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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/07/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 899/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 899/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI nella persona dell'avv. Lorenzo Gemini RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI PIERO CP_1 C.F._1 FIORI
RESISTENTE
Controparte_2 (C.F. )
[...] P.IVA_2 CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 227 emesso il 10 Parte_2 maggio 2022 e depositato il 11 maggio 2022 dal Tribunale di Sassari - Sezione Lavoro (R.G. 647/2022), con il quale le è stato intimato il pagamento della somma di € 6.705,30 a favore di CP_1
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali e condanna delle spese di lite.
[...]
Eccepisce l'opponente il difetto dei presupposti previsti dagli artt. 633, 634 e ss c.p.c. per azionare lo strumento monitorio, deducendo il difetto di legittimazione passiva e la mancanza di prova scritta relativa all'assunzione dell'obbligo di pagamento in capo all' . Parte_2
A riguardo non sarebbe prova idonea la Convenzione quadro tra la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di ed il Pt_1 Controparte_2
, la quale non prevede alcun obbligo di pagamento da parte dell' a favore del
[...] Parte_2 lavoratore, limitandosi a disciplinare i rapporti interni tra l' e il . Parte_2 CP_2
Afferma inoltre l'opponente che le attività svolte dall'opposto non rientrerebbero nelle fattispecie pagina 1 di 4 previste dall'art. 5 del Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la Premialità, e, pertanto, non sarebbero remunerabili;
inoltre, l'art. 5, si limiterebbe a richiamare l'art. 9 c. 1 L. 240/2010 che, laddove utilizza la locuzione “possono” essere attribuiti compensi aggiuntivi al personale tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse per conto terzi o finanziamenti pubblici
o privati”, non prevedrebbe alcun obbligo di attribuzione del trattamento economico in favore del dipendente né sarebbe fonte di pretesa direttamente azionabile, se non in sede di contrattazione integrativa ai sensi di quanto previsto dal CCNL di comparto.
Nemmeno sarebbe idonea prova scritta della liquidità ed esigibilità del credito la richiesta del Direttore di Dipartimento prodotta in sede monitoria sub doc. n. 2, non avendo i requisiti della determinazione e mancando una qualsivoglia nota formale di risposta od ulteriore formale provvedimento.
Regolarmente costituitasi, parte opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione oltre che la chiamata in causa del , rimasto Controparte_2 contumace.
La causa, documentalmente istruita, è stata decisa concessi i termini per lo scambio di note ex art. 127ter cpc.
Ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata e vada accolta.
La lavoratrice opposta è dipendente dell' in qualità di impiegata Parte_2 tecnico amministrativa ed allega di avere collaborato per l'attivazione a Nuoro di un Polo didattico presso i locali messi a disposizione dal , ripartendo l'attività didattica tra e Nuoro, CP_2 Pt_1 compresi lezioni ed esami, la creazione di un osservatorio sul diritto alla cultura e l'erogazione di borse di studio.
Da tale incarico fa derivare il proprio credito di premialità spettante a chi collabora all'acquisizione di commesse o finanziamenti.
In diritto, si osserva che, ai sensi dell'art.
9. L. 30/12/2010, n. 240, è istituito un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo.
Ulteriori somme possono essere attribuite a ciascuna università con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall' CP_3
Il Fondo può essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati.
In tal caso, le università possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati.
Il Fondo di Ateneo per la Premialità ha ad oggetto, sostanzialmente, l'attribuzione di compensi incentivanti (tale è la ragione del termine “Premialità”) a professori e ricercatori e al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario che abbiano contribuito all'acquisizione e alla gestione di finanziamenti privati o pubblici su bandi competitivi.
In attuazione di quanto previsto dalla norma citata, in data 09.11.2017, l' ha Parte_2 adottato il regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la Premialità, il quale prevede che ogni introito derivante da progetti, master, proventi da attività svolte dai dipendenti a favore di altri enti deve confluire nel Fondo di Ateneo per poi essere ripartito agli aventi diritto secondo le modalità di cui all'art. 3.
