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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/03/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott. GIUSEPPE SCIME', ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3431/2018 R.G.A.C.C., dell'anno
2018 trattenuta in decisione all'udienza del 15 Novembre 2024, avente ad oggetto
“vendita di cose mobili” ed iscritta a ruolo il 30/10/2018
PROMOSSA DA
1. nato Caltanissetta il 1/6/1979 elettivamente domiciliato in Parte_1
Ravanusa (Via Ecce Homo n. 156) presso lo studio dell'Avv. Musso Lillo
Massimiliano e successivamente da Avv. Giancarlo Trovato con Studio in
Via Lincon Porto Empedocle, rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione =
attore
1 CONTRO
1) in persona del Suo Legale Rappresentante Pro Tempore, CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Graci Salvatore elettivamente
domiciliata in Licata Via Fontanella n. 2 presso lo Studio dell'Avv.
Graci Salvatore
Convenuto
OGGETTO: “ vendita di cose mobili “
Conclusioni delle parti: come di seguito indicate =
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 26/10/2018 ritualmente notificato conveniva Parte_1
in giudizio innanzi questo Tribunale ed esponeva: CP_1
- In data 13/6/2016 tra la Società e veniva sottoscritto CP_1 Parte_1
un contratto per la fornitura di arredamento di un negozio di generi alimentari con termine di consegna stabilito per il 29/8/2016 poi postergato al 10/9/2016.
Quindi a è stato versato un acconto di €. 2.000,00, successivamente €. CP_1
4.000,00. Poiché l'arredamento non è stato consegnato entro il termine di Agosto
2016, l'attore ha dichiarato nel settembre del 2016 di non essere interessato a ricevere l'arredamento e chiedeva la restituzione della caparra confirmatoria.
2 - Quindi, veniva sostenuto l'inadempimento contrattuale del convenuto.
- Quindi l'attore chiedeva al Tribunale di accertare l'inadempimento contrattuale della convenuta entro il termine del 10/9/2016, dichiarare la risoluzione del contratto del 13/6/2016 per inadempimento del convenuto/venditore, ordinare la ripetizione della caparra confirmatoria raddoppiata, condannare la convenuta al risarcimento dei danni da determinare secondo equità
- Con Vittoria di spese, competenze ed onorari.
- Si costituiva che con comparsa di costituzione e risposta ribadiva CP_1
quanto appresso:
- Preliminarmente veniva sostenuta l'infondatezza delle domande avanzate attraverso l'atto introduttivi e precisamente veniva sostenuto di essere stata sempre disponibile al montaggio la merce nel negozio dell'attore e precisamente in data 10/9/2016 si presentava nel negozio dell'attore ma il stante che Pt_1
ancora vi erano lavori nel locale rifiutava la merce e con diffida del 29/12/2016
sollecitava la consegna della merce e di incassare il saldo. Ancora CP_1
veniva evidenziato che la somma di cui alla caparra è di €. 2.000,00 e non €.
6.000,00 ed appare contraddittorio il pagamento di €. 4.000,00 per come sostenuto dall'attore dopo i dissapori intervenuti fra le parti.
- Quindi il convenuto chiedeva al Tribunale di rigettare la domanda avanzata dall'attore perché infondata in fatto ed in diritto.
- Con Vittoria di spese, competenze ed onorari.
-
3 - Vale la pena puntualizzare che all'udienza del 29/3/2024 è stato sentito l'attore che ha reso il proprio interrogatorio formale ed il teste Parte_1 Tes_1
che ha dichiarato che il magazzino non aveva subito trasformazioni e/o
[...]
ristrutturazioni. E' stato escusso il teste che ha confermato i Testimone_2
capitoli di prova di cui al capitolo A/1 ( ha risposto che lui stesso in compagnia dell'autista ci siamo recati per la consegna della merce ma la stessa è stata rifiutata. L'autista si chiamava La LA di Caltagirone ed il cliente si chiamava ) ed ancora il teste ha puntualizzato che il nel rifiutare Pt_1 Pt_1
la merce ha detto che non faceva più l'attività attraverso nuovo arredamento ma mantenendo il precedente.
- Quindi – si ribadisce - che sulla base della documentazione in atti e delle prove testimoniali raccolta il Giudice ha posto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge all'udienza del 15/11/2024 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
CONCLUSIONI
- per l'attore : come in atto di citazione, memoria ex art. 183 6° Parte_1
comma c.p.c., comparsa conclusionale .
- per il convenuto : come in comparsa di risposta , memoria ex art. CP_1
183, comparsa conclusionale .
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La domanda per le motivazioni e ragioni di seguito esposte non è fondata e pertanto va rigettata per come appresso dettagliatamente motivato.
2) Invero, l'attore ha narrato la propria ricostruzione dei fatti e delle circostanze nei confronti del convenuto nell'atto di citazione ha avanzato una serie di ricostruzioni ma senza avere nel corso della causa dimostrato inconfutabilmente attraverso le proprie tesi, che i fatti e le circostanze abbiano determinato l'inadempimento contrattuale del convenuto.
3) Invero, troncante appare la testimonianza di che non era più Testimone_2
dipendente della Società convenuta da circa ¾ anni ma di esserlo stato per una decina di anni, lo stesso con estrema chiarezza ha dichiarato di essere andato per la consegna della merce ma che il rifiutava dando come motivazione di Pt_1
non essere più interessato al nuovo arredamento mantenendo il precedente.
4) Quindi non si ravvisa alcun elemento probatorio ricostruito dall'attore in ordine al reclamato inadempimento contrattuale.
5) Va altresì rilevato che bene ha osservato il convenuto laddove ha evidenziato che l'attore era pienamente a conoscenza della propria posizione contrattuale per avere dato impulso al contratto con la propria sottoscrizione e per avere il convenuto diffidato con Nota Pec del 29/12/2016 l'attore in ordine al proprio interesse a consegnare la merce ed a realizzare il saldo di cui al contratto, sul punto non è emersa contestazione.
Non è stata fornita al Giudicante da parte dell'attore alcuna inconfutabile “ prova”
5 circa le narrate domande formulate nell'atto di citazione in ordine alle questioni per cui è causa .
Per quanto detto la domanda attorea va senz'altro rigettata e quindi la domanda dell'attore svolta nel presente giudizio merita di essere respinta.
Per gli effetti le spese processuali vanno compensate in quanto sussistono ragioni di opportunità.
P.Q.M.
- Il Dott.Giuseppe Scimè - G.O.T. del Tribunale di Agrigento , definitivamente pronunciando nel procedimento di primo grado n. 3431/2018 R.G.A.C.C. iscritto a ruolo da (attore) contro (convenuto), uditi i Parte_1 CP_1
procuratori delle parti disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa così
provvede:
1) Rigetta la domanda proposta dall'attore con il dispiegato atto di citazione perché
la domanda è infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata in ordine alla richiesta di inadempimento contrattuale del convenuto.
2) Compensa le spese di giudizio per ragioni di opportunità.
Così deciso in Agrigento il 21/Febbraio/2025
IL GIUDICE
( Dott. Giuseppe SCIME')
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott. GIUSEPPE SCIME', ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3431/2018 R.G.A.C.C., dell'anno
2018 trattenuta in decisione all'udienza del 15 Novembre 2024, avente ad oggetto
“vendita di cose mobili” ed iscritta a ruolo il 30/10/2018
PROMOSSA DA
1. nato Caltanissetta il 1/6/1979 elettivamente domiciliato in Parte_1
Ravanusa (Via Ecce Homo n. 156) presso lo studio dell'Avv. Musso Lillo
Massimiliano e successivamente da Avv. Giancarlo Trovato con Studio in
Via Lincon Porto Empedocle, rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione =
attore
1 CONTRO
1) in persona del Suo Legale Rappresentante Pro Tempore, CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Graci Salvatore elettivamente
domiciliata in Licata Via Fontanella n. 2 presso lo Studio dell'Avv.
Graci Salvatore
Convenuto
OGGETTO: “ vendita di cose mobili “
Conclusioni delle parti: come di seguito indicate =
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 26/10/2018 ritualmente notificato conveniva Parte_1
in giudizio innanzi questo Tribunale ed esponeva: CP_1
- In data 13/6/2016 tra la Società e veniva sottoscritto CP_1 Parte_1
un contratto per la fornitura di arredamento di un negozio di generi alimentari con termine di consegna stabilito per il 29/8/2016 poi postergato al 10/9/2016.
Quindi a è stato versato un acconto di €. 2.000,00, successivamente €. CP_1
4.000,00. Poiché l'arredamento non è stato consegnato entro il termine di Agosto
2016, l'attore ha dichiarato nel settembre del 2016 di non essere interessato a ricevere l'arredamento e chiedeva la restituzione della caparra confirmatoria.
2 - Quindi, veniva sostenuto l'inadempimento contrattuale del convenuto.
- Quindi l'attore chiedeva al Tribunale di accertare l'inadempimento contrattuale della convenuta entro il termine del 10/9/2016, dichiarare la risoluzione del contratto del 13/6/2016 per inadempimento del convenuto/venditore, ordinare la ripetizione della caparra confirmatoria raddoppiata, condannare la convenuta al risarcimento dei danni da determinare secondo equità
- Con Vittoria di spese, competenze ed onorari.
