Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 21/05/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 7/2022
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 7/2022 R. G., promossa da
, nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1
), nato a [...] il [...] (Cod. Fisc.
[...] Parte_2 [...]
) e , nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. C.F._2 Parte_3
), in proprio e nella qualità di eredi di , nato a [...] CodiceFiscale_3 Persona_1
Salvatore di Fitalia il 3 aprile 1942 e deceduto il 31 gennaio 2003, rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'Avv. Bernadette Grasso (con pec indicata), presso il cui studio, in Rocca di Caprileone
(ME) Via Provinciale n. 11, sono elettivamente domiciliati;
Appellanti contro
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Antonino Rizzo (con pec indicata), presso il cui studio, in Messina, Via Grillo 61, è elettivamente domiciliata,
, nata a [...], il [...] (Cod. Fisc. Controparte_2 C.F._4
) e , nata a [...] il [...] (Cod. Fisc.
[...] Controparte_3 C.F._5
), nella qualità di eredi di , contumaci,
[...] Persona_2
Appellati E nei confronti di
, nato a Tortorici, in [...] 1° gennaio 1969 (Cod. Fisc. Controparte_4 C.F._6
) e , nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. ),
[...] Controparte_3 CodiceFiscale_5 in proprio e nella qualità di genitori di , nata a [...] il 28 Persona_3 novembre 1987 (Cod. Fisc. ), e , nato a CodiceFiscale_7 Controparte_5
Sant'Agata di Militello il 5 gennaio 1984 (Cod. Fisc. ), contumaci, CodiceFiscale_8
nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. Controparte_6 [...]
), nata a San Salvatore di Fitalia (ME) in [...] 1° maggio 1935 C.F._9 Controparte_7
(Cod. Fisc. ), e , nato a [...] CodiceFiscale_10 Controparte_8 il 3 dicembre 1937, (Cod. Fisc. ), nella qualità di eredi di , CodiceFiscale_11 Persona_1 contumaci, (oggi , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_9 CP_10 contumace,
1
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 885/2021 emessa, in data 27 novembre 2021, dal
Tribunale di Patti, in composizione monocratica.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 18 luglio 2003, e Controparte_2 Controparte_3 convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Patti, la in persona Controparte_9 del legale rappresentante pro tempore, esponendo: che, in data 31 gennaio 2003, alle ore 18.00 circa, in località Contura del Comune di Mirto, , mentre percorreva, alla guida della propria Persona_2 autovettura, LK GO tg. ME 554200, con a bordo e Persona_3 [...]
, la strada a scorrimento veloce Rocca di Caprileone-Tortorici, con direzione di Controparte_5 marcia Rocca di Caprileone-Tarrorici (mare-monte), era stato investito dalla autovettura KI
NA tg AJ896JG, condotta da , il quale, procedendo ad alta velocità nella Persona_1 direzione Tortorici-Rocca di Caprileone (monte-mare), aveva invaso la opposta corsia di marcia;
che,
a seguito dell'incidente, era deceduto sul colpo, mentre, gli occupanti della Persona_1
LK GO tg ME5542A0 avevano riportato importanti lesioni e, in particolare, ER
, malgrado le cure prestate, era deceduto in data 4 febbraio 2003.
[...]
Ciò premesso, chiedevano che fosse ritenuto e dichiarato che il sinistro si era verificato per fatto e colpa esclusivi del conducente del veicolo tg AJ896IG, con conseguente condanna della
[...]
(compagnia assicuratrice dello stesso veicolo), in persona del legale rappresentante Controparte_9 pro tempore, in solido con gli eventuali coobbligati, in favore delle attrici, in proprio e in qualità di eredi di , al risarcimento dei danni, presenti e futuri, patrimoniali e non patrimoniali, Persona_2 subiti in conseguenza del sinistro. Le attrici chiedevano, inoltre, di essere autorizzate ad integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi di . Persona_1
Veniva disposta la riunione della causa al giudizio promosso, nei confronti di
[...]
e (compagnia assicuratrice della LK GO tg Controparte_9 Controparte_1
ME554200), da e , in proprio e nella qualità di genitori Controparte_4 Controparte_3 esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore , e Persona_3 Controparte_5
(entrambi trasportati sull'autovettura del Sig. ) per il risarcimento dei danni,
[...] Persona_2 presenti e futuri, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza del sinistro.