Non è emerso quale sia stata, in concreto, l'attività svolta dalla lavoratrice, per la remunerazione della pagina 2 di 4 quale ha agito in sede monitoria, limitandosi la difesa ad allegare genericamente che avrebbe partecipato “all'attivazione a Nuoro di un Polo didattico presso i locali messi a disposizione dal
, ripartendo l'attività didattica tra e Nuoro, compresi lezioni ed esami, la creazione CP_2 Pt_1 di un osservatorio sul diritto alla cultura, l'erogazione di borse di studio etc”.
Rilevato che non è da ritenersi pacifico che tale progetto abbia comportato per l' e, Parte_2 segnatamente, per il Dipartimento di Giurisprudenza, l'acquisizione di commesse e/o finanziamenti, non risulta che la lavoratrice opposta abbia svolta attività diretta a tale acquisizione od a tale acquisizione in qualche modo correlata ed idonea a consentire di accedere al credito di lavoro da premialità.
L'art. 5 del Regolamento per la premialità stabilisce inoltre che i compensi possono essere erogati soltanto a conclusione dell'attività e dopo la riscossione integrale della commessa o del finanziamento.
La documentazione prodotta dall'opposta in sede monitoria e nel presente giudizio di opposizione non fornisce alcuna prova della sussistenza di un credito di lavoro derivante dalle attività di cui al Fondo di Premialità o ad esse collegato: la comunicazione del 12/12/2018 del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza (doc. 2 fascicolo monitorio e doc. A del presente giudizio) con cui è stata chiesta all'Ufficio Bilancio, Stipendi e Adempimenti l'erogazione delle quote di compensi aggiuntivi al personale impegnato in attività legate al Fondo di Premialità (tra cui vi è l'opposta), non è, per la sua genericità, documento autosufficiente ai fini della dimostrazione del credito della lavoratrice (la cui quota di spettanza è ivi indicata in complessivi 6.705,20).
A fronte di un'esplicita contestazione della sussistenza del presupposto del credito di lavoro fatto valere dall'opposta, consistente nell'esercizio di attività di contributo all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati, la lavoratrice avrebbe dovuto dimostrare, in questa sede, di avere svolto attività sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 5 del Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la Premialità adottato dall' il 9.11.2017, prova che tuttavia Parte_2 non è stata fornita e che nemmeno il documento sub 2, per la sua astrattezza, è in grado di fornire, emerso in causa che l'attività svolta, genericamente allegata, è comunque estranea ai fini del Fondo per la Premialità e ad essi scollegata.
Tale documento non è stato supportato, in questa sede, dalla prova dell'espletamento di una concreta attività diretta al conseguimento dello scopo di cui al Fondo di Premialità, escludendosi, per quanto sopra osservato sopra ed in assenza di ulteriori allegazioni, la mera attività collegata a lezioni ed esami, alla creazione di un osservatorio sul diritto alla cultura, all'erogazione di borse di studio, che si inserisce nel normale ambito didattico oggetto della convenzione sottoscritta tra l' Parte_2 ed il , ma non nell'ambito Controparte_2 delle attività funzionali all'accesso alla quota di Fondo di Premialità.
Inoltre, nessuna allegazione -né tanto meno dimostrazione- è stata fornita in ordine alla riscossione di una qualsivoglia commessa o finanziamento, ai quali non si fa alcun cenno, sebbene sia requisito espressamente richiesto dall'art. 5 del Regolamento per la premialità.
Parte opposta non ha in definitiva né allegato né dimostrato, in corso di giudizio, i fatti costitutivi della propria domanda, sicché l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo opposto revocato.
La peculiarità e novità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: revoca il decreto ingiuntivo n. 227 del 10.05.2022 depositato l'11.05.2022 dal Tribunale di Sassari RG 647/2022; pagina 3 di 4 compensa le spese di lite.
