Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 11/03/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 445/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente -
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere -
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere relatore - riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello avente ad oggetto: Querela di falso proposta da:
C.F. ), nata a [...] il [...]; (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nata a [...] il [...]; (C.F: C.F._2 Parte_3
), nata a [...] il [...], residenti in [...], Monte Rocchetta, C.F._3
rappresentate e difese, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata all'atto d'appello, dall'Avv. Sergio Romanelli (C.F. ) e dall'Avv. Simona Termine (C.F. C.F._4
) ed elettivamente domiciliate nello studio di quest'ultima, sito in La Spezia, C.F._5
via G. Pascoli n. 32;
-Appellanti
-contro-
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]CP_1 C.F._6
(SP), Via Salita alla Fontana, elettivamente domiciliata in Sarzana (SP), Via G. Mazzini, n. 64, presso lo studio dell'Avv. Andrea Forcieri (C.F. ), che la rappresenta e difende CodiceFiscale_7
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-per la riforma-
03.04.24.
Conclusioni delle parti:
Per le appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis: Per i motivi tutti dedotti in narrativa riformare la sentenza n. 298/2024 emessa dal Tribunale della Spezia, Giudice
Dott.ssa Lucia Sebastiani nell'ambito del giudizio R.G. 1002/2023, pubblicata in data 26/03/2024
Rep n. 340/2024 del 26/032024, notificata in data 03/04/2024, in accoglimento delle conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, che qui si riportano: “con riferimento alla querela di falso avverso il testamento pubblico a firma notaio pubblicato in data Persona_1
14.11.2016 racc 956, registrato il 15.11.2016 al n. 7321 accertare e dichiarare la falsità dell'attestazione “mi richiedere alla presenza di testimoni di ricevere testamento in forma pubblica ed all'uopo dichiara le sue volontà che vengono ridotte per iscritto come segue” Disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale e nel presente grado di giudizio in quanto infondate sotto ogni aspetto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA, come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”.
Per l'appellata: “Piaccia alla Corte d'appello ill.ma in via preliminare dichiarare inammissibile o improcedibile l'atto di appello ovvero previa dichiarazione di inutilizzabilità dei verbali di altro processo versato in atti ovvero previa l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado
e non ammesse, disattesa ogni diversa allegazione, istanza, eccezione o domanda voglia confermare la sentenza impugnata. In ogni caso con la vittoria delle spese di giudizio.”.
***
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., e proponevano Parte_1 Parte_2 Parte_3
querela di falso avverso il testamento pubblico datato 3.11.2016 (a firma notaio Persona_1
rep. 1244 racc. 956), del loro marito e padre , deceduto nella tarda serata
[...] Persona_2
del 4.11.2016, convenendo in giudizio dinnanzi al Tribunale di La Spezia , istituita CP_1
coerede nel testamento stesso.
In particolare, le originarie ricorrenti esponevano:
- che, con sentenza n. 313/2022 pronunciata in data 2.5.2022, il Tribunale di La Spezia aveva rigettato la domanda dalle stesse proposta, avente ad oggetto il disconoscimento e la dichiarazione di nullità e/o annullabilità del testamento pubblico del 3.11.2016 di per incapacità di intendere Persona_2
e di volere e comunque per non avere il notaio rappresentato le vere volontà del de cuius;
- che detta sentenza era stata impugnata nanti la Corte di Appello di Genova, con atto di appello con contestuale proposizione di querela di falso avverso il suddetto testamento pubblico, ritenendo non corrispondente al vero l'asserzione del Notaio attestante che: “il comparente della cui identità personale io notaio sono certo mi richiede, alla presenza dei testimoni, di ricevere il suo testamento in forma pubblica ed all'uopo mi dichiara le sue volontà, che vengono ridotte per iscritto come segue”:;
- che la Corte di appello, disposta la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata ed espletati gli incombenti di cui agli artt. 221 e 222 c.p.c., sospendeva il giudizio ed assegnava termine per la riassunzione della querela di falso dinanzi al Tribunale di La Spezia, funzionalmente competente;
- che il notaio nell'incontro del 3.11.16 alle ore 19.30, si sarebbe limitato a Persona_1
chiedere al se quello di cui avevano parlato in mattinata corrispondesse alle sue Persona_2
volontà, ma il non avrebbe mai manifestato alcuna sua disposizione;
Per_2
- che i verbali parziali delle dichiarazioni dei testi escussi nel giudizio dinnanzi al Tribunale di La
Spezia riguardante l'annullamento del testamento per incapacità di intendere e di volere avrebbero fornito la prova di quanto sopra.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto della querela di falso e rilevando CP_1
che nel giudizio già svoltosi dinanzi al Tribunale di La Spezia i testi indicati in questa sede a fondamento della falsità del testamento sarebbero stati escussi due volte da due giudici diversi e che in ogni caso, quand'anche risentiti, eventuali loro dichiarazioni difformi non avrebbero potuto avere un valore maggiore di quanto affermato in precedenza e quindi non avrebbero potuto essere poste a fondamento per la dichiarazione di falso dell'atto pubblico.
