TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 3478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3478 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 9929 R.G. 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 2.9.2025
da 1) AD Pt_1
: in Russia 17.07.1969
[...]
Cittadino: cipriota Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Daniela Missaglia presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nata: in Russia il 07.02.1977 Cittadina: russa e cipriota Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Barbara Armanini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Mosca il 27.4.1996, trascritto nei registri dell'Anagrafe del comune di Peschiera Borromeo (anno 2025 atto n. 23 parte II serie
C), in regime di separazione dei beni con i seguenti figli:
1) (C.F. ), nata il [...], cittadina cipriota, maggiorenne e Pt_2 C.F._3 autosufficiente, attualmente residente a [...];
2) (C.F. ), nata il [...], cittadina canadese e cipriota, Parte_3 C.F._4 minorenne e domiciliata a Shrewsbury, Inghilterra, presso la Concord College School dall'11.09.2025;
3) (C.F. ), nata il [...], cittadina spagnola e Persona_1 C.F._5 cipriota, minorenne e convivente con i genitori.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02.09.2025 e con deposito di note scritte del 31.10.2025contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Le figlie minori, e sono affidate in via condivisa a entrambi i Parte_3 CP_1 genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di maggiore delle minori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse.
Tutte le ulteriori decisioni (c.d. “ordinarie”) relative alle minori potranno essere assunte dai genitori autonomamente, nel rispetto dei tempi di rispettiva permanenza con loro.
3. Darsi atto che i genitori si impegnano, nell'interesse esclusivo delle figlie, a dialogare tra loro in un contesto di reciproco rispetto e di serena comunicazione, a scambiarsi con regolarità notizie sulle minori, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro, a consultarsi su problemi medici, attività sportive, scolastiche e su tutto quanto riguardi la vita, la salute e l'educazione di e nonché a comunicarsi reciprocamente l'eventuale Parte_3 CP_1 cambiamento di domicilio e/o residenza.
4. e avranno residenza anagrafica, salvo diverso accordo scritto, Parte_3 CP_1 presso la casa coniugale sita in Peschiera Borromeo (MI), Via Dello Sport n. 15, che, per l'effetto, verrà loro assegnata con ogni pertinenza, arredo e corredo.
5. Entrambi i genitori si impegnano a sostenere, al 50% ciascuno, le spese – ordinarie - relative all'immobile di cui al punto precedente, in funzione dell'assegnazione dell'abitazione in favore delle figlie minori. Le spese straordinarie saranno invece a carico della IGa CP_1 formale proprietaria della casa.
6. I coniugi potranno tenere con sé secondo il seguente calendario, definito seguendo criteri di pariteticità: a. ciascun genitore, alternandosi con l'altro a cadenza bisettimanale, terrà con sé e starà con le figlie, nella casa coniugale sopra individuata, dal lunedì pomeriggio, con prelievo direttamente a scuola, sino al lunedì mattina, con riaccompagnamento direttamente a scuola;
b. durante le vacanze scolastiche natalizie, le figlie trascorreranno in modo alternato ogni anno con ciascun genitore dalla mattina del primo giorno di vacanza scolastica sino alla sera del
30 dicembre e dal 30 dicembre sera sino alla ripresa della frequentazione scolastica, precisandosi che il 24 dicembre 2025 sarà trascorso dalle minori con il IG , Pt_1 mentre il 25 dicembre 2025 con la IGa dal 2026 anche tali giorni si invertiranno CP_1 tra i coniugi e così di seguito negli anni successivi;
c. i genitori alterneranno il periodo pasquale alla c.d. settimana bianca;
per il 2026 la settimana bianca con le figlie spetterà al IG e il periodo pasquale alla IGa Pt_1 CP_1
d. durante le vacanze scolastiche estive, il padre e la madre potranno tenere con sé le minori per due settimane consecutive, da concordare preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno, periodo in cui si sospenderà l'ordinario diritto di visita dell'altro genitore;
nei restanti periodi, continuerà a vigere l'alternanza di cui al punto a);
e. il giorno del compleanno di ciascuna figlia sarà festeggiato alla presenza di entrambi i genitori oppure, in caso di mancato accordo tra gli stessi, da ciascun genitore ad anni alterni;
f. i c.d. “ponti” infrannuali, ulteriori rispetto a quelli sopra disciplinati, spetteranno al genitore che terrà con sé le minori nel periodo adiacente al ponte stesso, precisandosi che per “ponte infrannuale” si intende l'intero periodo di vacanza scolastica concessa alla prole tra la festività infrasettimanale e il periodo cui aderisce (precedente o successivo) o viceversa;
pertanto, non sussiste alcun “ponte” se la vacanza scolastica si limita a un giorno infrasettimanale che non sia seguito o preceduto da un fine settimana in cui le minori stanno a casa. E tale festività infrasettimanale - che non costituisca anche “ponte” - non verrà alternata tra i coniugi, bensì semplicemente trascorsa insieme al genitore cui spetterebbe ordinariamente tenere le figlie, a meno che le parti non trovino un diverso accordo sul singolo giorno di festività;
g. il tutto vale salvo diverso e migliore accordo, che i genitori possono raggiungere tra loro per la modifica temporanea dei diritti di visita, anche solo tramite messaggi Whatsapp e/o via mail.