Disposta l'integrazione del contraddittorio, si costituivano in giudizio Parte_1 Pt_2
e in proprio e quali eredi di , contestando nel merito
[...] Parte_3 Persona_1 le domande attoree, di cui chiedevano il rigetto. Deducevano, in particolare, che l'incidente si era verificato per esclusiva colpa di , che procedendo a velocità sostenuta a bordo della Persona_2 propria autovettura LK GO tg ME554200 aveva invaso l'opposta corsia, andando ad investire l'autovettura condotta da , che procedeva regolarmente lungo la propria Persona_1 corsia di marcia. Chiedevano, pertanto, in via riconvenzionale, la condanna della
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con gli eredi di Controparte_11
, al risarcimento dei danni patrimoniali, biologici e morali, subiti, iure proprio e iure Persona_2 hereditatis, quantificati in € 190.175,66, oltre € 3.500,00 per spese funerarie, in favore di Pt_1
€ 170,175,66 in favore di € 62.666,66 in favore di
[...] Parte_3 Parte_2
2 ovvero la diversa somma accertata in corso di causa, con interessi legali e rivalutazione, dalla data del sinistro fino al soddisfo.
Istruita la causa, mediante l'assunzione della prova testimoniale e l'espletamento di c.t.u., il Tribunale di Patti, con sentenza n. 885/2021, emessa in data 27 novembre 2021, così provvedeva: “- Rigetta le domande di , , nonché le domande poste da Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e . - Dichiara che le domande Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 di e , (in proprio e quali eredi di ), nonché Controparte_2 Controparte_3 Persona_2 le domande proposte da e , in qualità di genitori esercenti Controparte_4 Controparte_3 la potestà su , da , nonché le domande poste Persona_3 Controparte_5 dalla Società di assicurazione sono state oggetto di rinuncia e Controparte_9 pertanto sulle stesse si dichiara non luogo a provvedere. - Compensa le spese processuali tra tutte le parti;
- Pone le spese di consulenza tecnica, così come liquidate in atti, a carico delle parti soccombenti indicate in motivazione (in misura eguale di 1/6 per ciascuna)”.
Avverso tale sentenza, hanno proposto appello e Parte_1 Parte_3 Pt_2
in proprio e quali eredi di , chiedendo: “1) Accogliere per il rito e per
[...] Persona_1 la forma il presente appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, ritenuta la fondatezza dell'appello proposto dai Sigg.ri , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, in proprio e nella qualità di eredi di , ritenere e dichiarare che il sinistro
[...] Persona_1 occorso in data 31/01/2003 in località Contura del Comune di Mirto tra la KI NA Tg.
AJ896JG di proprietà e condotta dal Sig. e l'autovettura LK GO Tg. Persona_1
ME 554200 di proprietà e condotta dal Sig. si è verificato per fatto e colpa esclusivi Persona_2 di . 2) Conseguentemente condannare la Società , in persona del Persona_2 Controparte_12 legale rappresentante pro- tempore, in solido con e , Controparte_2 Controparte_3 nella qualità di eredi rispettivamente di genitore e germana di , all'integrale Persona_2 risarcimento dei danni patrimoniali, biologici e morali in favore degli appellanti da liquidarsi nella misura di € 190.175,66 in favore di , oltre € 3.500 per spese funerarie;
€ 170.175,66 Parte_1 in favore di ed € 62.666,66 in favore di con interessi e Parte_3 Parte_2 rivalutazione dalla data del sinistro al soddisfo. 3) In via subordinata dichiarare la responsabilità concorsuale di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro ai sensi del 2° comma dell'art.
2054 e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni in favore degli appellanti come sopra determinati da liquidarsi nella misura del 50%, o in quell'altra misura maggiore o minore che verrà ritenuta. 4) Rigettare ogni avversa domanda posta da
[...] nei confronti degli odierni appellanti. 5) Condannare gli appellati in solido al Controparte_1 pagamento delle spese e compensi del doppio grado del giudizio, nonché al pagamento delle spese di CTU”.
