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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 8741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8741 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 5198/2024 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 5198/2024 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione ex artt. 281-quinquies e 189 c.p.c., con assegnazione dei termini a ritroso, all'udienza del 19.06.2025
TRA
, c.f. , in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliato in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via
Europa, n. 2/2, presso lo studio dell'Avv. Rodolfo De Vivo (c.f.:
[...]
) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla C.F._1
citazione come da determina del R.S. n. 54 del 06.05.2022
- ATTORE
E
, c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Secondigliano, n. 166, presso lo studio dell'Avv. Aniello Chianese (c.f.: ) che la CodiceFiscale_3
rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
- CONVENUTA
Pag. 1 E
partita iva e c.f. in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t. dr. a ciò autorizzato Controparte_3
in forza di atto del 28 maggio 2021 autenticato da notaio Persona_1
di Bologna, rep. 95130, racc. 11214, ed elettivamente domiciliata in Napoli
alla Via Santa Lucia, n. 62, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Errico (c.f.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._4
calce alla comparsa di costituzione
- CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: responsabilità professionale.
Conclusioni: nelle note depositate nel termine fissato, in sostituzione di udienza, con scadenza 19.06.2025, il procuratore di parte attrice ha concluso chiedendo di: “1) accertare e dichiarare l'avvenuto l'inadempimento del
proprio obbligo professionale da parte del convenuto avvocato
[...]
per non essersi costituita in ben otto giudizio innanzi al Giudice di CP_1
Pace di Marigliano giusta convenzione Rep. 4871 del 2018 nonché
l'inadempimento all'incarico conferito con Delibera di G.C. n. 179/2012; 2)
dichiarare l'alta probabilità di esito positivo nel caso l'avv. avesse CP_1
adempiuto ai propri obblighi professionali;
3) per effetto dei punti che
precedono condannare l'odierna convenuta al risarcimento di tutti i danni
arrecati al dall'inadempimento professionale Parte_1
consistenti nella somma a cui il è stato condannato Parte_1
nelle sentenze che lo vedono contumace pari ad euro 19.633,26; 4) accertare
e dichiarare l'avvenuto danno di immagine ed ulteriore perdita di chance
subito dal per non aver l'avv. adempiuto al Parte_1 CP_1
Pag. 2 mandato conferitole con la Delibera di G.C. n. 179/2012. L'importo si indica
nella misura di ulteriori €.150.000,00 e/o nella maggiore o minore somma da
quantificare anche secondo l'apprezzamento del giudice adito;
5) in ogni
caso con vittoria di spese da attribuire al procuratore costituito per
dichiarato anticipo”;
il procuratore della convenuta ha concluso chiedendo: “1) nel merito,
di rigettare le avverse pretese in quanto inammissibili e completamente
infondate secondo le circostanze di fatto e di diritto esposte nei propri scritti
difensivi; 2) sempre nel merito di dichiarare in caso di accoglimento anche
parziale della domanda attrice, che il chiamato in causa e tenuto a manlevare
il convenuto da ogni pretesa attorea condannando lo stesso a rifondere
quanto sarà eventualmente tenuto a pagare all'attore, on vittoria di spese e
competenze professionali”;
il procuratore della ha chiesto di: “1) Controparte_2
rigettare la domanda principale, siccome infondata;
2) in ogni caso, rigettare
la domanda di garanzia impropria, ai sensi dell'art.
1.9 delle Condizioni di
Assicurazione, delle “Dichiarazioni del contraente” sulla scheda di polizza e
degli artt. 1892 e 1893 c.c.; 3) in via del tutto subordinata, contenere
l'esposizione della compagnia entro i limiti derivanti dalle condizioni
contrattuali applicabili alla fattispecie, il massimale annuo e lo scoperto ex
artt.
