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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/04/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 11/10/2024 al n. 2339 /2024 R.G. avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
, nato a [...] il [...], Parte_1
e da
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ROMANO MASSIMILIANO
ANTONIO, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
-ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
1 Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi , con ricorso congiunto iscritto a Parte_1 Parte_2 ruolo in data 11/10/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio contratto in data 22/03/2014, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di
ER (al N. 10, Parte I, serie A, anno 2014). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio è nata una figlia, Persona_1
(in Napoli il 07/08/2014), le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli
473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate il 20/01/2025 e il 07/04/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
5. Appare conforme agli interessi della figlia minore nata a [...] il Persona_1
07/08/2014, rispettoso delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della
Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148,
315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del 21/01/2025 e poi del
09/04/2025.
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente;
2) la casa familiare sita in ER (NA), alla via Olmitelli n. 61, condotta in locazione rimane assegnata alla Per_ signora , la quale vi continuerà ad abitare con la figlia . La predetta signora si Parte_2 Pt_2 obbliga a corrispondere il canone di locazione della casa familiare;
Per_ 3) i ricorrenti chiedono l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con stabile collocazione abitativi della minore con la madre, presso la casa familiare sita in ER alla via Olmitelli n. 61, ove la
2 minore manterrà la residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna della bambina all'altro genitore;
4) ogni futuro trasferimento di residenza della minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse della figlia a trasferirsi o meno;
5) entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni della figlia;
Per_ 6) pertanto il padre frequenterà la figlia per due giorni alla settimana da concordarsi di volta in volta, previo appuntamento telefonico entro le ore 15.00 del giorno stesso, dalle ore 17.00 alle 24.00, nonché due volte al mese, dal venerdì alla domenica;
7) la figlia trascorrerà due settimane consecutive all'anno del mese di luglio e/o agosto secondo le ferie godute dal padre da comunicarsi all'altro coniuge entro il 31 maggio di ogni anno;
8) durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni la vigilia di Natale
o il giorno di Natale, la vigilia di Capodanno o il giorno di Capodanno, mentre il periodo delle vacanze Pasquali lo trascorrerà ad anni alterni;
9) Il genitore che di fatto non tiene seco la minore, corrisponderà per il mantenimento della Parte_1
Per_ figlia minore un assegno mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta/00). Detto assegno sarà adeguato automaticamente ogni anno nella misura dell'indice ISTAT della svalutazione monetaria e verrà corrisposto mediante bonifico. Inoltro il signor si obbliga a versare l'assegno familiare alla signora Parte_1 Pt_2 per le esigenze della minore ed appena possibile amministrativamente a volturare detto assegno a nome
[...] della signora;
Pt_2
10) Le spese straordinarie per assistenza sanitaria alla figlia minorenne non coperte da SSN e visite specialistiche, nonché quelle per l'iscrizione e la frequentazione di scuole private, ovvero attività sportive saranno così ripartite tra i coniugi: 50% a carico del signor e 50% a carico della signora Parte_1 Pt_2
ferma restando la necessità che ogni determinazione circa le suindicate attività e spese straordinarie
[...] venga assunta congiuntamente dai genitori;
11) I coniugi acconsentono sin d'ora reciprocamente a che le competenti Autorità rilascino loro o rinnovino il passaporto, o ogni altro documento valido ai fini dell'espatrio, per tutte le destinazioni;
12) i coniugi dichiarano che ogni questione relativa alla divisione dei beni mobili è già stata definita.”
3 In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
7. Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto della minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
8. Per la ulteriore domanda delle parti di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e, pertanto, va rimessa sul ruolo.