Sassari, 15/07/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 899/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI nella persona dell'avv. Lorenzo Gemini RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI PIERO CP_1 C.F._1 FIORI
RESISTENTE
Controparte_2 (C.F. )
[...] P.IVA_2 CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 227 emesso il 10 Parte_2 maggio 2022 e depositato il 11 maggio 2022 dal Tribunale di Sassari - Sezione Lavoro (R.G. 647/2022), con il quale le è stato intimato il pagamento della somma di € 6.705,30 a favore di CP_1
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali e condanna delle spese di lite.
[...]
Eccepisce l'opponente il difetto dei presupposti previsti dagli artt. 633, 634 e ss c.p.c. per azionare lo strumento monitorio, deducendo il difetto di legittimazione passiva e la mancanza di prova scritta relativa all'assunzione dell'obbligo di pagamento in capo all' . Parte_2
A riguardo non sarebbe prova idonea la Convenzione quadro tra la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di ed il Pt_1 Controparte_2
, la quale non prevede alcun obbligo di pagamento da parte dell' a favore del
[...] Parte_2 lavoratore, limitandosi a disciplinare i rapporti interni tra l' e il . Parte_2 CP_2
Afferma inoltre l'opponente che le attività svolte dall'opposto non rientrerebbero nelle fattispecie pagina 1 di 4 previste dall'art. 5 del Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la Premialità, e, pertanto, non sarebbero remunerabili;
inoltre, l'art. 5, si limiterebbe a richiamare l'art. 9 c. 1 L. 240/2010 che, laddove utilizza la locuzione “possono” essere attribuiti compensi aggiuntivi al personale tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse per conto terzi o finanziamenti pubblici
o privati”, non prevedrebbe alcun obbligo di attribuzione del trattamento economico in favore del dipendente né sarebbe fonte di pretesa direttamente azionabile, se non in sede di contrattazione integrativa ai sensi di quanto previsto dal CCNL di comparto.
Nemmeno sarebbe idonea prova scritta della liquidità ed esigibilità del credito la richiesta del Direttore di Dipartimento prodotta in sede monitoria sub doc. n. 2, non avendo i requisiti della determinazione e mancando una qualsivoglia nota formale di risposta od ulteriore formale provvedimento.
Regolarmente costituitasi, parte opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione oltre che la chiamata in causa del , rimasto Controparte_2 contumace.
La causa, documentalmente istruita, è stata decisa concessi i termini per lo scambio di note ex art. 127ter cpc.
Ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata e vada accolta.
La lavoratrice opposta è dipendente dell' in qualità di impiegata Parte_2 tecnico amministrativa ed allega di avere collaborato per l'attivazione a Nuoro di un Polo didattico presso i locali messi a disposizione dal , ripartendo l'attività didattica tra e Nuoro, CP_2 Pt_1 compresi lezioni ed esami, la creazione di un osservatorio sul diritto alla cultura e l'erogazione di borse di studio.
Da tale incarico fa derivare il proprio credito di premialità spettante a chi collabora all'acquisizione di commesse o finanziamenti.
In diritto, si osserva che, ai sensi dell'art.
9. L. 30/12/2010, n. 240, è istituito un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo.
Ulteriori somme possono essere attribuite a ciascuna università con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall' CP_3
Il Fondo può essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati.
In tal caso, le università possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati.
Il Fondo di Ateneo per la Premialità ha ad oggetto, sostanzialmente, l'attribuzione di compensi incentivanti (tale è la ragione del termine “Premialità”) a professori e ricercatori e al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario che abbiano contribuito all'acquisizione e alla gestione di finanziamenti privati o pubblici su bandi competitivi.
In attuazione di quanto previsto dalla norma citata, in data 09.11.2017, l' ha Parte_2 adottato il regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la Premialità, il quale prevede che ogni introito derivante da progetti, master, proventi da attività svolte dai dipendenti a favore di altri enti deve confluire nel Fondo di Ateneo per poi essere ripartito agli aventi diritto secondo le modalità di cui all'art. 3.
