controparte_8
sopraggiungeva dal senso opposto di marcia, fuori mano, a velocità elevata ed in fase di sorpasso di altro veicolo;
l'urto violento tra i due mezzi avveniva tra la parte anteriore destra dell'auto e la parte antero-laterale-destra della vespa;
b) il punto esatto dell'impatto è stato localizzato a circa tre metri dall'ingresso del civico 5/a; c) il conducente del motociclo indossava il casco protettivo omologato –
marca ECER22 - 05 L5960 con chiusura micrometrica – come è dato evincersi dal Fram a pag. 8 della
CTP ed il suo corpo, dopo essere stato imbarcato sull'auto e dopo aver sbattuto il capo sul parabrezza anteriore, veniva catapultato in avanti e ritrovato a circa 24,50 metri dal predetto punto d'urto, mentre ancora più avanti la vespa, a circa 35 metri e, addirittura a ben 50 metri - in posizione di quiete - l'auto investitrice;
d) sui luoghi intervenivano un'ambulanza del 118 che constatava la morte del motociclista e i VV.UU. di Catania effettuavano i rilievi di rito e, preso atto degli esiti mortali dell'incidente,
comunicavano l'ipotesi di reato alla competente Procura della Repubblica, la quale avviava procedimento penale per il reato di cui all'art. 589 c.p., commi 1 e 2, nei confronti del convenuto conducente l'auto Golf, . Controparte_8
La compagnia assicurativa si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda CP_9
attorea, deducendo l'esclusiva riferibilità del sinistro alle manovre del e -in subordine- il Per_1
contenimento della condanna alla porzione di colpa ascrivibile all'assicurato.
Non si costituiva . Controparte_8
Disposta ed eseguita ctu sulla dinamica del sinistro, all'udienza del 9.12.2024 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione.
Trascorsi i termini ex art. 281 quinquies c.p.c. (cbn. dsp. art. 190 c.p.c.) questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'espletata ctu sulla dinamica del sinistro ha accertato quanto segue: “Il giorno 05.04.2019, verso le ore 14:10 ca, il motociclo, Piaggio ES125, con targa CT 176925, condotto dal sig. Persona_1
pagina 3 di 12 il quale, utilizzava regolarmente il casco protettivo (da quanto chiaramente visibile nei fotogrammi del video del sistema di video sorveglianza), percorreva la via Orsa Minore, nel territorio del Comune di
Catania, in direzione Est-Ovest, ad una velocità media di circa 24 km/h. Giunto nei pressi del civico n.5, rallentava, portandosi regolarmente al centro della carreggiata al fine di effettuare manovra di svolta a sinistra per immettersi all'interno del sopracitato civico. Appena intrapresa tale manovra entrava in forte collisione con il veicolo Volkswagen Golf, con targa EK015VM, il quale sopraggiungeva dal senso opposto di marcia, ad una velocità non inferiore ad 83 km/h, superiore al limite massimo di 50 km/h previsto per i centri urbani dal Codice della strada. A causa del violentissimo urto che materialmente si concretava tra la parte frontale destra dell'autovettura
Volkswagen Golf e la parte anterolaterale destra del motociclo Piaggio, Il veniva disarcionato, Per_2
caricato sul cofano e parabrezza dell'auto, indi in avanti proiettato, lungo la direttrice d'avanzamento
Ovest-Est dell'autovettura, con traiettoria parabolica, raggiungendo posizione di quiete nei pressi della parte centrale della carreggiata. Il motociclo, dopo l'urto, veniva anch'esso proiettato lungo la direttrice di marcia Ovest-Est dell'auto, pattinando sulla sede stradale per circa 20 metri, prima di arrestarsi,
dopo un lieve contatto con la ruota posteriore destra dell'autocarro Fiat Iveco, recante targa FT582KZ,
in sosta contromano sulla via Orsa Minore, anch'esso nei pressi del centro strada, più avanti rispetto al corpo del centauro. L'autovettura VW Golf, dopo l'impatto, in avanti proseguiva rispetto alla sua direttrice di marcia originaria, arrestandosi, nei pressi del margine destro della sede stradale, ad una distanza di circa 24,5 metri di quella che era stata la zona d'urto in carreggiata”. 5.3 – Violazione della norme del Codice della Strada. I conducenti dei due veicoli, in ragione della ricostruzione della meccanica del sinistro operata, con il loro comportamento violavano le disposizioni relative ai seguenti articoli del codice della strada: Conducente del motociclo Piaggio ES targato CT176925 Art. 145,
comma 2. 2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione. Conducente dell'autovettura Volkswagen Golf targata pagina 4 di 12 EK015VM Art. 141 – commi 1-2 e 3. 1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura,
sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità
limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause,
nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici. Art. 142 –
comma 1. 1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità
massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali,
i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a
150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali. Proprietario dell'autocarro Iveco Daily targato FT582KZ Art. 157 – comma 2 pagina 5 di 12 2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento. Dall'analisi e ricostruzione dell'evento sinistro stradale è
comunque emerso che tale infrazione non ha avuto alcun nesso causale con la meccanica di accadimento dell'incidente e la presenza del mezzo in sosta non ha in alcun modo inficiato la reciproca visibilità/avvistabilità tra i due conducenti. Dunque si può pacificamente affermare che nessuna responsabilità sulla verificazione dell'evento incidentale può essere ricondotta al conducente/proprietario del veicolo in sosta contromano.”