Il P.M., al quale le parti ricorrenti avevano ritualmente notificato il ricorso introduttivo, interveniva in giudizio presenziando alla prima udienza di comparizione ed apponendo il visto in data
13.10.2024.
La causa veniva istruita documentalmente e veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale di La Spezia così statuiva: “DICHIARA la competenza funzionale del Giudice adito, in composizione monocratica;
RIGETTA la querela di falso proposta da parti attrici;
CONDANNA le attrici al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta, liquidate in € 4.500,00 per compenso professionale, 15% rimborso forfetario spese generali e Iva come per legge CONDANNA le attrici, ex art. 226 comma 1 c.p.c. al pagamento di € 20,00 a titolo di pena pecuniaria”.
In particolare, secondo il Giudice di prime cure:
- nel caso di specie, sarebbe stato pacifico che il notaio il giorno 3.11.2016, si Persona_1 era recato due volte presso l'abitazione di , impossibilitato a muoversi a causa di Persona_2
progressivo deficit funzionale e motorio che gli aveva anche impedito di sottoscrivere il testamento, che, in occasione della prima visita, svoltasi verso mezzogiorno, il notaio, accompagnato a casa dal fratello del era rimasto solo con il testatore e che, verso le ore 19,00, in occasione della Per_2
seconda visita, il notaio aveva incontrato il alla presenza dei testimoni e Per_2 Testimone_1
Testimone_2
- le dichiarazioni rese dai testi escussi nel procedimento esitato nella sentenza n. 313/22 del Tribunale di La Spezia avrebbero dimostrato che il Notaio aveva raccolto le volontà del testatore al mattino, aveva predisposto bozza del testamento e, ritornato presso l'abitazione del alla presenza di Per_2
testimoni, aveva chiesto a quest'ultimo se confermasse le volontà espresse al mattino e, avuta risposta affermativa, aveva quindi dato lettura del testamento ai presenti ed infine avea fatto menzione dell'esecuzione di tali formalità nell'atto pubblico;
- il fatto che il de cuius abbia confermato le proprie volontà testamentarie non solo prima ma anche dopo la lettura del testamento sarebbe stato confermato implicitamente dalla circostanza che, ravvisata dal Notaio la necessità di un esecutore testamentario, il testatore aveva chiesto di chiamare il fratello;
CP_2
- in virtù di quanto sopra, l'espressione, contenuta nell'atto pubblico impugnato, “il comparente della cui identità personale io notaio sono certo mi richiede, alla presenza dei testimoni, di ricevere il suo testamento in forma pubblica ed all'uopo mi dichiara le sue volontà, che vengono ridotte per iscritto come segue” avrebbe dovuto essere qualificata come mera formula sacramentale e avrebbe dovuto essere interpretata conformemente a quanto effettivamente accaduto, con conseguente infondatezza della querela di falso.