7. I genitori concordano che le minori continueranno a frequentare la British School of
AN (BSM), sede di ANo, Via Carlo Alberto Pisani Dossi n. 16, fino al termine delle scuole superiori, il tutto salvo diverso eventuale e successivo accordo tra loro. Si dà inoltre atto che la figlia minore ha iniziato a frequentare la Concord Collage School a Shrewsbury, Inghilterra a Parte_3 far data dal 11.09.2025.
8. Ciascun genitore dichiara di essere in grado di contribuire direttamente al mantenimento delle figlie secondo i periodi di spettanza e s'impegna a contribuire al 50% alle loro spese straordinarie, che dovranno essere concordate secondo le Linee Guida del Tribunale di ANo richiamate nel ricorso (elencazione tipologie di spese A–G come da ricorso).
Il genitore anticipatario dovrà inviare la documentazione comprovante la spesa entro 30 giorni;
il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta. Per le spese straordinarie si applicano le tempistiche di opposizione previste (massimo 10 gg per motivato dissenso).
9. Le spese relative alle vacanze saranno sostenute da ciascun genitore per i rispettivi periodi di spettanza, salvo diverso e migliore accordo.
10. Le parti si concedono reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per le minori;
i documenti saranno custoditi dal genitore che avrà le figlie con sé.
I genitori si impegnano a concordare preventivamente – tramite canali di messaggistica come
Whatsapp e/o Telegram - le destinazioni delle vacanze all'estero che effettueranno con le figlie e si impegnano sin d'ora, in caso di non opposizione al viaggio di uno dei due, alla redazione eventuale di specifiche richieste autorizzative.
11. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere mezzi adeguati a provvedere ciascuno al proprio mantenimento.
12. I coniugi concordano, in piena autonomia e consapevolezza, nel rispetto delle normative italiane e spagnole applicabili, sulla necessità di dividersi le proprietà immobiliari cointestate tra loro ad Alicante (Spagna) e si impegnano reciprocamente a recarsi presso un Notaio in Spagna, entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, al fine di formalizzare lo scioglimento della comunione sugli immobili predetti, come di seguito specificato:
Al IG sarà attribuita la piena proprietà di: Parte_4
a) terreno con abitazione sito in Calle Lirios 82, Urb. Cumbre del Sol, 03726 Benitachell
(Alicante), Spagna — catasto n. 2984420BC5838N0001YO;
b) terreno sito in Calle Lirios 105, Urb. Cumbre del Sol, 03726 Benitachell (Alicante),
Spagna — catasto n. 2984421BC5838N0001GO.
Alla IGa sarà attribuita la piena proprietà di: Controparte_1
a) terreno con abitazione sito in Calle Lirios 83, Urb. Cumbre del Sol, 03726 Benitachell
(Alicante), Spagna — catasto n. 2984418BC5838N0001GO.
Entrambe le parti si impegnano a sottoscrivere tutti gli atti e i documenti necessari presso il
Notaio in Spagna per perfezionare il trasferimento delle proprietà immobiliari sopra descritte, conformemente alla normativa spagnola vigente, nonché concordano di sostenere ognuno le proprie spese notarili e fiscali, in ragione della formale intestazione dei cespiti immobiliari ricevuti in piena proprietà.
I coniugi si impegnano, altresì, a collaborare reciprocamente per l'esecuzione della presente clausola, consapevoli che risulti regolata dalla legge italiana, ai sensi dell'art. 31 L 31.05.1995, n.
218, in combinato disposto con il Regolamento (UE) n. 1259/2010.
13. Le condizioni concordate dalle parti decorrono già dal deposito del ricorso.
14. Con spese legali compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_4 Controparte_2 contratto matrimonio in Mosca in data 27.04.1996 (atto trascritto nel registro dello Stato
Civile del Comune di Peschiera Borromeo (MI) parte II serie C - anno 2025);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di procedura al definitivo
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato
Così deciso in ANo, il 5 novembre 2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
ANo, _____________
IL PM IL PG