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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/03/2025, n. 1969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1969 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott.ssa Elena Gelato Consigliere dott.ssa Maria Aversano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 3952 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA
(c.f. ), in qualità di genitore esercente la Parte_1 C.F._1
responsabilità genitoriale sulla figlia minore c.f. ) Per_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Walter Miceli, Ida Mendicino e Andrea Maresca
Appellanti
E
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Rossetti
Appellato
E
(c.f. , Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(c.f. e (c.f. Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4
) P.IVA_4 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato
Appellati
E
1
PA
Appellato Contumace
OGGETTO: risarcimento del danno
FATTO E DIRITTO
§1.Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. quale genitore esercente la Parte_1
responsabilità sulla minore frequentante la classe quarta, sezione A, presso la scuola Per_1 elementare dell' in condizione di disabilità con necessità di Controparte_4
sostegno elevato certificata, chiedeva, in via cautelare, che fosse inibita la condotta discriminatoria perpetrata in danno della bambina con l'assegnazione per l'anno scolastico
2019/2020 di n. 7 ore di sostegno e n. 3 ore di assistenza educativa specialistica, in luogo delle n. 22 ore di sostegno e di n. 5 ore di AEC previste dal Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.),
e che, per l'effetto, fosse ordinata l'assegnazione dell'insegnante di sostegno per n. 22 ore settimanali e dell'assistente educativa specialistica per n. 5 ore settimanali;
nel merito, chiedeva che fosse dichiarata ed accertata la condotta discriminatoria posta in essere dall'amministrazione scolastica, con conseguente condanna all'assegnazione del docente di sostegno e dell'assistente educativa per tutte le ore riconosciute, oltre che al risarcimento del danno non patrimoniale.
Il Tribunale di Velletri con ordinanza del 19-22 giugno 2020 resa nel procedimento iscritto al n.r.g. 898/2020:
a) ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse in ordine all'inibitoria;
b) ha accertato la condotta discriminatoria posta in essere dall'amministrazione scolastica
“attraverso l'assegnazione a C.V. per l'anno scolastico 2019-2020 di n. 7 ore di sostegno, avendo dovuto assicurarle il rapporto 1: 1 tra ore di sostegno e orario scolastico, attraverso un docente di sostegno, eventualmente appositamente assunto a tempo determinato”;
c) ha rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dalla minore per la mancata fruizione di 15 ore di sostegno scolastico perché non provato;
d) ha rigettato la domanda volta a dichiarare la condotta discriminatoria posta in essere dall'Amministrazione scolastica nei confronti di per la mancata assegnazione Per_1
2 dell'assistenza educativa per tutte le ore riconosciute (5 ore settimanali), poiché di competenza dell'Amministrazione comunale e, di conseguenza, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dalla minore per la mancata fruizione di 3 ore di assistenza educativa perché la domanda doveva essere rivolta al Comune di CP_1
e) ha compensato le spese di lite tra le parti.
in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia Parte_1 minore, ha proposto appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Velletri deducendo al riguardo che:
1) il tribunale ha erroneamente rigettato la domanda di accertamento della condotta discriminatoria posta in essere dal in relazione alla fruizione per l'intero anno Controparte_1 scolastico 2019/2020 di minori ore di Assistenza Specialistica, sull'esclusivo presupposto che nelle conclusioni, la difesa attorea, “per mero errore materiale di battitura, non inseriva il nominativo del “ ” nella specifica domanda di declaratoria di accertamento Controparte_1
(anche) della discriminazione per le minori ore di AEC, pur avendo poi separatamente chiestone, la relativa condanna per le sole ore di AEC” (v. pag. 10 dell'atto di appello);
2) il tribunale ha erroneamente ritenuto non provato il danno patito da per la mancata Per_1
fruizione di 15 ore di sostegno settimanali (22 ore riconosciute nel P.E.I. meno le 7 ore effettivamente fruite) e di 3 ore di AEC settimanali (5 ore riconosciute nel P.E.I. meno le 2 ore effettivamente fruite) per l'anno scolastico 2019/2020 richiedendo a parte attrice, di fatto, una probatio diabolica;
3) il tribunale ha erroneamente compensato le spese processuali anziché liquidarle a carico del
, essendo stato riconosciuto che esso ha Controparte_2 posto in essere una discriminazione nei confronti dell'alunna in condizioni di disabilità.
