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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/04/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14047/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14047/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALEOTTI Parte_1 C.F._1
DIEGO, elettivamente domiciliato in P.ZZA MATTEOTTI 17 41038 SAN FELICE SUL PANARO presso il difensore avv. GALEOTTI DIEGO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIAROMONTE Parte_2 C.F._2
MICHELE elettivamente domiciliato in VIA BOCCALEONE 12 44121 FERRARA presso il difensore avv. CHIAROMONTE MICHELE
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 22.08.2015 i Signori e hanno contratto matrimonio civile Parte_1 Parte_2
in AN L'LI (BO) trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 20 parte I, anno 2015, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
dalla loro unione non sono nati figli;
i coniugi hanno sempre vissuto a Calderara Di Reno (BO), via Stelloni Levante n.25, adibendo a casa coniugale l'unità immobiliare condotta in locazione;
con loro vive anche un cane di pagina 1 di 4 nome razza meticcio/corso, taglia grande, di colore nero, di circa cinque anni (microchip n. CP_1
) intestato all'anagrafe canina del Comune di Calderara di Reno (Bo) al Sig. PartitaIVA_1
Parte_1
Venuta meno l'affectio coniugale, le parti hanno deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che hanno confermato con le note scritte depositate per l'udienza del 22-4-
2025, ribadendo di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate sono conformi a legge e pertanto vanno recepite col presente provvedimento.
Le parti hanno altresì concordato che ognuno pagherà il compenso del proprio legale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1 - pronuncia la separazione personale fra , C.F. , nato Parte_1 C.F._1
a DI BE (MAROCCO) il giorno 01.01.1975 e , C.F. Parte_2
, nata a [...] il [...], contratto in data 22.08.2015 in C.F._2
AN L'LI (BO) trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 20 parte I, anno
2015;
2 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3 - dà atto che per accordo delle parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo al reciproco rispetto e senza porre interferenze nelle rispettive vite private, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno.
2) I ricorrenti si danno reciprocamente atto che la Sig.ra continuerà a risiedere Parte_2
nell'unità immobiliare già precedentemente adibita a casa coniugale sita in 40012 Calderara Di Reno
(BO), via Stelloni Levante n.25 condotta in locazione con contratto scaduto il 31.08.2024 e, per la quale, ad oggi è stato stipulato nuovo contratto al solo nome della Sig.ra la quale si Parte_2
impegna e si obbliga a mantenere indenne il marito da ogni obbligazione connessa e derivante dal contratto stesso.
3) Il Sig. allo stato ancora anagraficamente residente in 40012 Calderara Di Reno (BO), Parte_1
via Stelloni Levante n.25, ovvero presso la casa coniugale, in data 31.08.2024 ha rilasciato definitivamente il suddetto immobile, essendo scaduto il contratto di locazione a lui intestato, recando seco i propri effetti personali (come i documenti, la documentazione fiscale, medica, tessera elettorale) ed i beni di sua esclusiva proprietà.
4) Le spese relative alla conduzione ed al godimento dell'abitazione familiare ove risiede la moglie, rimarranno esclusivamente a carico di quest'ultima a decorrere dalla vigenza del nuovo contratto di pagina 2 di 4 locazione a lei intestato. A decorrere dallo stesso termine la Sig.ra ha provveduto, a proprie Pt_2
spese, al cambio di intestazione delle utenze di fornitura di luce, acqua e gas.
5) I coniugi riconoscono di essersi già divisi tutti i beni in comune. In particolare, riconoscono di aver già regolato la suddivisione degli arredi, delle suppellettili, del mobilio e degli elettrodomestici presenti nella casa coniugale e nel garage di pertinenza, facendo le reciproche assegnazioni dei suddetti beni.
I coniugi inoltre, si danno reciprocamente atto che il Sig. provvederà ad asportare Parte_1
dall'abitazione coniugale i seguenti beni di sua esclusiva proprietà:
- n.1 stufa a pellet e relativi accessori/attrezzi di montaggio (canna fumaria etc…);
- n.1 pistola scacciacani con tutta la relativa documentazione intestata al Sig. Parte_1
- n.1 aspirapolvere di colore giallo;
- n.1 impianto per fare acqua frizzante;
La Sig.ra si impegna a prestare la massima collaborazione, obbligandosi a tenere aperti i locali Pt_2
in cui si trovano tali beni ed obbligandosi il marito a comunicare la data e l'ora dell'accesso con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.
Ad eccezione di quanto contenuto nel precitato elenco, tutti i beni, arredi, suppellettili, mobilio ed elettrodomestici presenti nell'abitazione coniugale (con esclusione di tutti quelli contenuti nel garage e già prelevati) rimarranno nella esclusiva proprietà della moglie.
6) Il cane di proprietà esclusiva del Sig. , rimarrà affidato esclusivamente CP_1 Parte_1
alle cure di quest'ultimo.
7) I coniugi dichiarano di essere occupati in attività lavorativa che consente a ciascuno di essi di provvedere integralmente al proprio mantenimento sicché gli stessi rinunciano, sin da ora, anche per il futuro, ad avanzare richieste di assegni di mantenimento a titolo personale.
8) I coniugi dichiarano di aver optato, sin dalla celebrazione del matrimonio, per il “regime di separazione dei beni” e di non avere conti correnti, titoli, obbligazioni e/o depositi in comune. I coniugi hanno sempre avuto due distinti ed autonomi conti correnti ove confluiscono i proventi delle loro attività lavorative. Gli stessi ribadiscono e confermano altresì di non avere mai avuto ulteriori risparmi e/o giacenze e/o genericamente alcun tipo di bene (sia mobile che immobile) in comune.
9) L'autovettura Volkswagen Golf targata CT 793 LW, immatricolata a marzo 2005, formalmente intestata al Sig. rimarrà nella disponibilità ed uso dello stesso. Parte_1
10) I coniugi prestano sin da ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei propri passaporti per l'estero e/o di ogni altra documentazione valida per l'espatrio.
11) Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai su estesi patti, ai quali, concordemente, riconoscono immediata e vincolante efficacia sin dal momento della sottoscrizione del ricorso, ogni pagina 3 di 4 azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa. Con l'adempimento di quanto previsto nel predetto accordo, per la cui realizzazione i coniugi si impegnano sin da ora a prestarsi a tutti gli eventuali atti, documenti e dichiarazioni che si rendessero necessari, i coniugi sottoscritti, si danno reciprocamente atto di avere previsto e definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e non patrimoniale e di nulla aver più reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo o ragione, oltre a quanto qui convenuto, dandosi atto che ogni altro bene e/o rapporto anche qui non menzionato attualmente facente capo od intestato ad uno dei coniugi, rimane di spettanza esclusiva dello stesso.
12) Per tutto quanto non previsto e per quanto possa sopravvenire, le parti si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione per la risoluzione di ogni eventuale vertenza.
13) Ognuno dei coniugi assumerà a proprio carico le spese del legale da cui è assistito.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 22 aprile 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14047/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALEOTTI Parte_1 C.F._1
DIEGO, elettivamente domiciliato in P.ZZA MATTEOTTI 17 41038 SAN FELICE SUL PANARO presso il difensore avv. GALEOTTI DIEGO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIAROMONTE Parte_2 C.F._2
MICHELE elettivamente domiciliato in VIA BOCCALEONE 12 44121 FERRARA presso il difensore avv. CHIAROMONTE MICHELE
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 22.08.2015 i Signori e hanno contratto matrimonio civile Parte_1 Parte_2
in AN L'LI (BO) trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 20 parte I, anno 2015, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
dalla loro unione non sono nati figli;
i coniugi hanno sempre vissuto a Calderara Di Reno (BO), via Stelloni Levante n.25, adibendo a casa coniugale l'unità immobiliare condotta in locazione;
con loro vive anche un cane di pagina 1 di 4 nome razza meticcio/corso, taglia grande, di colore nero, di circa cinque anni (microchip n. CP_1
) intestato all'anagrafe canina del Comune di Calderara di Reno (Bo) al Sig. PartitaIVA_1
Parte_1
Venuta meno l'affectio coniugale, le parti hanno deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che hanno confermato con le note scritte depositate per l'udienza del 22-4-
2025, ribadendo di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate sono conformi a legge e pertanto vanno recepite col presente provvedimento.
Le parti hanno altresì concordato che ognuno pagherà il compenso del proprio legale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1 - pronuncia la separazione personale fra , C.F. , nato Parte_1 C.F._1
a DI BE (MAROCCO) il giorno 01.01.1975 e , C.F. Parte_2
, nata a [...] il [...], contratto in data 22.08.2015 in C.F._2
AN L'LI (BO) trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 20 parte I, anno
2015;
2 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3 - dà atto che per accordo delle parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo al reciproco rispetto e senza porre interferenze nelle rispettive vite private, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno.
2) I ricorrenti si danno reciprocamente atto che la Sig.ra continuerà a risiedere Parte_2
nell'unità immobiliare già precedentemente adibita a casa coniugale sita in 40012 Calderara Di Reno
(BO), via Stelloni Levante n.25 condotta in locazione con contratto scaduto il 31.08.2024 e, per la quale, ad oggi è stato stipulato nuovo contratto al solo nome della Sig.ra la quale si Parte_2
impegna e si obbliga a mantenere indenne il marito da ogni obbligazione connessa e derivante dal contratto stesso.
3) Il Sig. allo stato ancora anagraficamente residente in 40012 Calderara Di Reno (BO), Parte_1
via Stelloni Levante n.25, ovvero presso la casa coniugale, in data 31.08.2024 ha rilasciato definitivamente il suddetto immobile, essendo scaduto il contratto di locazione a lui intestato, recando seco i propri effetti personali (come i documenti, la documentazione fiscale, medica, tessera elettorale) ed i beni di sua esclusiva proprietà.
4) Le spese relative alla conduzione ed al godimento dell'abitazione familiare ove risiede la moglie, rimarranno esclusivamente a carico di quest'ultima a decorrere dalla vigenza del nuovo contratto di pagina 2 di 4 locazione a lei intestato. A decorrere dallo stesso termine la Sig.ra ha provveduto, a proprie Pt_2
spese, al cambio di intestazione delle utenze di fornitura di luce, acqua e gas.
5) I coniugi riconoscono di essersi già divisi tutti i beni in comune. In particolare, riconoscono di aver già regolato la suddivisione degli arredi, delle suppellettili, del mobilio e degli elettrodomestici presenti nella casa coniugale e nel garage di pertinenza, facendo le reciproche assegnazioni dei suddetti beni.
I coniugi inoltre, si danno reciprocamente atto che il Sig. provvederà ad asportare Parte_1
dall'abitazione coniugale i seguenti beni di sua esclusiva proprietà:
- n.1 stufa a pellet e relativi accessori/attrezzi di montaggio (canna fumaria etc…);
- n.1 pistola scacciacani con tutta la relativa documentazione intestata al Sig. Parte_1
- n.1 aspirapolvere di colore giallo;
- n.1 impianto per fare acqua frizzante;
La Sig.ra si impegna a prestare la massima collaborazione, obbligandosi a tenere aperti i locali Pt_2
in cui si trovano tali beni ed obbligandosi il marito a comunicare la data e l'ora dell'accesso con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.
Ad eccezione di quanto contenuto nel precitato elenco, tutti i beni, arredi, suppellettili, mobilio ed elettrodomestici presenti nell'abitazione coniugale (con esclusione di tutti quelli contenuti nel garage e già prelevati) rimarranno nella esclusiva proprietà della moglie.
6) Il cane di proprietà esclusiva del Sig. , rimarrà affidato esclusivamente CP_1 Parte_1
alle cure di quest'ultimo.
7) I coniugi dichiarano di essere occupati in attività lavorativa che consente a ciascuno di essi di provvedere integralmente al proprio mantenimento sicché gli stessi rinunciano, sin da ora, anche per il futuro, ad avanzare richieste di assegni di mantenimento a titolo personale.
8) I coniugi dichiarano di aver optato, sin dalla celebrazione del matrimonio, per il “regime di separazione dei beni” e di non avere conti correnti, titoli, obbligazioni e/o depositi in comune. I coniugi hanno sempre avuto due distinti ed autonomi conti correnti ove confluiscono i proventi delle loro attività lavorative. Gli stessi ribadiscono e confermano altresì di non avere mai avuto ulteriori risparmi e/o giacenze e/o genericamente alcun tipo di bene (sia mobile che immobile) in comune.
9) L'autovettura Volkswagen Golf targata CT 793 LW, immatricolata a marzo 2005, formalmente intestata al Sig. rimarrà nella disponibilità ed uso dello stesso. Parte_1
10) I coniugi prestano sin da ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei propri passaporti per l'estero e/o di ogni altra documentazione valida per l'espatrio.
11) Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai su estesi patti, ai quali, concordemente, riconoscono immediata e vincolante efficacia sin dal momento della sottoscrizione del ricorso, ogni pagina 3 di 4 azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa. Con l'adempimento di quanto previsto nel predetto accordo, per la cui realizzazione i coniugi si impegnano sin da ora a prestarsi a tutti gli eventuali atti, documenti e dichiarazioni che si rendessero necessari, i coniugi sottoscritti, si danno reciprocamente atto di avere previsto e definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e non patrimoniale e di nulla aver più reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo o ragione, oltre a quanto qui convenuto, dandosi atto che ogni altro bene e/o rapporto anche qui non menzionato attualmente facente capo od intestato ad uno dei coniugi, rimane di spettanza esclusiva dello stesso.
12) Per tutto quanto non previsto e per quanto possa sopravvenire, le parti si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione per la risoluzione di ogni eventuale vertenza.
13) Ognuno dei coniugi assumerà a proprio carico le spese del legale da cui è assistito.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 22 aprile 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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