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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 08/05/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26 dell'anno 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente do- Parte_1 C.F._1
miciliata in Palermo, via Enzo ed Elvira Sellerio 34, presso lo studio degli avv.ti POLLARA' ROSARIA e SANSONE AGOSTINO, che la rappresen- tano e difendono per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente do-
[...]
miciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA, che lo rappresenta e CP_1
difende per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: cessata materia del contendere
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
03/04/2025 parte ricorrente conclude come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La ricorrente chiede la condanna dell' alla corresponsione della indenni- CP_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o tà di disoccupazione agricola relativa all'anno 2020 per 104 giornate, nella mi- lecontainer sura di legge, oltre interessi legali.
L' si è costituito, contestando la fondatezza in fatto e in diritto del ricor- CP_1
so e ne chiede il rigetto.
Parte ricorrente con istanza depositata il 12/03/2025 dà atto che, in data
16/07/2024, l' ha comunicato l'accoglimento della domanda riesaminata CP_1
d'ufficio, in autotutela, in data 15/07/2024 e chiede che sia dichiarata la ces- sazione della materia del contendere con vittoria di spese e distrazione in fa- vore dei procuratori.
Premesso che, al di là della forma adottata, il provvedimento dichiarativo della cessazione della materia del contendere ha natura sostanziale di sentenza
(Cass.12/3/2008 n. 6550, Cass. 7/7/2006 n. 15574) e per questo, in questa sede, il provvedimento viene adottato in forma di sentenza, si osserva che la cessazione della materia del contendere deve essere pronunciata in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, «quando, successivamente alla proposizione dell'atto introduttivo, sia stata ritualmente acquisita al processo, ovvero risulti concordemen- te ammessa dalle parti una situazione dalla quale emerga l'avvenuta cessazione di ogni con- trasto tra le stesse» (Cass., sez. un., 28 settembre 2000 n. 1048.).
Ritenuta la dichiarazione resa da parte ricorrente in ordine al fatto estintivo sopravvenuto alla proposizione del ricorso e la mancata opposizione dell' non resta pertanto che statuire sul punto in conformità. CP_1
Quanto alle spese, va ricordato che la cessazione della materia del contendere, ove non si estenda alle spese stesse, impone al giudice di pronunciarsi appli- cando il criterio della soccombenza virtuale (Cass. S.U. n. 114 del 10/1/1996,
Cass. n. 4884 del 27/5/1996, Cass. n. 2937 del 27/3/1999, Cass. Sez. Lav.
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o 21/6/2004 n. 11494, Cass. 2/8/2004 n. 14775). lecontainer Non v'è dubbio che la domanda fosse fondata, come dimostrato dall'esito dell'intervenuta liquidazione e dallo stesso atteggiamento dell' al fine CP_1
adeguatosi alla richiesta dopo la notifica del ricorso. L'Ente va pertanto con- dannato al pagamento delle spese di lite maturate sino all'udienza conclusiva, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronuncian- do, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara la cessazione della materia del contendere condanna l'Ente convenuto al rimborso, in favore della parte ricorrente, del- le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 850,00, con distra- zione in favore degli avv.ti POLLARA' ROSARIA e SANSONE AGOSTI-
NO.
Così deciso in Termini Imerese il 08/05/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26 dell'anno 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente do- Parte_1 C.F._1
miciliata in Palermo, via Enzo ed Elvira Sellerio 34, presso lo studio degli avv.ti POLLARA' ROSARIA e SANSONE AGOSTINO, che la rappresen- tano e difendono per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente do-
[...]
miciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA, che lo rappresenta e CP_1
difende per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: cessata materia del contendere
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
03/04/2025 parte ricorrente conclude come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La ricorrente chiede la condanna dell' alla corresponsione della indenni- CP_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o tà di disoccupazione agricola relativa all'anno 2020 per 104 giornate, nella mi- lecontainer sura di legge, oltre interessi legali.
L' si è costituito, contestando la fondatezza in fatto e in diritto del ricor- CP_1
so e ne chiede il rigetto.
Parte ricorrente con istanza depositata il 12/03/2025 dà atto che, in data
16/07/2024, l' ha comunicato l'accoglimento della domanda riesaminata CP_1
d'ufficio, in autotutela, in data 15/07/2024 e chiede che sia dichiarata la ces- sazione della materia del contendere con vittoria di spese e distrazione in fa- vore dei procuratori.
Premesso che, al di là della forma adottata, il provvedimento dichiarativo della cessazione della materia del contendere ha natura sostanziale di sentenza
(Cass.12/3/2008 n. 6550, Cass. 7/7/2006 n. 15574) e per questo, in questa sede, il provvedimento viene adottato in forma di sentenza, si osserva che la cessazione della materia del contendere deve essere pronunciata in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, «quando, successivamente alla proposizione dell'atto introduttivo, sia stata ritualmente acquisita al processo, ovvero risulti concordemen- te ammessa dalle parti una situazione dalla quale emerga l'avvenuta cessazione di ogni con- trasto tra le stesse» (Cass., sez. un., 28 settembre 2000 n. 1048.).
Ritenuta la dichiarazione resa da parte ricorrente in ordine al fatto estintivo sopravvenuto alla proposizione del ricorso e la mancata opposizione dell' non resta pertanto che statuire sul punto in conformità. CP_1
Quanto alle spese, va ricordato che la cessazione della materia del contendere, ove non si estenda alle spese stesse, impone al giudice di pronunciarsi appli- cando il criterio della soccombenza virtuale (Cass. S.U. n. 114 del 10/1/1996,
Cass. n. 4884 del 27/5/1996, Cass. n. 2937 del 27/3/1999, Cass. Sez. Lav.
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o 21/6/2004 n. 11494, Cass. 2/8/2004 n. 14775). lecontainer Non v'è dubbio che la domanda fosse fondata, come dimostrato dall'esito dell'intervenuta liquidazione e dallo stesso atteggiamento dell' al fine CP_1
adeguatosi alla richiesta dopo la notifica del ricorso. L'Ente va pertanto con- dannato al pagamento delle spese di lite maturate sino all'udienza conclusiva, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronuncian- do, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara la cessazione della materia del contendere condanna l'Ente convenuto al rimborso, in favore della parte ricorrente, del- le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 850,00, con distra- zione in favore degli avv.ti POLLARA' ROSARIA e SANSONE AGOSTI-
NO.
Così deciso in Termini Imerese il 08/05/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile