Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 18/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice dott.ssa Maria Saieva
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta a ruolo con il n. R.G. 1729/2020 promossa da:
(P.Iva: ) e Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
(P.Iva: ), rappresentate e difese dall'Avv. Manuela Vertaglia e
[...] P.IVA_2
dall'Avv. Anna Maria Raffaelli,
contro cod. fisc.: , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_3
difesa dall'Avv. Federico Gambini.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 10/7/2024.
_______________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla curatela Parte_3
le due società in epigrafe indicate (nel prosieguo anche ed per brevità) Pt_1 Pt_2
hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 417/2020 di questo Tribunale emesso per euro 232.154,19 oltre interessi e spese in favore della curatela, chiedendo in
Si è costituita la Curatela, resistendo alle domande attoree.
La causa è stata istruita mediante documenti e trattenuta in decisione all'udienza del
10/7/2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Quanto al vizio di rappresentanza, inficiante il ricorso monitorio e discendente secondo la difesa delle opponenti dal difetto di una autorizzazione specifica del giudice delegato al fallimento ad agire in monitorio anche contro la l'eccezione è CP_1 Parte_1
stata abbandonata dopo la produzione da parte della Curatela, entro il termine assegnato dal G.I. ai sensi dell'art. 182 c.p.c., di un provvedimento di autorizzazione e ratifica del giudice delegato relativo all'azione proposto nei confronti di entrambe le ingiunte. Poiché tuttavia quella proposta era eccezione rilevabile d'ufficio non è inopportuno ribadire che
“la mancanza di autorizzazione del giudice delegato al curatore perché intraprenda un giudizio, concernendo un'attività svolta nell'esclusivo interesse del fallimento procedente, è suscettibile di sanatoria con effetto "ex tunc", anche mediante successiva autorizzazione nel corso del processo, purché l'inefficacia degli atti non sia stata nel frattempo già accertata e sanzionata dal giudice” (Cass. n. 12252 del 2020); pertanto con la produzione della autorizzazione del 2/3/2021 il vizio è stato retroattivamente sanato.
***
Venendo al merito, le due società opponenti muovono le seguenti contestazioni: la sarebbe priva di legittimazione passiva nella presente causa, avendo la stessa Pt_1
ceduto ad il contratto di appalto stipulato con l'appaltatrice la quale Pt_2 CP_1
per tale ragione, su precisa richiesta di , emise le fatture, a partire da un certo CP_2
momento in poi, nei confronti di in ogni caso la cosa appaltata – un edificio Pt_2
costruito in bioedilizia e sito in Coriano, destinato a spettacoli, ricevimento ed eventi in genere – sarebbe stato affetto da gravi vizi e difetti costruttivi legittimanti l'exceptio inadimplenti non est adimplendum, riconosciuti dall'appaltatrice e manifestatisi in ricorrenti allagamenti e infiltrazioni, come accertato mediante la CTU svolta nel procedimento per
ATP n. 3652/2016 svoltosi tra le stesse parti di questo processo;
contestano infine il corrispettivo richiesto in pagamento anche sotto il profilo del quantum.
Quanto alla prima questione si osserva quanto segue.
Sostengono le opponenti che sarebbe la stessa Curatela a riferire - nel ricorso monitorio
- che il contratto d'appalto, originariamente stipulato con la è stato poi Parte_1
“ceduto” ad Non erano di tale preciso tenore tuttavia le deduzioni della Curatela, Pt_2
che si era limitata ad affermare che il 3/12/2011 la in bonis aveva ricevuto da CP_1
parte di una comunicazione, controfirmata da in cui si richiedeva di Pt_1 Pt_2
intestare le fatture per i lavori edilizi, a partire dal 7° SAL, alla Tale Pt_2
comunicazione, offerta in produzione al giudice del monitorio e prodotta in questo grado, unitamente al fascicolo di parte del ricorso per decreto ingiuntivo, con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c. (senza che da ciò possa conseguirne l'inammissibilità, trattandosi di documenti noti a controparte ed in ossequio al principio di non dispersione della prova: cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 14475/2015) faceva generico riferimento ad “accordi intrapresi” e dichiarava di “confermare” che la fatturazione avrebbe dovuto essere intestata alla e non più alla “intestataria iniziale del contratto”; era ad essa allegato Pt_2
il contratto di locazione tra ed in cui al punto b) era espressa l'intenzione CP_2 Pt_2
della conduttrice di realizzare le opere necessarie al completamento del fabbricato oggetto di appalto al fine di renderlo adatto alle due esigenze. Sulla cessione del contratto la