Dalla ricostruzione del sinistro – sostanzialmente conforme agli accertamenti dei VV.UU. e del perito del PM nell'ambito del procedimento penale, nonché pressocchè pacifiche tra le parti – è
possibile ritenere la sussistenza di un concorso di colpa del nella causazione del sinistro. Per_1
Ed invero causa prevalente delle conseguenze mortali del sinistro è sicuramente la condotta di guida
(velocità eccessiva) tenuta dal convenuto , tenuto conto che una diversa velocità anche se non CP_8
avesse evitato l'urto avrebbe sicuramente evitato le conseguenze mortali dello stesso. La condotta del
(manovra di svolta a sx non consentita) ha concorso – tuttavia – nel porre lo stesso in una Per_1
condizione di pericolo per se e per gli altri, costituendo un ostacolo sulla opposta corsia di marcia.
Nella specie deve quindi essere rilevato un concorso di colpa (art. 1227 comma I c.c.) nella causazione dell'incidente da parte del danneggiato.
Il concorso di colpa, peraltro, può ben essere rilevato d'ufficio dal giudice atteso che in tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (comma 1 dell'art. 1227 c.c.) va distinta da quella (disciplinata dal comma 2 della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacchè - mentre nel primo caso il pagina 6 di 12 giudice deve proporsi d'ufficio l'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale,
dello stesso - la seconda di tali situazioni costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede;
ne consegue che la relativa eccezione non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di cassazione (Cass. civ., sez.
III, 2 aprile 2001, n. 4799; Cass. civ., sez. III, 1 febbraio 2000, n. 1073; Cass. civ., sez. lav., 26 febbraio
1999, n. 1684; Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13460).
Il concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro può ben essere quantificato nella misura del 30%.
In particolare, come già rilevato, gli attori hanno chiesto il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti iure proprio.
Ciò posto, quanto ai primi deve rilevarsi che non sono stati né allegati né provati i pregiudizi patrimoniali sofferti dalle istanti in conseguenza del decesso del prossimo congiunto, sicché la predetta domanda non può trovare accoglimento.
Quanto ai danni non patrimoniali va, invece, osservato come la perdita di un congiunto lede contemporaneamente, ed in via immediata e diretta, l'incolumità personale dello stesso e il diritto dei suoi cari all'intangibilità della sfera degli affetti e alla libera esplicazione della propria personalità nella famiglia, tutelato dagli artt. 2,29 e 30 della Costituzione. In relazione a quest'ultimo pregiudizio,
definito danno da perdita del rapporto parentale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni pagina 7 di 12 caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità,
precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione (cfr., fra le altre, Cassazione civile,
sez. III, sentenza n. 9010 del 21.3.2022).
Nel caso di specie, gli attori, come già detto, sono prossimi congiunti del in quanto rivestono Per_1
rispettivamente la posizione di moglie, figli, madre e fratelli;
pertanto, poiché essi appartengo alla cd.
famiglia nucleare della vittima, può presumersi – in assenza di prove contrarie da parte dei convenuti –
che il decesso di costui abbia comportato la perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà
familiare.
A ciò deve poi aggiungersi – quale ulteriore indizio dell'esistenza e intensità del vincolo affettivo reciso dal fatto illecito - che la vittima abitava con la propria moglie e con i figli come attestato dallo stato di famiglia prodotti in atti.
Ritenuta, dunque, provata l'esistenza del danno da perdita del rapporto parentale patito dagli attori,
quanto alla liquidazione di tale pregiudizio va osservato che la Suprema Corte ha recentemente affermato che le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, e pubblicate nel 2022 (aggiornate nel 2024),
costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale,
in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione (cfr. Cassazione civile, sez.
III, ordinanza n. 37009 del 16.12.2022).
Ne discende che vanno assunti come riferimento i valori indicati nella tabella milanese pubblicata nel mese di marzo 2021, ed applicati tenendo conto del sistema integrato a punti introdotto dalla pagina 8 di 12 succitata tabella del giugno 2024. Poiché i valori monetari della Tabella Edizione 2022 sono stati calcolati in base a quelli già applicati nella precedente Tabella 2021, nelle tabelle di seguito riportate i valori monetari espressi nella Tabella Edizione 2022 sono stati rivalutati dall'01.01.2021
all'01.01.2024 con il coefficiente del 16,2268% (coefficiente di rivalutazione = 1,162268).
Alla stregua di tali criteri, il danno da perdita del rapporto parentale subito iure proprio dalla moglie,
va determinato attribuendo 18 punti per l'età della vittima primaria, 18 punti per l'età Parte_1
della vittima secondaria, 16 punti per la coabitazione nello stesso immobile, 12 punti per la sopravvivenza di altri due congiunti del nucleo familiare primario del de cuius. Conseguentemente,
assumendo come "valore punto" la somma di 3.911,00 euro indicata nella suddetta tabella del mese di giugno 2024, tal danno va liquidato nella somma complessiva pari a 250304.00.
Invece, quanto al danno da perdita del rapporto parentale subito iure proprio dalla figlia CP_1
tale pregiudizio va quantificato attribuendo 18 punti per l'età della vittima primaria, 26 punti per l'età
della vittima secondaria, 16 punti per la coabitazione nello stesso immobile, 12 punti per la sopravvivenza di altri due congiunti del nucleo familiare primario del de cuius. Ne discende che, alla luce del "valore punto" pari a 3.911,00 euro indicato nella suddetta tabella integrata, tale danno va liquidato nella somma complessiva pari a 281592.00 euro.
Quanto al danno da perdita del rapporto parentale subito iure proprio dal figlio , tale CP_2
pregiudizio va quantificato attribuendo 18 punti per l'età della vittima primaria, 28 punti per l'età della vittima secondaria, 16 punti per la coabitazione nello stesso immobile, 12 punti per la sopravvivenza di altri due congiunti del nucleo familiare primario del de cuius. Ne discende che, alla luce del "valore punto" pari a 3.911,00 euro indicato nella suddetta tabella integrata, tale danno va liquidato nella somma complessiva pari a 289414.00 euro.
Quanto al danno da perdita del rapporto parentale subito iure proprio dalla madre CP_3
tale pregiudizio va quantificato attribuendo 18 punti per l'età della vittima primaria, 8 punti
[...]
pagina 9 di 12 per l'età della vittima secondaria, 0 punti per assenza di coabitazione nello stesso immobile, 12 punti per la sopravvivenza di altri due congiunti del nucleo familiare primario del de cuius. Ne discende che,
alla luce del "valore punto" pari a 3.911,00 euro indicato nella suddetta tabella integrata, tale danno va liquidato nella somma complessiva pari a 148618.00 euro.
Quanto al danno da perdita del rapporto parentale subito iure proprio dalla sorella tale CP_4
pregiudizio va quantificato attribuendo 12 punti per l'età della vittima primaria, 14 punti per l'età della vittima secondaria, 0 punti per la assenza di coabitazione nello stesso immobile, 12 punti per la sopravvivenza di altri due congiunti del nucleo familiare primario del de cuius. Ne discende che, alla luce del "valore punto" pari a 1698.00 euro indicato nella suddetta tabella integrata, tale danno va liquidato nella somma complessiva pari a 64524.00 euro.
Quanto al danno da perdita del rapporto parentale subito iure proprio dalla sorella CP_5
tale pregiudizio va quantificato attribuendo 12 punti per l'età della vittima primaria, 12 punti per l'età
della vittima secondaria, 0 punti per la assenza di coabitazione nello stesso immobile, 12 punti per la sopravvivenza di altri due congiunti del nucleo familiare primario del de cuius. Ne discende che, alla luce del "valore punto" pari a 1698.00 euro indicato nella suddetta tabella integrata, tale danno va liquidato nella somma complessiva pari a 61128.00 euro.
Quanto al danno da perdita del rapporto parentale subito iure proprio dal fratello Controparte_6
tale pregiudizio va quantificato attribuendo 12 punti per l'età della vittima primaria, 12 punti
[...]
per l'età della vittima secondaria, 0 punti per la assenza di coabitazione nello stesso immobile, 12 punti per la sopravvivenza di altri due congiunti del nucleo familiare primario del de cuius. Ne discende che,
alla luce del "valore punto" pari a 1698.00 euro indicato nella suddetta tabella integrata, tale danno va liquidato nella somma complessiva pari a 61128.00 euro.
Tuttavia, stante l'accertato concorso di colpa nella misura del 30% in capo a gli Persona_1
importi indicati vanno quantificati nella complessiva somma di € 175212.80 per , € Parte_1
pagina 10 di 12 197114.40 per , € 202589.80 per , € 104032.60 per € CP_1 CP_2 Controparte_3
45166.80 per € 42789.60 per ed € 42789.60 per . CP_4 CP_5 Per_1 Controparte_6
E' altresì pacifico che ha già versato agli attori le seguenti somme € 75.000,00 in favore CP_7
della moglie del de cuius SI.ra , € 60.000,00 per ciascuno dei due figli SI.ri Parte_1 CP_1
e , € 54.000,00 per la madre SI.ra € 12.000,00 per ciascuno dei
[...] CP_2 Controparte_3
tre fratelli SI.ri , e Controparte_6 CP_5 CP_4
Ne segue che le somme effettivamente residue e dovute sono: € 105212.80 per , € Parte_1
137114.40 per , € 142589.80 per € 50032.60 per € CP_1 CP_2 Controparte_3
33166.80 per € 30789.60 per ed € 30789.60 per CP_4 CP_5 Controparte_6
Le somme così determinate sono liquidate agli importi più recenti. Esse vanno pertanto devalutate avuto riguardo al momento del decesso (3.4.2019); quindi – trattandosi di debiti di valore – esse vanno rivalutate anno per anno, dal giorno del decesso fino al giorno di pubblicazione della presente decisione, in base agli indici Istat di riferimento;
su ciascuno importo annuale vanno applicati gli interessi compensativi in misura legale, secondo l'indice dell'anno di riferimento.
Tenuto conto del concorso di colpa accertato e delle somme già versate ante causam, le spese del giudizio vanno compensate per metà, remanendo la restante metà a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, udito il procuratore dell'attore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , , , , Parte_1 CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 [...]
e contro e , disattesa ogni ulteriore CP_5 Controparte_6 Controparte_8 CP_7
istanza, così provvede:
dichiara il concorso di colpa di nella causazione del sinistro per cui è causa nella Persona_1
misura del 30%; pagina 11 di 12 condanna e al pagamento (tenuto conto dell'accertato concorso di Controparte_8 CP_7
colpa e delle somme già versate) delle somme di € 105212.80 per , € 137114.40 per Parte_1
, € 142589.80 per , € 50032.60 per € 33166.80 per CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
€ 30789.60 per ed € 30789.60 per oltre rivalutazione ed CP_4 CP_5 Controparte_6
interessi come in parte motiva;
compensa per metà le spese del giudizio;
condanna i convenuti al rimborso della restante metà delle spese del giudizio liquidate – e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Salvatore Savoca – in complessivi € 12000.00 per compensi, €
272.50 per spese, € 910.00 per compensi ctu, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania addì 28 luglio 2025
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
pagina 12 di 12
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3664/21 R.G. A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn disp bis c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.12.2024;
promossa da
nata a [...] il [...], C.F. residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Catania, via Orsa Minore n. 5, Piano Rialzato;
nata a [...] il [...], C.F. CP_1 [...]
, ivi residente in [...], Piano Rialzato;
nato a [...] C.F._2 CP_2
il 20/10/1999, C.F. , ivi residente in [...], Piano Rialzato;
CodiceFiscale_3
nata a [...] il [...], C.F. residente in Controparte_3 CodiceFiscale_4
Catania, via Ustica n. 2; nata a [...] il [...], C.F. , CP_4 CodiceFiscale_5
residente in [...]; (sorella) nata a [...] il CP_5
21/02/1963, C.F. , residente in [...]; CodiceFiscale_6 Controparte_6
(fratello) nato a [...] il [...], C.F. , residente in
[...] CodiceFiscale_7
Misterbianco, via Calabria n. 15, Piano 1, elettiv.te domiciliati in Catania Via Verona n. 19 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Savoca che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
pagina 1 di 12 attori
contro
Controparte_7
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettiv.te domiciliato in P.IVA_1
Catania Via Ruggero Settimo n. 3 presso lo studio dell'Avv. Gesualda Bizzini che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
e
Controparte_8
nato a [...] il [...] – C.F. , ivi residente in [...], CodiceFiscale_8
int. 1, piano 2; convenuto contumace;
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 24.3.2024 , , , Parte_1 CP_1 CP_2 [...]
e , n.q. di eredi del SI. CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 [...]
convenivano in giudizio innanzi questo Tribunale e Per_1 Controparte_8 CP_7
rispettivamente, di proprietario e compagnia assicurativa dell'autovettura VW Golf tg. EK 015 VM per chiedere la condanna dei predetti al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale verificatosi il
3.4.2019 a Catania, con esiti mortali per –marito, padre, figlio e fratello degli attori. Persona_1
Esponevano che a) in data 3 aprile 2019, alle ore 13,35 circa, a bordo del motociclo di Persona_1
sua proprietà, ES piaggio, targato CT 17692, percorreva la via Orsa Minore, con direzione di marcia verso via Galermo (est/ovest) quando, giunto nelle vicinanze dei civici nn. 5-5/a, veniva investito pagina 2 di 12 dall'autovettura Golf Volkswagen targata EK 015 VM, condotta e di proprietà di che Controparte_8
sopraggiungeva dal senso opposto di marcia, fuori mano, a velocità elevata ed in fase di sorpasso di altro veicolo;
l'urto violento tra i due mezzi avveniva tra la parte anteriore destra dell'auto e la parte antero-laterale-destra della vespa;
b) il punto esatto dell'impatto è stato localizzato a circa tre metri dall'ingresso del civico 5/a; c) il conducente del motociclo indossava il casco protettivo omologato –
marca ECER22 - 05 L5960 con chiusura micrometrica – come è dato evincersi dal Fram a pag. 8 della
CTP ed il suo corpo, dopo essere stato imbarcato sull'auto e dopo aver sbattuto il capo sul parabrezza anteriore, veniva catapultato in avanti e ritrovato a circa 24,50 metri dal predetto punto d'urto, mentre ancora più avanti la vespa, a circa 35 metri e, addirittura a ben 50 metri - in posizione di quiete - l'auto investitrice;
d) sui luoghi intervenivano un'ambulanza del 118 che constatava la morte del motociclista e i VV.UU. di Catania effettuavano i rilievi di rito e, preso atto degli esiti mortali dell'incidente,
comunicavano l'ipotesi di reato alla competente Procura della Repubblica, la quale avviava procedimento penale per il reato di cui all'art. 589 c.p., commi 1 e 2, nei confronti del convenuto conducente l'auto Golf, . Controparte_8
La compagnia assicurativa si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda CP_9
attorea, deducendo l'esclusiva riferibilità del sinistro alle manovre del e -in subordine- il Per_1
contenimento della condanna alla porzione di colpa ascrivibile all'assicurato.
Non si costituiva . Controparte_8
Disposta ed eseguita ctu sulla dinamica del sinistro, all'udienza del 9.12.2024 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione.
Trascorsi i termini ex art. 281 quinquies c.p.c. (cbn. dsp. art. 190 c.p.c.) questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'espletata ctu sulla dinamica del sinistro ha accertato quanto segue: “Il giorno 05.04.2019, verso le ore 14:10 ca, il motociclo, Piaggio ES125, con targa CT 176925, condotto dal sig. Persona_1
pagina 3 di 12 il quale, utilizzava regolarmente il casco protettivo (da quanto chiaramente visibile nei fotogrammi del video del sistema di video sorveglianza), percorreva la via Orsa Minore, nel territorio del Comune di
Catania, in direzione Est-Ovest, ad una velocità media di circa 24 km/h. Giunto nei pressi del civico n.5, rallentava, portandosi regolarmente al centro della carreggiata al fine di effettuare manovra di svolta a sinistra per immettersi all'interno del sopracitato civico. Appena intrapresa tale manovra entrava in forte collisione con il veicolo Volkswagen Golf, con targa EK015VM, il quale sopraggiungeva dal senso opposto di marcia, ad una velocità non inferiore ad 83 km/h, superiore al limite massimo di 50 km/h previsto per i centri urbani dal Codice della strada. A causa del violentissimo urto che materialmente si concretava tra la parte frontale destra dell'autovettura
Volkswagen Golf e la parte anterolaterale destra del motociclo Piaggio, Il veniva disarcionato, Per_2
caricato sul cofano e parabrezza dell'auto, indi in avanti proiettato, lungo la direttrice d'avanzamento
Ovest-Est dell'autovettura, con traiettoria parabolica, raggiungendo posizione di quiete nei pressi della parte centrale della carreggiata. Il motociclo, dopo l'urto, veniva anch'esso proiettato lungo la direttrice di marcia Ovest-Est dell'auto, pattinando sulla sede stradale per circa 20 metri, prima di arrestarsi,
