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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/10/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI nella persona del dott. Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 491/2024 R.G.
Promossa da
nato ad [...], il [...], ivi residente (c.f. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio degli avvocati Valeria
[...]
Atzeri, Giovanni Pruneddu e Claudia Atzeri che, lo rappresentano e difendono per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Cabiddu per procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione
Convenuto
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.2.2024 il signor ha convenuto in Parte_1 giudizio l' per ottenere il riconoscimento dell'origine professionale delle CP patologie a suo dire contratte a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa.
Già beneficiario di indennizzo in rendita nella misura del 27% (per le seguenti patologie: 10% per “deficit statico dinamico del tratto L/S” (d. del 2.7.13), 8% per
“bronchite asmatiforme” (d. 1.7.13), 4% per “STC dx” (d. 1.7.13), 6% per
“tendinopatia cronica delle spalle” (d. 21.10.15) e 2% per “tenosinovite flessori IV dito mano dx” (d. 16.1.20), con decorrenza dal 16.1.2020, successivamente ha presentato, in data 11.7.2023, un'ulteriore domanda di indennizzo per le patologie di
pagina 1 “K polmonare” ed “asbestosi”, respinta dall' così come la successiva CP opposizione.
A fondamento del ricorso ha quindi esposto di aver prestato, a partire dal 1971 fino al
2019, la propria attività lavorativa, quale operaio- artigiano edile e carpentiere, alle dipendenze di diversi datori di lavoro (v. l'elencazione alla pag. 1 del ricorso).
Nello specifico, ha allegato che lo svolgimento delle mansioni comportava la movimentazione manuale, nonché la rimozione delle coperture di eternit, e che durante tali operazioni era esposto alle polveri di asbesto, in particolare durante le fasi di taglio del materiale.
Ha inoltre allegato come il rilascio di fumi fosse presente nell'utilizzo di tutti i materiali edili (quali: cemento, premiscelato per intonaci, stucchi, vernici, colla, solventi, catrame, impregnanti) determinando così un'esposizione per l'intero orario di lavoro, all'inalazione di tali sostanze e delle loro polveri e/o vapori.
2. L' ha resistito in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso, stante CP
l'assenza del nesso causale tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa. Con riferimento all'asbestosi, ha osservato come non sarebbe stato adeguatamente comprovato un effettivo rischio idoneo in termini di durata, intensità e modalità di esposizione.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali, prova testimoniale e c.t.u..
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4. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
4.1. Deve ritenersi che l'esposizione dell'assicurato al rischio lavorativo sia stata comprovata in causa mediante la prova testimoniale.
In particolare, i testimoni sentiti nel corso del procedimento (i signori , Testimone_1
e tutti colleghi di lavoro del ricorrente) hanno Testimone_2 Testimone_3 confermato lo svolgimento delle mansioni di operaio edile, per come dedotte in giudizio.
Alla luce di tali testimonianze, coerenti e attendibili, deve, quindi, ritenersi che parte ricorrente abbia adeguatamente dimostrato lo svolgimento delle attività descritte.
4.2. Al fine di verificare la sussistenza delle malattie denunciate in ricorso e la derivazione causale di queste dall'attività lavorativa di cui si è dato conto, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, ha riscontrato quanto segue: “Nel caso in oggetto il Sig. Pt_1
, ex fumatore (dall'età di 18 anni sino al 2004 una media di 10 sigarette/die), nel
[...] corso della sua vita professionale è stato, verosimilmente, esposto ed in maniera
pagina 2 significativa alle polveri e alle fibre di amianto;
pertanto ha inalato una sostanza che
I.A.R.C. (International Agency for Research on Cancer) ha classificato come sicuramente cancerogena (gruppo 1) sulla base di studi epidemiologici. In ambito scientifico è assodata l'esistenza di un - effetto sinergico - tra l'inalazione di polveri e di fibre di amianto e l'abitudine tabagica nell'aumentare il rischio di sviluppare un tumore polmonare. In tale condizione l'effetto cancerogeno combinato di due o più sostanze è maggiore della somma degli effetti di ogni singola sostanza. Inoltre secondo consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di malattie professionali il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, inforza del quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento. L'esistenza del nesso eziologico può, quindi, escludersi solo nel caso in cui sussista un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità, tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni;
ciò nel caso in oggetto non si è verificato pertanto appare chiara la correlazione, almeno in termini di concausalità, tra la patologia oncologica diagnostica al Sig. Parte_1
(adenocarcinoma polmonare) e l'attività lavorativa”.
Lo stesso consulente ha infine concluso sostenendo che “Sulla base delle tabelle
, di cui al D.M.12 luglio 2000, il danno biologico conseguente alla patologia CP neoplastica in diagnosi corrisponde al 10% (dieci per cento) utilizzando come codice di riferimento il 131 [Neoplasie maligne che si giovano di trattamento medico e/o chirurgico locale, radicale dalla data della domanda amministrativa (11.07.23)”.
4.3. Il c.t.u. non ha, invece, riscontato in capo al ricorrete la denunciata asbestosi.
Sul punto, ha così rilevato: “Il riferimento alla presunta diagnosi di asbestosi la stessa non è sostenuta né da dati clinici né tantomeno da dati strumentali che invece propendono nei confronti di un quadro di bronchite asmatiforme (già riconosciuta quale malattia di origine professionale)”.
In risposta alle contestazioni contenute nelle osservazioni alla relazione preliminare dell'ausiliario, il perito officiato dal Tribunale ha quindi attribuito alla cardiopatia, denunciata come malattia preesistente concorrente, data la sinergia ed influenza tra i due apparati (cardiologico e polmonare) una valutazione del 12% (dodici per cento).
In applicazione quindi della formula di per il calcolo del danno biologico, il Parte_2
c.t.u. ha concluso nel senso che: “Avendo l' già riconosciuto un danno biologico CP del 27% (ventisette per cento) adottando per la valutazione complessiva dei vari danni il sistema della semisomma e tenendo conto delle menomazioni coesistenti e di quelle
pagina 3 concorrenti, il danno biologico complessivo corrisponde al 36% (trentasei per cento) dalla data della domanda amministrativa (11.07.23)”.
Le argomentate conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi poiché esenti da vizi logici ed esaustivamente motivate.
4.4. Ritiene il giudicante che il ricorrente abbia diritto al maggior indennizzo in rendita, siccome rapportato ad un danno biologico complessivamente quantificato nella misura del 36%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa dell'11.7.2023.
5. In virtù della reciproca soccombenza, avuto riguardo al rigetto della domanda relativa all'asbestosi, le spese vengono compensate per un quarto, mentre l' CP viene condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali residue, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come da ultimo modificato, tenendo conto del valore della causa e osservata la tabella per le cause in materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 26.000,01 ed euro
52.000,00.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
6. Devono essere definitivamente poste a carico dell' resistente le spese di CP consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara che il signor ha diritto di percepire il maggior Parte_1 indennizzo in rendita, siccome commisurato ad un danno biologico del 36%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (11.7.2023);
2) per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'indennizzo in favore del CP ricorrente, siccome rapportato alla percentuale di danno biologico sopra indicata, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se superiore, calcolati secondo le decorrenze di legge;
3) compensa le spese per un quarto e condanna l' alla rifusione in favore del CP ricorrente delle spese processuali residue, che liquida in euro 3.800,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, CP liquidate con separato decreto.
Cagliari, 2.10.2025.
pagina 4 Il Giudice dott. Andrea Bernardino
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