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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 23/12/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE VOLONTARIA PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto in data 27.11.2025 al n.r.g. 5566/2025 promosso con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. da:
(C.F. ), con l'Avv. PAOLA MASLA Parte_1 C.F._1
e
AV UI (C.F. ), con l'Avv. IVAN PERA, C.F._2
con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano congiuntamente la regolamentazione dei rapporti come da accordi allegati al ricorso introduttivo e sotto integralmente riportati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, letto il ricorso congiuntamente depositato in data 26.11.2025 dai Sigg.ri Pt_1
e IE UI diretto a conseguire la regolamentazione
[...] dell'affidamento e del mantenimento della figlia , nata il [...] dal loro rapporto Persona_1
1 sentimentale;
rilevato che le parti sono addivenute ad un accordo che regolamenta i rapporti inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
“1) La figlia verrà affidata ad entrambi i genitori congiuntamente, con col- Persona_2 locamento presso la madre nell'abitazione - di proprietà della famiglia NI - sita in Gallarate
(VA), via Solferino, n. 7.
2) Il signor VA, si è momentaneamente trasferito a casa dei genitori in Legnano senza aspor- tare completamente i propri effetti personali non avendo allo stato una sistemazione definitiva ove ricoverarli;
lo stesso si impegna a comunicare all'Ufficio Anagrafe il cambio di residenza, entro trenta giorni dal deposito del presente ricorso.
3) Quanto ai tempi di permanenza della figlia con il padre, questi saranno decisi di Persona_1 volta in volta dai genitori, in accordo anche con , tenendo conto degli impegni scola- Persona_1 stici, extra scolastici e sportivi della minore.
In ogni caso, salvo diverso accordo una volta che sarà possibile per il Sig. IG VA ospi- tare per il pernotto, si prevede quanto segue: Persona_1 settimana A) il padre trascorrerà con la figlia il martedì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle ore 21.30 circa;
settimana B) il padre trascorrerà con la figlia, il weekend con i seguenti orari: il sabato dalle ore
12.00 alle ore 14.30 e la domenica dalle ore 12.00 alle ore 14.30.
4) Le vacanze estive, natalizie, pasquali ed altre festività nonché i ponti saranno suddivisi tra i ge- nitori secondo il criterio dell'alternanza e, comunque, sempre tenendo conto delle esigenze della minore e degli impegni lavorativi materni.
5) Il signor VA, sino a che non reperirà un'idonea occupazione lavorativa, verserà alla signo- ra a titolo di contributo destinato al mantenimento della figlia , la somma Pt_1 Persona_1 di Euro 150,00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese. Importo da rivalutarsi annualmente secon- do gli indici ISTAT.
6) Le spese straordinarie riguardanti la figlia saranno poste integralmente a carico Persona_1 della madre, nella misura del 100%, sino a che il signor VA individuerà un'occupazione lavo- rativa.
Quando il padre avrà reperito tale occupazione, le spese straordinarie riguardanti la figlia
[...]
- determinate secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Per_1
Milano e dalla Corte di Appello di Milano nel mese di giugno 2025, da intendersi qui integralmente trascritte - saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno, con obbligo di rimborso al
2 genitore che anticipa entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione comprovante l'esborso
(da inviarsi da parte del genitore che anticipa entro 30 giorni dall'effettiva spesa).
7) Gli oneri detraibili, relativi alle spese straordinarie per la figlia, saranno riconosciuti alla si- gnora in considerazione delle spese dalla medesima integralmente sostenute. Pt_1
Quando il signor VA parteciperà alle spese straordinarie, gli oneri di cui sopra saranno rico- nosciuti ai due genitori, in rapporto alle spese da ciascuno effettivamente sostenute.
8) L'assegno unico verrà richiesto e percepito esclusivamente dalla madre.
9) Le parti si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti d'identità validi an- che per l'espatrio per la figlia minore.
10) Spese legali compensate tra le parti”.
Con decreto reso in data 27.11.2025, il Giudice relatore, letto il ricorso ut supra depositato, fissava l'udienza a trattazione scritta del 23.12.2025 assegnando alle parti termine sino a cinque giorni an- tecedenti la celebrazione della stessa per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni, nonché la documentazione economica di cui al combinato disposto degli artt. 473 bis.51 e 473 bis.12 c.p.c.
Pertanto, rilevato che le condizioni concordate sono coerenti con le esigenze di tutela e cura della prole;
visto il parere del P.M.; visti gli articoli 316, 316 bis, 337 bis e 337 ter c.c. e 473 bis.51 co.4 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando: affida la minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la ma- Persona_2 dre;
dà atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra integralmente riportate che qui si intendono rece- pite e omologate;
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio del 23.12.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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