Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/1961, n. 863
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Sentenza 19 aprile 1961

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La possibilità di incorrere, anche in tema di leggi tributarie alla interpretazione estensiva è pur sempre condizionata al presupposto del concorso, nel caso non espressamente regolato dal legislatore, di motivi e di finalità propri dello spirito della legge che si vuole applicare per estensione (applicazione in tema di esenzioni tributarie). L'art.7 della legge 15 febbraio 1949 n.33 assoggettata la deliberazione di aumento di capitale della societa azionaria ad un regime fiscale analogo a quello istituito per gli Atti sottoposti a condizione sospensiva dall'art 17 della legge di registro. D'altra parte, quando vi sia un intervallo tra deliberazione di aumento e sottoscrizione delle azioni, la disciplina positiva vigente consente alla finanza di assoggettare immediatamente la deliberazione alla tassa fissa di cui all'art.79 della tariffa all. A ma le impone, nello stesso tempo di liquidare definitivamente l'imposta proporzionale prevista dall'art.85 soltanto sulle effettive sottoscrizioni o sul reale collocamento delle azioni, quali risultano per le somme sottoscritte o collocate entro sei mesi, dalla denunzia di avveramento che la societa deve presentare entro tale termine, e per le sottoscrizioni o i collocamenti successivi, da posteriori denunce bimestrali. Il rinvio della liquidazione dell'imposta ad un momento successivo e l'eventuale inapplicabilita,totale o parziale dell'imposta medesima,nell'ipotesi in cui la deliberata emissione di azioni non abbia comunque, avuta effettiva ed integrale applicazione,si che l'evento previsto in condizione non si sia avverato nei limiti voluti, non significano peraltro che il legislatore abbia voluto attribuire alla deliberazione la limitata caratteristica di un'offerta soggetta ad essere integrata e perfezionata dall'accettazione altrui, usare l'espressione condizione in senso atecnico e considerare, pertanto autonomi Atti tassabili, fonti dell'obbligazione tributaria, i singoli negozi di sottoscrizione nei quali viene a fondersi l'offerta (nella specie& e stato ritenuto che, l'esenzione tributaria di cui alla legge 27 novembre 1939 n.1780 e R.d.l. 13 dicembre 1939 n.1888, riguardanti tutti gli Atti e i contratti relativi all'attività dell'ente nazionale tre venezie, non può trovare applicazione nel caso di delibera di aumento di capitale da parte di una società per azioni, di cui l'ente nazionale suddetto sia l'unico azionista, e di sottoscrizione, delle nuove azioni emesse, da parte di tale unico azionista, esercitando il relativo diritto di opzione riservatogli con conferimento ad integrale copertura di un suo maggior credito verso la società.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/1961, n. 863
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 863
    Data del deposito : 19 aprile 1961

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