Curatela non prende esplicita posizione, limitandosi a qualificare l'accordo, che sottolinea non essere stato sottoscritto dalla come un accollo, mancante dell'adesione CP_1
alla convenzione da parte del creditore a norma dell'art. 1273 comma 1 c.c. e, comunque, di una espressa liberazione del debitore originario a norma dell'art. 1273 comma 2 c.c.; ne conseguirebbe la responsabilità solidale di ed per i corrispettivi non Pt_1 Pt_2
pagati. Si osserva però che un mero accollo non avrebbe comportato la necessità di una diversa intestazione delle fatture e che, inoltre, l'espressione “intestataria iniziale del contratto” riferita, nella comunicazione, a lascia che la locatrice e Parte_1 CP_3
la conduttrice intendevano concludere una cessione del contratto di appalto (il cui motivo – secondo la Curatela, sottrarre all'appaltatore la garanzia patrimoniale del socio accomandatario di – rimane irrilevante in questa sede). Ora, come noto, il Pt_1
consenso del contraente ceduto, costituente elemento essenziale del negozio di cessione del contratto - il quale richiede la necessaria partecipazione del cedente, del cessionario e del ceduto - può essere anche successivo all'accordo tra cedente e cessionario purché nel momento di tale adesione non sia venuto meno l'accordo originario al quale essa vuole aggiungersi per perfezionare il contratto, e permangano, inoltre, tutte le condizioni della cessione, che deve avere per oggetto la complessiva posizione attiva e passiva del contraente ceduto (cfr. Cass. Sentenza n. 6349 del 07/05/2001); non si pongono inoltre problemi di forma nello specifico caso in esame, atteso che il contratto di appalto non è fra quelli per i quali l'art. 1350 c.c. richiede la forma scritta ad substantiam, quindi il consenso alla sua cessione non deve risultare da forme solenni e può essere oltre che espresso anche tacito, purché manifesti la volontà di porre in essere una modificazione soggettiva del rapporto (cfr. Cass. Sentenza n. 11381/1996 e Cass. Ordinanza n. 3916/2014). L'onere di provare il consenso del contraente ceduto incombe a chi invoca la cessione del contratto
(cfr. Cass. Sentenza n. 1758/1973); la prova, essendo libera, può essere fornita anche, come da regole generali, mediante indizi, ed il giudice può trarre questi ultimi anche da fatti che, sebbene non espressamente allegati, possano ritenersi acquisito al processo (cfr.
Cass. Sentenza n. 2901/1975). Ad avviso di questo giudicante il fatto in sé dell'intestazione delle fatture successive alla comunicazione ed oggetto della pretesa creditoria, emesse tra giugno 2012 e maggio 2013, alla e non alla è elemento presuntivo Pt_2 Parte_1
forte di un consenso alla cessione prestato dalla e di per sé bastevole CP_1
all'accoglimento dell'eccezione, perché le fatture sono emesse dall'imprenditore nei confronti del soggetto che ha richiesto il bene o servizio (e dunque, nell'appalto, nei confronti del committente), non dell'eventuale obbligato solidale. A fronte di questo elemento presuntivo particolarmente pregnante, la documentazione versata in atti dalle parti offre non indizi in senso contrario;
in particolare, non depone per una responsabilità solidale verso l'appaltatore il fatto che l'originaria committente e la conduttrice abbiano congiuntamente introdotto il procedimento ex artt. 696 e 696-bis c.p.c., atteso che in materia di vizi di cui all'art. 1669 c.c. il proprietario ed il committente vantano una legittimazione in astratto concorrente (cfr. Cass. Sentenza n. 3221/1999), dunque dalla iniziativa giudiziaria congiunta non può desumersi che la avesse conservato la Pt_1
qualità di committente rispetto all'appalto de quo. Il decreto ingiuntivo deve dunque essere revocato nei confronti di Parte_1
In ordine alla debenza dei corrispettivi portati dalle fatture emesse nei confronti di da parte di quest'ultima, la genericità della contestazione mossa dall'opponente Pt_2
(“controparte dovrà fornire la prova rigorosa, voce per voce, delle quantità e qualità delle opere asseritamente eseguite”) consente di ritenere la determinazione del corrispettivo conforme agli accordi intercorsi, che non si esauriscono, evidentemente, al computo metrico, ma comprendono
– come si desume dal fatto che ha pagato circa 130.000 euro in più di quello che Pt_2
sarebbe risultato dal computo, senza mai prima di questo giudizio chiederne la ripetizione
– varianti in corso d'opera o altri fattori incrementativi del compenso verbalmente concordati.
Occorre a questo punto affrontare l'eccezione di inadempimento, cominciando con dire che l'eccezione di decadenza formulata sulla scorta dell'art. 1667 comma 3 c.c. non ha pregio, essendo sussumibili i difetti lamentati nell'alveo dell'art. 1669 c.c. (cfr. Cass.