9. Sulle spese di lite si provvederà con sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] Parte_1 il 21/01/1988, e , nata a [...] il [...], che hanno Parte_2 contratto matrimonio ad ER (NA) il 22/0372014 (atto n. 10, Parte I, Serie A, anno
2014);
✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ER (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
✓ rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
✓ spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio dell' 11/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 11/10/2024 al n. 2339 /2024 R.G. avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
, nato a [...] il [...], Parte_1
e da
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ROMANO MASSIMILIANO
ANTONIO, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
-ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
1 Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi , con ricorso congiunto iscritto a Parte_1 Parte_2 ruolo in data 11/10/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio contratto in data 22/03/2014, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di
ER (al N. 10, Parte I, serie A, anno 2014). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio è nata una figlia, Persona_1
(in Napoli il 07/08/2014), le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli
473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate il 20/01/2025 e il 07/04/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
5. Appare conforme agli interessi della figlia minore nata a [...] il Persona_1
07/08/2014, rispettoso delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della
Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148,
315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del 21/01/2025 e poi del
09/04/2025.
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente;
2) la casa familiare sita in ER (NA), alla via Olmitelli n. 61, condotta in locazione rimane assegnata alla Per_ signora , la quale vi continuerà ad abitare con la figlia . La predetta signora si Parte_2 Pt_2 obbliga a corrispondere il canone di locazione della casa familiare;
Per_ 3) i ricorrenti chiedono l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con stabile collocazione abitativi della minore con la madre, presso la casa familiare sita in ER alla via Olmitelli n. 61, ove la
2 minore manterrà la residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna della bambina all'altro genitore;
4) ogni futuro trasferimento di residenza della minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse della figlia a trasferirsi o meno;
5) entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni della figlia;
Per_ 6) pertanto il padre frequenterà la figlia per due giorni alla settimana da concordarsi di volta in volta, previo appuntamento telefonico entro le ore 15.00 del giorno stesso, dalle ore 17.00 alle 24.00, nonché due volte al mese, dal venerdì alla domenica;
7) la figlia trascorrerà due settimane consecutive all'anno del mese di luglio e/o agosto secondo le ferie godute dal padre da comunicarsi all'altro coniuge entro il 31 maggio di ogni anno;
8) durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni la vigilia di Natale
o il giorno di Natale, la vigilia di Capodanno o il giorno di Capodanno, mentre il periodo delle vacanze Pasquali lo trascorrerà ad anni alterni;
9) Il genitore che di fatto non tiene seco la minore, corrisponderà per il mantenimento della Parte_1
Per_ figlia minore un assegno mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta/00). Detto assegno sarà adeguato automaticamente ogni anno nella misura dell'indice ISTAT della svalutazione monetaria e verrà corrisposto mediante bonifico. Inoltro il signor si obbliga a versare l'assegno familiare alla signora Parte_1 Pt_2 per le esigenze della minore ed appena possibile amministrativamente a volturare detto assegno a nome
[...] della signora;
Pt_2
10) Le spese straordinarie per assistenza sanitaria alla figlia minorenne non coperte da SSN e visite specialistiche, nonché quelle per l'iscrizione e la frequentazione di scuole private, ovvero attività sportive saranno così ripartite tra i coniugi: 50% a carico del signor e 50% a carico della signora Parte_1 Pt_2
ferma restando la necessità che ogni determinazione circa le suindicate attività e spese straordinarie
[...] venga assunta congiuntamente dai genitori;
11) I coniugi acconsentono sin d'ora reciprocamente a che le competenti Autorità rilascino loro o rinnovino il passaporto, o ogni altro documento valido ai fini dell'espatrio, per tutte le destinazioni;
12) i coniugi dichiarano che ogni questione relativa alla divisione dei beni mobili è già stata definita.”
3 In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
7. Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto della minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
8. Per la ulteriore domanda delle parti di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e, pertanto, va rimessa sul ruolo.
9. Sulle spese di lite si provvederà con sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] Parte_1 il 21/01/1988, e , nata a [...] il [...], che hanno Parte_2 contratto matrimonio ad ER (NA) il 22/0372014 (atto n. 10, Parte I, Serie A, anno
2014);
✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ER (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
✓ rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
✓ spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio dell' 11/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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