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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/05/2025, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
In nome del Popolo Italiano
In persona del giudice dott. Massimiliano Sturiale all'esito della trattazione cartolare del 30 aprile 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al nr 731/2024 R.G.. promossa da:
, nato in [...] il [...], residente in [...]Controparte_1
1E # 70-38, apto 202, Bogotà (Colombia), cap. 110231;
nata in [...] il [...], residente in Controparte_2
Carrera 1E # 70-38, apto 202, Bogotà (Colombia), cap. 110231;
nata in [...] il [...], residente in Persona_1
Carrera 1E # 70-38, apto 202, Bogotà (Colombia), cap. 110231;
, nato in [...] il [...], residente in [...]. Controparte_3
Paseo del la Republica 5181, apto 1703 A, Surquillo, Lima (Perù), cap. 15048, in proprio ed unitamente alla madre in rappresentanza Controparte_4
della figlia minore di età: -
, nata in [...] il [...], figlia minorenne;
Persona_2
pagina 1 di 13 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
nata in [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1
Calle Cagilon, Residencias Montegrande, apto A42, la Tahona- Caracas, cap. 1083, in proprio ed unitamente al padre in rappresentanza della Persona_3
figlia minore di età: -
, nata in [...] il [...] figlia minorenne;
Parte_2
nato in [...] il [...], residente in 13108 Controparte_5 [...]
, ID 33330, RI (USA), cap 33330; C.F._1
nata in [...] il [...], residente in 13108 SW Controparte_6
42 ST, ID 33330, RI (USA), cap 33330;
nata in [...] il [...], residente in 13108 Controparte_7
, ID 33330, RI (USA), cap 33330; C.F._1
nata in [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_8
13108 , ID 33330, RI (USA), cap 33330; C.F._1
nata in [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_9 C.F._2
42 ST, ID 33330, RI (USA), cap 33330;
[...]
nato in [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_10
Av. Lomas de Prados del Este, Residencia las Antillas, Edif. Bonaire, apto 3D, Caracas, cap 1080;
, nato in [...] il [...] ed ivi residente in [...]Parte_3
71 con Av. 3D, Edf. Piaroa, Piso 16, Maracaibo, cap. 4001;
, nato in [...] il [...] ed ivi residente in Parte_4
Calle del Cangilo, Residenzias Montegrande, apto A42, la Tahona, Caracas, cap. 1083;
Tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Leopoldo Aperio Bella in
Roma, Via Oslavia n. 30 pagina 2 di 13 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, con sede Controparte_11
legale in Roma, Piazza del Viminale n. 1, rappresentato e difeso e domiciliato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato a Firenze
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
PARTE NECESSARIA
avente ad oggetto: acquisizione cittadinanza iure sanguinis
Con ricorso depositato il 16.01.2024 i quindici (15) attori in proprio e nell'interesse dei figli minori, tutti cittadini venezuelani hanno convenuto in giudizio il
[...]
chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per CP_11
essere discendenti diretti del cittadino italiano nato a Persona_4
T'IO in Campo (LI) in data 31.07.1855 , emigrato in Venezuela, dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi venezuelano(doc.26).
Con decreto del 14.11.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno
30.04.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione scritta il 23 aprile 2025 insistendo per l'accoglimento del ricorso e riportandosi alle conclusioni rassegnate in ricorso e che qui vengono trascritte:
pagina 3 di 13 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo:” “Voglia l'On.le
Tribunale adito, respinta ogni istanza contraria, in accoglimento del ricorso, accertare
e dichiarare lo status di cittadini italiani dei sigg.ri 1. , 2. Controparte_1
NA IA ES Hernandez, 3. 4. CA Persona_1
AM ES Carranza, 5. , 6. Persona_2 Parte_1
7. , 8. CA US ES 9.
[...] Parte_2 CP_5 Ema_1
10. 11. Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
12. AS ES Love, 13. 14. US ID ES Em_2 Controparte_10
Faria, 15. e, per l'effetto, ordinare al Parte_4 [...]
, e/o per esso, ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni CP_11
Pubblico Ufficiale di procedere alle relative e conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni di legge, provvedendo alle eventuali e/o necessarie comunicazioni alle
Autorità consolari competenti, nonché all'emissione del passaporto italiano”.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto
[...]
, non costituitosi in giudizio, atteso che il ricorso ed il decreto di fissazione CP_11
udienza sono stati notificati il 31.10.2024 tramite consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, difensore ex lege.
Dalla documentazione riversata telematicamente agli atti risulta che:
nato il [...] a T'IO in [...] emigrava in Persona_5
Venezuela e l' contraeva matrimonio con e dalla loro unione nasceva CP_12
in data 16.07.1904 Persona_6
Dalla unione matrimoniale tra con Persona_6 Persona_7
nascevano:
pagina 4 di 13 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E. in data 24.06.1930 che si univa in matrimonio con Parte_5
e dalla loro unione nascevano gli odierni ricorrenti: Persona_8 CP_5
e
[...] Controparte_6 Controparte_10 [...]
. successivamente si univa con Controparte_7 Parte_5 [...]
e dalla loro unione nascevano: e Persona_9 Persona_10 [...]
. Parte_6
Dalla unione tra con , nasceva Parte_7 Persona_11
. Parte_3
in data 21.07.1931 che si univa con Parte_8 Pt_4
e dalla loro unione nasceva che si univa con
[...] Parte_1
e dalla loro unione nascevano Persona_3 Parte_4
e
[...] Parte_9
in data 28.09.1933 che si univa in matrimonio con
[...]
e dalla loro unione nasceva;
sempre Persona_12 Persona_13
si univa con e dalla loro Parte_9 Persona_14
unione nasceva Persona_15
, si univa con e dalla loro Persona_13 Persona_16
unione nascevano: e Controparte_2 Persona_1
[...]
Infine si univa con Persona_15 Controparte_4
e dalla loro unione nasceva in data 07.06.2018 . Persona_17
SULL'INTERESSE A AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita
pagina 5 di 13 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E. di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_11
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se gli attori non hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia in
Venezuela né hanno dedotto alcun il ritardo con il quale detta amministrazione procede pagina 6 di 13 TRIBUNALE DI FIRENZE
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a convocare coloro che ne fanno richiesta. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Si deve infine osservare che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'articolo 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (si veda Cass sez. 2 sentenza
743 del 19.01.2012) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) rientri tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Nel caso di specie, quindi sussiste l'interesse ad agire atteso che gli attori hanno dedotto la trasmissione della cittadinanza dall'avo italiano che ha Persona_4
trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia nata in [...] Persona_6
precostituzionale che a sua volta si è sposata con il cittadino straniero Persona_7
e da quest'ultima ai figli dal quale discendono gli odierni ricorrenti.
[...]
NEL MERITO
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte
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Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbia regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana così come Persona_6
quest'ultima deve ritenersi aver conservato la cittadinanza nonostante il matrimonio con un cittadino straniero.
Ciò in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno
1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del
1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di pagina 8 di 13 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E. filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU
Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che non solo ha conservato la cittadinanza italiana Persona_6
nonostante il matrimonio con cittadino straniero, e nonostante sia nata in [...] ma è stata in grado di trasmetterla ai propri figli che a loro volta l'hanno trasmessa ai propri discendenti, odierni attori.
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Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
Quanto al secondo degli elementi costituitivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza indicata in ricorso trova riscontro nella documentazione allegata, munita di apostille e di traduzione
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
Risulta peraltro provato che l'avo italiano non si è mai Persona_4
naturalizzato venezuelano come da certificazione negativa di naturalizzazione rilasciata dalla competente autorità.
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti pagina 10 di 13 TRIBUNALE DI FIRENZE
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sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.U.
Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
SULLE SPESE DI LITE
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul CP_11
diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del convenuto;
Controparte_11
• accoglie la domanda nei confronti del e, per l'effetto, Controparte_11
dichiara che
• , nato in [...] il [...], residente in Controparte_1
Carrera 1E # 70-38, apto 202, Bogotà (Colombia), cap. 110231; pagina 11 di 13 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
• nata in [...] il [...], residente in Controparte_2
Carrera 1E # 70-38, apto 202, Bogotà (Colombia), cap. 110231;
• , nata in [...] il [...], residente Persona_1
in Carrera 1E # 70-38, apto 202, Bogotà (Colombia), cap. 110231;
• , nato in [...] il [...], residente Controparte_3
in Av. Paseo del la Republica 5181, apto 1703 A, Surquillo, Lima (Perù), cap.
15048,
• , nata in [...] il [...], figlia minorenne;
Persona_2
• nata in [...] il [...] ed ivi Parte_1
residente in [...], Residencias Montegrande, apto A42, la Tahona-
Caracas, cap. 1083
• , nata in [...] il [...] figlia Parte_2
minorenne;
• nato in [...] il [...], residente in Controparte_5
13108 ST, ID 33330, RI (USA), cap 33330; C.F._3
• nata in [...] il [...], residente in Controparte_6
13108 , ID 33330, RI (USA), cap 33330; C.F._1
• nata in [...] il [...], residente in Controparte_7
13108 SW 42 ST, ID 33330, RI (USA), cap 33330;
• nata in [...] il [...] ed ivi residente Controparte_8
in 13108 SW 42 ST, ID 33330, RI (USA), cap 33330;
• nata in [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_9
13108 SW 42 ST, ID 33330, RI (USA), cap 33330;
• nato in [...] il [...] ed ivi residente Controparte_10
in Av. Lomas de Prados del Este, Residencia las Antillas, Edif. Bonaire, apto 3D,
Caracas, cap 1080;
pagina 12 di 13 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
• , nato in [...] il [...] ed ivi residente in Parte_3
Calle 71 con Av. 3D, Edf. Piaroa, Piso 16, Maracaibo, cap. 4001;
• , nato in [...] il [...] ed ivi residente Parte_4
in Calle del Cangilo, Residenzias Montegrande, apto A42, la Tahona, Caracas, cap. 1083;
• sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_11
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio.
• Si comunichi,
Firenze, 30 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
pagina 13 di 13
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
In nome del Popolo Italiano
In persona del giudice dott. Massimiliano Sturiale all'esito della trattazione cartolare del 30 aprile 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al nr 731/2024 R.G.. promossa da:
, nato in [...] il [...], residente in [...]Controparte_1
1E # 70-38, apto 202, Bogotà (Colombia), cap. 110231;
nata in [...] il [...], residente in Controparte_2
Carrera 1E # 70-38, apto 202, Bogotà (Colombia), cap. 110231;
nata in [...] il [...], residente in Persona_1
Carrera 1E # 70-38, apto 202, Bogotà (Colombia), cap. 110231;
, nato in [...] il [...], residente in [...]. Controparte_3
Paseo del la Republica 5181, apto 1703 A, Surquillo, Lima (Perù), cap. 15048, in proprio ed unitamente alla madre in rappresentanza Controparte_4
della figlia minore di età: -
, nata in [...] il [...], figlia minorenne;
Persona_2
pagina 1 di 13 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
nata in [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1
Calle Cagilon, Residencias Montegrande, apto A42, la Tahona- Caracas, cap. 1083, in proprio ed unitamente al padre in rappresentanza della Persona_3
figlia minore di età: -
, nata in [...] il [...] figlia minorenne;
Parte_2
nato in [...] il [...], residente in 13108 Controparte_5 [...]
, ID 33330, RI (USA), cap 33330; C.F._1
nata in [...] il [...], residente in 13108 SW Controparte_6
42 ST, ID 33330, RI (USA), cap 33330;
nata in [...] il [...], residente in 13108 Controparte_7
, ID 33330, RI (USA), cap 33330; C.F._1
nata in [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_8
13108 , ID 33330, RI (USA), cap 33330; C.F._1
nata in [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_9 C.F._2
42 ST, ID 33330, RI (USA), cap 33330;
[...]