dopo un lieve contatto con la ruota posteriore destra dell'autocarro Fiat Iveco, recante targa FT582KZ,
in sosta contromano sulla via Orsa Minore, anch'esso nei pressi del centro strada, più avanti rispetto al corpo del centauro. L'autovettura VW Golf, dopo l'impatto, in avanti proseguiva rispetto alla sua direttrice di marcia originaria, arrestandosi, nei pressi del margine destro della sede stradale, ad una distanza di circa 24,5 metri di quella che era stata la zona d'urto in carreggiata”. 5.3 – Violazione della norme del Codice della Strada. I conducenti dei due veicoli, in ragione della ricostruzione della meccanica del sinistro operata, con il loro comportamento violavano le disposizioni relative ai seguenti articoli del codice della strada: Conducente del motociclo Piaggio ES targato CT176925 Art. 145,
comma 2. 2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione. Conducente dell'autovettura Volkswagen Golf targata pagina 4 di 12 EK015VM Art. 141 – commi 1-2 e 3. 1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura,
sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità
limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause,
nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici. Art. 142 –
comma 1. 1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità
massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali,
i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a
150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali. Proprietario dell'autocarro Iveco Daily targato FT582KZ Art. 157 – comma 2 pagina 5 di 12 2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento. Dall'analisi e ricostruzione dell'evento sinistro stradale è
comunque emerso che tale infrazione non ha avuto alcun nesso causale con la meccanica di accadimento dell'incidente e la presenza del mezzo in sosta non ha in alcun modo inficiato la reciproca visibilità/avvistabilità tra i due conducenti. Dunque si può pacificamente affermare che nessuna responsabilità sulla verificazione dell'evento incidentale può essere ricondotta al conducente/proprietario del veicolo in sosta contromano.”
Dalla ricostruzione del sinistro – sostanzialmente conforme agli accertamenti dei VV.UU. e del perito del PM nell'ambito del procedimento penale, nonché pressocchè pacifiche tra le parti – è
possibile ritenere la sussistenza di un concorso di colpa del nella causazione del sinistro. Per_1
Ed invero causa prevalente delle conseguenze mortali del sinistro è sicuramente la condotta di guida
(velocità eccessiva) tenuta dal convenuto , tenuto conto che una diversa velocità anche se non CP_8
avesse evitato l'urto avrebbe sicuramente evitato le conseguenze mortali dello stesso. La condotta del
(manovra di svolta a sx non consentita) ha concorso – tuttavia – nel porre lo stesso in una Per_1
condizione di pericolo per se e per gli altri, costituendo un ostacolo sulla opposta corsia di marcia.
Nella specie deve quindi essere rilevato un concorso di colpa (art. 1227 comma I c.c.) nella causazione dell'incidente da parte del danneggiato.
Il concorso di colpa, peraltro, può ben essere rilevato d'ufficio dal giudice atteso che in tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (comma 1 dell'art. 1227 c.c.) va distinta da quella (disciplinata dal comma 2 della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacchè - mentre nel primo caso il pagina 6 di 12 giudice deve proporsi d'ufficio l'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale,
dello stesso - la seconda di tali situazioni costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede;
ne consegue che la relativa eccezione non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di cassazione (Cass. civ., sez.
III, 2 aprile 2001, n. 4799; Cass. civ., sez. III, 1 febbraio 2000, n. 1073; Cass. civ., sez. lav., 26 febbraio
1999, n. 1684; Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13460).
Il concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro può ben essere quantificato nella misura del 30%.
In particolare, come già rilevato, gli attori hanno chiesto il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti iure proprio.
Ciò posto, quanto ai primi deve rilevarsi che non sono stati né allegati né provati i pregiudizi patrimoniali sofferti dalle istanti in conseguenza del decesso del prossimo congiunto, sicché la predetta domanda non può trovare accoglimento.