Ordinanza n. 24230/2018). Inoltre, in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. integrano - senza escluderne l'applicazione - i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni, con la conseguenza che, nel caso in cui l'opera sia stata realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche, il committente, convenuto per il pagamento del prezzo, può - al fine di paralizzare la pretesa avversaria - opporre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum, richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 cod. civ., anche quando non abbia proposto, in via riconvenzionale, la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta (cfr. Cass. Sentenza n.
4446/2012). Ciò detto, si ritiene che l'eccezione non sia tale da paralizzare interamente la pretesa della Curatela;
infatti, a fronte di un residuo non pagato di 230mila euro circa la
CTU resa inter partes ha attribuito all'operato della alcuni vizi emendabili Controparte_1
con un costo di € 45.407,70 e non possono essere infatti addossati all'appaltatore per le opere edili, odierno ingiungente, i vizi relativi a lavorazioni eseguite dalla
[...]
(anch'essa parte dell'ATP), alla ditta esecutrice dell'impermeabilizzazione Parte_4
della testata delle baraccature ed alla ditta che ha provveduto alla fornitura ed installazione degli infissi (queste ultime non chiamate in sede di ATP), soggetti a cui la committente, come dedotto dalla Curatela e rimasto incontestato, si era direttamente rivolta. Peraltro, nel contratto di appalto l'eccezione di inadempimento formulata in considerazione di alcuni vizi ed incompletezze dei lavori opera nei limiti del corrispondente importo, sicchè non esclude che per il residuo il committente, una volta effettuata la parziale compensazione tra i reciproci crediti delle parti, sia tenuto a corrispondere il corrispettivo dovuto per i lavori esenti da vizi, ed i relativi interessi di mora (cfr. Cass. Sentenza n.
5869/2007). La compensazione, che è opponibile in via di mera eccezione riconvenzionale anche nei confronti del soggetto fallito (cfr. Cass. Ordinanza n. 13345/2024), può operare in via giudiziale anche relativamente ad una ragione creditoria già prescritta, ove il credito opposto sia certo e, benché indeterminato nel suo ammontare, di facile e pronta liquidazione, poiché la regola generale contenuta nell'art. 1242, comma 2, c.c., che postula la prevalenza del diritto alla compensazione rispetto alla prescrizione qualora il relativo termine non sia spirato nell'arco temporale di coesistenza dei crediti e dei debiti, si fonda sul principio di ragionevolezza e di buona fede nella disciplina dei rapporti negoziali e rappresenta una declinazione di quello, pure generale, per il quale, quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i debiti si estinguono per le quantità corrispondenti (cfr.
Cass. Ordinanza n. 7018/2020).
In conclusione, il decreto ingiuntivo emesso va revocato anche nei confronti di che deve essere condannata al pagamento della minor somma di euro 186.746,99 Pt_2
indicata in via subordinata dalla Curatela opposta, pari al residuo corrispettivo portato dalle fatture detratto l'importo dei costi per l'eliminazione dei vizi come stimato dal CTU
(€ 232.154,19 – € 45.407,70).
Le spese di lite seguono la soccombenza della nel rapporto tra questa e Pt_5
e la soccombenza di nel rapporto tra questa e la Curatela. Esse sono Parte_1 Pt_2
liquidate come in dispositivo sulla base del decisum avuto riguardo a tutti i criteri di cui al D.M. 55/2014 ed in particolare alla complessità media della lite ed allo svolgimento di un'istruttoria soltanto documentale, con distrazione di quelle spettanti ad in Pt_2
favore del procuratore distrattario Avv. Anna Maria Raffaelli. Va applicato alla liquidazione delle spese della Curatela un minimo aumento (del 10%) per i collegamenti ipertestuali, trattandosi di funzionalità inserita soltanto in sede di memorie ex art. 190 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 417/2020 di questo Tribunale;
- rigetta le domande proposte dalla nei Parte_6
confronti di Parte_1
- condanna la al pagamento in favore di Parte_7
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Parte_1
euro 11.268,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore Avv.
Anna Maria Raffaelli;
- condanna al pagamento in favore della fallimentare Parte_2 Pt_5
a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per l'appalto di lavori edili Parte_7
eseguiti nell'immobile di Cerasolo di Coriano, via Rigardara nn. 37-39, della somma di euro 186.746,99, oltre interessi come richiesti nel ricorso monitorio;
- condanna al pagamento in favore della Curatela fallimentare Parte_2
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 12.394,80 oltre Parte_7
accessori di legge.
Così deciso in Rimini, il 5/12/2024
Il Giudice
dott.ssa Maria Saieva