Non è emerso quale sia stata, in concreto, l'attività svolta dalla lavoratrice, per la remunerazione della pagina 2 di 4 quale ha agito in sede monitoria, limitandosi la difesa ad allegare genericamente che avrebbe partecipato “all'attivazione a Nuoro di un Polo didattico presso i locali messi a disposizione dal
, ripartendo l'attività didattica tra e Nuoro, compresi lezioni ed esami, la creazione CP_2 Pt_1 di un osservatorio sul diritto alla cultura, l'erogazione di borse di studio etc”.
Rilevato che non è da ritenersi pacifico che tale progetto abbia comportato per l' e, Parte_2 segnatamente, per il Dipartimento di Giurisprudenza, l'acquisizione di commesse e/o finanziamenti, non risulta che la lavoratrice opposta abbia svolta attività diretta a tale acquisizione od a tale acquisizione in qualche modo correlata ed idonea a consentire di accedere al credito di lavoro da premialità.
L'art. 5 del Regolamento per la premialità stabilisce inoltre che i compensi possono essere erogati soltanto a conclusione dell'attività e dopo la riscossione integrale della commessa o del finanziamento.
La documentazione prodotta dall'opposta in sede monitoria e nel presente giudizio di opposizione non fornisce alcuna prova della sussistenza di un credito di lavoro derivante dalle attività di cui al Fondo di Premialità o ad esse collegato: la comunicazione del 12/12/2018 del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza (doc. 2 fascicolo monitorio e doc. A del presente giudizio) con cui è stata chiesta all'Ufficio Bilancio, Stipendi e Adempimenti l'erogazione delle quote di compensi aggiuntivi al personale impegnato in attività legate al Fondo di Premialità (tra cui vi è l'opposta), non è, per la sua genericità, documento autosufficiente ai fini della dimostrazione del credito della lavoratrice (la cui quota di spettanza è ivi indicata in complessivi 6.705,20).
A fronte di un'esplicita contestazione della sussistenza del presupposto del credito di lavoro fatto valere dall'opposta, consistente nell'esercizio di attività di contributo all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati, la lavoratrice avrebbe dovuto dimostrare, in questa sede, di avere svolto attività sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 5 del Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la Premialità adottato dall' il 9.11.2017, prova che tuttavia Parte_2 non è stata fornita e che nemmeno il documento sub 2, per la sua astrattezza, è in grado di fornire, emerso in causa che l'attività svolta, genericamente allegata, è comunque estranea ai fini del Fondo per la Premialità e ad essi scollegata.
Tale documento non è stato supportato, in questa sede, dalla prova dell'espletamento di una concreta attività diretta al conseguimento dello scopo di cui al Fondo di Premialità, escludendosi, per quanto sopra osservato sopra ed in assenza di ulteriori allegazioni, la mera attività collegata a lezioni ed esami, alla creazione di un osservatorio sul diritto alla cultura, all'erogazione di borse di studio, che si inserisce nel normale ambito didattico oggetto della convenzione sottoscritta tra l' Parte_2 ed il , ma non nell'ambito Controparte_2 delle attività funzionali all'accesso alla quota di Fondo di Premialità.
Inoltre, nessuna allegazione -né tanto meno dimostrazione- è stata fornita in ordine alla riscossione di una qualsivoglia commessa o finanziamento, ai quali non si fa alcun cenno, sebbene sia requisito espressamente richiesto dall'art. 5 del Regolamento per la premialità.
Parte opposta non ha in definitiva né allegato né dimostrato, in corso di giudizio, i fatti costitutivi della propria domanda, sicché l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo opposto revocato.
La peculiarità e novità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: revoca il decreto ingiuntivo n. 227 del 10.05.2022 depositato l'11.05.2022 dal Tribunale di Sassari RG 647/2022; pagina 3 di 4 compensa le spese di lite.
Sassari, 15/07/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
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