Con atto di citazione in appello notificato in data 24.04.24, e Parte_1 Parte_2
impugnavano la predetta decisione, deducendo un unico, articolato, motivo, con cui Parte_3
sostenevano che il Giudice di prime cure avrebbe rigettato la querela di falso sulla base di un'erronea valutazione dei documenti e delle dichiarazioni testimoniali acquisite in corso di causa e sulla base di una inesatta interpretazione delle disposizioni di legge rilevanti.
In particolare, secondo le appellanti: - i testimoni e alle 12:00 del 3 novembre 2016, non avrebbero assistito al momento Tes_1 Tes_2
in cui il testatore aveva espresso al notaio le proprie volontà, mentre, con riferimento al secondo accesso del notaio, ossia alle 19:00 del medesimo giorno, il teste sentito all'udienza del 14 Tes_1 gennaio 2019, aveva riferito di non ricordare quanto successo e, sentito nuovamente all'udienza del
25.11.2021, aveva aggiunto “confermo che il notaio ha letto l'atto e il signor non ha risposto Per_2 nulla in quanto non era cosciente”;
- la richiesta di esecutore testamentario sarebbe pervenuta non dal testatore bensì dal notaio e questo, probabilmente, sarebbe derivato dall'aver il pubblico ufficiale appurato le particolari condizioni del che non sarebbe stato in alcun modo in condizione di parlare, ma una tale nomina non Per_2
avrebbe potuto influire sulla manifestazione di volontà del testatore;
- la stessa pronuncia della Corte di Cassazione citata nella motivazione della sentenza impugnata
(Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 30221/23) avrebbe statuito che, nell'ipotesi in cui il notaio abbia ricevuto le disposizioni testamentarie di una persona senza la presenza di testimoni, il testamento successivamente redatto dal pubblico ufficiale risulterebbe valido solo a condizione che quest'ultimo, prima di dare lettura dell'atto, faccia manifestare al testatore la sua volontà dinnanzi ai testimoni, con la precisazione che tale formalità non potrebbe essere sostituita dalla mera lettura della scheda, ancorché seguita da un cenno di conferma del de cuius;
- nella fattispecie in esame, i testimoni avrebbero unicamente assistito alla lettura del testamento redatto dal notaio, ma non avrebbero mai ascoltato la volontà del testatore, né avrebbero potuto valutarne la conformità del contenuto;
entrambi i testi, inoltre, avrebbero affermato che il Per_2
mentre il notaio leggeva il testamento, non proferiva alcuna parola e, richiesto di confermare che quanto letto corrispondesse alle sue volontà, effettuava soltanto un gesto di assenso col capo;
- tale modus operandi del notaio avrebbe determinato la redazione di un testamento pubblico invalido in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 603 c.c. con conseguente falsità dell'attestazione “il comparente della cui identità personale io notaio sono certo mi richiede, alla presenza dei testimoni, di ricevere il suo testamento in forma pubblica ed all'uopo mi dichiara le sue volontà, che vengono ridotte per iscritto come segue”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.07.24, si costituiva in giudizio
, contestando le argomentazioni avversarie e, in particolare, sostenendo: CP_1
- in via preliminare, che l'impugnazione avversaria sarebbe inammissibile perché l'Avv. Romanelli, unico firmatario dell'atto introduttivo del presente giudizio d'appello, sarebbe stato privo della procura speciale necessaria ex art. 221 c.p.c. per instaurare, anche solo in via incidentale, un procedimento per querela di falso, procura che le controparti avrebbero rilasciato unicamente all'Avv.
Terrile in data 26.09.22; che, pertanto, la costituzione nel presente procedimento dell'avv. Romanelli per gli appellanti dovrebbe essere giudicata inesistente e/o nulla, con la conseguenza che l'appello dovrebbe essere dichiarato improcedibile per violazione dell'art. 348 c.p.c.;
- nel merito, che le doglianze di controparte atterrebbero all'eventuale nullità del testamento di per violazione dell'art. 603 c.c. e non alla falsità ideologica dell'attestazione del Persona_2
notaio che il de cuius gli aveva dichiarato le sue volontà e che le stesse erano quelle contenute nella scheda del 03.11.16; che le testimonianze del e del non avrebbero potuto essere Tes_1 Tes_2 assunte e comunque non sarebbero state attendibili, perché gli stessi sarebbero stati testimoni dell'atto pubblico impugnato di falso;
che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere sentito come testimone anche il notaio il quale, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di La Spezia, Persona_1 non sarebbe stato incapace ai sensi dell'art. 246 c.p.c.
