Sentenza breve 20 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 20/09/2022, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/09/2022
N. 01422/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00874/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 874 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Perrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e Liceo Scientifico -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliati;
per l'annullamento
- del provvedimento di non ammissione alla classe successiva, adottato dal Consiglio di Classe della 4 L del Liceo Scientifico Statale “-OMISSIS- nei confronti dell'alunno ricorrente, comunicato ai genitori con sms del 17.6.2022 ed inserito nel registro elettronico scolastico dell'anno 2021/2022;
- del verbale -OMISSIS- del 17.6.2022 del Consiglio della Classe IV L, relativo allo scrutinio finale dell'a.s. 2021/2022;
- del verbale -OMISSIS- dell'8.2.2022 del Consiglio della Classe IV L, di valutazione intermedia;
- del verbale -OMISSIS- del 15.11.2021 del Consiglio della Classe IV L, relativo, fra l'altro, all'andamento didattico-disciplinare e alla ratifica dei progetti personalizzati per gli studenti atleti di alto livello;
- dei verbali -OMISSIS- del 22.10.2021, -OMISSIS- del 6.12.2021, -OMISSIS- del 2.5.2022 del Consiglio della Classe IV L;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv. P. Perrone per la parte ricorrente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che:
- a) è impugnato il giudizio di non ammissione alla classe successiva del Liceo Scientifico, all’esito dell’a.s. 2021/2022, nel corso del quale l’alunno era inserito come studente-atleta di alto livello, inserito nel progetto formativo personalizzato (PFP);
- b) parte ricorrente si duole del fatto che l’Istituto frequentato dall’alunno, pur aderendo al progetto di sperimentazione volto a conciliare la scuola con lo sport agonistico e pur avendo redatto il progetto formativo personalizzato, sottoscritto con la famiglia dello studente il 5.11.2021, non ha permesso un approfondimento qualitativo sull’intervento metodologico-didattico e sulla personalizzazione del programma di studio e delle verifiche;
- c) secondo parte ricorrente, i docenti coinvolti nel progetto di cui si parla non avrebbero utilizzato in modo consapevole lo strumento di personalizzazione offerto dal Progetto sperimentale;
- d) in particolare, mentre il PFP, sottoscritto dalla Dirigente Scolastica, prevede la dispensa dalla sovrapposizione di verifiche su più materie nella stessa giornata, dal dettaglio voti del registro elettronico dello studente risulta che i) in data 13.11.2021, l’alunno ha sostenuto le verifiche, scritte o orali che fossero, nelle discipline di matematica, fisica, filosofia e storia dell’arte, conseguendo ragionevoli voti insufficienti nelle quattro materie citate, ii) in data 26.5.2022, l’alunno ha dovuto sostenere le verifiche, scritte o orali che fossero, nelle discipline di scienze naturali e scienze motorie e sportive, iii) in data 6.6.2022 l’alunno ha dovuto sostenere le verifiche, scritte o orali che fossero, nelle discipline di lettere e cultura latina e filosofia;
- e) sempre dalla lettura dei verbali del Consiglio della Classe, non emergerebbe, sempre secondo parte ricorrente, la predisposizione di alcun piano didattico personalizzato, né tantomeno quella comunicazione fra il Tutor scolastico e il Tutor sportivo e fra queste due figure e la famiglia, comunicazioni, queste, indispensabili per capire i tempi e l’impegno dell’attività sportiva dello studente e le difficoltà che sarebbero potute sorgere durante l’attività scolastica in relazione a quella agonistica;
- f) né il Tutor scolastico, sempre a detta di parte ricorrente, avrebbe mantenuto i rapporti con il Tutor sportivo segnalato dalla società dello studente-atleta, così da consentire quella flessibilità disciplinare evidenziata nella normativa ministeriale;
- g) sempre stando al ricorso, alla famiglia dell’alunno non sarebbe stato concesso di interfacciarsi equamente con la Scuola, laddove è comprovato che la medesima istituzione abbia riferito esclusivamente alla madre intorno al rendimento scolastico negativo dell’alunno.
2) Premesso, ancora, che si è costituita in giudizio l’Amministrazione scolastica e che alla camera di consiglio del 13 settembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibile adozione della presente sentenza in forma semplificata.
3) Ritenuto di osservare quanto segue:
- a) va in primo luogo smentita la censura secondo cui la famiglia dell’alunno non sarebbe stata informata dell’andamento scolastico, perché il fatto che sia stata informata la madre è elemento sufficiente a far ritenere che la famiglia sia stata resa edotta e perché, comunque, la famiglia poteva consultare il registro elettronico (v. doc. 2 difesa erariale);
- b) la deduzione (sulla quale poggia, in sintesi, il ricorso) in virtù della quale, se fosse stato effettivamente applicato il PFP, l’alunno, in luogo di essere considerato e valutato alla stregua degli altri studenti, sarebbe stato valutato diversamente (e, ragionevolmente, in termini positivi ai fini della progressione scolastica), perde di effettiva consistenza alla luce del contegno di sostanziale e costante disinteresse dell’alunno per le discipline diverse da quelle sportive, contegno a fronte del quale, quindi, scoloriscono eventuali carenze della Scuola nell’attuare il PFP;
- c) infatti, dal registro elettronico risulta, esemplificativamente, che i) il 9 maggio 2022 “ l’alunno per l’ennesima volta si rifiuta di farsi interrogare ” (in Scienze naturali), ii) l’alunno ha rifiutato di sostenere le verifiche orali il 4 e il 18 maggio 2022 in Lettere e cultura latina, iii) il 5 marzo 2022 l’alunno “ non mostra attenzione né collaborazione durante le lezioni. È sempre distratto, chiacchera e ride ”, iv) il 22 aprile 2022 l’alunno “ si sottrae alla verifica orale, ma, anziché ascoltare le interrogazioni dei compagni, gioca e ride con i vicini di banco. Le interrogazioni sono un’occasione di ripasso e di apprendimento fra pari. Il fatto che da studente atleta sia impegnato negli allenamenti dovrebbe spronarlo all’attenzione in classe, non alla costante distrazione ”;
- d) alla luce di tale contegno, non è un caso che nel verbale -OMISSIS- del Consiglio di Classe del 17 giugno 2022 (v. doc. 1 difesa erariale) sia annotato che i) è “ quasi inesistente la partecipazione al dialogo educativo; molto saltuario l’impegno, oltre che inadeguato ” (per la materia di Inglese), che ii) “… Lo studente stenta a conseguire anche gli obiettivi minimi relativamente a conoscenze, correttezza e chiarezza espositiva, tecniche e procedure di calcolo ” (per le materie di Matematica e Fisica), che iii) l’alunno “ non ha manifestato interesse né impegno, distraendosi sempre durante le lezioni e rifiutando di essere interrogato ” (per la materia di Scienze naturali);
- e) per quanto sin qui rilevato, le censure di parte ricorrente sono infondate.
4) Ritenuto quindi di respingere il ricorso e che le spese di lite vadano liquidate secondo soccombenza nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della P.A. resistente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, -OMISSIS-96 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.