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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/04/2025, n. 2205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2205 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 139/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 139 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 14.1.2025, vertente
TRA
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Parte_1 P.IVA_1
Del Sordo.
APPELLANTE
E
Pal. 10 (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Maria Scarano. P.IVA_2
APPELLATO PRINCIPALE E INCIDENTALE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_3
dall'Avvocatura generale dello Stato.
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
E NEI CONFRONTI DI
Palazzine 7, 8, 9 Controparte_3
Controparte_4
Controparte_5
contumaci CONCLUSIONI
L' appellante ha così concluso:
“Piaccia all'On.le Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione:
- confermare quanto accertato dal Tribunale di prime cure in ordine alla fondatezza della domanda della in ordine alla congruità dell'importo anticipato ai sensi dell'art. Parte_1
1134 c.c. per la realizzazione degli interventi urgenti e necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto condominiale di raccolta delle acque nere pari ad € 166.391,57, oltre ad € 1.137,60 per le spese di ctu e, in parziale riforma della sentenza gravata, accertare e dichiarare che il valore della quota millesimale di spettanza della alla data della domanda è pari a 156,5 Parte_1 millesimi per le ragioni dedotte in narrativa e, per l'effetto accogliere la domanda svolta in primo grado e:
1. accertare e dichiarare che la ha anticipato, ai sensi dell'art. 1134 c.c., Parte_1 le spese necessarie per la realizzazione degli interventi urgenti e necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto condominiale di raccolta delle acque nere, pari all'importo di € 166.391,57 oltre ad € 1.137,60 per le spese di ctu e, per l'effetto condannare i successori dell'estinto
[...]
195 ( , Controparte_1 Controparte_6
195 pal. 7, Condominio di 195 pal.8 e Controparte_1 Controparte_1 di 195 pal.9, tutti in persona dei rispettivi Amministratori p.t.), CP_1 Controparte_1 in ragione di ¼ ciascuno alla restituzione di detto importo in favore dell'attrice -detratta la quota millesimale di spettanza della pari a complessivi € 26.040,28 o nel diverso Parte_1 importo ritenuto di giustizia- oltre interessi di cui all'art. 1224 c.c. dalla domanda sino al soddisfo.
- Con vittoria di spese del presente giudizio.”
Il Pal. 10 ha così Controparte_1
concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento delle deduzioni esposte, contrariis reiectis,
Nel merito, in caso di accoglimento dell'appello proposto dalla e conseguente Pt_1 Parte_1 modifica, per quanto di pertinen-za, del capo 1 del dispositivo della sentenza impugnata e ri- determinazione del relativo importo, confermare la sussistenza della garanzia impropria a carico del
e, per l'effetto, condannarlo a rifondere, al Controparte_2 Controparte_1
, Pal. 10, una somma pari a 11/15 di quanto sarà versato, alla parte appellante
[...] [...]
dal medesimo via delle Mura dei Francesi n°195/F, in Parte_1 Parte_2 esecuzione dell'emananda sentenza. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudi-zio da distrarsi in favore del difensore che sin d'ora si di-chiara antistatario.”
Il ha così concluso: Controparte_2
“che codesta Ecc.ma Corte adita, voglia:
- respingere l'appello principale in quanto infondato in fatto ed in diritto,
- nonché la richiesta di “adeguamento” della statuizione di condanna disposta nei confronti del conseguente all'accoglimento della domanda di garanzia impropria proposta dal CP_2
, in quanto inammissibile, Controparte_1 CP_6
- ed in accoglimento dell'appello incidentale, voglia, accertare, previa CTU, il numero di palazzine componenti il Supercondominio che utilizza l'impianto fognario di che trattasi ed il numero di palazzine effettivamente di proprietà del con conseguente determinazione delle quote CP_2 millesimali di pertinenza di ciascun soggetto ai fini della ripartizione delle spese per gli interventi indifferibili sull'impianto in questione (euro 166.391,57) di cui la ha chiesto il Parte_1 ristoro;
Con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese di lite.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Il giudizio di primo grado, riassunto presso il Tribunale di Roma, costituisce la prosecuzione della lite introdotta dalla nei confronti del Parte_1 [...]
in (composto da quattro palazzine Controparte_7 Pt_2
contraddistinte dai numeri 7, 8, 9 e 10), dinanzi al Tribunale di Velletri, dichiaratosi incompetente con sentenza n. 130/2012.
Per quanto in questa sede d'interesse, la , condomina del predetto Parte_1
condominio, aveva chiesto di accertare che la stessa aveva anticipato, ai sensi dell'art. 1134
c.c., le spese necessarie per la realizzazione degli interventi urgenti e necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto condominiale di raccolta delle acque nere.
Il , oltre a chiedere il rigetto delle domande CP_1 Controparte_7
attoree, aveva chiamato in causa il , ritenendo, in via subordinata, che CP_2 CP_2
lo stesso fosse coobbligato, in quanto l'impianto fognario in realtà era a servizio di un comprensorio ben più ampio, definito “supercondominio”, e composto sia dalle palazzine riunite nel condominio esponente (in numero di quattro: pal. 7-8-9-10), sia da altre (undici) palazzine di proprietà del (adibite ad alloggi di servizio del personale Controparte_2
militare), i cui scarichi si immettevano nella parte terminale dell'impianto in questione,
presente al di sotto del locale di proprietà della . Parte_1
Nel corso del giudizio il è stato frazionato CP_1 Controparte_7
in due distinti condomìni, poi costituitisi in giudizio separatamente (
[...]
n°195/F, pal. 10; Condominio in via delle Controparte_8 Pt_2
Mura dei Francesi n°195, pal. 7-8-9). Il solo Condominio della palazzina 10 coltivava però
l'azione di regresso nei confronti del . Controparte_2
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 19483/2018, condannava il Controparte_1
Francesi n°195/F, pal. 10, al pagamento, in favore della
[...] Parte_1
della somma di € 15.557,62, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e il
[...]
7-8-9, al pagamento, in favore della Controparte_9 Parte_1
della somma di € 46.672,83, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
[...]
Le quote a carico dei due condomìni erano individuate sulla base dell'importo di €
166.391,57 delle spese di cui era stato riconosciuto il rimborso, all'esito di C.T.U., in favore della società attrice.
Da tale importo era stato detratto l'importo a carico della stessa , in Parte_1
ragione della quota di comproprietà di quest'ultima di 626 milllesimi e il residuo, pari a €
62.230,45 era stato ripartito, in relazione alle rispettive quote, per tre quarti a carico del
CP_ CP_ Condominio “ 7,8,9” e per un quarto a carico del “ 10”. CP_1
In accoglimento della domanda di garanzia impropria, condannava inoltre il
[...]
a rifondere al “pal. 10” una somma pari a 11/15 di quanto sarebbe CP_2 CP_1
stato versato, alla parte attrice da parte di quest'ultimo.
3. La società ha proposto appello principale per un solo motivo. Parte_1
Ha evidenziato che erroneamente il Tribunale aveva detratto dall'importo di € 166.391,57
la quota millesimale di spettanza della , stimandola erroneamente in 626 Parte_1 millesimi e riducendo quindi l'importo dovuto a titolo di rimborso da € 166.391,57 a €
62.230,45.
Tuttavia dai verbali assembleari, all.ti 3 e 4 del fascicolo di parte attrice si evinceva chiaramente che viene attribuita alla una quota di 626 ma non su 1.000 Parte_1
bensì su 4.000, ovvero i millesimi delle quattro palazzine costituenti originariamente il
. Controparte_3
Pertanto occorreva dividere il valore di 626 per 4, ottenendo così una quota pari a 156,5
millesimi. Dall'importo di € 166.391,57 doveva quindi detrarsi il minore importo da addebitare all'appellante pari ad € 26.040,28, per un residuo di € 140.351,29 a carico dei condòmini per un quarto ciascuno.
4. Il , pal. 10, costituitosi in appello, Controparte_10
non ha contestato l'errore contenuto nella sentenza, ma solo precisato che la modifica della sentenza sul punto incideva anche sull'importo che gravava in via percentuale sul
[...]
. CP_2
5. Il ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda Controparte_2
proposta dal 10” nei propri confronti in quanto il avrebbe Controparte_9 CP_1
dovuto specificamente impugnare la statuizione relativa all'accoglimento della domanda di garanzia impropria e non limitarsi a chiedere l'adeguamento di tale statuizione.
Il ha proposto inoltre appello incidentale, lamentando che l'intera CP_2
ricostruzione delle quote di pertinenza era erronea, in quanto non era stato accertato il numero totale delle palazzine che utilizzavano l'impianto fognario né quante erano le palazzine di proprietà del , né il valore millesimale dei singoli edifici. CP_2
6. L'eccezione di inammissibilità della domanda del non è fondata in quanto CP_1
quest'ultimo non era onerato di proporre uno specifico motivo d'impugnazione dato che la statuizione a carico del è formulata in termini percentuali che quindi non variano CP_2
all'aumentare in assoluto delle somme riconosciute in favore di parte attrice.
7. L'appello principale è parzialmente fondato. Dalla documentazione in atti si evince che la quota di partecipazione della società
[...]
era di 626/4000 e quindi dall'importo di € 166.391,57 deve detrarsi il minore Parte_1
importo da addebitare all'appellante pari ad € 26.040,28, per un residuo di € 140.351,29, ma non a carico dei condòmini per un quarto ciascuno, come attualmente chiesto dall'appellante, bensì, come già deciso in sentenza e non oggetto di specifica impugnazione,
CP_ a carico del ,8,9” per tre quarti e del “ 0” per un quarto, Controparte_9 CP_1
ossia rispettivamente € 105.263,46 ed € 35.087,82.
8. L'appello incidentale è solo parzialmente fondato.
Nella comparsa di costituzione di primo grado il Controparte_1
, ha dedotto che l'impianto fognario non era solo al proprio servizio, ma di
[...]
tutto il più vaso comprensorio di Via della Mura dei Francesi, composto da 22 palazzine di cui 4 costituenti il convenuto e le altre 11 di proprietà esclusiva del CP_1 [...]
. CP_2
Tali circostanze non sono state contestate dal il quale si è limitato a negare la CP_2
propria responsabilità ex art. 2051 c.c. dato che i danni si erano verificati nello stabile del convenuto e che era il a dovere provare che l'impianto fognario CP_1 CP_1
in questione era a servizio non solo del ma dell'intero comprensorio. CP_1
Il C.T.U. ha però confermato che tutte le diramazioni (verticali e orizzontali) del predetto impianto fognario ricadenti all'interno dei locali interrati di proprietà della parte attrice,
sono di proprietà ed al servizio di tutte le palazzine sovrastanti ed adiacenti (quest'ultime di proprietà del ), che appartengono nel loro complesso ad un unico Controparte_2
supercondominio.
Sulla base dei dati non tempestivamente contestati e delle risultanze della C.T.U. si può
concludere che le palazzine di proprietà del Ministero erano 11 su 22, quindi la metà delle palazzine del Supercondominio. In assenza di tabelle millesimali, può quindi ritenersi che, pro quota, il sia CP_2
obbligato per il rimborso solo per la metà di quanto gravante su tutto il supercondominio e non per 11/15.
9.
Considerato che
i Condomini non hanno mai contestato la quota di millesimi di competenza della sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite Parte_1
tra gli stessi e l'appellante principale con riferimento al presente grado di giudizio.
Pure con riferimento ai rapporti tra e 10”, il parziale CP_2 Controparte_9
accoglimento dell'appello incidentale giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello principale:
- condanna il , pal. 10, al Parte_3
pagamento, in favore della della somma di € 35.087,82, oltre interessi Parte_1
legali dalla domanda giudiziale (notifica della citazione innanzi al tribunale di Velletri) al saldo;
- condanna il 7-8-9, Parte_4
al pagamento, in favore della della somma di € 105.263,46 , oltre Parte_1
interessi legali dalla domanda giudiziale (notifica della citazione innanzi al tribunale di
Velletri) al saldo;
2) In parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna il Controparte_2
a rifondere, al Condominio in via delle Mura dei Francesi n°195/F, pal. 10, una Pt_2
somma pari a 1/2 di quanto sarà versato, alla parte attrice , dal medesimo Parte_1
Condominio in via delle Mura dei Francesi n°195/F, in esecuzione della condanna Pt_2
di cui al capo 1);
3) Conferma per il resto la sentenza appellata;
4) Compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 31.3.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella