Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 7022/2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4171/2024 R.G. avente ad oggetto domanda di modifica delle condizioni di divorzio proposta da
( ), con Avv. Aurelio De Parte_1 C.F._1
Angelis,
-parte attrice-
e
( ), con Avv. Pierpaolo Bagordo, CP_1 C.F._2
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Bari. Controparte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale Parte_1 deducendo che con sentenza n. 4036/2017 del 08.08.2017 il
Tribunale di Bari ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del suo matrimonio con pronunciandosi sulle CP_1 questioni accessorie. Ha precisato che le condizioni del
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divorzio sono state modificate da ultimo con decreto della
Corte di Appello di Bari del 05.05.20211.
Ha dichiarato che le esigenze dei figli si sono accresciute e che il padre ha avuto un aumento di redditi da € 3.500,00 ad €
10.000,00 mensili per effetto di una missione all'estero.
Ha concluso domandando: l'aumento del contributo paterno ad €
1.500,00 per figlio con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 24.06.2024).
I.2.- si è costituito in giudizio contestando le CP_1 avverse prospettazioni.
Ha dichiarato che per la sua attività militare di capitano di fregata egli è stato adibito ad una missione in Belgio dal
01.08.2022 al 31.07.2026. Ha precisato che attualmente percepisce la somma di € 9.000,00 mensili circa che tuttavia prevede il medesimo stipendio base con l'aggiunta di una indennità forfettaria di missione connessa alla permanenza all'estero e alla peculiarità della missione.
Ha dichiarato di ritenere in ogni caso congrua l'attuale misura del contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad € 603,00 comprensiva degli aggiornamenti per rivalutazioni
ISTAT.
Ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite (memoria difensiva depositata il 27.12.2024).
I.3.- All'udienza del 27.01.2025 sono state ascoltate le parti e il giudice delegato ha direttamente rimesso la causa al Collegio per la decisione.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere delibate secondo l'ordine logico-giuridico, con la precisazione che la modifica delle condizioni di divorzio può essere disposta solo a fronte della sopravvenienza di circostanze di fatto idonee a giustificare un riequilibrio dell'assetto degli interessi familiari così come già definito in sede di divorzio. 1 Per quello che ivi rileva, i provvedimenti attualmente in vigore prevedono: la contribuzione paterna al mantenimento ordinario dei due figli (05.10.2003) e (16.07.2008) pari Per_1 Per_2 ad € 500,00 per ciascuno oltre 50% per spese straordinarie.
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III.- La domanda della ricorrente di aumento della contribuzione paterna al mantenimento dei figli può essere parzialmente accolta nei termini di seguito indicati.
III.1.- In primo luogo, deve darsi atto che le esigenze dei figli possono ritenersi aumentate in misura tale da giustificare un primo aumento dell'obbligo paterno.
Infatti, l'attuale contribuzione risulta modificata a fronte di un ricorso risalente all'anno 2019 per effetto del quale il
Tribunale fissò l'importo mensile di € 600,00 per figlio, poi ridotto ad € 500,00 per figlio dalla Corte di Appello a seguito di impugnazione decisa in data 05.05.2021. Pertanto, benché a seguito di rivalutazioni ISTAT l'attuale misura del contributo sia pari ad € 603,00 per figlio, deve ritenersi che sia trascorso un lasso di tempo sufficientemente congruo per ritenere rilevanti le accresciute esigenze dei ragazzi. Questi ultimi infatti, se all'epoca della prima modifica avevano rispettivamente circa 17 anni (05.10.2003) e 12 anni Per_1
(16.07.2008) e frequentavano rispettivamente la scuola Per_2 superiore secondaria e la scuola media, attualmente sono studente universitario il primo e studente di scuola superiore il secondo. Non vi è quindi dubbio in ordine alla necessità di adeguare la contribuzione in ragione delle aumentate esigenze dei figli.
III.2.- In secondo luogo, deve anche ritenersi rilevante l'aumento della capacità reddituale del padre con le precisazioni che di seguito si esplicitano.