Con ordinanza del 13.09.24, la Corte rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, non ritenendo sussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La Corte, in persona del Consigliere Istruttore, con ordinanza del 13.09.24, rinviava la causa all'udienza del 27.02.25 per la rimessione in decisione collegiale ex art. 352 c.p.c., concedendo alle parti i termini di sessanta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, di trenta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle comparse conclusionali e di quindici giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di replica.
Con ordinanza del 28.02.25, la Corte, nella persona del Consigliere Istruttore, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, appare infondata l'eccezione sollevata da parte appellata in punto difetto di procura speciale in capo alla difesa di parte appellante, idonea a proporre querela.
Dall'esame degli atti si evince infatti che i due difensori delle parti appellanti e cioè gli Avv.ti
Sergio Romanelli e Simona Termine siano dotati di poteri di rappresentanza disgiunti, che la procura speciale per proporre la querela di falso sia stata rilasciata in data 26.9.2022 all'Avv. Termini che, unitamente all'Avv. Romanelli, ha poi anche sottoscritto il presente atto di appello.
Da qui l'infondatezza dell'eccezione in esame.
Quanto al merito, l'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato. Ed invero, come in parte già evidenziato in sede di ordinanza resa in data 13.9.2024 con cui l'odierno Collegio aveva deciso, rigettandola, l'istanza di sospensiva della sentenza di primo grado in allora formulata da parte appellante, “l'oggetto del presente appello è circoscritto ad un solo motivo che censura non il mancato accoglimento della domanda di querela di falso bensì la validità o meno del testamento data la violazione dei requisiti formali richiesti ex art. 603 c.c. e che lo stesso non appare prima facie da accogliere, posto che, in estrema sintesi, il Giudice di primo grado ha affermato che la querela doveva essere respinta perché non era stato dimostrato che quanto scritto dal notaio non fosse corrispondente alla realtà”.
Ora, se è vero che in sede di scritti conclusivi la difesa di parte appellante ha meglio precisato e delineato l'oggetto della propria impugnazione, è altrettanto vero che occorre fare chiarezza una volta per tutte su quale sia in oggi il thema decidendum e, corrispondentemente, il thema probandum.
Ed allora, in estrema sintesi, si può affermare che questa Corte è in oggi chiamata a verificare se quanto affermato dal Giudice di primo grado e cioè che “la dicitura oggetto di querela di falso (“il comparente della cui identità personale io notaio sono certo mi richiede, alla presenza dei testimoni, di ricevere il suo testamento in forma pubblica ed all'uopo mi dichiara le sue volontà, che vengono ridotte per iscritto come segue”) può essere forse ritenuta imprecisa, ma giammai ideologicamente falsa” sia corretto oppure no.
Prima di procedere all'esame delle risultanze probatorie di primo grado appare altresì opportuno ricordare che ad essere oggetto della querela di falso è appunto il testamento redatto con atto pubblico dal Notaio in data 3.11.2016. Persona_1
In effetti, come già affermato da questa Corte in analoghe decisioni, giova ricordare che, in applicazione dei principi generali in tema di efficacia dell'atto pubblico ex art. 2700 c.c., esso assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un diverso livello di attendibilità: l'atto pubblico è in primo luogo assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese.
Nel caso in esame detta fede privilegiata - fino appunto a querela di falso - ha pertanto in oggetto l'avvenuta attestazione da parte del Notaio rogante che il testatore B gli ha dichiarato le sue volontà che poi sono state “ridotte per iscritto “ nella parte seguente dell'atto.
Andando più nel dettaglio, si potrebbe affermare che quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese al Notaio dal testatore essa faccia invece fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al Giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni.
E tuttavia è agevole osservare, così come ha condivisibilmente ritenuto il Giudice di primo grado che tale prova non sia stata univocamente raggiunta.
