Articolo 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 232
Articolo 13Articolo 15
Versione
12 agosto 1990
Art. 14. (Accesso alla qualifica di commissario delle
assistenti della polizia femminile). 1. All' articolo 52, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336 , le parole: "in servizio alla data di entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121 ", sono sostituite dalle seguenti: "in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo". 2. All' articolo 52, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica, 24 aprile 1982, n. 336 , sono abrogate le parole da "con la stessa decorrenza" sino alla fine.
Note all'art. 14:
- Il testo vigente dell' art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 336/82 , in base a quanto disposto dalla presente legge, risulta il seguente:
"Art. 52 (Accesso alla qualifica di commissario delle assistenti della polizia femminile). - Le assistenti del disciolto Corpo di Polizia femminile, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono per un periodo di 10 anni, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, accedere alla qualifica di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato mediante concorso per titoli di servizio e colloquio nel limite di un sesto dei posti annualmente disponibili nella dotazione organica delle qualifiche di vice commissario e commissario;
ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto, si procedera' negli anni successivi alle opportune variazioni di conguaglio;
Al concorso sono ammesse le assistenti in possesso di una anzianita' di effetivo servizio non inferiore a tredici anni, ovvero non inferiore a otto anni, se in possesso di uno dei diplomi di laurea, di cui alla legge 1 dicembre 1966, numero 1082 .
La nomina decorre a tutti gli effetti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si e' verificata la disponibilita' dei posti messi a concorso.
Le vincitrici seguono nel ruolo degli impiegati promossi mediante scrutinio; coloro che non riportino un giudizio favorevole al termine del periodo di prova, sono restituite al ruolo di provenienza.
Le vincitrici del concorso devono frequentare un corso di aggiornamento professionale della durata di sei mesi.
Le modalita' di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno".
Entrata in vigore il 12 agosto 1990