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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 27/11/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Unica
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:
- Dott.ssa AL BI Presidente f.f.
- Dott.ssa AL Del Rio Giudice rel.
- Dott.ssa Veronica Messana Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 153/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
Puglia 2 (C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo Studio C.F._1
Legale dell'Avv.to Andrea Pellegrino, che lo rappresenta e difende, sito in Menfi, via
Garibaldi 128/132.
Ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...], e residente a [...], (C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Calogero Santangelo, che la rappresenta e difende, sito in Sciacca, via Asmara
n.9.
Resistente
CON L'INTERVENTO
Del PUBBLICO MINISTERO in sede
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio Conclusioni: le parti hanno concluso come indicato nel verbale di precisazione delle conclusioni del 18/02/2025; il pubblico ministero ha concluso come da visto del 16/4/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 473 bis 12 e 473 bis 49 c.p.c. depositato in data 23.02.2024. rappresentava: di aver contratto matrimonio con Parte_1 CP_1
in data 23.8.2019, in Menfi, optando per il regime di separazione dei beni;
[...] che il relativo atto veniva trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019,
n. 6 parte I, serie ufficio 1; che dal matrimonio non sono nati figli. Esponeva, inoltre, che i coniugi fissavano la propria dimora nell'immobile di proprietà del ricorrente, sito in Menfi nella via Garibaldi n. 71, presso cui si trasferivano a partire dalla data del matrimonio;
che, il rapporto iniziava ad incrinarsi quando la moglie decideva di trasferirsi, verso la fine di dicembre 2020, presso la casa dei genitori in via del Serpente
3, rappresentando di doverli assistere e che, così facendo, avrebbe potuto seguire meglio il figlio sotto il profilo scolastico;
che il ricorrente, per pace familiare e credendo che si trattasse di una situazione transitoria, si trasferiva con lei;
che nella casa in questione i coniugi dormivano in un divano letto sito in salone, non essendovi una camera per loro, con conseguente assenza di privacy e che vi erano continue lamentele da parte della suocera che gli procuravano sofferenze fisiche e psichiche;
che era Parte_2 inoltre costretto ad utilizzare il bagno del negozio di parrucchiera della moglie, sito nell'immobile adiacente;
che dette condizioni gli causavano disagio, anche in considerazione dell'età dello stesso;
che tra le parti non vi era più intimità non solo in casa, ma anche nella condivisione del tempo libero dal momento che la moglie, nelle uscite fuori a cena, portava il di lei figlio, arrivando a rifiutare di passare anche solo una notte con il ricorrente nella casa coniugale;
che vani risultavano i tentativi del ricorrente di convincere la moglie a trasferirsi nuovamente nella casa di via Garibaldi 71. Che detta situazione di precarietà abitativa durava circa tre anni, quando infine il ricorrente decideva di tornare a vivere nella casa coniugale il 23.12.2023. Che successivamente la moglie iniziava ad incolparlo infondatamente di averla tradita. Che in data 10.1.2024, i coniugi sottoscrivevano l'accordo di separazione consensuale, davanti all'ufficiale dello stato civile che li invitava a ripresentarsi, decorsi trenta giorni, il 12.2.2024; che stante
Pag. 2 di 7 la mancata presenza a quella data della seguiva l'annullamento del processo CP_1 di separazione consensuale.
Alla luce di ciò, il ricorrente chiedeva all'intestato Tribunale, sulla domanda di separazione di: “dichiarare la separazione dei coniugi;
dichiarare la separazione con addebito alla coniuge;
dichiarare che i coniugi sono autonomi Controparte_1 economicamente, e che non sussiste nessun obbligo di mantenimento tra le parti;
ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitandone al 1 capo al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di Menfi, affinché provveda alle annotazione ed ulteriori incombenze di legge;
con vittoria di spese, onorari e competenze di legge per parte ricorrente”; sulla domanda di divorzio chiedeva di: “dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e;
confermare il Parte_1 Controparte_1 provvedimento della separazione;
condannare la parte resistente alle spese del processo, onorari e competenze come per legge”.
Il Presidente fissava l'udienza di prima comparizione delle parti per il giorno
28.5.2024.
Il 29.4.2024 si costituiva in giudizio parte resistente, che Controparte_1 contestava le deduzioni di parte ricorrente esponendo che, prima del matrimonio, il le faceva sottoscrivere un accordo di natura economico patrimoniale, Pt_1 costituente un decalogo da rispettare durante il matrimonio e che, la stessa, vi faceva aggiungere i doveri di assistenza e fedeltà; che nel rapporto matrimoniale, il marito aveva sempre mantenuto un atteggiamento autoritario e schivo nei confronti della resistente, tanto da non fornirle le copie delle chiavi della casa coniugale, così da escluderla dal suo patrimonio e dai suoi beni;
che nel 2022 si trasferivano a casa dei genitori della stessa sia per ragioni di comodità della resistente, avendo la stessa subito un incidente ed essendo la casa dei genitori più accessibile, sia per provvedere alla cura degli stessi;
che il marito voleva essere trattato come un “ospite” dalla resistente, non contribuiva alle esigenze della famiglia e, specificamente, a quelle relative alle necessità del figlio della stessa, nato da altra relazione. Infine, rappresentava di essere venuta a conoscenza nell'estate 2022 di relazioni extraconiugali intrattenute dal marito, avendone
Pag. 3 di 7 avuta prova dai messaggi telefonici rinvenuti e dall'atteggiamento freddo assunto dal ricorrente nei suoi confronti.
Chiedeva al Tribunale di: “Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi
e addebitandone la colpa al marito, ordinando allo stesso di CP_1 Pt_1 restituire gli effetti personali ed il corredo, ancora custoditi nell'abitazione di Via
Garibaldi n. 71 in Menfi e ponendo a carico del ricorrente un assegno di mantenimento mensile per la moglie di almeno € 400,00; Emanare tutti i provvedimenti consequenziali. Col favore delle spese.”
All'udienza di prima comparizione svoltasi innanzi al giudice istruttore, si procedeva al tentativo di conciliazione, con esito negativo per opposizione di parte ricorrente. Con ordinanza del 28.5.2024 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati, venivano rigettate le richieste istruttorie e disposto un rinvio per l'udienza di discussione in relazione alla domanda di separazione.
All'udienza del 18.2.2025, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri atti e la causa veniva rimessa alla decisione del collegio.
MOTIVI DI DIRITTO
1. Passando ai profili di merito è fondata la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi giacché, gli elementi desumibili dagli atti processuali ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione e il tenore stesso delle allegazioni delle parti, offrono la prova del fatto che, tra i coniugi, si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.c.
2. Considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, non resta che pronunziare la separazione giudiziale tra e Parte_1 Controparte_1
3. Tanto premesso, con riferimento alla domanda di addebito della separazione occorre ricordare che, il giudice può riconoscere, sussistendone i presupposti l'addebito della separazione ad uno o ad entrambi i coniugi (Cass. civ. 1259 del 2016); ai fini della sussistenza dell'addebito, va accertato che la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente in violazione dei doveri di cui all'art. 143 co. 2 c.c. da parte di uno o di entrambi i coniugi;
tale condotta deve inoltre essere in rapporto di causalità rispetto all'evento consistente nell'intollerabilità della
Pag. 4 di 7 prosecuzione della convivenza. Pertanto, ove la rottura del rapporto sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale o per effetto di essa non vi sarà spazio per il riconoscimento dell'addebito (tra le tante, Cass. civ. 2014
n. 6017; Cass. civ. 2012 n. 2059; Cass. civ. 2011 n. 17193). L'indagine sull'addebito deve altresì essere condotta raffrontando i comportamenti di entrambi i coniugi al fine di individuare l'incidenza causale che la condotta dell'uno e dell'altro hanno avuto nel determinare la fine del rapporto (Cass. S.u. n. 2492 del 1982, Cass. Sez. I n. 14612 del
14.11.2001 n. 15279).
La mancanza di prova in ordine all'efficienza causale della condotta di uno o entrambi i coniugi nel determinare l'intollerabilità della convivenza ai sensi del 151 c.c. preclude la pronuncia di addebito.
Ebbene il ricorrente nel ricorso introduttivo, a sostegno della richiesta di addebito, ha dichiarato che la moglie ha assunto comportamenti contrari ai doveri matrimoniali di cui all'art. 151 co 2 c.c. e che detto contegno ha causato in modo incontrovertibile la disgregazione del vincolo matrimoniale.
Tale assunto, tuttavia, non ha trovato conferma.
In particolare, le prove orali articolate sono state rigettate essendo i capitolati irrilevanti rispetto ai fatti allegati dal ricorrente.
4. Quanto alla richiesta di addebito proposta da parte convenuta nella propria memoria difensiva la ricorrente ha chiesto di dichiarare la decadenza della convenuta dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali, essendo scaduto il termine per il deposito della comparsa di costituzione il 27.4.2024 ed avendo la parte depositato la memoria di costituzione il 29.4.2024.
Ebbene l'art. 473 bis. 16 c.p.c. prevede che il convenuto si costituisca nei termini assegnati dal Giudice, fissati fino a giorni 30 prima dell'udienza e che la costituzione oltre il suddetto termine implichi le decadenze di cui agli articoli 167 e 473 bis.12. c.p.c. Risulta dagli atti che l'udienza di prima comparizione è stata fissata per il giorno 28.5.2024 e che parte convenuta si è costituita in data 29.4.2024, quindi tardivamente, posto che la data ultima per la costituzione cadeva il 28.4.2024, giorno festivo (domenica) dovendosi quindi retroagire al 26.4.2024 (venerdì). In proposito la
Suprema Corte ha rilevato che “In tema di processo civile telematico, il principio
Pag. 5 di 7 secondo cui il termine con scadenza al sabato è prorogato al giorno antecedente trova la sua giustificazione nella garanzia della fruizione, per la controparte, dello stesso trattamento di chi deve compiere l'atto, non deponendo in senso contrario la circostanza che, nel regime del processo civile telematico, ove il deposito avvenga all'ultimo momento, la proroga si rivelerebbe irrilevante, in ragione del fatto che controparte medesima non è tenuta a "lavorare" di sabato per accertare il deposito ai sensi dell'art. 155, ult. co., c.p.c., e che non si tratta di un termine libero, con conseguente irrilevanza del perfezionamento dell'atto da compiersi entro il dies ad quem (compreso) sotto il profilo del lasso temporale funzionale alla conoscibilità dell'atto”. (Cass. Sez. 3, 21/08/2025, n. 23634, Rv. 676135 - 02).
Nel caso di specie, quindi, la previsione dello slittamento del termine al primo giorno utile non festivo, regola posta dall'art. 155 c.p.c., non trova applicazione ai termini a ritroso ma a quelli a decorrenza successiva con la conseguenza che, in ipotesi di termine a ritroso dall'udienza, che va contato senza considerare il giorno di udienza, se il giorno ultimo per la costituzione scade di domenica, la stessa deve avvenire nel giorno antecedente non festivo escludendo il sabato.
La domanda di addebito formulata dalla convenuta deve essere quindi dichiarata inammissibile così come la domanda di corresponsione in suo favore di un assegno di mantenimento.
5.Passando infine al profilo relativo alle spese del presente giudizio, la soccombenza reciproca ne giustifica la compensazione.
Occorre rimettere la causa sul ruolo ai fini della pronuncia sulla domanda di divorzio.
P.Q.M
.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa definitivamente pronunciando:
- Pronuncia la separazione giudiziale tra e Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato in data 23 agosto 2019, in Menfi, trascritto nei registri Atti
Matrimonio anno 2019, n. 6 parte I, serie ufficio 1;
- rigetta la richiesta di addebito proposta dal ricorrente;
Pag. 6 di 7 - dichiara inammissibili le domande proposte dalla convenuta di addebito e di corresponsione a carico del resistente di un assegno di Parte_1 mantenimento in suo favore;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
- Compensa le spese di lite.
Dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo istruttorio per la domanda di divorzio.
Così deciso in Sciacca, il 26.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente f.f.
AL Del Rio AL BI
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