Parte appellante ha quindi concluso chiedendo l'accertamento della condotta discriminatoria dell' e del – il primo per il sostegno didattico ed il Controparte_6 Controparte_1
secondo per il sostegno educativo (AEC) – e, per l'effetto, la condanna delle Amministrazioni al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato equitativamente in € 1.000,00 per ogni mese (con riduzione proporzionale per la frazione) di mancata attribuzione dell'insegnante di sostegno per l'intero orario di servizio settimanale per l'anno scolastico 2019/2020 e il
[...]
al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato equitativamente in € 1.000,00 CP_1
per ogni mese (con riduzione proporzionale per la frazione) di mancata attribuzione di Assistente
Educativo Culturale (AEC) per il medesimo periodo, oltre alla condanna delle parti appellate al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
3 Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Si sono costituiti in giudizio anche il , Controparte_2
l' e l' chiedendo il Controparte_3 Controparte_4 rigetto dell'appello.
Si osserva che, pur essendo stato notificato l'appello nei confronti dell' PA
, questo non può essere annoverato tra le parti del giudizio, in quanto mera
[...] articolazione territoriale del e privo di legittimazione processuale (v. Controparte_2
Cass. 32166/2021).
A seguito dell'udienza tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§2. L'appello è fondato nei seguenti termini.
Con il primo motivo di appello, parte appellante si duole del fatto che il tribunale ha rigettato la domanda volta a dichiarare la condotta discriminatoria posta in essere dal Comune di CP_1 nei confronti di per la mancata assegnazione dell'assistenza educativa per tutte le ore Per_1 riconosciute nei P.E.I. (5 ore settimanali), perché formulata nei confronti dell'Amministrazione scolastica anziché nei confronti dell'Amministrazione comunale (con conseguente rigetto anche della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dalla minore).
L'appellante deduce al riguardo che “per mero errore materiale di battitura, non inseriva il nominativo del “ ” nella specifica domanda di declaratoria di accertamento Controparte_1
(anche) della discriminazione per le minori ore di AEC, pur avendo poi separatamente chiestone, la relativa condanna per le sole ore di AEC” (v. pag. 10 dell'atto di appello), potendosi, tuttavia, individuare la reale volontà della ricorrente circa l'effettività della domanda di declaratoria nei confronti del nel corpo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (v. Controparte_1
atto introduttivo del giudizio di primo grado, in particolare pagg. 17 e ss).
Secondo parte appellante, il tribunale avrebbe esaminato le domande formulate limitandosi al solo tenore letterale delle conclusioni, quando invece, il fatto che la domanda fosse formulata nei confronti del di e non nei confronti delle Amministrazioni scolastiche doveva CP_1 CP_1
desumersi dalle argomentazioni e deduzioni contenute nell'atto introduttivo, nonché nella successiva memoria dell'8 giugno 2020.
Al riguardo si osserva quanto segue.
Ai fini di una corretta interpretazione della domanda, il giudice di primo grado è tenuto ad
4 interpretare le conclusioni contenute nell'atto di citazione, alle quali si è riportato l'attore in sede di precisazione delle conclusioni, tenendo conto della volontà della parte quale emergente non solo dalla formulazione letterale delle conclusioni assunte nella citazione, ma anche dall'intero complesso dell'atto che le contiene, considerando la sostanza della pretesa, così come è stata costantemente percepita dalle parti nel corso del giudizio di primo grado, tenendo conto non solo delle deduzioni e delle conclusioni inizialmente tratte nell'atto introduttivo, ma anche della condotta processuale delle parti, nonché delle precisazioni e specificazioni intervenute in corso di causa (v. ex multis, Cass. 18653/2004; Cass. Sez. Un. 3041/2007).
