Sentenza 17 ottobre 1970
Massime • 1
In tema di immissioni, il limite della normale tollerabilita, posto dall'art 844 cod civ, trova applicazione anche fra condomini, proprietari di appartamenti diversi di un edificio in condominio. In tal caso, ove il regolamento condominiale stabilisce un particolare divieto di attivita rumorose, o altrimenti moleste, alla disciplina generale della legge si sostituisce, e prevale, la particolare disciplina contrattuale, sia perche lo stesso art 844 cod civ dispone che per valutare la normale tollerabilita si debba aver riguardo anche alla condizione dei luoghi, sia perche all'autonomia privata puo legittimamente riconoscersi il potere di porre in concreto limiti e divieti piu rigorosi rispetto al criterio generale della normale tollerabilita delle immissioni. L'accertamento del contenuto della disciplina contrattuale e rimesso al giudizio insindacabile, se esente da vizi logici e giuridici, del giudice di merito.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/10/1970, n. 2064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2064 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 1970 |
Testo completo
In tema di immissioni, il limite della normale tollerabilita, posto dall'art 844 cod civ, trova applicazione anche fra condomini, proprietari di appartamenti diversi di un edificio in condominio. In tal caso, ove il regolamento condominiale stabilisce un particolare divieto di attivita rumorose, o altrimenti moleste, alla disciplina generale della legge si sostituisce, e prevale, la particolare disciplina contrattuale, sia perche lo stesso art 844 cod civ dispone che per valutare la normale tollerabilita si debba aver riguardo anche alla condizione dei luoghi, sia perche all'autonomia privata puo legittimamente riconoscersi il potere di porre in concreto limiti e divieti piu rigorosi rispetto al criterio generale della normale tollerabilita delle immissioni. L'accertamento del contenuto della disciplina contrattuale e rimesso al giudizio insindacabile, se esente da vizi logici e giuridici, del giudice di merito.*