Improcedibile
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00850/2026REG.PROV.COLL.
N. 10035/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10035 del 2022, proposto da
EP TI e NZ DI, rappresentati e difesi dall'avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nova Milanese, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gravallese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bergamo, viale Papa Giovanni XXIII, n. 86;
nei confronti
Ditta Individuale CO RE, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 2127/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nova Milanese;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 novembre 2025 il Consigliere MA SA e preso atto che nessuno è comparso per le parti costituite in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma " Microsoft Teams ”;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. TI EP e NZ DÌ proponevano ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia per l’annullamento dell’ordinanza n. 11, emessa in data 3 marzo 2015 dal Comune di Nova Milanese, con la quale era stato ingiunto di provvedere alla demolizione degli interventi abusivi realizzati presso le aree site in via per LL (identificate catastalmente in parte delle particelle 24 e 55 del foglio 24) e al ripristino dello stato originario dei luoghi.
I ricorrenti lamentavano che l’ordinanza di demolizione non era conforme alla previa comunicazione di avvio del procedimento, la quale faceva riferimento a una sola delle due particelle catastali indicate nell’ingiunzione e individuava erroneamente i proprietari delle aree contemplate.
Inoltre, l’ordinanza era viziata da difetto istruttoria perché indicava genericamente che i manufatti abusivi erano strumentali all’attività di sfasciacarrozze di RE CO, circostanza negata dai ricorrenti, oltre al fatto che tali manufatti non erano stati rilevati puntualmente.
2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con sentenza n. 2127 del 2022, respingeva il ricorso.
3. TI EP e DÌ NZ hanno impugnato la suddetta sentenza, chiedendone l’integrale riforma, e lamentando errore in iudicando ed in procedendo nella parte in cui il Collegio di prima istanza ha respinto la denuncia di vizio di violazione di legge per difetto di istruttoria, eccesso di potere, sviamento, travisamento dei fatti e difetto di motivazione, oltre che per violazione dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990.
4. Il Comune di Nova Milanese si è costituito in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame.
5. Gli appellanti, in data 3.10.2025, hanno depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio, avendo “predisposto un progetto di demolizione e di contestuale riqualificazione”. Per tale ragione, hanno concluso chiedendo la declaratoria di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, essendo venuta meno la materia del contendere.
6. All’udienza straordinaria del 5 novembre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
7. Il Collegio prende atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dagli appellanti, i quali hanno riferito, con memoria depositata in data 3.10.2025, di non avere più interesse alla definizione del giudizio, avendo predisposto un progetto di demolizione e di contestuale riqualificazione, e, che per tale motivo, è venuta meno la materia del contendere “ la quale va dichiarata ex artt. 34 e 35 c.p.a.”. Gli appellanti hanno, quindi, concluso chiedendo pronunciarsi “ la declaratoria di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione”.
8. Da siffatti rilievi consegue che va dichiarata l’improcedibilità dell’ appello per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a., essendo intervenuta una situazione di fatto (c.d. il d.l. n. 69 del 2024 cit.) del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per i ricorrenti l’utilità della pronuncia del giudice (Cons. Stato, n. 1218 del 2025; id. n. 5402 del 2009; id. n. 5355 del 2008).
Nella specie, invero, non ricorre la cessazione della materia del contendere, la quale è caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione eventualmente arrecata ad opera delle successive determinazioni assunte dalla Pubblica Amministrazione (Cons. Stato, n. 5343 del 2017); tale decisione non ha pertanto valenza meramente processuale, ma contiene l’accertamento relativo al rapporto amministrativo controverso e alla pretesa sostanziale vantata dall’interessato (Cons. Stato, n. 3767 del 2020; id. n. 5533 del 2011).
9. In definitiva, il ricorso in appello è improcedibile per sopraggiunta carenza di interesse alla decisione, anche se originariamente sussistente, atteso che tale situazione è stata formalmente rappresentata dagli appellanti.
10. Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto che la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha condivisibilmente ritenuto che: “ In caso di improcedibilità sopravvenuta del giudizio per carenza di interesse, possono sussistere eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio, in deroga al principio della soccombenza”. (Cons. Stato, n. 5598 del 2025). La cessazione sopravvenuta della controversia ha di fatto impedito una valutazione nel merito delle censure, giustificando così un’equa ripartizione dell’onere economico tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così, deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
FA RO, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
MA SA, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA SA | FA RO |
IL SEGRETARIO