Nel caso di specie, risulta chiaramente dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado la volontà di parte ricorrente di chiedere l'accertamento della condotta discriminatoria posta in essere dal Comune di (anziché dalle Amministrazioni scolastiche) con riferimento alla CP_1 mancata assegnazione a dell'assistenza educativa per tutte le ore riconosciute Persona_2
nei P.E.I. (5 ore settimanali).
In particolare, parte ricorrente ha dedicato un intero capitolo alla questione dell'assistenza specialistica, individuando l'ente tenuto a fornire le ore di AEC nel Comune di (v. cap. 7, CP_1 pagg. 17 e ss dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado).
Si rileva inoltre che la medesima volontà emerge chiaramente anche nelle conclusioni formulate nel ricorso, atteso che parte ricorrente chiede, nel merito, di “condannare, altresì CP_1
al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato equitativamente in € 1.000,00
[...]
per ogni mese (con riduzione proporzionale per la frazione) di mancata attribuzione di Assistente
Educativo Culturale (AEC) per l'intero orario di servizio settimanale (rapporto 1:1), con decorrenza dal primo settembre 2019, inizio dell'attività scolastica, ovvero condannare al risarcimento di somma diversa che l'Ill.mo Giudice adito vorrà equitativamente individuare e liquidare, oltre interessi e rivalutazione monetaria” (v. pag. 37 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado).
Tanto premesso circa la corretta individuazione della parte processuale “passiva”, con riferimento al merito della domanda si osserva quanto segue.
Recentemente, il Consiglio di Stato si è espresso in tema di assistenza scolastica specializzata statuendo che: “non pare predicabile in alcun modo il carattere vincolante del P.E.I. in punto di determinazione delle misure di assistenza scolastica, per l'assorbente considerazione che il
Piano educativo individualizzato si limita a formulare motivate proposte e non già determinazioni conclusive. Conseguentemente, residua in capo all'Amministrazione comunale un irriducibile margine di apprezzamento discrezionale da esercitarsi con prudente equilibrio a mente del rango fondamentale dei diritti sottesi alle misure di inclusione scolastica: le concrete
5 modalità di conformazione della prestazione risentono, da un lato, del limite complessivo delle risorse disponibili (beninteso, limite operante rispetto all'insieme complessivo delle misure richieste) e, dall'altro, delle specifiche modalità attuative nonché degli standard qualitativi previsti dal menzionato Accordo in sede di Conferenza unificata” (v. C.d.S. 7089/2024).
Applicando tali principi al caso di specie, è dato osservare come, a fronte del carattere cogente della tutela di diritti fondamentali, quali quelli di cui è causa, l'esercizio della discrezionalità da parte dell'ente territoriale in funzione di esigenze necessarie contrastanti con quelle del minore interessato, quali emergenti dal PEI nel caso di specie, debba trovare comunque una sua precisa giustificazione, che, invece, nel caso di specie non emerge essere stata fornita da parte del
Parte
né in sede di Gruppo di lavoro ((cfr. verbale , dove si legge “il non intende CP_1 CP_1 attribuirne di più” [di ore di assistenza educativa]), né in sede processuale, non essendosi costituito in primo e non avendo argomentato sul punto in sede di gravame.
Ne consegue che il primo motivo di appello è fondato e, per l'effetto, deve essere dichiarata discriminatoria la condotta posta in essere dal con riferimento alla mancata Controparte_1 assegnazione a dell'assistenza educativa per tutte le ore riconosciute nel P.E.I. (5 ore Per_1
settimanali), con conseguente diritto al risarcimento del danno che si quantifica nel prosieguo.
Con riferimento al diritto al risarcimento del danno patito da er la mancata fruizione di 15 Per_1
ore di sostegno settimanali (22 ore riconosciute nel P.E.I, meno le 7 ore effettivamente fruite) si osserva quanto segue.
Nel primo grado di giudizio è stato accertato, con valore di giudicato, la violazione del fondamentale diritto all'istruzione e conseguentemente la sussistenza di una condotta discriminatoria.
Il danno non patrimoniale, del quale in questa sede si chiede il risarcimento, è stato definito dalle
Sezioni Unite con le sentenze n. 26972 e n. 26975 del 11 novembre 2008 come danno- conseguenza della lesione di interessi fondamentali.
È stato quindi precisato che, pur non essendo il danno conseguenza in re ipsa, è ammesso il ricorso alla prova presuntiva, mediante l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.
Nel caso in esame, a fronte di un numero di 22 ore settimanali di sostegno ritenute necessarie in sede di redazione del P.E.I. per le esigenze specifiche dell'alunna, sono state assegnate per l'anno scolastico 2019/2020 effettivamente solo 7 ore settimanali.
La circostanza che V. C. abbia usufruito di un minor numero di ore di sostegno rispetto alle reali
6 necessità, per come acclarate, costituisce elemento presuntivo dell'effettiva compromissione dell'acquisizione delle competenze didattiche programmate per quell'anno scolastico.
La Corte ritiene che gli stessi principi siano applicabili anche con riferimento al diritto al risarcimento del danno patito da per la mancata fruizione di 3 ore di AEC settimanali: la Per_1
circostanza che V. C. abbia usufruito di un minor numero di ore di assistenza educativa rispetto alle reali necessità (2 ore effettivamente fruite a fronte delle 5 ore previste dal P.E.I) costituisce elemento presuntivo dell'effettiva compromissione dell'integrazione della bambina nel contesto scolastico e dello sviluppo sul piano relazionale e sociale.
Sussistono pertanto sufficienti elementi per una liquidazione equitativa del danno che deve tenere conto della durata di circa sei mesi (dal 1° settembre 2019 al 5 marzo 2020, primo giorno di chiusura delle scuole dovuto all'emergenza Covid-19) della condotta discriminatoria e della privazione parziale delle ore di sostegno e delle ore di assistenza educativa ritenute necessarie alla minore.
Facendo riferimento ad un precedente analogo di questa stessa Corte relativo alla sola mancanza del sostegno (v. Cda n. 6831/2024) e tenuto conto dell'ampio numero di ore di sostegno CP_5 mancanti e dell'aggiuntiva carenza anche delle ore di assistenza educativa, appare congruo il riconoscimento di € 600,00 per ciascun mese di scuola per un totale di € 3.600,00 €, da porre a carico delle Amministrazioni convenute ( ad eccezione dell' PA
in solido tra loro, oltre interessi sulla somma così liquidata all'attualità, devalutata al
[...]
momento della domanda secondo il criterio di cui alla Cassaz. n. 1712/1995.
Conseguentemente deve essere riformato, stante il parziale accoglimento delle domande di parte ricorrente, anche il capo dell'ordinanza relativo alle spese di lite.
§3. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi 1.200,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% per il primo grado di giudizio e in complessivi 1.200,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% per il presente grado di giudizio (compensi determinati tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta, semplicità della controversia e dell'assenza di attività istruttoria, secondo i valori di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147).
A norma dell'art. 52 del Codice in materia di protezione dei dati personali, si dispone infine che, in caso di diffusione della presente sentenza, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli
7 altri dati identificativi del minore con disabilità interessato.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento dell'appello, condanna il il Controparte_1 [...]
, l' e l' Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
l risarcimento in solido del danno in favore di quale genitore
[...] Parte_1 esercente la responsabilità sulla minore liquidandolo in complessivi €3.600,00 oltre Per_1 interessi sulla somma così liquidata all'attualità, devalutata al momento della domanda secondo il criterio di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n. 1712/1995; ferma nel resto l'ordinanza impugnata;
- condanna il il , Controparte_1 Controparte_2
l' e l' al pagamento delle Controparte_3 Controparte_4
spese del doppio grado di giudizio in favore di quale genitore esercente Parte_1 la responsabilità sulla minore V. C., liquidandole in complessivi 1.200,00 € per compensi, spese generali e rimborsi di legge ove dovuti, per il primo grado e in complessivi 1.200,00 € per compensi, spese generali e rimborsi di legge ove dovuti, per il presente grado di giudizio da distrarsi in favore degli avv.ti Walter Miceli, Ida Mendicino e Andrea Maresca dichiaratisi antistatari.
Roma, 12.3.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Maria Aversano Diego Rosario Antonio Pinto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott.ssa Elena Gelato Consigliere dott.ssa Maria Aversano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 3952 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA
(c.f. ), in qualità di genitore esercente la Parte_1 C.F._1
responsabilità genitoriale sulla figlia minore c.f. ) Per_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Walter Miceli, Ida Mendicino e Andrea Maresca
Appellanti
E
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Rossetti
Appellato
E
(c.f. , Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(c.f. e (c.f. Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4
) P.IVA_4 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato
Appellati
E
1
PA
Appellato Contumace
OGGETTO: risarcimento del danno
FATTO E DIRITTO
§1.Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. quale genitore esercente la Parte_1
responsabilità sulla minore frequentante la classe quarta, sezione A, presso la scuola Per_1 elementare dell' in condizione di disabilità con necessità di Controparte_4
sostegno elevato certificata, chiedeva, in via cautelare, che fosse inibita la condotta discriminatoria perpetrata in danno della bambina con l'assegnazione per l'anno scolastico
2019/2020 di n. 7 ore di sostegno e n. 3 ore di assistenza educativa specialistica, in luogo delle n. 22 ore di sostegno e di n. 5 ore di AEC previste dal Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.),
e che, per l'effetto, fosse ordinata l'assegnazione dell'insegnante di sostegno per n. 22 ore settimanali e dell'assistente educativa specialistica per n. 5 ore settimanali;
nel merito, chiedeva che fosse dichiarata ed accertata la condotta discriminatoria posta in essere dall'amministrazione scolastica, con conseguente condanna all'assegnazione del docente di sostegno e dell'assistente educativa per tutte le ore riconosciute, oltre che al risarcimento del danno non patrimoniale.
Il Tribunale di Velletri con ordinanza del 19-22 giugno 2020 resa nel procedimento iscritto al n.r.g. 898/2020:
a) ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse in ordine all'inibitoria;
b) ha accertato la condotta discriminatoria posta in essere dall'amministrazione scolastica
“attraverso l'assegnazione a C.V. per l'anno scolastico 2019-2020 di n. 7 ore di sostegno, avendo dovuto assicurarle il rapporto 1: 1 tra ore di sostegno e orario scolastico, attraverso un docente di sostegno, eventualmente appositamente assunto a tempo determinato”;
c) ha rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dalla minore per la mancata fruizione di 15 ore di sostegno scolastico perché non provato;
d) ha rigettato la domanda volta a dichiarare la condotta discriminatoria posta in essere dall'Amministrazione scolastica nei confronti di per la mancata assegnazione Per_1
2 dell'assistenza educativa per tutte le ore riconosciute (5 ore settimanali), poiché di competenza dell'Amministrazione comunale e, di conseguenza, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dalla minore per la mancata fruizione di 3 ore di assistenza educativa perché la domanda doveva essere rivolta al Comune di CP_1
e) ha compensato le spese di lite tra le parti.
in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia Parte_1 minore, ha proposto appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Velletri deducendo al riguardo che:
1) il tribunale ha erroneamente rigettato la domanda di accertamento della condotta discriminatoria posta in essere dal in relazione alla fruizione per l'intero anno Controparte_1 scolastico 2019/2020 di minori ore di Assistenza Specialistica, sull'esclusivo presupposto che nelle conclusioni, la difesa attorea, “per mero errore materiale di battitura, non inseriva il nominativo del “ ” nella specifica domanda di declaratoria di accertamento Controparte_1
(anche) della discriminazione per le minori ore di AEC, pur avendo poi separatamente chiestone, la relativa condanna per le sole ore di AEC” (v. pag. 10 dell'atto di appello);
2) il tribunale ha erroneamente ritenuto non provato il danno patito da per la mancata Per_1
fruizione di 15 ore di sostegno settimanali (22 ore riconosciute nel P.E.I. meno le 7 ore effettivamente fruite) e di 3 ore di AEC settimanali (5 ore riconosciute nel P.E.I. meno le 2 ore effettivamente fruite) per l'anno scolastico 2019/2020 richiedendo a parte attrice, di fatto, una probatio diabolica;
3) il tribunale ha erroneamente compensato le spese processuali anziché liquidarle a carico del
, essendo stato riconosciuto che esso ha Controparte_2 posto in essere una discriminazione nei confronti dell'alunna in condizioni di disabilità.
Parte appellante ha quindi concluso chiedendo l'accertamento della condotta discriminatoria dell' e del – il primo per il sostegno didattico ed il Controparte_6 Controparte_1
secondo per il sostegno educativo (AEC) – e, per l'effetto, la condanna delle Amministrazioni al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato equitativamente in € 1.000,00 per ogni mese (con riduzione proporzionale per la frazione) di mancata attribuzione dell'insegnante di sostegno per l'intero orario di servizio settimanale per l'anno scolastico 2019/2020 e il
[...]
al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato equitativamente in € 1.000,00 CP_1
per ogni mese (con riduzione proporzionale per la frazione) di mancata attribuzione di Assistente
Educativo Culturale (AEC) per il medesimo periodo, oltre alla condanna delle parti appellate al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
3 Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Si sono costituiti in giudizio anche il , Controparte_2
l' e l' chiedendo il Controparte_3 Controparte_4 rigetto dell'appello.
Si osserva che, pur essendo stato notificato l'appello nei confronti dell' PA
, questo non può essere annoverato tra le parti del giudizio, in quanto mera
[...] articolazione territoriale del e privo di legittimazione processuale (v. Controparte_2
Cass. 32166/2021).
A seguito dell'udienza tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§2. L'appello è fondato nei seguenti termini.
Con il primo motivo di appello, parte appellante si duole del fatto che il tribunale ha rigettato la domanda volta a dichiarare la condotta discriminatoria posta in essere dal Comune di CP_1 nei confronti di per la mancata assegnazione dell'assistenza educativa per tutte le ore Per_1 riconosciute nei P.E.I. (5 ore settimanali), perché formulata nei confronti dell'Amministrazione scolastica anziché nei confronti dell'Amministrazione comunale (con conseguente rigetto anche della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dalla minore).
L'appellante deduce al riguardo che “per mero errore materiale di battitura, non inseriva il nominativo del “ ” nella specifica domanda di declaratoria di accertamento Controparte_1
(anche) della discriminazione per le minori ore di AEC, pur avendo poi separatamente chiestone, la relativa condanna per le sole ore di AEC” (v. pag. 10 dell'atto di appello), potendosi, tuttavia, individuare la reale volontà della ricorrente circa l'effettività della domanda di declaratoria nei confronti del nel corpo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (v. Controparte_1
atto introduttivo del giudizio di primo grado, in particolare pagg. 17 e ss).
Secondo parte appellante, il tribunale avrebbe esaminato le domande formulate limitandosi al solo tenore letterale delle conclusioni, quando invece, il fatto che la domanda fosse formulata nei confronti del di e non nei confronti delle Amministrazioni scolastiche doveva CP_1 CP_1
desumersi dalle argomentazioni e deduzioni contenute nell'atto introduttivo, nonché nella successiva memoria dell'8 giugno 2020.
Al riguardo si osserva quanto segue.
Ai fini di una corretta interpretazione della domanda, il giudice di primo grado è tenuto ad
4 interpretare le conclusioni contenute nell'atto di citazione, alle quali si è riportato l'attore in sede di precisazione delle conclusioni, tenendo conto della volontà della parte quale emergente non solo dalla formulazione letterale delle conclusioni assunte nella citazione, ma anche dall'intero complesso dell'atto che le contiene, considerando la sostanza della pretesa, così come è stata costantemente percepita dalle parti nel corso del giudizio di primo grado, tenendo conto non solo delle deduzioni e delle conclusioni inizialmente tratte nell'atto introduttivo, ma anche della condotta processuale delle parti, nonché delle precisazioni e specificazioni intervenute in corso di causa (v. ex multis, Cass. 18653/2004; Cass. Sez. Un. 3041/2007).