Si è costituita in giudizio la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, ex artt. 342 e 348 c.p.c., e contestando la fondatezza dei motivi di appello, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese del presente grado del giudizio.
Non si sono costituiti in giudizio gli altri appellati, per cui ne va dichiarata la contumacia.
A seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 127 ter c.p.c., comunicata in data 11 giugno 2024, la causa è stata assegnata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 In merito all'eccezione di carattere preliminare, occorre osservare che l'appello appare motivato - essendo stati indicati i capi della decisione impugnati, le censure alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice e le violazioni di legge denunciate - e non manifestamente infondato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c..
1. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti hanno dedotto che il primo giudice ha erroneamente ritenuto che dall'attività istruttoria fosse emersa la esclusiva responsabilità di , per Persona_1 il sinistro oggetto di causa, mentre era risultato provato che la responsabilità fosse da ascriversi, in via esclusiva, o in via concorsuale preponderante, alla condotta di guida di . Hanno Persona_2 lamentato che il Tribunale ha fondato il proprio convincimento sul rapporto redatto dai Carabinieri della Stazione di Mirto, intervenuti sul luogo, attribuendo fede privilegiata, ex art. 2700 c.c., alla ricostruzione, meramente presuntiva ed indiziaria, della dinamica del sinistro dagli stessi effettuata.
Hanno, inoltre, censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha attribuito valenza probatoria pregnante alle deposizioni testimoniali rese dai testi , Controparte_5 [...]
, nonché dal RI e , Persona_3 Persona_4 Testimone_1 trattandosi di deposizioni ininfluenti e inconducenti ai fini del decidere, non avendo i testi riferito su fatti, bensì espresso solo dei giudizi.
Hanno aggiunto, in via subordinata, che il primo giudice ha errato nel non avere riconosciuto una corresponsabilità di entrambi i conducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro, ai sensi dell'art. 2054 c.c., secondo comma.
Le doglianze sono infondate.
Gli accertamenti effettuati dai Carabinieri della Stazione di Mirto, intervenuti sul luogo del sinistro nella immediatezza dei fatti - in base ai quali gli stessi hanno ricostruito la dinamica del sinistro ed individuato il punto di impatto tra le due autovetture - liberamente valutabili ed apprezzabili dal giudice, inducono, unitamente alle altre risultanze istruttorie, a ritenere che il sinistro si sia verificato per esclusiva responsabilità del conducente della KI NA, . Persona_1
Emerge, in particolare, dal rapporto dei Carabinieri di Mirto che l'incidente si è verificato in una strada a scorrimento veloce, a doppio senso di circolazione, in un tratto rettilineo pianeggiante con leggera semicurva e visuale libera e con linea di mezzeria tratteggiata. Il fondo stradale veniva descritto come asfaltato, in buone condizioni di manutenzione, senza anomalie e asciutto. Non venivano notate tracce di frenatura. Le condizioni di visibilità buone, il tempo sereno.
A seguito di rilievi sulla sede stradale e sui veicoli coinvolti nello scontro - KI NA tg.
AJ896JG, condotta da (veicolo “A”) e LK GO tg. ME 554200, condotta Persona_1 da (veicolo “B”), così veniva ricostruita la dinamica dell'incidente: “… il veicolo A Persona_2 mentre percorreva il predetto scorrimento veloce nel senso di marcia Tortorici-Rocca di Caprileone, giunto in loc. “Contura” del Comune di Mirto, in prossimità di una semicurva a visuale libera che dà su un lungo rettilineo, per cause da accertare invadeva la corsia opposta collidendo con la parte anteriore sx con il veicolo “B”, nella parte anteriore sx…”. Si legge, inoltre, nella informativa redatta dagli stessi Carabinieri: “l'autovettura GO, condotta da
percorreva la strada con direzione di marcia Rocca di Caprileone-Tortorici. La Controparte_13 collisione è avvenuta in quest'ultima corsia … il veniva proiettato fuori Persona_1 dall'abitacolo scaraventato sull'asfalto e rinvenuto sulla corsia di marcia Tortorici-Rocca di Caprileone… il proprio automezzo dopo che ha scarrozzato, a causa dello scoppio del copertone della ruota anteriore sinistra il cerchione a contatto con l'asfalto ha provocato solchi lunghi centimetri 80 circa… La GO, dopo l'impatto, ha fatto un testa coda rimanendo sulla propria corsia
4 di marcia, dove nelle vicinanze sono stati rinvenuti molti detriti con macchie di olio e liquidi di radiatori. In detto sito, e dato che solo in quel preciso punto sono stati rinvenuti la maggior parte dei detriti e in modo più raccolti rispetto ad altri rinvenuti singolarmente, si ha fondato motivo di ritenere
e senza ombra di dubbio che il probabile punto d'urto è avvenuto nella corsia di marcia della GO, non solo ma in quest'ultima corsia è stato danneggiato anche il guard-rail, per cui, in considerazione di tutti gli elementi raccolti indicano che la collisione è avvenuta nella corsia di marcia, Rocca di
Caprileone-Tortorici”.
Nella planimetria allegata al rapporto veniva annotata la larghezza complessiva della strada, pari a m.
10,70, la larghezza complessiva delle due corsie di marcia, pari a m. 7,50, ciascuna delimitata da una linea esterna sita a m. 1,50 dal guard rail. Veniva, inoltre, indicato il probabile punto d'urto (“PPU”) tra le due autovetture, individuato nella corsia di marcia della LK GO, condotta da ER
(mare-monte), in prossimità della linea esterna della stessa corsia, e i due solchi paralleli
[...] lasciati sull'asfalto dal cerchione del veicolo condotto da , a causa dello scoppio Persona_1 del copertone della ruota anteriore sinistra (osservato dai Carabinieri e visibile nelle foto 4.5 e 13), siti all'interno della stessa corsia percorsa dalla LK GO, a circa m. 1,10 dalla linea mediana delle due corsie, nel punto più vicino (punto 10).
Sentito all'udienza del 20 dicembre 2006, il teste , Comandante dei Carabinieri della Testimone_1
Stazione di Mirto, dopo avere premesso di essere prontamente intervenuto sul luogo del sinistro, insieme al IC RI , ed avere confermato integralmente il verbale di Persona_4 sopraluogo, l'informativa e gli allegati, compresa la planimetria, ribadiva la precedente ricostruzione della dinamica del sinistro secondo la quale “il fuoristrada condotto dal sig. Persona_1
(veicolo A del verbale) ha invaso la corsia riservata alla circolazione in senso opposto su cui viaggiava il veicolo B condotto dal sig. ”, spiegando di avere individuato il punto Persona_2
d'urto tra le due autovetture, quale indicato in planimetria, “dal mucchio di detriti che vengono lasciati solitamente sull'asfalto quando due mezzi provenienti in senso contrario si incontrano frontalmente o frontolateralmente, in tal caso lasciano il maggior cumulo di detriti compresi i rottami di entrambi i mezzi”. Ribadiva, inoltre, che “le striature indicate in planimetria sono state lasciate dalla ruota (cerchio) del fuoristrada” e che “l'urto tra i due veicoli è stato frontolaterale sinistro”. Sentito all'udienza del 5 marzo 2008, il RI , dopo avere confermato di Persona_4 essere intervenuto, in data 31 gennaio 2003, alle ore 18,15, sul luogo del sinistro, riferiva di avere individuato il punto di impatto tra le due autovetture in base alla posizione nella carreggiata dei veicoli, nonché dei vari detriti e che “secondo i n/s rilievi il veicolo KI NA invadeva la corsia di marcia opposta in quanto la maggior parte dei detriti dei due veicoli erano depositati sulla corsia mare-monte, corsia di marcia in cui viaggiava la LK GO”.
Le dichiarazioni dei due testi, peraltro, trovano riscontro nelle riproduzioni fotografiche, che mostrano: la presenza di numerosi detriti e di scalfiture nella corsia di marcia mare-monte, in prossimità della linea bianca esterna;
la presenza di alcune parti delle autovetture nella stessa corsia di marcia (tra cui il parabrezza della KI, posizionato sulla striscia bianca esterna), oltre la striscia bianca (tra cui il parabrezza della LK) e addirittura oltre il guard rail della stessa corsia mare-monte (parabola proiettore e vaschetta liquido radiatore); una evidente deformazione verso l'esterno del guard rail della corsia mare-monte; residui di erba trascinata dalla ruota anteriore sinistra della LK, provenienti dal margine destro della corsia mare-monte.
La dinamica del sinistro, peraltro, è stata sostanzialmente confermata dal c.t.u. nominato nel corso del primo grado del giudizio, che ha ritenuto che lo scontro tra le due autovetture fosse avvenuto
5 all'interno della semicarreggiata di pertinenza della LK GO (mare-monte), evidenziando che, in seguito all'urto, la LK “procedeva con moto di rototraslazione”, urtando il guardrail della corsia mare-monte, dapprima, con la parte posteriore sinistra, provocandone la traccia di colore rosso (foto 4.10) localizzata sul bordo superiore del nastro metallico, e, successivamente, con la parte anteriore sinistra, provocandone il cedimento del distanziale e la deformazione del nastro metallico
(foto 4.11 e 4.12). In seguito all'urto, la KI “procedeva con moto di rototraslazione, con entità inferiore rispetto alla LK” e, date le elevate accelerazioni in gioco, il conducente veniva proiettato all'esterno dell'abitacolo e la vettura raggiungeva la sua posizione di quiete nella corsia di marcia monte-mare.
Tuttavia, il c.t.u. ha ritenuto più corretto individuare il probabile punto d'urto tra le autovetture in prossimità della linea di mezzeria della strada, sulla base delle tracce di liquidi fuoriusciti dai gruppi motore dei due veicoli, rinvenute e fotografate dai Carabinieri della Stazione di Mirto, e segnatamente dei presunti punti di origine di tali tracce.
Si legge, in proposito, nella relazione redatta dall'Ing. “… sono presenti due tracce Persona_5 ben delineate: la traccia Tv di forma approssimativamente semicircolare e la traccia Ts di forma approssimativamente lineare… si ritengono causate dai liquidi fuoriusciti dai gruppi motore rispettivamente dalla KI SJ e dalla LK GO. In particolare, la traccia Ts è stata originata dalla forza di gravità che, a causa della leggera pendenza trasversale della strada, ha provocato il deflusso dei liquidi in direzione Nord… la traccia Tv è stata, invece, originata dalla
LK GO per trascinamento;
il veicolo, infatti, nel suo moto di rototraslazione post urto ha contemporaneamente emesso i liquidi dal gruppo motore e trascinato gli stessi con la sua parte anteriore descrivendo una traiettoria ad arco di circonferenza… anche per questa seconda traccia si nota, tuttavia, l'effetto della pendenza trasversale della strada osservando che nella sua parte terminale… supera la LK in direzione Nord”.
Tale ricostruzione, tuttavia, non solo appare intrinsecamente irrazionale e contraddittoria, ma si pone in contrasto con le altre evidenze probatorie.
Sotto il primo profilo, si osserva che, se la traccia di liquidi lasciata dalla LK avesse avuto origine nel punto indicato dal c.t.u. (punto “v”, posto a breve distanza dalla linea di mezzeria) la stessa forza di gravità che, a causa della leggera pendenza trasversale della strada, ha provocato il deflusso, in direzione nord, dei liquidi emessi dalla KI dal punto “s” (posto, anch'esso, a breve distanza dalla linea di mezzeria), oltre che dalla stessa LK “nella sua parte terminale” - avrebbe certamente provocato anche il deflusso, in direzione nord, dei liquidi emessi dalla LK nella parte iniziale. Né tali liquidi avrebbero potuto integralmente essere trascinati verso sud, come ipotizzato dal consulente, dalla parte anteriore della stessa autovettura, che è rimasta sollevata dal piano stradale e che ha compiuto un moto di rototraslazione (cd. “testacoda”) mantenendo ferme, almeno nella prima fase, le proprie ruote anteriori.
