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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/07/2025, n. 10062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10062 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dottoressa Paola Giardina, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 57016 del R.G.A.C.C. 202 e vertente:
TRA
C.F. , con domicilio eletto in Roma Parte_1 C.F._1 presso lo studio degli avvocati Francesca Iannucci e Simone Scordamaglia che la difendono per procura in atti. OPPONENTE
CONTRO
C.F. e per essa, giusta procura notarile in Controparte_1 P.IVA_1 atti, la C. F. con Controparte_2 P.IVA_2 domicilio eletto in Roma (studio Lorè), Lungotevere della Vittoria, 11 e difesa dall'avv. Raffaella Greco per procura allegata al ricorso monitorio . OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari.
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza cartolare del 2.9.2024.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NC proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Pt_1
2689/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 17.02.2022 nella causa NRG
n. 59968/21 con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma di € 5.802,66, oltre interessi e spese della procedura.
Il credito ingiunto traeva origine dalla sottoscrizione, da parte della , di Pt_1 un contratto di finanziamento e precisamente il n. 4900010369 (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio), stipulato con PR Spa, da rimborsarsi in 48 rate mensili di € 181,00 cadauna ,mediante delegazione di pagamento facente capo a Miur – Ufficio Scolastico Personale per il Lazio che aveva chiesto, a copertura del rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso, poi verificatasi, la stipula di una polizza assicurativa ( cfr. doc. 3 fascicolo monitorio), prestata dall'odierna opposta come previsto dall'art. 3 delle condizioni generali di contratto in favore della concedente.
Dal parziale rimborso della , che aveva corrisposto solo 12 delle 48 rate Pt_1 previste, per un totale di €. 2.172,00, nasce la pretesa monitoria, quale azione maturata dopo la cessazione del rapporto di lavoro della con il Miur, Pt_1 risalente al giugno 2017, allorquando PR aveva azionato la garanzia assicurativa e dopo il pagamento in favore dell'assicurata, Controparte_1 aveva agito per rientrare della somma corrisposta quale indennizzo.
Con la presente opposizione la , non negava né la sottoscrizione del Pt_1 contratto con PR, né l'avvenuta erogazione del finanziamento, né il suo mancato parziale rimborso, limitandosi ad eccepire l'inefficacia del decreto ingiuntivo notificato oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c., la prescrizione biennale o quinquennale di ogni diritto di surroga per mancanza di validi atti interruttivi precedenti alla notifica del decreto ingiuntivo, la nullità dell'art. 3 del contratto di finanziamento in tema di surroga per indennizzo pagato.
Si costituiva senza contestare la tardività della notifica, per CP_1 chiedere l'accertamento del proprio credito nel merito, previo rigetto di ogni avversa eccezione.
Rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c., esperita la mediazione delegata da questo giudice con ordinanza del 9.1.2023, conclusasi con esito negativo (cfr. verbale in atti), la causa, istruita documentalmente, sulle conclusioni rassegnate, previa concessione dei termini ex art. 190, c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Come esposto in parte narrativa, la controversia trae origine dal decreto ingiuntivo meglio indicato in epigrafe e in dispositivo, ottenuto da
[...]
nei confronti di per le ragioni meglio sopra CP_1 Parte_1 espresse.
Il già menzionato decreto ingiuntivo è stato opposto dalla , senza Pt_1 contestazione alcuna in ordine alla sottoscrizione del contratto con PR, all'erogazione del finanziamento, al mancato rispetto integrale del piano di rimborso concordato, circostanze che, pertanto, devono considerarsi pacificamente ammesse e giudizialmente provate anche ai sensi dell'art. 115
c.p.c.
2 Le contestazioni sollevate da parte opponente, sono prevalentemente da ricondursi, in punto di diritto, all'inefficacia del decreto ingiuntivo notificato oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c., alla prescrizione biennale o quinquennale di ogni diritto di surroga per mancanza di validi atti interruttivi precedenti alla notifica del decreto ingiuntivo, alla nullità dell'art. 3 del contratto di finanziamento in tema di surroga per indennizzo pagato.