nato in [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_10
Av. Lomas de Prados del Este, Residencia las Antillas, Edif. Bonaire, apto 3D, Caracas, cap 1080;
, nato in [...] il [...] ed ivi residente in [...]Parte_3
71 con Av. 3D, Edf. Piaroa, Piso 16, Maracaibo, cap. 4001;
, nato in [...] il [...] ed ivi residente in Parte_4
Calle del Cangilo, Residenzias Montegrande, apto A42, la Tahona, Caracas, cap. 1083;
Tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Leopoldo Aperio Bella in
Roma, Via Oslavia n. 30 pagina 2 di 13 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, con sede Controparte_11
legale in Roma, Piazza del Viminale n. 1, rappresentato e difeso e domiciliato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato a Firenze
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
PARTE NECESSARIA
avente ad oggetto: acquisizione cittadinanza iure sanguinis
Con ricorso depositato il 16.01.2024 i quindici (15) attori in proprio e nell'interesse dei figli minori, tutti cittadini venezuelani hanno convenuto in giudizio il
[...]
chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per CP_11
essere discendenti diretti del cittadino italiano nato a Persona_4
T'IO in Campo (LI) in data 31.07.1855 , emigrato in Venezuela, dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi venezuelano(doc.26).
Con decreto del 14.11.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno
30.04.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione scritta il 23 aprile 2025 insistendo per l'accoglimento del ricorso e riportandosi alle conclusioni rassegnate in ricorso e che qui vengono trascritte:
pagina 3 di 13 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo:” “Voglia l'On.le
Tribunale adito, respinta ogni istanza contraria, in accoglimento del ricorso, accertare
e dichiarare lo status di cittadini italiani dei sigg.ri 1. , 2. Controparte_1
NA IA ES Hernandez, 3. 4. CA Persona_1
AM ES Carranza, 5. , 6. Persona_2 Parte_1
7. , 8. CA US ES 9.
[...] Parte_2 CP_5 Ema_1
10. 11. Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
12. AS ES Love, 13. 14. US ID ES Em_2 Controparte_10
Faria, 15. e, per l'effetto, ordinare al Parte_4 [...]
, e/o per esso, ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni CP_11
Pubblico Ufficiale di procedere alle relative e conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni di legge, provvedendo alle eventuali e/o necessarie comunicazioni alle
Autorità consolari competenti, nonché all'emissione del passaporto italiano”.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto
[...]
, non costituitosi in giudizio, atteso che il ricorso ed il decreto di fissazione CP_11
udienza sono stati notificati il 31.10.2024 tramite consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, difensore ex lege.
Dalla documentazione riversata telematicamente agli atti risulta che:
nato il [...] a T'IO in [...] emigrava in Persona_5
Venezuela e l' contraeva matrimonio con e dalla loro unione nasceva CP_12
in data 16.07.1904 Persona_6
Dalla unione matrimoniale tra con Persona_6 Persona_7
nascevano:
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Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E. in data 24.06.1930 che si univa in matrimonio con Parte_5
e dalla loro unione nascevano gli odierni ricorrenti: Persona_8 CP_5
e
[...] Controparte_6 Controparte_10 [...]
. successivamente si univa con Controparte_7 Parte_5 [...]
e dalla loro unione nascevano: e Persona_9 Persona_10 [...]
. Parte_6
Dalla unione tra con , nasceva Parte_7 Persona_11
. Parte_3
in data 21.07.1931 che si univa con Parte_8 Pt_4
e dalla loro unione nasceva che si univa con
[...] Parte_1
e dalla loro unione nascevano Persona_3 Parte_4
e
[...] Parte_9
in data 28.09.1933 che si univa in matrimonio con
[...]
e dalla loro unione nasceva;
sempre Persona_12 Persona_13
si univa con e dalla loro Parte_9 Persona_14
unione nasceva Persona_15
, si univa con e dalla loro Persona_13 Persona_16
unione nascevano: e Controparte_2 Persona_1
[...]
Infine si univa con Persona_15 Controparte_4
e dalla loro unione nasceva in data 07.06.2018 . Persona_17
SULL'INTERESSE A AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita
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Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E. di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_11
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se gli attori non hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia in
Venezuela né hanno dedotto alcun il ritardo con il quale detta amministrazione procede pagina 6 di 13 TRIBUNALE DI FIRENZE
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a convocare coloro che ne fanno richiesta. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Si deve infine osservare che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'articolo 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (si veda Cass sez. 2 sentenza
743 del 19.01.2012) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) rientri tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Nel caso di specie, quindi sussiste l'interesse ad agire atteso che gli attori hanno dedotto la trasmissione della cittadinanza dall'avo italiano che ha Persona_4
trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia nata in [...] Persona_6
precostituzionale che a sua volta si è sposata con il cittadino straniero Persona_7
e da quest'ultima ai figli dal quale discendono gli odierni ricorrenti.
[...]
NEL MERITO
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte
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Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbia regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana così come Persona_6
quest'ultima deve ritenersi aver conservato la cittadinanza nonostante il matrimonio con un cittadino straniero.
Ciò in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno
1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del
1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di pagina 8 di 13 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E. filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU
Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che non solo ha conservato la cittadinanza italiana Persona_6
nonostante il matrimonio con cittadino straniero, e nonostante sia nata in [...] ma è stata in grado di trasmetterla ai propri figli che a loro volta l'hanno trasmessa ai propri discendenti, odierni attori.
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Quanto al secondo degli elementi costituitivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza indicata in ricorso trova riscontro nella documentazione allegata, munita di apostille e di traduzione
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
Risulta peraltro provato che l'avo italiano non si è mai Persona_4
naturalizzato venezuelano come da certificazione negativa di naturalizzazione rilasciata dalla competente autorità.
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti pagina 10 di 13 TRIBUNALE DI FIRENZE
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sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.U.
Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
SULLE SPESE DI LITE
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul CP_11
diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del convenuto;
Controparte_11
• accoglie la domanda nei confronti del e, per l'effetto, Controparte_11
dichiara che
• , nato in [...] il [...], residente in Controparte_1
Carrera 1E # 70-38, apto 202, Bogotà (Colombia), cap. 110231; pagina 11 di 13 TRIBUNALE DI FIRENZE
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• nata in [...] il [...], residente in Controparte_2
Carrera 1E # 70-38, apto 202, Bogotà (Colombia), cap. 110231;
• , nata in [...] il [...], residente Persona_1
in Carrera 1E # 70-38, apto 202, Bogotà (Colombia), cap. 110231;
• , nato in [...] il [...], residente Controparte_3
in Av. Paseo del la Republica 5181, apto 1703 A, Surquillo, Lima (Perù), cap.
15048,
• , nata in [...] il [...], figlia minorenne;
Persona_2
• nata in [...] il [...] ed ivi Parte_1
residente in [...], Residencias Montegrande, apto A42, la Tahona-
Caracas, cap. 1083
• , nata in [...] il [...] figlia Parte_2
minorenne;
• nato in [...] il [...], residente in Controparte_5
13108 ST, ID 33330, RI (USA), cap 33330; C.F._3
• nata in [...] il [...], residente in Controparte_6
13108 , ID 33330, RI (USA), cap 33330; C.F._1
• nata in [...] il [...], residente in Controparte_7
13108 SW 42 ST, ID 33330, RI (USA), cap 33330;
• nata in [...] il [...] ed ivi residente Controparte_8
in 13108 SW 42 ST, ID 33330, RI (USA), cap 33330;
• nata in [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_9
13108 SW 42 ST, ID 33330, RI (USA), cap 33330;
• nato in [...] il [...] ed ivi residente Controparte_10
in Av. Lomas de Prados del Este, Residencia las Antillas, Edif. Bonaire, apto 3D,
Caracas, cap 1080;
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Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
• , nato in [...] il [...] ed ivi residente in Parte_3
Calle 71 con Av. 3D, Edf. Piaroa, Piso 16, Maracaibo, cap. 4001;
• , nato in [...] il [...] ed ivi residente Parte_4
in Calle del Cangilo, Residenzias Montegrande, apto A42, la Tahona, Caracas, cap. 1083;
• sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_11
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio.
• Si comunichi,
Firenze, 30 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
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