Sotto il secondo profilo, si osserva che, come risulta evidente dalla foto 4.5 (pag. 13 della relazione), la traccia di liquidi lasciata dalla LK appare molto più evidente (più scura e di larghezza più estesa) proprio nel punto d'urto tra le autovetture (“PPU”) ipotizzato dai Carabinieri, posto in prossimità della linea bianca esterna della semicarreggiata mare-monte, e con la stessa evidenza procede verso sud e lungo tutta la traiettoria del movimento di rototraslazione compiuto dalla stessa autovettura, mentre appare molto più chiara e sottile nel tratto che dal “PPU” procede verso nord. Tale dato oggettivo induce a ritenere che l'origine della traccia di liquidi lasciata dalla LK sia da individuare proprio nel “PPU” individuato dai Carabinieri e che da tale punto iniziale sia
6 defluita verso nord fino, a raggiugere il punto “v”, per effetto della pendenza trasversale della strada, analogamente a quanto avvenuto nella sua parte terminale (sita ad analoga pendenza).
Il punto d'urto individuato dai Carabinieri, d'altra parte, spiega meglio i notevoli danni subiti, nel corso del cd. “testacoda”, dalla intera parte laterale sinistra, compresa la portiera posteriore, della
LK (non solo la parte anteriore sinistra, come ipotizzato dal c.t.u.), nonché i residui di erba rilevati nella ruota anteriore sinistra della stessa autovettura (trascinati dai cespugli costeggianti il margine destro della strada) e la profonda deformazione subita dal guardrail, per una lunghezza di circa tre metri, e, in particolare, da uno dei distali (figura 4.11, a pag. 15 della relazione). Tali dati oggettivi inducono, infatti, a ritenere che l'urto sia avvenuto, come più correttamente ritenuto dai
Carabinieri, in prossimità della linea bianca esterna della semicarreggiata mare-monte e che il conseguente movimento rotatorio, in senso antiorario, della LK si sia sviluppato a ridosso del guardrail, posto a m. 1,50 circa dalla linea esterna.
Inoltre, occorre osservare che nella stessa figura 4.5 sono ben visibili, al centro della semicarreggiata mare-monte, i due solchi (paralleli), lunghi, secondo quanto rilevato dai Carabinieri, circa ottanta centimetri, prodotti sull'asfalto dal cerchione della KI condotta da , a causa Persona_1 dello scoppio del copertone della ruota anteriore sinistra, come emerge chiaramente, oltre che dalla informativa e dalle deposizioni dei militari, dalla stessa riproduzione fotografica, che mostra tali solchi in posizione e direzione compatibili con la posizione di quiete raggiunta dalla KI e con la posizione e direzione del cerchione della ruota anteriore sinistra (che appare visibilmente a contatto con l'asfalto e orientato nella stessa direzione dei solchi), oltre che con la traiettoria del movimento rotatorio compiuto dalla stessa autovettura, in senso orario, a seguito dell'urto (pure facilmente intuibile dalla immagine). Tale dato oggettivo, totalmente trascurato dal c.t.u., è stato correttamente considerato dai Carabinieri (unici, invero, ad avere esaminato, nell'immediatezza, il luogo del sinistro e le due autovetture) nel percorso logico che li ha condotti ad individuare il punto di impatto (“PPV”) tra le due autovetture in prossimità della linea esterna della semicarreggiata percorsa dalla
LK, posizione che appare certamente più conciliabile, non solo con la rilevata (e fotografata) presenza di una notevole concentrazione di detriti, normalmente prodotti dall'urto tra due autovetture
(dato pure totalmente trascurato dal c.t.u.), ma anche con la rilevata (e fotografata) presenza dei due solchi sull'asfalto.
Tali argomentazioni inducono a ritenere che, al momento dell'impatto, la LK GO condotta da procedesse, regolarmente, nella parte destra della propria corsia di marcia (mare- Persona_2 monte), in un tratto rettilineo della strada, quando veniva investita, nello spigolo anteriore sinistro, dalla parte anteriore sinistra della KI condotta da , che procedendo nella corsia Persona_1 di marcia monte-mare, al termine di una semicurva a sinistra leggermente in discesa, invadeva (per cause rimaste ignote), a velocità sostenuta, la opposta corsia di marcia.
In merito alla velocità dei due veicoli, si osserva che, come evidenziato dai Carabinieri della Stazione di Mirto, “si è accertato dal contachilometri del veicolo A (KI), che la lancetta della velocità si era bloccata a 78 km orari, mentre non si riusciva a fare lo stesso accertamento sul veicolo B
(LK)”.
Nessuna attendibilità può essere, in merito, attribuita ai dati elaborati dal c.t.u., che nel calcolare la probabile velocità dei due veicoli prima dell'urto ha tenuto conto anche del presunto punto di impatto tra le due autovetture, che, come già ampiamente argomentato, si ritiene essere un dato erroneo.
In ordine alla corretta condotta di guida del conducente della LK GO, inoltre, assumono rilievo le dichiarazioni testimoniali rese dalle due persone che viaggiavano a bordo dell'autovettura
7 condotta da , sopravvissute all'impatto, e Persona_2 Controparte_5 [...]
, le cui deposizioni sono state correttamente ritenute valide ed utilizzabili dal primo Persona_3 giudice, osservando come nessuna eccezione, concernente la nullità delle testimonianze rese dai trasportati, fosse stata eccepita dalle controparti subito dopo l'espletamento della prova e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 7095/2019).
In particolare, sentito all'udienza del 20 dicembre 2006, riferiva che Controparte_5
l'autovettura condotta da , su cui viaggiava in occasione del sinistro, “andava a Persona_2 velocità moderata”, quando, in prossimità di una curva a forma di S, la Jeep KI aveva invaso la corsia percorsa dalla LK, aggiungendo che “l'impatto è stato tanto improvviso e fulmineo, che il non ha potuto fare nessuna manovra per evitarlo”. ER
Alla stessa udienza, , dopo avere precisato che viaggiava nel sedile Persona_3 posteriore dell'autovettura condotta da , ha riferito che il conducente guidava senza Persona_2 distrazioni l'autovettura, aggiungendo che “Sia pure a livello confusionale, ricordo di avere colto visivamente la KI che ci veniva contro, mentre la nostra auto viaggiava entro la propria corsia di marcia”. La mancanza di segni di frenata sull'asfalto, d'altra parte, induce a ritenere che l'invasione dell'opposta corsia da parte del veicolo condotto da , oltre che a velocità sostenuta Persona_1
(comunque, inadeguata anche rispetto alle condizioni del tratto di strada curvilineo appena percorso), sia avvenuta in modo repentino, tanto da non consentire al conducente dell'autovettura LK,
, alcuna manovra d'emergenza. Persona_2
Tali considerazioni, valutate nel loro complesso, consentono di ricostruire in modo esaustivo la dinamica del sinistro e la condotta di guida dei due conducenti, in modo tale da poter superare la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., prevista nel caso di scontro tra veicoli, e di ritenere che la responsabilità del sinistro sia da attribuire, in via esclusiva, al conducente della autovettura KI, . Persona_1
Ne segue il rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della sentenza appellata, potendosi ritenere assorbita l'ulteriore doglianza concernente la condanna alle spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, correttamente poste dal primo giudice a carico delle parti soccombenti.
******
Dal rigetto dell'appello consegue, in ossequio alla regola della soccombenza, la condanna degli appellanti alla rifusione, in solido, in favore della parte appellata costituita, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che - in base ai parametri tariffari di cui al D.M. n. 55/2014 (come modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia e applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - si liquidano in complessivi € 10.060,00 (di cui € 2.195,00, per la fase di studio,
€ 1.276,00, per la fase introduttiva, € 2.940,00, per la fase di trattazione, ed € 3.649,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
Nulla occorre disporre in merito alle spese processuali in favore delle altre parti appellate, rimaste contumaci.
Occorre dare atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte degli appellanti, di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”,
8 con la precisazione che “l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito” della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da e in proprio e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, avverso la sentenza n. 885/2021 emessa, in data 27 novembre 2021, dal Tribunale Persona_1 di Patti, in composizione monocratica, così provvede:
- Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
- Condanna gli appellanti alla rifusione, in solido, in favore della in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 10.060,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Consigliere est Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)
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