Tutte non meritano accoglimento.
L'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo è infondata perché mal posta.
È infatti insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, dal quale questo giudice non ha motivo di discostarsi, quello a tenore del quale la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta effettivamente l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa, ma non intacca la qualificazione del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale.
A ciò consegue che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale eccepisca quell'inefficacia con il giudizio di opposizione, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cass. n. 3908/2016, Cass. n.
14910/2013, Cass. n. 951/2013, Cass. n. 21050/2006).
L'apertura del presente procedimento, quindi, sebbene fondato su un decreto ingiuntivo tardivamente notificato, impone al giudice adito in opposizione di decidere sulla pretesa avanzata dal creditore con l'ingiunzione monitoria.
Infondata e da rigettare è anche l'eccezione di prescrizione formulata, considerato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, alla fattispecie in esame - contratto di finanziamento con cessione del quinto e garanzia assicurativa del rischio impiego in favore del mutuante con diritto dell'assicuratore di surroga nei diritti del primo - va applicata la prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. che decorre, in ossequio al principio di cui all'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, per l'opponente che ha stipulato il finanziamento, dalla scadenza dell'ultima rata - nel caso di specie n. 48 rate
3 decorrenti dal 1/06/2016 – e quindi dal 31 maggio 2020, la rateizzazione del rapporto obbligatorio in più versamenti periodici accordata alla non Pt_1 incidendo, per giurisprudenza granitica, sul debito contratto che è e rimane unico, anche con riferimento agli interessi, o, comunque, dalla interruzione del rapporto lavorativo e dei pagamenti, con conseguente decadenza dal beneficio del termine – e quindi, per circostanza pacifica - perché dichiarata dall'opponente medesima nel libello introduttivo- dal 23.05.2017; e per l'opposta, facendo applicazione dei medesimi principi, dal 28.3.2018, data in cui la stessa, ricevuta in data 15.2.2018 la richiesta di attivazione della Polizza dalla PR, in ossequio agli obblighi assunti con la copertura assicurativa prestata, provvedeva al pagamento dell'indennizzo assicurativo surrogandosi nei diritti e nelle ragioni che quest'ultima vantava nei confronti della . Pt_1
(cfr. doc. 4 e 5 monitorio)
Ciò detto, basta, quale atto valido ad interrompere la prescrizione la notifica del decreto ingiuntivo oggi opposto, senza che rivestano natura dirimente le comunicazioni, prive di prova di ricezione, del 28.3.2018 e del 18.09.2018 (cfr. doc. 6 e 7 monitorio)
Non merita accoglimento neppure l'eccezione di nullità dell'art. 3 del contratto di finanziamento, in atti, in tema di surroga per indennizzo pagato. (cfr. doc. 2 monitorio)
All'articolo 2 del già menzionato contratto si legge: “Le coperture assicurative del rischio di perdita della vita o dell'occupazione, obbligatorie ai sensi del
DPR 180/50, sono sostenute dal Finanziatore. Qualora si verifichi un evento che interrompa il regolare rimborso del prestito, PR farà ricorso alla garanzia assicurativa… Nell'ipotesi di liquidazione dell'indennizzo per cessazione del rapporto di lavoro… l'intervento dell'Assicurazione determina la surroga dello stesso assicuratore nei diritti di credito del Finanziatore”.
L'art. 3 citato dall'opponente chiarisce in modo inequivoco chi è il contraente - la finanziaria- e quale è la natura della polizza – obbligatoria per legge - art. 54
D.P.R. del 5.1.1950 n.180- a garanzia degli istituti mutuanti prestiti con cessione del quinto/delegazione di pagamento, e a salvaguardia esclusiva di questi ultimi proprio per l'ipotesi, qui verificatasi, in cui la perdita del lavoro non ha più consentito il recupero del credito nel rispetto dell'ammortamento concordato.
