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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/04/2025, n. 2316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2316 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 425/2025 R.G.V.G. promossa;
[...]
(CF: ), nata a Parte_1 C.F._1
CATANIA in data 15/02/1992, rappresentata e difesa dall'avv. Sandro
Mascali, giusta procura in atti;
E
(CF: ), nato a Controparte_1 C.F._2
CATANIA il 15/07/1986, rappresentato e difeso dall'avv. Elvira Gravagna, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Avente ad oggetto: Ricorso congiunto per la regolamentazione dei rapporti con il figlio nato al di fuori del matrimonio.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data
28/01/2025 e hanno esposto che avevano Parte_1 Controparte_1 convissuto more uxorio e che da tale relazione, poi interrotta, era nato in data [...] il figlio Persona_1
Hanno chiesto congiuntamente di disciplinare i rapporti tra gli stessi ed il figlio minorenne nelle modalità di seguito indicate:
1) Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori Persona_1
in regime della legge 54/2006, con collocamento prevalente presso la madre e diritto del padre di vedere e tenere con sé il figlio con le modalità ed i tempi meglio descritti in narrativa;
2) disporre che il Sig. versi, a titolo di contributo per il CP_1
mantenimento ordinario (comprensivo di eventuali spese voluttuarie) del figlio minore , la somma di € 500,00 mensili, da Persona_1
corrispondersi entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di ogni mese, mediante bonifico bancario da eseguirsi presso Banca Unicredit, codice
Iban [...], detto importo sarà rivalutata annualmente in conformità all'indice ISTAT relativo, a decorrere dall'anno successivo al deposito del presente ricorso;
3) disporre che il sig. versi il 50% delle spese straordinarie CP_1
documentate, secondo le linee guida adottate dal Tribunale di Catania, che si allegano al presente ricorso sottoscritto dalle parti e che qui si intendono integralmente trascritte;
4) disporre che le detrazioni fiscali per il figlio a carico spetteranno ai ricorrenti nella misura del 50% ciascuno, così come le deduzioni per spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, ottiche, sportive ecc., con obbligo in capo ad entrambi i genitori di intestare i documenti fiscali al minore, mentre l'assegno unico e universale o sostegni economici/contributi equipollenti, spetterà al 50 % ciascuno come per legge”.
2 Ciò posto, rileva il Collegio che le superiori pattuizioni sono compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia, e che il
P.M. ha espresso parere favorevole alla domanda degli istanti.
Per quanto esposto, va disposto che sia Persona_1
affidato ad entrambi i genitori alle condizioni di cui al ricorso concordate congiuntamente tra le parti.
Le spese di lite vanno compensate non sussistendo una situazione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa n. 425/2025
RG;
Dispone che sia affidato ad entrambi i Persona_1 genitori alle condizioni di cui al ricorso, concordate congiuntamente tra le parti;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 04/04/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 425/2025 R.G.V.G. promossa;
[...]
(CF: ), nata a Parte_1 C.F._1
CATANIA in data 15/02/1992, rappresentata e difesa dall'avv. Sandro
Mascali, giusta procura in atti;
E
(CF: ), nato a Controparte_1 C.F._2
CATANIA il 15/07/1986, rappresentato e difeso dall'avv. Elvira Gravagna, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Avente ad oggetto: Ricorso congiunto per la regolamentazione dei rapporti con il figlio nato al di fuori del matrimonio.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data
28/01/2025 e hanno esposto che avevano Parte_1 Controparte_1 convissuto more uxorio e che da tale relazione, poi interrotta, era nato in data [...] il figlio Persona_1
Hanno chiesto congiuntamente di disciplinare i rapporti tra gli stessi ed il figlio minorenne nelle modalità di seguito indicate:
1) Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori Persona_1
in regime della legge 54/2006, con collocamento prevalente presso la madre e diritto del padre di vedere e tenere con sé il figlio con le modalità ed i tempi meglio descritti in narrativa;
2) disporre che il Sig. versi, a titolo di contributo per il CP_1
mantenimento ordinario (comprensivo di eventuali spese voluttuarie) del figlio minore , la somma di € 500,00 mensili, da Persona_1
corrispondersi entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di ogni mese, mediante bonifico bancario da eseguirsi presso Banca Unicredit, codice
Iban [...], detto importo sarà rivalutata annualmente in conformità all'indice ISTAT relativo, a decorrere dall'anno successivo al deposito del presente ricorso;
3) disporre che il sig. versi il 50% delle spese straordinarie CP_1
documentate, secondo le linee guida adottate dal Tribunale di Catania, che si allegano al presente ricorso sottoscritto dalle parti e che qui si intendono integralmente trascritte;
4) disporre che le detrazioni fiscali per il figlio a carico spetteranno ai ricorrenti nella misura del 50% ciascuno, così come le deduzioni per spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, ottiche, sportive ecc., con obbligo in capo ad entrambi i genitori di intestare i documenti fiscali al minore, mentre l'assegno unico e universale o sostegni economici/contributi equipollenti, spetterà al 50 % ciascuno come per legge”.
2 Ciò posto, rileva il Collegio che le superiori pattuizioni sono compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia, e che il
P.M. ha espresso parere favorevole alla domanda degli istanti.
Per quanto esposto, va disposto che sia Persona_1
affidato ad entrambi i genitori alle condizioni di cui al ricorso concordate congiuntamente tra le parti.
Le spese di lite vanno compensate non sussistendo una situazione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa n. 425/2025
RG;
Dispone che sia affidato ad entrambi i Persona_1 genitori alle condizioni di cui al ricorso, concordate congiuntamente tra le parti;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 04/04/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
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