Quanto ai danni non patrimoniali va, invece, osservato come la perdita di un congiunto lede contemporaneamente, ed in via immediata e diretta, l'incolumità personale dello stesso e il diritto dei suoi cari all'intangibilità della sfera degli affetti e alla libera esplicazione della propria personalità nella famiglia, tutelato dagli artt. 2,29 e 30 della Costituzione. In relazione a quest'ultimo pregiudizio,
definito danno da perdita del rapporto parentale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni pagina 7 di 12 caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità,
precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione (cfr., fra le altre, Cassazione civile,
sez. III, sentenza n. 9010 del 21.3.2022).
Nel caso di specie, gli attori, come già detto, sono prossimi congiunti del in quanto rivestono Per_1
rispettivamente la posizione di moglie, figli, madre e fratelli;
pertanto, poiché essi appartengo alla cd.
famiglia nucleare della vittima, può presumersi – in assenza di prove contrarie da parte dei convenuti –
che il decesso di costui abbia comportato la perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà
familiare.
A ciò deve poi aggiungersi – quale ulteriore indizio dell'esistenza e intensità del vincolo affettivo reciso dal fatto illecito - che la vittima abitava con la propria moglie e con i figli come attestato dallo stato di famiglia prodotti in atti.
Ritenuta, dunque, provata l'esistenza del danno da perdita del rapporto parentale patito dagli attori,
quanto alla liquidazione di tale pregiudizio va osservato che la Suprema Corte ha recentemente affermato che le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, e pubblicate nel 2022 (aggiornate nel 2024),
costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale,
in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione (cfr. Cassazione civile, sez.
III, ordinanza n. 37009 del 16.12.2022).
Ne discende che vanno assunti come riferimento i valori indicati nella tabella milanese pubblicata nel mese di marzo 2021, ed applicati tenendo conto del sistema integrato a punti introdotto dalla pagina 8 di 12 succitata tabella del giugno 2024. Poiché i valori monetari della Tabella Edizione 2022 sono stati calcolati in base a quelli già applicati nella precedente Tabella 2021, nelle tabelle di seguito riportate i valori monetari espressi nella Tabella Edizione 2022 sono stati rivalutati dall'01.01.2021
all'01.01.2024 con il coefficiente del 16,2268% (coefficiente di rivalutazione = 1,162268).
Alla stregua di tali criteri, il danno da perdita del rapporto parentale subito iure proprio dalla moglie,
va determinato attribuendo 18 punti per l'età della vittima primaria, 18 punti per l'età Parte_1
della vittima secondaria, 16 punti per la coabitazione nello stesso immobile, 12 punti per la sopravvivenza di altri due congiunti del nucleo familiare primario del de cuius. Conseguentemente,
assumendo come "valore punto" la somma di 3.911,00 euro indicata nella suddetta tabella del mese di giugno 2024, tal danno va liquidato nella somma complessiva pari a 250304.00.
Invece, quanto al danno da perdita del rapporto parentale subito iure proprio dalla figlia CP_1
tale pregiudizio va quantificato attribuendo 18 punti per l'età della vittima primaria, 26 punti per l'età
della vittima secondaria, 16 punti per la coabitazione nello stesso immobile, 12 punti per la sopravvivenza di altri due congiunti del nucleo familiare primario del de cuius. Ne discende che, alla luce del "valore punto" pari a 3.911,00 euro indicato nella suddetta tabella integrata, tale danno va liquidato nella somma complessiva pari a 281592.00 euro.
Quanto al danno da perdita del rapporto parentale subito iure proprio dal figlio , tale CP_2
pregiudizio va quantificato attribuendo 18 punti per l'età della vittima primaria, 28 punti per l'età della vittima secondaria, 16 punti per la coabitazione nello stesso immobile, 12 punti per la sopravvivenza di altri due congiunti del nucleo familiare primario del de cuius. Ne discende che, alla luce del "valore punto" pari a 3.911,00 euro indicato nella suddetta tabella integrata, tale danno va liquidato nella somma complessiva pari a 289414.00 euro.
Quanto al danno da perdita del rapporto parentale subito iure proprio dalla madre CP_3
tale pregiudizio va quantificato attribuendo 18 punti per l'età della vittima primaria, 8 punti
[...]
pagina 9 di 12 per l'età della vittima secondaria, 0 punti per assenza di coabitazione nello stesso immobile, 12 punti per la sopravvivenza di altri due congiunti del nucleo familiare primario del de cuius. Ne discende che,
alla luce del "valore punto" pari a 3.911,00 euro indicato nella suddetta tabella integrata, tale danno va liquidato nella somma complessiva pari a 148618.00 euro.
Quanto al danno da perdita del rapporto parentale subito iure proprio dalla sorella tale CP_4
pregiudizio va quantificato attribuendo 12 punti per l'età della vittima primaria, 14 punti per l'età della vittima secondaria, 0 punti per la assenza di coabitazione nello stesso immobile, 12 punti per la sopravvivenza di altri due congiunti del nucleo familiare primario del de cuius. Ne discende che, alla luce del "valore punto" pari a 1698.00 euro indicato nella suddetta tabella integrata, tale danno va liquidato nella somma complessiva pari a 64524.00 euro.
Quanto al danno da perdita del rapporto parentale subito iure proprio dalla sorella CP_5
tale pregiudizio va quantificato attribuendo 12 punti per l'età della vittima primaria, 12 punti per l'età
della vittima secondaria, 0 punti per la assenza di coabitazione nello stesso immobile, 12 punti per la sopravvivenza di altri due congiunti del nucleo familiare primario del de cuius. Ne discende che, alla luce del "valore punto" pari a 1698.00 euro indicato nella suddetta tabella integrata, tale danno va liquidato nella somma complessiva pari a 61128.00 euro.
Quanto al danno da perdita del rapporto parentale subito iure proprio dal fratello Controparte_6
tale pregiudizio va quantificato attribuendo 12 punti per l'età della vittima primaria, 12 punti
[...]
per l'età della vittima secondaria, 0 punti per la assenza di coabitazione nello stesso immobile, 12 punti per la sopravvivenza di altri due congiunti del nucleo familiare primario del de cuius. Ne discende che,
alla luce del "valore punto" pari a 1698.00 euro indicato nella suddetta tabella integrata, tale danno va liquidato nella somma complessiva pari a 61128.00 euro.
Tuttavia, stante l'accertato concorso di colpa nella misura del 30% in capo a gli Persona_1
importi indicati vanno quantificati nella complessiva somma di € 175212.80 per , € Parte_1
pagina 10 di 12 197114.40 per , € 202589.80 per , € 104032.60 per € CP_1 CP_2 Controparte_3
45166.80 per € 42789.60 per ed € 42789.60 per . CP_4 CP_5 Per_1 Controparte_6
E' altresì pacifico che ha già versato agli attori le seguenti somme € 75.000,00 in favore CP_7
della moglie del de cuius SI.ra , € 60.000,00 per ciascuno dei due figli SI.ri Parte_1 CP_1
e , € 54.000,00 per la madre SI.ra € 12.000,00 per ciascuno dei
[...] CP_2 Controparte_3
tre fratelli SI.ri , e Controparte_6 CP_5 CP_4
Ne segue che le somme effettivamente residue e dovute sono: € 105212.80 per , € Parte_1
137114.40 per , € 142589.80 per € 50032.60 per € CP_1 CP_2 Controparte_3
33166.80 per € 30789.60 per ed € 30789.60 per CP_4 CP_5 Controparte_6
Le somme così determinate sono liquidate agli importi più recenti. Esse vanno pertanto devalutate avuto riguardo al momento del decesso (3.4.2019); quindi – trattandosi di debiti di valore – esse vanno rivalutate anno per anno, dal giorno del decesso fino al giorno di pubblicazione della presente decisione, in base agli indici Istat di riferimento;
su ciascuno importo annuale vanno applicati gli interessi compensativi in misura legale, secondo l'indice dell'anno di riferimento.
Tenuto conto del concorso di colpa accertato e delle somme già versate ante causam, le spese del giudizio vanno compensate per metà, remanendo la restante metà a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, udito il procuratore dell'attore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , , , , Parte_1 CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 [...]
e contro e , disattesa ogni ulteriore CP_5 Controparte_6 Controparte_8 CP_7
istanza, così provvede:
dichiara il concorso di colpa di nella causazione del sinistro per cui è causa nella Persona_1
misura del 30%; pagina 11 di 12 condanna e al pagamento (tenuto conto dell'accertato concorso di Controparte_8 CP_7
colpa e delle somme già versate) delle somme di € 105212.80 per , € 137114.40 per Parte_1
, € 142589.80 per , € 50032.60 per € 33166.80 per CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
€ 30789.60 per ed € 30789.60 per oltre rivalutazione ed CP_4 CP_5 Controparte_6
interessi come in parte motiva;
compensa per metà le spese del giudizio;
condanna i convenuti al rimborso della restante metà delle spese del giudizio liquidate – e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Salvatore Savoca – in complessivi € 12000.00 per compensi, €
272.50 per spese, € 910.00 per compensi ctu, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania addì 28 luglio 2025
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
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