Nel caso di specie, risulta chiaramente dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado la volontà di parte ricorrente di chiedere l'accertamento della condotta discriminatoria posta in essere dal Comune di (anziché dalle Amministrazioni scolastiche) con riferimento alla CP_1 mancata assegnazione a dell'assistenza educativa per tutte le ore riconosciute Persona_2
nei P.E.I. (5 ore settimanali).
In particolare, parte ricorrente ha dedicato un intero capitolo alla questione dell'assistenza specialistica, individuando l'ente tenuto a fornire le ore di AEC nel Comune di (v. cap. 7, CP_1 pagg. 17 e ss dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado).
Si rileva inoltre che la medesima volontà emerge chiaramente anche nelle conclusioni formulate nel ricorso, atteso che parte ricorrente chiede, nel merito, di “condannare, altresì CP_1
al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato equitativamente in € 1.000,00
[...]
per ogni mese (con riduzione proporzionale per la frazione) di mancata attribuzione di Assistente
Educativo Culturale (AEC) per l'intero orario di servizio settimanale (rapporto 1:1), con decorrenza dal primo settembre 2019, inizio dell'attività scolastica, ovvero condannare al risarcimento di somma diversa che l'Ill.mo Giudice adito vorrà equitativamente individuare e liquidare, oltre interessi e rivalutazione monetaria” (v. pag. 37 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado).
Tanto premesso circa la corretta individuazione della parte processuale “passiva”, con riferimento al merito della domanda si osserva quanto segue.
Recentemente, il Consiglio di Stato si è espresso in tema di assistenza scolastica specializzata statuendo che: “non pare predicabile in alcun modo il carattere vincolante del P.E.I. in punto di determinazione delle misure di assistenza scolastica, per l'assorbente considerazione che il
Piano educativo individualizzato si limita a formulare motivate proposte e non già determinazioni conclusive. Conseguentemente, residua in capo all'Amministrazione comunale un irriducibile margine di apprezzamento discrezionale da esercitarsi con prudente equilibrio a mente del rango fondamentale dei diritti sottesi alle misure di inclusione scolastica: le concrete
5 modalità di conformazione della prestazione risentono, da un lato, del limite complessivo delle risorse disponibili (beninteso, limite operante rispetto all'insieme complessivo delle misure richieste) e, dall'altro, delle specifiche modalità attuative nonché degli standard qualitativi previsti dal menzionato Accordo in sede di Conferenza unificata” (v. C.d.S. 7089/2024).
Applicando tali principi al caso di specie, è dato osservare come, a fronte del carattere cogente della tutela di diritti fondamentali, quali quelli di cui è causa, l'esercizio della discrezionalità da parte dell'ente territoriale in funzione di esigenze necessarie contrastanti con quelle del minore interessato, quali emergenti dal PEI nel caso di specie, debba trovare comunque una sua precisa giustificazione, che, invece, nel caso di specie non emerge essere stata fornita da parte del
Parte
né in sede di Gruppo di lavoro ((cfr. verbale , dove si legge “il non intende CP_1 CP_1 attribuirne di più” [di ore di assistenza educativa]), né in sede processuale, non essendosi costituito in primo e non avendo argomentato sul punto in sede di gravame.
Ne consegue che il primo motivo di appello è fondato e, per l'effetto, deve essere dichiarata discriminatoria la condotta posta in essere dal con riferimento alla mancata Controparte_1 assegnazione a dell'assistenza educativa per tutte le ore riconosciute nel P.E.I. (5 ore Per_1
settimanali), con conseguente diritto al risarcimento del danno che si quantifica nel prosieguo.
Con riferimento al diritto al risarcimento del danno patito da er la mancata fruizione di 15 Per_1
ore di sostegno settimanali (22 ore riconosciute nel P.E.I, meno le 7 ore effettivamente fruite) si osserva quanto segue.
Nel primo grado di giudizio è stato accertato, con valore di giudicato, la violazione del fondamentale diritto all'istruzione e conseguentemente la sussistenza di una condotta discriminatoria.
Il danno non patrimoniale, del quale in questa sede si chiede il risarcimento, è stato definito dalle
Sezioni Unite con le sentenze n. 26972 e n. 26975 del 11 novembre 2008 come danno- conseguenza della lesione di interessi fondamentali.
È stato quindi precisato che, pur non essendo il danno conseguenza in re ipsa, è ammesso il ricorso alla prova presuntiva, mediante l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.
Nel caso in esame, a fronte di un numero di 22 ore settimanali di sostegno ritenute necessarie in sede di redazione del P.E.I. per le esigenze specifiche dell'alunna, sono state assegnate per l'anno scolastico 2019/2020 effettivamente solo 7 ore settimanali.
La circostanza che V. C. abbia usufruito di un minor numero di ore di sostegno rispetto alle reali
6 necessità, per come acclarate, costituisce elemento presuntivo dell'effettiva compromissione dell'acquisizione delle competenze didattiche programmate per quell'anno scolastico.
La Corte ritiene che gli stessi principi siano applicabili anche con riferimento al diritto al risarcimento del danno patito da per la mancata fruizione di 3 ore di AEC settimanali: la Per_1
circostanza che V. C. abbia usufruito di un minor numero di ore di assistenza educativa rispetto alle reali necessità (2 ore effettivamente fruite a fronte delle 5 ore previste dal P.E.I) costituisce elemento presuntivo dell'effettiva compromissione dell'integrazione della bambina nel contesto scolastico e dello sviluppo sul piano relazionale e sociale.
Sussistono pertanto sufficienti elementi per una liquidazione equitativa del danno che deve tenere conto della durata di circa sei mesi (dal 1° settembre 2019 al 5 marzo 2020, primo giorno di chiusura delle scuole dovuto all'emergenza Covid-19) della condotta discriminatoria e della privazione parziale delle ore di sostegno e delle ore di assistenza educativa ritenute necessarie alla minore.
Facendo riferimento ad un precedente analogo di questa stessa Corte relativo alla sola mancanza del sostegno (v. Cda n. 6831/2024) e tenuto conto dell'ampio numero di ore di sostegno CP_5 mancanti e dell'aggiuntiva carenza anche delle ore di assistenza educativa, appare congruo il riconoscimento di € 600,00 per ciascun mese di scuola per un totale di € 3.600,00 €, da porre a carico delle Amministrazioni convenute ( ad eccezione dell' PA
in solido tra loro, oltre interessi sulla somma così liquidata all'attualità, devalutata al
[...]
momento della domanda secondo il criterio di cui alla Cassaz. n. 1712/1995.
Conseguentemente deve essere riformato, stante il parziale accoglimento delle domande di parte ricorrente, anche il capo dell'ordinanza relativo alle spese di lite.
§3. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi 1.200,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% per il primo grado di giudizio e in complessivi 1.200,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% per il presente grado di giudizio (compensi determinati tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta, semplicità della controversia e dell'assenza di attività istruttoria, secondo i valori di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147).
A norma dell'art. 52 del Codice in materia di protezione dei dati personali, si dispone infine che, in caso di diffusione della presente sentenza, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli
7 altri dati identificativi del minore con disabilità interessato.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento dell'appello, condanna il il Controparte_1 [...]
, l' e l' Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
l risarcimento in solido del danno in favore di quale genitore
[...] Parte_1 esercente la responsabilità sulla minore liquidandolo in complessivi €3.600,00 oltre Per_1 interessi sulla somma così liquidata all'attualità, devalutata al momento della domanda secondo il criterio di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n. 1712/1995; ferma nel resto l'ordinanza impugnata;
- condanna il il , Controparte_1 Controparte_2
l' e l' al pagamento delle Controparte_3 Controparte_4
spese del doppio grado di giudizio in favore di quale genitore esercente Parte_1 la responsabilità sulla minore V. C., liquidandole in complessivi 1.200,00 € per compensi, spese generali e rimborsi di legge ove dovuti, per il primo grado e in complessivi 1.200,00 € per compensi, spese generali e rimborsi di legge ove dovuti, per il presente grado di giudizio da distrarsi in favore degli avv.ti Walter Miceli, Ida Mendicino e Andrea Maresca dichiaratisi antistatari.
Roma, 12.3.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Maria Aversano Diego Rosario Antonio Pinto
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