- Si costituiva che con comparsa di costituzione e risposta ribadiva CP_1
quanto appresso:
- Preliminarmente veniva sostenuta l'infondatezza delle domande avanzate attraverso l'atto introduttivi e precisamente veniva sostenuto di essere stata sempre disponibile al montaggio la merce nel negozio dell'attore e precisamente in data 10/9/2016 si presentava nel negozio dell'attore ma il stante che Pt_1
ancora vi erano lavori nel locale rifiutava la merce e con diffida del 29/12/2016
sollecitava la consegna della merce e di incassare il saldo. Ancora CP_1
veniva evidenziato che la somma di cui alla caparra è di €. 2.000,00 e non €.
6.000,00 ed appare contraddittorio il pagamento di €. 4.000,00 per come sostenuto dall'attore dopo i dissapori intervenuti fra le parti.
- Quindi il convenuto chiedeva al Tribunale di rigettare la domanda avanzata dall'attore perché infondata in fatto ed in diritto.
- Con Vittoria di spese, competenze ed onorari.
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3 - Vale la pena puntualizzare che all'udienza del 29/3/2024 è stato sentito l'attore che ha reso il proprio interrogatorio formale ed il teste Parte_1 Tes_1
che ha dichiarato che il magazzino non aveva subito trasformazioni e/o
[...]
ristrutturazioni. E' stato escusso il teste che ha confermato i Testimone_2
capitoli di prova di cui al capitolo A/1 ( ha risposto che lui stesso in compagnia dell'autista ci siamo recati per la consegna della merce ma la stessa è stata rifiutata. L'autista si chiamava La LA di Caltagirone ed il cliente si chiamava ) ed ancora il teste ha puntualizzato che il nel rifiutare Pt_1 Pt_1
la merce ha detto che non faceva più l'attività attraverso nuovo arredamento ma mantenendo il precedente.
- Quindi – si ribadisce - che sulla base della documentazione in atti e delle prove testimoniali raccolta il Giudice ha posto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge all'udienza del 15/11/2024 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
CONCLUSIONI
- per l'attore : come in atto di citazione, memoria ex art. 183 6° Parte_1
comma c.p.c., comparsa conclusionale .
- per il convenuto : come in comparsa di risposta , memoria ex art. CP_1
183, comparsa conclusionale .
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La domanda per le motivazioni e ragioni di seguito esposte non è fondata e pertanto va rigettata per come appresso dettagliatamente motivato.
2) Invero, l'attore ha narrato la propria ricostruzione dei fatti e delle circostanze nei confronti del convenuto nell'atto di citazione ha avanzato una serie di ricostruzioni ma senza avere nel corso della causa dimostrato inconfutabilmente attraverso le proprie tesi, che i fatti e le circostanze abbiano determinato l'inadempimento contrattuale del convenuto.
3) Invero, troncante appare la testimonianza di che non era più Testimone_2
dipendente della Società convenuta da circa ¾ anni ma di esserlo stato per una decina di anni, lo stesso con estrema chiarezza ha dichiarato di essere andato per la consegna della merce ma che il rifiutava dando come motivazione di Pt_1
non essere più interessato al nuovo arredamento mantenendo il precedente.
4) Quindi non si ravvisa alcun elemento probatorio ricostruito dall'attore in ordine al reclamato inadempimento contrattuale.
5) Va altresì rilevato che bene ha osservato il convenuto laddove ha evidenziato che l'attore era pienamente a conoscenza della propria posizione contrattuale per avere dato impulso al contratto con la propria sottoscrizione e per avere il convenuto diffidato con Nota Pec del 29/12/2016 l'attore in ordine al proprio interesse a consegnare la merce ed a realizzare il saldo di cui al contratto, sul punto non è emersa contestazione.
Non è stata fornita al Giudicante da parte dell'attore alcuna inconfutabile “ prova”
5 circa le narrate domande formulate nell'atto di citazione in ordine alle questioni per cui è causa .
Per quanto detto la domanda attorea va senz'altro rigettata e quindi la domanda dell'attore svolta nel presente giudizio merita di essere respinta.
Per gli effetti le spese processuali vanno compensate in quanto sussistono ragioni di opportunità.
P.Q.M.
- Il Dott.Giuseppe Scimè - G.O.T. del Tribunale di Agrigento , definitivamente pronunciando nel procedimento di primo grado n. 3431/2018 R.G.A.C.C. iscritto a ruolo da (attore) contro (convenuto), uditi i Parte_1 CP_1
procuratori delle parti disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa così
provvede:
1) Rigetta la domanda proposta dall'attore con il dispiegato atto di citazione perché
la domanda è infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata in ordine alla richiesta di inadempimento contrattuale del convenuto.
2) Compensa le spese di giudizio per ragioni di opportunità.
Così deciso in Agrigento il 21/Febbraio/2025
IL GIUDICE
( Dott. Giuseppe SCIME')
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