TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 11262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11262 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa A. Baroncini in data 6.11.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 22557/2025 R.G. cont. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Leoni, giusta procura in atti, Parte_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, via Caio Mario n.8.
RICORRENTE
E
- in persona del pre- Controparte_1 sidente pro - tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21
CONTUMACE
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20.6.2025 la ricorrente in epigrafe chiedeva il riconoscimen- to del proprio diritto al pagamento dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art.1 legge 18/1980 con decorrenza dal 1.12.2022 come accertato con decreto di omologa del
5.9.2024 e la condanna dell al pagamento in proprio favore della somma di euro CP_1
11.635,92 oltre interessi legali a titolo di arretrati non corrisposti per il periodo dal
1.12.2022 al 30.9.2024, con vittoria delle spese di lite da distrarsi nei confronti del difenso- re, dichiaratosi antistatario.
Deduceva parte ricorrente a sostegno della pretesa: di essere stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per fruire dell'indennità di ac- compagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa del 17.11.2022 con decre- to di omologa del 5.9.2024; che l aveva liquidato la prestazione solo a decorrere dal 1.10.2024, non provveden- CP_1 do al pagamento di quanto dovuto a titolo di arretrati.
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza, il convenuto restava CP_1 contumace.
Non reputandosi necessaria attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali in atti all'odierna udienza, esaurita la discussione, il giudice decideva come da sentenza.
La domanda è fondata e, in quanto tale, meritevole di accoglimento.
Parte ricorrente ha dato atto del pagamento dei ratei correnti a decorrere dal 1.10.2024, reclamando solo gli arretrati non corrisposti per il periodo dal 1.12.2022 al 30.9.2024, no- nostante il decreto di omologa riconosca la decorrenza dal 1.12.2022.
Restando contumace l'istituto non ha d'altronde provato di avere provveduto a corrispon- dere i ratei arretrati, come era suo onere a fronte dell'allegazione attorea del mancato pa- gamento.
L' deve pertanto essere condannato al pagamento dei ratei maturati dal 1.12.2022 CP_1 sino 30.9.2024, oltre interessi legali come per legge.
Non vi è motivo di discostarsi dal calcolo dell'importo dovuto come operato in ricorso in quanto frutto di una semplice operazione aritmetica.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e devono distrarsi in favore del difensore antistatario.
2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: dichiara che parte ricorrente ha diritto al pagamento dei ratei arretrati dell'indennità di ac- compagnamento maturati a decorrere dal 1.12.2022 al 30.9.2024, per un importo pari ad euro 11.635,92 oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo.
Condanna l alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro 1.864,00, oltre ac- CP_1 cessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma, 6.11.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
3