Emerge dalla documentazione e dalla non contestazione tra le parti che il , a fronte di un reddito netto di circa € CP_1
3.500,00 oggi percepisca un reddito di € 8.500,00 circa. La nuova misura stipendiale è legata allo svolgimento di una missione all'estero di quattro anni che avrà scadenza al
31.07.2026. Più precisamente, la retribuzione base del Fiume è rimasta la medesima, ma con l'aggiunta di una indennità complessivamente pari ad € 7.000,00 lordi circa prevista dal d.lgs. 66/2010. Ai sensi dell'art. 1808 di tale decreto tali indennità sono erogate per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei
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compensi per il lavoro straordinario. Inoltre, devono ritenersi comprensive anche delle spese di alloggio nella sede estera atteso che il comma V di detto articolo prevede una decurtazione per coloro che usufruiscono di alloggio gratuito.
Pertanto, avendo riguardo alla verosimile imposta e alle spese di alloggio e vitto, può stimarsi che il nel CP_1 quadriennio di missione all'estero abbia visto un aumento effettivo netto delle proprie capacità reddituali pari a circa
€ 2.500,00.
Tale circostanza è rilevante ai fini della verifica di un nuovo assetto di interessi poiché idonea ad incidere sul rapporto di proporzionalità di cui all'art. 337-ter c.c.. Né la natura temporanea della missione può escludere la considerazione della maggiore disponibilità economica atteso che, da un lato, il periodo di tempo di quattro anni non è insignificante e, dall'altro, gli indici normativi di riferimento hanno riguardo ai redditi effettivi delle parti calcolati almeno in base all'ultimo triennio.
Pertanto, occorre rideterminare il contributo paterno per il mantenimento ordinario dei figli avendo riguardo ad una disponibilità reddituale del padre maggiorata di circa €
2.500,00 netti rispetto a quella di € 3.500,00 esistente all'epoca di adozione dei provvedimenti attualmente in vigore.
III.3.- In definitiva, a far data dalla mensilità immediatamente successiva a quella di deposito del ricorso
(luglio 2024), il Collegio stima congruo fissare la misura della contribuzione paterna ordinaria in € 650,00 per figlio, con un'ulteriore maggiorazione di € 250,00 per figlio (per un totale di € 900,00) per tutto il tempo corrispondente a quello della missione estera del padre (ovverosia luglio 2026, salvo proroghe, rinnovi o anticipato rientro).
IV.- Spese e compensi di giudizio seguono la parziale soccombenza a carico del convenuto che è tenuto alla rifusione nella misura di un mezzo. Infatti, benché la domanda sia stata accolta, la misura domandata è risultata assai eccessiva rispetto al decisum.
IV.1.- Quanto alle spese, vi è prova di esborsi per € 98,00
(C.U.) ed € 27,00 (diritti forfettari di copia). Non può
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essere invece rifusa la differenza di ulteriori € 420,00 che
(ferma restando la giurisdizione di altra autorità sull'eventuale impugnazione) non può essere posta a carico del convenuto perché versata a fronte di una pretesa indebita dell'Ufficio Recupero Crediti in quanto basata sul mancato inquadramento della fattispecie nell'ambito dei procedimenti di cui all'art. 473-bis.47 c.p.c. – per cui l'art. 13 d.p.r.
115/2002 prevede il contributo in misura fissa pari ad € 98,00
- oltreché su di una interpretazione analogica dell'art. 13
c.p.c. non condivisibile.
IV.2.- La liquidazione dei compensi viene effettuata come in dispositivo sulla base delle prescrizioni di cui al D.M.
55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da €
5.200,01 ad € 26.000,00 (così individuato in base all'effettivo valore della causa) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta (con particolare riferimento alla assenza di attività istruttoria).
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 7022/2024, introdotto con ricorso del 24.06.2024 da nei confronti di con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., disattesa ogni altra questione così provvede:
1) DISPONE che, a far data dalla mensilità di luglio 2024, la contribuzione paterna al mantenimento ordinario dei figli
(05.10.2003) e (16.07.2008), è stabilita Per_1 Per_2 nella misura di € 650,00 mensili per ciascuno;
2) DISPONE che, a far data dalla mensilità di luglio 2024 e sino al termine della percezione delle indennità di servizio all'estero da parte del padre, la contribuzione al mantenimento ordinario dei figli è maggiorata della ulteriore misura di € 250,00 mensili per ciascuno;
3) CONDANNA alla rifusione della metà di spese e CP_1 compensi di giudizio che, nella misura intera, si liquidano
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in 1.823,50 (di cui € 125,00 per esborsi) oltre R.S.F. al
15% nonché C.P.A. e I.V.A come per legge.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 01 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
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