2.5 e 2.11 delle Condizioni di Assicurazione;
4) escludere
dall'obbligazione indennitaria le somme eventualmente dovute
dall'assicurata a titolo di rimborso del compenso ricevuto per l'opera
professionale espletata;
5) ove risultasse un colpevolmente inesatto
adempimento degli obblighi di comunicazione ex art. 1913 c.c., limitare, ai
Pag. 3 sensi dell'art. 1915 c.c., l'onere a carico della compagnia in ragione del
pregiudizio subito;
6) determinare l'entità percentuale dell'incidenza degli
addebiti a carico dell'avv. in rapporto alle responsabilità ascritte CP_1
ad altri soggetti, pur se estranei al giudizio;
7) condannare chi di ragione, in
base alla soccombenza, alla rifusione delle spese processuali;
8) rigettare,
comunque, ogni pretesa dell'assicurata in relazione alle spese processuali
sostenute per la propria difesa diretta”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le domande proposte dal sono infondate e Parte_1
devono, quindi, essere rigettate
Il ha convenuto in giudizio innanzi a questo Parte_1
tribunale l'Avv. esponendo: Controparte_1
- di avere affidato alla convenuta, in virtù di Convenzione Legale rep.
n. 4871 del 01.10.2012, il patrocinio legale innanzi al Giudice di pace per le cause inerenti a sinistri stradali;
- che, con separata Delibera di G.C. n. 179/2012, il predetto difensore veniva incaricato anche di proporre un'azione cautelare di sequestro conservativo nei confronti della Controparte_4
- che è emerso che la convenuta non si è costituita in otto giudizi innanzi al Giudice di Pace di Marigliano il quale ha emesso sentenze di condanna del nella contumacia di quest'ultimo (sent. Parte_1
nn. 2325/2017, 4294/2016, 100/2016, 755/2019, 3395/2017, 2544/2017,
736/2018 e 313/2017);
- che le relative citazioni sono state trasmesse con nota prot. 21138 del
01.12.2014;
Pag.
4 - che parimenti è emersa la mancata proposizione dell'azione cautelare di sequestro conservativo nei confronti della Controparte_4
nonostante l'incarico conferito con la Delibera di G.C. n. 179/2012;
- il Comune di ha più volte richiesto e sollecitato Parte_1
chiarimenti in riferimento alle circostanze sopra descritte, come da note prot.
n. 26052 del 10.12.2018 e 20106 del 10.09.2019 e nota del 20.10.2020, tutte rimaste inevase;
- avere inviato con PEC del 28.03.2023 lettera di messa in mora nei confronti della convenuta.
Tanto premesso il deducendo l'inadempimento della Pt_1
convenuta, ha concluso come in epigrafe trascritto.
In data 10.06.2024 si è costituita tempestivamente l'Avv.
[...]
che ha chiesto ed ottenuto di esser autorizzata alla chiamata in causa CP_1
della al fine di essere manlevata per quanto fosse Controparte_5
stata tenuta a pagare/adempiere in favore di parte attrice in caso di soccombenza;
ha eccepito nel merito l'infondatezza della domanda.
In data 9.10.2024 si è costituita la deducendo Controparte_2
l'infondatezza della domanda principale, l'inoperatività della polizza per violazione dell'art.
1.9 delle Condizioni di Assicurazione, in subordine limitare la responsabilità nei limiti del massimale e delle condizioni di contratto.
Non essendo state articolate richieste istruttorie, all'udienza del
19.6.2025 la causa è stata assegnata in decisione ex artt. 281-quinquies e 189
c.p.c di quelli ottenuti sono consistiti nel non aver costituito il negli Pt_1
otto giudizi.
Pag. 5 Passando al merito della controversia, parte attrice afferma che gli inadempimenti “qualificati” dell'Avv. sarebbero consistiti Controparte_1
nel non aver costituito e difeso l'Ente in otto cause innanzi al Giudice di Pace
aventi ad oggetto incidenti stradali da cui sarebbero derivate sentenze di condanna per un esborso complessivo di € 19.633,26 nonché nel non aver proposto l'azione cautelare di sequestro conservativo nei confronti della
[...]
con una impossibilità di recuperare gli importi Controparte_4
che l' sarebbe stato condannato a pagare agli assegnatari ed il cui danno Pt_2
andrebbe quantificato sarebbe in via equitativa in €.150.000,00
Giova premettere che in via generale le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale di avvocato sono, di regola,
obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista,
assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista avvocato ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui questi è tenuto (cfr. Cass. civ. Sez. III, 05.08.2013, n. 18612; Cass. civ.
Sez. III, 18.04.2011, n. 8863; Cass. civ. Sez. II, 27.03.2006, n. 6967).
L'avvocato è tenuto, infatti, ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c. che
è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni
Pag. 6 implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Tra gli obblighi professionali dell'avvocato rientra quello di sollecitare il cliente a consegnargli la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico, il cui adempimento è onere dell'avvocato medesimo provare,
onde non incorrere in responsabilità professionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva negato la responsabilità di un avvocato per aver ritardato la proposizione di un ricorso ex art. 700 c.p.c. –
con conseguente rigetto di quest'ultimo per carenza del presupposto del
"periculum in mora" -, sul presupposto che il cliente non avesse dimostrato la tempestiva consegna al legale della documentazione necessaria per l'instaurazione del procedimento) (Cass., sez. III, ord. n. 15271/2023).
Inoltre, la Suprema Corte di cassazione ha affermato che: “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva (anche per violazione del dovere di informazione), ed il risultato derivatone” (Cass. sez. III, 20/08/2015, n.
17016; Cass. n. 15032/2021; v. anche Cass. n. 2638/2013; Cass. n.
9238/2007; Cass. n.22026/04, Cass. n. 10966/04, Cass. n. 21894/04, Cass.
n.6967/06, Cass. n.9917/2010).
Per affermarsi la responsabilità dell'avvocato è necessario, quindi,
Pag. 7 verificare sotto il profilo del nesso causale che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo e,
dunque, se, sostituendo la condotta negligente al comportamento dovuto, il danno, secondo criteri probabilistici, non si sarebbe verificato e il cliente avrebbe conseguito il risultato sperato, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta commissiva od omissiva del legale e il risultato derivatone (Corte d'Appello Genova Sezione 1 Civile Sentenza 6
aprile 2021 n. 409).
Parte attrice non ha fornito prova, come le incombeva, del nesso causale tra la difettosa prestazione professionale ed il danno.
Nello specifico, in riferimento alla mancata costituzione dell'Ente nei giudizi innanzi al G.d.p., l'attore non indica cosa si sarebbe dovuto dedurre nella costituzione dell'Ente in giudizio al fine di ottenere il rigetto delle domande o anche solo un accoglimento parziale. Inoltre, le citazioni notificate all'Ente, introduttive dei giudizi innanzi al G.d.P. sono state trasmesse all'odierna convenuta successivamente alla scadenza della convenzione e manca la specifica procura alle liti cioè parte attrice non ha neanche provato in che modo in base alla convenzione l'odierna convenuta ne dovesse avere conoscenza.
In riferimento alla mancata presentazione del ricorso per il sequestro conservativo sui beni della che ha realizzato gli alloggi di edilizia CP_4
economica non risultano provati i presupposti per l'accoglimento difettando ogni allegazione in ordine al fumus boni iuris ed al periculum in mora al fine di poter apprezzare le probabilità di accoglimento che avrebbe potuto avere l'istanza cautelare ove fosse stata presentata. Invero, da un lato, vengono
Pag. 8 dedotti del tutto genericamente “inadempimenti” da parte di questa cooperativa senza neppure depositare il titolo in base al quale la stessa aveva assunto obbligazioni nei confronti del dall'altro, e con riferimento al Pt_1
periculum, lo stesso nel sequestro conservativo è integrato da un comportamento del debitore volto a sottrarre al creditore la propria garanzia patrimoniale e nello specifico nulla viene dedotto dal neppure Pt_1
documentazione volta a fornire prova che all'epoca la Cooperativa avesse ancora un patrimonio in grado di essere utilmente aggredito con il sequestro.
In conclusione, la domanda che parte attrice ha avanzato nei confronti dell'Avv. è infondata e va rigettata mancando del tutto la Controparte_1
prova del nesso di causalità tra le prestazioni professionali che parte attrice ritiene insufficienti o inadeguate ed i danni che si assumono patiti.
Il rigetto della domanda principale esime il giudicante dall'esame della domanda di garanzia avanzata dalla convenuta nei confronti della
[...]
Controparte_2
Quanto alle spese di lite, alla soccombenza segue la condanna di parte attrice al pagamento di queste in favore della convenuta e della chiamata in causa, spese che si liquidano sulla base del valore della domanda ed applicando il DM 55/2014 e succ.ve modifiche.
In relazione alla condanna del al pagamento delle spese di lite Pt_1
in favore anche della chiamata in causa si osserva “in forza del principio di
causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle
spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato
in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la
chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute
Pag. 9 dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che
l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il
rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto
chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi
manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio
abusivo del diritto di difesa” (Cass. 31889/2019; Cass. 23948/2019). Nella
fattispecie la domanda di malleva proposta dalla convenuta nei confronti della
Compagnia. non può ritenersi manifestamente infondata o arbitraria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa dal
[...]
nei confronti dell'Avv. giudizio svoltosi con Parte_1 Controparte_1
la chiamata in causa della , così provvede: Controparte_2
1) rigetta le domande del Pt_1
2) condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della Pt_1
convenuta Avv. che liquida in € 14.103,00 per compensi, Controparte_1
oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed Iva come per legge;
3) condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della Pt_1
chiamata in causa che liquida in € 10.000,00 Controparte_2
per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed Iva
come per legge.
Così deciso in Napoli, 3 ottobre 2025
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
Pag. 10 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
Pag. 11
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 5198/2024 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione ex artt. 281-quinquies e 189 c.p.c., con assegnazione dei termini a ritroso, all'udienza del 19.06.2025
TRA
, c.f. , in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliato in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via
Europa, n. 2/2, presso lo studio dell'Avv. Rodolfo De Vivo (c.f.:
[...]
) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla C.F._1
citazione come da determina del R.S. n. 54 del 06.05.2022
- ATTORE
E
, c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Secondigliano, n. 166, presso lo studio dell'Avv. Aniello Chianese (c.f.: ) che la CodiceFiscale_3
rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
- CONVENUTA
Pag. 1 E
partita iva e c.f. in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t. dr. a ciò autorizzato Controparte_3
in forza di atto del 28 maggio 2021 autenticato da notaio Persona_1
di Bologna, rep. 95130, racc. 11214, ed elettivamente domiciliata in Napoli
alla Via Santa Lucia, n. 62, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Errico (c.f.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._4
calce alla comparsa di costituzione
- CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: responsabilità professionale.
Conclusioni: nelle note depositate nel termine fissato, in sostituzione di udienza, con scadenza 19.06.2025, il procuratore di parte attrice ha concluso chiedendo di: “1) accertare e dichiarare l'avvenuto l'inadempimento del
proprio obbligo professionale da parte del convenuto avvocato
[...]
per non essersi costituita in ben otto giudizio innanzi al Giudice di CP_1
Pace di Marigliano giusta convenzione Rep. 4871 del 2018 nonché
l'inadempimento all'incarico conferito con Delibera di G.C. n. 179/2012; 2)
dichiarare l'alta probabilità di esito positivo nel caso l'avv. avesse CP_1
adempiuto ai propri obblighi professionali;
3) per effetto dei punti che
precedono condannare l'odierna convenuta al risarcimento di tutti i danni
arrecati al dall'inadempimento professionale Parte_1
consistenti nella somma a cui il è stato condannato Parte_1
nelle sentenze che lo vedono contumace pari ad euro 19.633,26; 4) accertare
e dichiarare l'avvenuto danno di immagine ed ulteriore perdita di chance
subito dal per non aver l'avv. adempiuto al Parte_1 CP_1
Pag. 2 mandato conferitole con la Delibera di G.C. n. 179/2012. L'importo si indica
nella misura di ulteriori €.150.000,00 e/o nella maggiore o minore somma da
quantificare anche secondo l'apprezzamento del giudice adito;
5) in ogni
caso con vittoria di spese da attribuire al procuratore costituito per
dichiarato anticipo”;
il procuratore della convenuta ha concluso chiedendo: “1) nel merito,
di rigettare le avverse pretese in quanto inammissibili e completamente
infondate secondo le circostanze di fatto e di diritto esposte nei propri scritti
difensivi; 2) sempre nel merito di dichiarare in caso di accoglimento anche
parziale della domanda attrice, che il chiamato in causa e tenuto a manlevare
il convenuto da ogni pretesa attorea condannando lo stesso a rifondere
quanto sarà eventualmente tenuto a pagare all'attore, on vittoria di spese e
competenze professionali”;
il procuratore della ha chiesto di: “1) Controparte_2
rigettare la domanda principale, siccome infondata;
2) in ogni caso, rigettare
la domanda di garanzia impropria, ai sensi dell'art.
1.9 delle Condizioni di
Assicurazione, delle “Dichiarazioni del contraente” sulla scheda di polizza e
degli artt. 1892 e 1893 c.c.; 3) in via del tutto subordinata, contenere
l'esposizione della compagnia entro i limiti derivanti dalle condizioni
contrattuali applicabili alla fattispecie, il massimale annuo e lo scoperto ex
artt.
2.5 e 2.11 delle Condizioni di Assicurazione;
4) escludere
dall'obbligazione indennitaria le somme eventualmente dovute
dall'assicurata a titolo di rimborso del compenso ricevuto per l'opera
professionale espletata;
5) ove risultasse un colpevolmente inesatto
adempimento degli obblighi di comunicazione ex art. 1913 c.c., limitare, ai
Pag. 3 sensi dell'art. 1915 c.c., l'onere a carico della compagnia in ragione del
pregiudizio subito;
6) determinare l'entità percentuale dell'incidenza degli
addebiti a carico dell'avv. in rapporto alle responsabilità ascritte CP_1
ad altri soggetti, pur se estranei al giudizio;
7) condannare chi di ragione, in
base alla soccombenza, alla rifusione delle spese processuali;
8) rigettare,
comunque, ogni pretesa dell'assicurata in relazione alle spese processuali
sostenute per la propria difesa diretta”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le domande proposte dal sono infondate e Parte_1
devono, quindi, essere rigettate
Il ha convenuto in giudizio innanzi a questo Parte_1
tribunale l'Avv. esponendo: Controparte_1
- di avere affidato alla convenuta, in virtù di Convenzione Legale rep.
n. 4871 del 01.10.2012, il patrocinio legale innanzi al Giudice di pace per le cause inerenti a sinistri stradali;
- che, con separata Delibera di G.C. n. 179/2012, il predetto difensore veniva incaricato anche di proporre un'azione cautelare di sequestro conservativo nei confronti della Controparte_4
- che è emerso che la convenuta non si è costituita in otto giudizi innanzi al Giudice di Pace di Marigliano il quale ha emesso sentenze di condanna del nella contumacia di quest'ultimo (sent. Parte_1
nn. 2325/2017, 4294/2016, 100/2016, 755/2019, 3395/2017, 2544/2017,
736/2018 e 313/2017);
- che le relative citazioni sono state trasmesse con nota prot. 21138 del
01.12.2014;
Pag.
4 - che parimenti è emersa la mancata proposizione dell'azione cautelare di sequestro conservativo nei confronti della Controparte_4
nonostante l'incarico conferito con la Delibera di G.C. n. 179/2012;
- il Comune di ha più volte richiesto e sollecitato Parte_1
chiarimenti in riferimento alle circostanze sopra descritte, come da note prot.
n. 26052 del 10.12.2018 e 20106 del 10.09.2019 e nota del 20.10.2020, tutte rimaste inevase;
- avere inviato con PEC del 28.03.2023 lettera di messa in mora nei confronti della convenuta.
Tanto premesso il deducendo l'inadempimento della Pt_1
convenuta, ha concluso come in epigrafe trascritto.
In data 10.06.2024 si è costituita tempestivamente l'Avv.
[...]
che ha chiesto ed ottenuto di esser autorizzata alla chiamata in causa CP_1
della al fine di essere manlevata per quanto fosse Controparte_5
stata tenuta a pagare/adempiere in favore di parte attrice in caso di soccombenza;
ha eccepito nel merito l'infondatezza della domanda.
In data 9.10.2024 si è costituita la deducendo Controparte_2
l'infondatezza della domanda principale, l'inoperatività della polizza per violazione dell'art.
1.9 delle Condizioni di Assicurazione, in subordine limitare la responsabilità nei limiti del massimale e delle condizioni di contratto.
Non essendo state articolate richieste istruttorie, all'udienza del
19.6.2025 la causa è stata assegnata in decisione ex artt. 281-quinquies e 189
c.p.c di quelli ottenuti sono consistiti nel non aver costituito il negli Pt_1
otto giudizi.
Pag. 5 Passando al merito della controversia, parte attrice afferma che gli inadempimenti “qualificati” dell'Avv. sarebbero consistiti Controparte_1
nel non aver costituito e difeso l'Ente in otto cause innanzi al Giudice di Pace
aventi ad oggetto incidenti stradali da cui sarebbero derivate sentenze di condanna per un esborso complessivo di € 19.633,26 nonché nel non aver proposto l'azione cautelare di sequestro conservativo nei confronti della
[...]
con una impossibilità di recuperare gli importi Controparte_4
che l' sarebbe stato condannato a pagare agli assegnatari ed il cui danno Pt_2
andrebbe quantificato sarebbe in via equitativa in €.150.000,00
Giova premettere che in via generale le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale di avvocato sono, di regola,
obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista,
assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista avvocato ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui questi è tenuto (cfr. Cass. civ. Sez. III, 05.08.2013, n. 18612; Cass. civ.
Sez. III, 18.04.2011, n. 8863; Cass. civ. Sez. II, 27.03.2006, n. 6967).
L'avvocato è tenuto, infatti, ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c. che
è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni
Pag. 6 implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Tra gli obblighi professionali dell'avvocato rientra quello di sollecitare il cliente a consegnargli la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico, il cui adempimento è onere dell'avvocato medesimo provare,
onde non incorrere in responsabilità professionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva negato la responsabilità di un avvocato per aver ritardato la proposizione di un ricorso ex art. 700 c.p.c. –
con conseguente rigetto di quest'ultimo per carenza del presupposto del
"periculum in mora" -, sul presupposto che il cliente non avesse dimostrato la tempestiva consegna al legale della documentazione necessaria per l'instaurazione del procedimento) (Cass., sez. III, ord. n. 15271/2023).
Inoltre, la Suprema Corte di cassazione ha affermato che: “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva (anche per violazione del dovere di informazione), ed il risultato derivatone” (Cass. sez. III, 20/08/2015, n.
17016; Cass. n. 15032/2021; v. anche Cass. n. 2638/2013; Cass. n.
9238/2007; Cass. n.22026/04, Cass. n. 10966/04, Cass. n. 21894/04, Cass.
n.6967/06, Cass. n.9917/2010).
Per affermarsi la responsabilità dell'avvocato è necessario, quindi,
Pag. 7 verificare sotto il profilo del nesso causale che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo e,
dunque, se, sostituendo la condotta negligente al comportamento dovuto, il danno, secondo criteri probabilistici, non si sarebbe verificato e il cliente avrebbe conseguito il risultato sperato, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta commissiva od omissiva del legale e il risultato derivatone (Corte d'Appello Genova Sezione 1 Civile Sentenza 6
aprile 2021 n. 409).
Parte attrice non ha fornito prova, come le incombeva, del nesso causale tra la difettosa prestazione professionale ed il danno.
Nello specifico, in riferimento alla mancata costituzione dell'Ente nei giudizi innanzi al G.d.p., l'attore non indica cosa si sarebbe dovuto dedurre nella costituzione dell'Ente in giudizio al fine di ottenere il rigetto delle domande o anche solo un accoglimento parziale. Inoltre, le citazioni notificate all'Ente, introduttive dei giudizi innanzi al G.d.P. sono state trasmesse all'odierna convenuta successivamente alla scadenza della convenzione e manca la specifica procura alle liti cioè parte attrice non ha neanche provato in che modo in base alla convenzione l'odierna convenuta ne dovesse avere conoscenza.
In riferimento alla mancata presentazione del ricorso per il sequestro conservativo sui beni della che ha realizzato gli alloggi di edilizia CP_4
economica non risultano provati i presupposti per l'accoglimento difettando ogni allegazione in ordine al fumus boni iuris ed al periculum in mora al fine di poter apprezzare le probabilità di accoglimento che avrebbe potuto avere l'istanza cautelare ove fosse stata presentata. Invero, da un lato, vengono
Pag. 8 dedotti del tutto genericamente “inadempimenti” da parte di questa cooperativa senza neppure depositare il titolo in base al quale la stessa aveva assunto obbligazioni nei confronti del dall'altro, e con riferimento al Pt_1
periculum, lo stesso nel sequestro conservativo è integrato da un comportamento del debitore volto a sottrarre al creditore la propria garanzia patrimoniale e nello specifico nulla viene dedotto dal neppure Pt_1
documentazione volta a fornire prova che all'epoca la Cooperativa avesse ancora un patrimonio in grado di essere utilmente aggredito con il sequestro.
In conclusione, la domanda che parte attrice ha avanzato nei confronti dell'Avv. è infondata e va rigettata mancando del tutto la Controparte_1
prova del nesso di causalità tra le prestazioni professionali che parte attrice ritiene insufficienti o inadeguate ed i danni che si assumono patiti.
Il rigetto della domanda principale esime il giudicante dall'esame della domanda di garanzia avanzata dalla convenuta nei confronti della
[...]
Controparte_2
Quanto alle spese di lite, alla soccombenza segue la condanna di parte attrice al pagamento di queste in favore della convenuta e della chiamata in causa, spese che si liquidano sulla base del valore della domanda ed applicando il DM 55/2014 e succ.ve modifiche.
In relazione alla condanna del al pagamento delle spese di lite Pt_1
in favore anche della chiamata in causa si osserva “in forza del principio di
causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle
spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato
in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la
chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute
Pag. 9 dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che
l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il
rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto
chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi
manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio
abusivo del diritto di difesa” (Cass. 31889/2019; Cass. 23948/2019). Nella
fattispecie la domanda di malleva proposta dalla convenuta nei confronti della
Compagnia. non può ritenersi manifestamente infondata o arbitraria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa dal
[...]
nei confronti dell'Avv. giudizio svoltosi con Parte_1 Controparte_1
la chiamata in causa della , così provvede: Controparte_2
1) rigetta le domande del Pt_1
2) condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della Pt_1
convenuta Avv. che liquida in € 14.103,00 per compensi, Controparte_1
oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed Iva come per legge;
3) condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della Pt_1
chiamata in causa che liquida in € 10.000,00 Controparte_2
per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed Iva
come per legge.
Così deciso in Napoli, 3 ottobre 2025
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
Pag. 10 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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