4 È proprio, allora, la natura di prestito rimborsabile con mandato irrevocabile a trattenere quote della retribuzione – come chiarito già dal frontespizio di contratto- , ad escludere ogni nullità o vessatorietà della clausola, e lo stesso tenore letterale delle sue condizioni tutte, a chiarire che trattasi di premio e garanzia assolte ad esclusivo vantaggio del finanziatore e non dal finanziato.
La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 9866 del 28.3.2022, ha riconosciuto ai contratti di assicurazione a beneficio del finanziatore, anche allorquando il premio viene pagato dal finanziato- cosa che qui non è- la natura di contratti di assicurazione a favore di terzo escludendo, anche in tal caso, ogni profilo di illeceità nel diritto di surroga esercitato dall'Assicuratore.
In accoglimento della domanda, provata in fatto ed in diritto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, deve essere condannata a pagare Parte_1 alla la somma € 5.802,66. Controparte_1
Sulla cifra capitale vanno poi conteggiati interessi moratori, al tasso di cui all'articolo 1284 comma4 c.c., dalla domanda, radicata con il deposito del ricorso monitorio, al saldo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura in dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della causa, della natura delle questioni trattate e delle fasi svolte.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa, revoca il decreto ingiuntivo n. 2689/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data
17.02.2022 e depositato in data 18.02.2021 nella causa NRG n. 59968/21;
- condanna a rifondere a e per Parte_1 Controparte_3 essa la la somma di € 5.802,66 oltre Controparte_2 interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. come indicati in parte narrativa;
- condanna NC al pagamento delle spese di lite del presente Pt_1 giudizio che liquida in complessivi € 1.700,00 per compensi professionali oltre
IVA e CPA e spese generali
Così deciso in Roma il 4 luglio 2025
Il GOT
Dott.ssa Paola Giardina
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dottoressa Paola Giardina, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 57016 del R.G.A.C.C. 202 e vertente:
TRA
C.F. , con domicilio eletto in Roma Parte_1 C.F._1 presso lo studio degli avvocati Francesca Iannucci e Simone Scordamaglia che la difendono per procura in atti. OPPONENTE
CONTRO
C.F. e per essa, giusta procura notarile in Controparte_1 P.IVA_1 atti, la C. F. con Controparte_2 P.IVA_2 domicilio eletto in Roma (studio Lorè), Lungotevere della Vittoria, 11 e difesa dall'avv. Raffaella Greco per procura allegata al ricorso monitorio . OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari.
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza cartolare del 2.9.2024.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NC proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Pt_1
2689/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 17.02.2022 nella causa NRG
n. 59968/21 con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma di € 5.802,66, oltre interessi e spese della procedura.
Il credito ingiunto traeva origine dalla sottoscrizione, da parte della , di Pt_1 un contratto di finanziamento e precisamente il n. 4900010369 (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio), stipulato con PR Spa, da rimborsarsi in 48 rate mensili di € 181,00 cadauna ,mediante delegazione di pagamento facente capo a Miur – Ufficio Scolastico Personale per il Lazio che aveva chiesto, a copertura del rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso, poi verificatasi, la stipula di una polizza assicurativa ( cfr. doc. 3 fascicolo monitorio), prestata dall'odierna opposta come previsto dall'art. 3 delle condizioni generali di contratto in favore della concedente.
Dal parziale rimborso della , che aveva corrisposto solo 12 delle 48 rate Pt_1 previste, per un totale di €. 2.172,00, nasce la pretesa monitoria, quale azione maturata dopo la cessazione del rapporto di lavoro della con il Miur, Pt_1 risalente al giugno 2017, allorquando PR aveva azionato la garanzia assicurativa e dopo il pagamento in favore dell'assicurata, Controparte_1 aveva agito per rientrare della somma corrisposta quale indennizzo.
Con la presente opposizione la , non negava né la sottoscrizione del Pt_1 contratto con PR, né l'avvenuta erogazione del finanziamento, né il suo mancato parziale rimborso, limitandosi ad eccepire l'inefficacia del decreto ingiuntivo notificato oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c., la prescrizione biennale o quinquennale di ogni diritto di surroga per mancanza di validi atti interruttivi precedenti alla notifica del decreto ingiuntivo, la nullità dell'art. 3 del contratto di finanziamento in tema di surroga per indennizzo pagato.
Si costituiva senza contestare la tardività della notifica, per CP_1 chiedere l'accertamento del proprio credito nel merito, previo rigetto di ogni avversa eccezione.
Rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c., esperita la mediazione delegata da questo giudice con ordinanza del 9.1.2023, conclusasi con esito negativo (cfr. verbale in atti), la causa, istruita documentalmente, sulle conclusioni rassegnate, previa concessione dei termini ex art. 190, c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Come esposto in parte narrativa, la controversia trae origine dal decreto ingiuntivo meglio indicato in epigrafe e in dispositivo, ottenuto da
[...]
nei confronti di per le ragioni meglio sopra CP_1 Parte_1 espresse.
Il già menzionato decreto ingiuntivo è stato opposto dalla , senza Pt_1 contestazione alcuna in ordine alla sottoscrizione del contratto con PR, all'erogazione del finanziamento, al mancato rispetto integrale del piano di rimborso concordato, circostanze che, pertanto, devono considerarsi pacificamente ammesse e giudizialmente provate anche ai sensi dell'art. 115
c.p.c.
2 Le contestazioni sollevate da parte opponente, sono prevalentemente da ricondursi, in punto di diritto, all'inefficacia del decreto ingiuntivo notificato oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c., alla prescrizione biennale o quinquennale di ogni diritto di surroga per mancanza di validi atti interruttivi precedenti alla notifica del decreto ingiuntivo, alla nullità dell'art. 3 del contratto di finanziamento in tema di surroga per indennizzo pagato.
Tutte non meritano accoglimento.
L'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo è infondata perché mal posta.
È infatti insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, dal quale questo giudice non ha motivo di discostarsi, quello a tenore del quale la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta effettivamente l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa, ma non intacca la qualificazione del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale.
A ciò consegue che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale eccepisca quell'inefficacia con il giudizio di opposizione, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cass. n. 3908/2016, Cass. n.
14910/2013, Cass. n. 951/2013, Cass. n. 21050/2006).
L'apertura del presente procedimento, quindi, sebbene fondato su un decreto ingiuntivo tardivamente notificato, impone al giudice adito in opposizione di decidere sulla pretesa avanzata dal creditore con l'ingiunzione monitoria.
Infondata e da rigettare è anche l'eccezione di prescrizione formulata, considerato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, alla fattispecie in esame - contratto di finanziamento con cessione del quinto e garanzia assicurativa del rischio impiego in favore del mutuante con diritto dell'assicuratore di surroga nei diritti del primo - va applicata la prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. che decorre, in ossequio al principio di cui all'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, per l'opponente che ha stipulato il finanziamento, dalla scadenza dell'ultima rata - nel caso di specie n. 48 rate
3 decorrenti dal 1/06/2016 – e quindi dal 31 maggio 2020, la rateizzazione del rapporto obbligatorio in più versamenti periodici accordata alla non Pt_1 incidendo, per giurisprudenza granitica, sul debito contratto che è e rimane unico, anche con riferimento agli interessi, o, comunque, dalla interruzione del rapporto lavorativo e dei pagamenti, con conseguente decadenza dal beneficio del termine – e quindi, per circostanza pacifica - perché dichiarata dall'opponente medesima nel libello introduttivo- dal 23.05.2017; e per l'opposta, facendo applicazione dei medesimi principi, dal 28.3.2018, data in cui la stessa, ricevuta in data 15.2.2018 la richiesta di attivazione della Polizza dalla PR, in ossequio agli obblighi assunti con la copertura assicurativa prestata, provvedeva al pagamento dell'indennizzo assicurativo surrogandosi nei diritti e nelle ragioni che quest'ultima vantava nei confronti della . Pt_1
(cfr. doc. 4 e 5 monitorio)
Ciò detto, basta, quale atto valido ad interrompere la prescrizione la notifica del decreto ingiuntivo oggi opposto, senza che rivestano natura dirimente le comunicazioni, prive di prova di ricezione, del 28.3.2018 e del 18.09.2018 (cfr. doc. 6 e 7 monitorio)
Non merita accoglimento neppure l'eccezione di nullità dell'art. 3 del contratto di finanziamento, in atti, in tema di surroga per indennizzo pagato. (cfr. doc. 2 monitorio)
All'articolo 2 del già menzionato contratto si legge: “Le coperture assicurative del rischio di perdita della vita o dell'occupazione, obbligatorie ai sensi del
DPR 180/50, sono sostenute dal Finanziatore. Qualora si verifichi un evento che interrompa il regolare rimborso del prestito, PR farà ricorso alla garanzia assicurativa… Nell'ipotesi di liquidazione dell'indennizzo per cessazione del rapporto di lavoro… l'intervento dell'Assicurazione determina la surroga dello stesso assicuratore nei diritti di credito del Finanziatore”.
L'art. 3 citato dall'opponente chiarisce in modo inequivoco chi è il contraente - la finanziaria- e quale è la natura della polizza – obbligatoria per legge - art. 54
D.P.R. del 5.1.1950 n.180- a garanzia degli istituti mutuanti prestiti con cessione del quinto/delegazione di pagamento, e a salvaguardia esclusiva di questi ultimi proprio per l'ipotesi, qui verificatasi, in cui la perdita del lavoro non ha più consentito il recupero del credito nel rispetto dell'ammortamento concordato.
4 È proprio, allora, la natura di prestito rimborsabile con mandato irrevocabile a trattenere quote della retribuzione – come chiarito già dal frontespizio di contratto- , ad escludere ogni nullità o vessatorietà della clausola, e lo stesso tenore letterale delle sue condizioni tutte, a chiarire che trattasi di premio e garanzia assolte ad esclusivo vantaggio del finanziatore e non dal finanziato.
La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 9866 del 28.3.2022, ha riconosciuto ai contratti di assicurazione a beneficio del finanziatore, anche allorquando il premio viene pagato dal finanziato- cosa che qui non è- la natura di contratti di assicurazione a favore di terzo escludendo, anche in tal caso, ogni profilo di illeceità nel diritto di surroga esercitato dall'Assicuratore.
In accoglimento della domanda, provata in fatto ed in diritto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, deve essere condannata a pagare Parte_1 alla la somma € 5.802,66. Controparte_1
Sulla cifra capitale vanno poi conteggiati interessi moratori, al tasso di cui all'articolo 1284 comma4 c.c., dalla domanda, radicata con il deposito del ricorso monitorio, al saldo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura in dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della causa, della natura delle questioni trattate e delle fasi svolte.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa, revoca il decreto ingiuntivo n. 2689/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data
17.02.2022 e depositato in data 18.02.2021 nella causa NRG n. 59968/21;
- condanna a rifondere a e per Parte_1 Controparte_3 essa la la somma di € 5.802,66 oltre Controparte_2 interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. come indicati in parte narrativa;
- condanna NC al pagamento delle spese di lite del presente Pt_1 giudizio che liquida in complessivi € 1.700,00 per compensi professionali oltre
IVA e CPA e spese generali
Così deciso in Roma il 4 luglio 2025
Il GOT
Dott.ssa Paola Giardina
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