Sul punto sono stati escussi due volte proprio i testi e e Testimone_1 Testimone_3
cioè i testi che hanno preso parte all'atto pubblico de quo nei cui confronti nessuna eccezione di incapacità è stata sollevata dalle parti al momento della loro escussione ex art. 246 c.p.c. e che, anzi, appaiono qualificati proprio per la particolare posizione che hanno rivestito nella vicenda in esame.
Ebbene, se il teste in occasione della prima volta in cui è stato sentito (udienza del Tes_1
14.1.2019) ha avuto qualche incertezza, rispondendo sul cap. F) della memoria istruttoria
(“Vero che il Notaio si è avvicinato al letto ed ha iniziato a leggere lo scritto, senza interpellare o sentire il ”) affermando di “non ricordare”, - anche se, già in quell'occasione, ha poi Persona_2
confermato la successiva circostanza articolata al cap. G) della medesima memoria istruttoria (“Vero che e, terminata la lettura, il Notaio, prima di firmare lo scritto, ha richiesto di una persona che facesse
“da garante per l'osservanza delle disposizioni del testamento” (esecutore testamentario) e, quindi, è stato chiamato dalla cucina il che, su richiesta del Notaio, non essendovi altra Controparte_3 soluzione nell'immediatezza, ha accettato”, con ciò confermando anche l'inciso “terminata la lettura”
-, in occasione della seconda volta in cui è stato sentito (udienza del 25.11.2021) ha meglio precisato il tenore dei suoi ricordi riferendo, sempre sul cap. F) “Confermo che il Notaio ha letto l'atto ed il sig non ha risposto nulla in quanto non era cosciente adr il Notaio non ha rivolto alcuna parola Per_2 al ha solo iniziato a leggere l'atto adr ricordo che il sig è stato chiamato dal Per_2 Controparte_3
Notaio quale esecutore testamentario, ma confermo che per tutto il tempo il sig. non Persona_2 ha detto una parola”.
Il teste d'altro canto, ha sempre risposto con chiarezza ed univocità che: (udienza del Tes_2
14.1.2019) sul cap. F) “Non è vero, il Notaio ha parlato con chiedendogli se andava Persona_2
bene quello di cui avevano parlato precedentemente e ha confermato che andava Persona_2 bene. Quindi il Notaio ha letto la scrittura al . Quest'ultimo poiché occorreva un Persona_2 garante disse di chiamare il fratello che era presente” ed alla successiva udienza del Per_2
25.11.2021 ha ribadito che, sempre sul cap F “confermo che il Notaio ha chiesto al se andava Per_2
bene ciò di cui avevano parlato la mattina, noi testimoni eravamo distanti ma si sentiva e il Per_2
ha risposto di sì, adr il non ha specificato di cosa avevano parlato, né lo ha specificato il Per_2
Notaio, a quel punto il Notaio dopo la risposta affermativa del ha dato lettura del testamento Per_2
di cui io non ricordo ora il contenuto, adr dopo la lettura il Sig. non ha detto alcuna parola Per_2 circa il contenuto del testamento. Adr Mi sembra di ricordare che il Notaio abbia detto che ci voleva un esecutore testamentario e a quel punto il ha indicato il fratello ”. Per_2 CP_2
E' evidente quindi che le deposizioni dei due testi escussi, non solo non contraddicano quanto riportato nell'atto oggetto della querela, ma ne confermano la corrispondenza al vero.
In questa situazione, essendo pacifica la ricostruzione dei fatti così come già operata dal
Giudice di primo grado in punto contenuto e modalità dei due accessi presso l'abitazione del Per_2
da parte del Notaio rogante, appaiono pienamente rispettati i requisiti richiesti dalla Suprema Corte, citata da tutte le parti, n. 30221/2023, a mente della quale nel testamento pubblico le operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda sono idealmente distinte e, pertanto, possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale;
in tal caso, qualora la scheda sia predisposta dal notaio, condizione necessaria e sufficiente di validità del testamento è che egli, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontà in presenza dei testi (Cfr, anche Cass. n. 1649 del 23/01/2017; Cass. n.
2742/1975).
In passato è stato poi precisato che (Cass. n. 3552/1971), poiché la legge prescrive a pena di nullità per la formazione del testamento pubblico, che il testatore dichiari in presenza dei testimoni la sua volontà e che il notaio, dopo averne curato la redazione in iscritto, debba darne lettura al testatore in presenza dei testimoni stessi, la osservanza di tale duplice formalità, da eseguire entrambe alla simultanea presenza del notaio, del testatore e dei testimoni, è intesa al fine di raggiungere la maggiore garanzia di certezza che il contenuto del testamento sia l'eco fedele della libera e cosciente volontà manifestata dal testatore.
Pertanto tale finalità di legge, nel caso di testamento già predisposto dal notaio senza la presenza dei testimoni non è raggiunta se non a condizione che, prima di dar lettura dell'atto, il notaio faccia manifestare di nuovo al testatore la sua dichiarazione di volontà in presenza dei testimoni, e ciò non può essere supplito dalla sola lettura dell'atto fatta dal notaio alla presenza dei testimoni e del testatore, ancorché questi ne confermi il contenuto con semplici monosillabi di approvazione o con gesti espressivi del capo.
La legge nella sostanza prescrive che siano adempiute le seguenti formalità: a) dichiarazione della volontà del testatore alla presenza dei testimoni;
b) riduzione di essa per iscritto a cura del notaio;
c) lettura dell'atto al testatore ed ai testimoni;
d) menzione dell'esecuzione di tali formalità.
Non è però necessario che tutte le operazioni siano effettuate senza soluzione di continuità.
Nel caso in esame, l'atto impugnato conferma l'effettiva esecuzione di tutte le dette formalità.
Deve, infatti, reputarsi che il pur sintetico (date anche le condizioni ormai molto precarie di salute del testatore, ormai in fin di vita) secondo colloquio tra Notaio ed il sig. bbia permesso Per_2 la definitiva formulazione delle volontà testamentarie e che il testamento pubblico abbia quindi avuto ad oggetto la raccolta delle volontà in tal senso definitivamente determinatesi.
Non privo di rilevanza appare del resto il dato, parimenti evidenziato anche dal Giudice di primo grado a favore del fatto che il abbia confermato le proprie volontà testamentarie non Per_2
solo prima ma anche in occasione della lettura del testamento, che, ravvisata dal Notaio la necessità di un esecutore testamentario, il testatore aveva detto di chiamare il fratello , presente in casa CP_2
in altra stanza.
A ciò si aggiunga che non è stato affatto oggetto di querela di falso l'attestazione finale svolta dal medesimo Notaio rogante a pagina 4 del testamento in esame che afferma “Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, alla presenza dei testimoni, ho letto al testatore il quale, da me interpellato, lo riconosce pienamente conforme alla propria volontà”.
Tale attestazione, per i principi sopra espressi e richiamati, ha valore di fede privilegiata ed è coerente con la ricostruzione dei fatti sopra svolta che depone, pertanto, ancora una volta, a sfavore della configurabilità di un falso ideologico contenuto nell'attestazione notarile contenuta nella prima pagina del testamento ed oggetto del presente giudizio di querela di falso.
Da qui il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza appellata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 147/2022 e con riferimento ai valori medi relativamente a tutte le fasi, assumendo quale scaglione di riferimento quello del valore della causa indeterminabile a complessità bassa, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico solidale delle appellanti.
Dichiara che vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.p.r.
30 maggio 2012 n. 115 a carico delle appellanti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza:
- Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto Parte_1 Parte_2 Parte_3
- Conferma integralmente la sentenza appellata, n. 298/24 del Tribunale di La Spezia, pubblicata in data
26.03.24,
- Condanna le appellanti in solido fra loro, al Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, CP_1 che liquida in complessivi Euro 9.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dichiara che vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.p.r. 30 maggio
2012 n. 115 a carico delle appellanti.
Così deciso in Genova, il 5.3.2025
Il Consigliere Estensore
Dott. Laura Casale Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni