Articolo 1 della Legge 17 agosto 1974, n. 386
Versione
30 agosto 1974
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Versione
18 novembre 1974
Art. 1. "Art. 12-bis. - Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro il 1 luglio 1975, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanita' e per il tesoro - e con il concerto dei Ministri di competenza - sono sciolti i consigli di amministrazione dell'INAM, dell'ENPAS, dell'INADEL, dell'ENPDEDP, dell'ENPALS, e delle Federazioni nazionali delle casse mutue degli artigiani, commercianti e coltivatori diretti. Con il medesimo decreto sono nominati i commissari straordinari per la temporanea gestione degli enti stessi fino alla data di emanazione del decreto di cui al terzo comma.
Con decreto del presidente della giunta provinciale di Trento e del presidente della giunta provinciale di Bolzano sono sciolti rispettivamente i consigli di amministrazione delle casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto sono nominati i rispettivi commissari straordinari per la temporanea gestione delle casse stesse fino alla data di emanazione del decreto di cui al terzo comma.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la sanita' e con gli altri Ministri vigilanti, da emanarsi almeno 60 giorni prima del termine di cui al successivo comma, sono individuati gli altri enti non compresi tra quelli di cui al primo comma e le gestioni di assistenza malattia da sopprimere. Con il medesimo decreto sono resi autonomi i servizi di assistenza sanitaria degli enti di previdenza sociale e si provvede alla nomina di commissari straordinari per la temporanea gestione di detti servizi.
Al compimento del biennio dalla data del decreto di cui al primo comma, sono estinti tutti gli enti e le gestioni autonome preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, le cui funzioni e relative strutture sono ripartite, secondo le rispettive competenze, tra lo Stato, le regioni e gli altri enti territoriali per l'attuazione del servizio sanitario nazionale".

All'articolo 13,

dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
"Per i lavoratori stagionali all'estero, che rientrano nel territorio nazionale, l'importo di cui al primo comma e' commisurato al periodo medio di permanenza della categoria di appartenenza nel territorio nazionale".

All'articolo 14,

al secondo comma, punto 1), al primo alinea, dopo le parole: "gestioni o casse", e' aggiunta la parola "anche"; al secondo alinea, dopo la parola: "contribuzioni", sono aggiunte le parole: "escluse quelle facoltative ed integrative a qualsiasi titolo"; dopo le parole: "51 per cento" sono aggiunte le seguenti: "Per gli istituti ed enti mutuo-previdenziali a bilancio unitario, che non abbiano gestioni autonome per l'assistenza sanitaria, la quota delle contribuzioni da versare per l'anno 1975 al fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera e' pari alla spesa ospedaliera accertata a consuntivo per il 1973, maggiorata della percentuale d'incidenza delle spese generali accertate per il medesimo anno"; al punto 4), dopo la parola: "propri", sono aggiunte le parole: "o da altre entrate".

All'articolo 15,

al primo comma, dopo le parole: "punto 1)", e' soppressa la parola: "e";
al quarto comma la parola: "ospedaliero", e' sostituita dalle seguenti: "per l'assistenza ospedaliera".

All'articolo 16,

al primo comma, la parola: "febbraio", e' sostituita dalla parola: "maggio";

dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente:
"Il CIPE, su proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la commissione interregionale di cui al primo comma, verifica annualmente l'andamento della gestione del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera ed i livelli qualitativi e quantitativi di assistenza ospedaliera assicurati sull'intero territorio nazionale. Ove da detta verifica dovesse riscontrarsi l'insufficienza del fondo stesso, con apposito provvedimento legislativo si provvede alla revisione delle fonti di alimentazione di cui all'articolo 14".

All'articolo 18,

al primo comma, dopo la parola: "regioni", sono aggiunte le parole: "con idonei atti deliberativi", e dopo la parola: "nonche'", sono aggiunte le altre: quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817 , e";
al secondo comma le parole: "dai Ministeri della sanita'," sono sostituite dalle parole: "dal Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri";
il terzo comma e' soppresso;

dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
"Fino a quando non saranno stati emanati dal Ministero della sanita' gli schemi previsti dal secondo comma del presente articolo, o non saranno state approvate le deliberazioni di stipula delle convenzioni di cui al primo comma dello stesso articolo, le convenzioni in atto all'entrata in vigore del presente decreto resteranno in vigore, intendendosi sostituite le regioni all'ente mutualistico stipulante.
Gli schemi di convenzione di cui al secondo comma del presente articolo dovranno essere emanati dal Ministero della sanita' entro e non oltre il primo semestre del 1975".

All'articolo 19,

al secondo comma sono soppresse le parole: "che sara' regolato con la legge per la riforma sanitaria".

L'articolo 20 e' sostituito dal seguente:

"Ai fini del coordinamento dell'attivita' degli enti mutualistici dei lavoratori autonomi e dipendenti con la programmazione regionale e con l'attivita' degli enti ospedalieri ogni regione istituisce un comitato regionale.
Il comitato, nominato dalla regione e presieduto dall'assessore alla sanita', ha facolta' di proposta e deve essere sentito sulle questioni attinenti al miglioramento dei servizi sanitari degli enti mutualistici nell'ambito della regione".

L'articolo 22 e' sostituito dal seguente:

"Alla attuazione delle norme fondamentali di riforma dei principi stabiliti dalla presente legge nella regione Trentino-Alto Adige provvederanno rispettivamente la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo le rispettive competenze. A tal fine le province disporranno di una somma determinata in sede di definizione della quota variabile di cui all' articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , in relazione alla spesa dello Stato nello stesso settore".

All'articolo 23,

e' aggiunto il seguente comma:
"Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto".
L'articolo 24 e' soppresso.

((1962))
Entrata in vigore il 18 novembre 1974
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