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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/12/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1195/2025
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 16 dicembre 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa EN IC, sono comparsi:
- per parte opponente l'avv. SIMONA SIMONCINI;
Parte_1
- per parte opposta : l'avv. Controparte_1
AN NI;
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte opponente conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 04/12/2025.
Il procuratore di parte opposta conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 04/12/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa EN IC, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1195/2025 del R.G.A.C., pendente tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Simona Simoncini del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montecatini Terme, Via Ugo Foscolo n. 30/A, giusta procura in atti;
- parte opponente -
e
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Frosini del
Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pistoia, Via Dell'Ospizio n. 34, giusta procura in atti;
- parte opposta -
Oggetto: opposizione a precetto.
* * *
Conclusioni di parte opponente:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 04/12/2025:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite”.
Conclusioni di parte opposta:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 04/12/2025:
“conclude affinché l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, voglia rigettare le domande adverso spiegate poiché del tutto inammissibili ed infondate.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio come da allegata nota”.
* * * RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Posizione delle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto, notificato in data 25/06/2025, con il quale Controparte_2
le ha intimato la riconsegna dell'azienda denominata “Hotel Piccolo Ritz” sita in
[...]
Pistoia, Via Atto Vannucci n. 67 e avente ad oggetto attività di albergo senza ristorante.
In particolare, a sostegno della spiegata opposizione, parte opponente ha precisato quanto segue:
- il precetto de quo trae origine dall'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione emessa dal Tribunale di Pistoia in data 16/01/2025;
- nello specifico, nell'intimazione di licenza per finito affitto di azienda parte opposta dava atto delle seguenti circostanze: a) in data 21/05/2010, aveva concesso in affitto alla società CP_1
l'azienda di sua proprietà posta in Pistoia, Via Atto Vannucci n. 67 avente ad Controparte_3 oggetto l'attività di albergo senza ristorante;
b) in data 22/09/2020, la società Controparte_3 concedeva in sub-affitto alla la predetta azienda alberghiera con contratto avente Parte_1 scadenza al 31/12/2024 con possibilità di rinnovo annuale, salva disdetta da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza;
c) in data 27/10/2023 comunicava ad di CP_1 Parte_1 essere subentrata ad ogni effetto di legge a nel contratto di sub-affitto; d) in data CP_3
19/04/2024 inviava ad formale disdetta con la quale comunicava la CP_1 Parte_1 propria volontà di non rinnovare il contratto alla scadenza del 31/12/2024, dando atto del fatto che l'immobile ove veniva esercitata l'azienda era stato oggetto di pignoramento e, pertanto, sussistevano ragioni di urgenza in vista della data del 15/01/2025 fissata per la vendita forzata del compendio;
- tanto premesso, parte opponente ha rilevato che le reali motivazioni del subentro di nel CP_1 contratto di sub-affitto risiedevano nel fatto che ad in data 06/11/2023, era Parte_1 stato notificato atto di pignoramento presso terzi dall'Agenzia Delle Entrate, la quale aveva pignorato il canone di affitto che versava a e, pertanto, Parte_1 CP_3 CP_1 richiedeva che il canone fosse pagato direttamente a quest'ultima; tuttavia, non Parte_1 acconsentiva al subentro, temendo che il canone venisse pignorato dalla procedura immobiliare, come poi accaduto;
- invero, in seguito ad ordinanza del G.E. del 18/12/2023 provvedeva a Parte_1 corrispondere il canone di affitto alla procedura esecutiva immobiliare surrogandosi a
[...]
e ciò fino alla comunicazione di del 28/05/2025 con la quale si dava atto CP_3 Pt_2 dell'avvenuto trasferimento dell'immobile al terzo aggiudicatario, con conseguente successivo versamento del canone direttamente al nuovo proprietario, il quale si sarebbe reso disponibile a locare l'immobile alla Parte_1
Tanto chiarito e rilevata la generale scorrettezza di nella gestione complessiva della CP_1 vicenda in esame, parte opponente ha dedotto che il rilascio dell'immobile intimato da quest'ultima con l'atto di precetto non possa essere eseguito, posto che non avrebbe più la CP_1 disponibilità dell'immobile, oggi di proprietà di altro soggetto;
pertanto, ha insistito nell'opposizione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01/09/2025 si è costituita in giudizio eccependo in via pregiudiziale il difetto di Controparte_2 interesse ad agire dell'opponente, posto che l'azione esecutiva promossa avrebbe ad oggetto la riconsegna dell'azienda denominata “Hotel Piccolo Ritz” e non, come erroneamente sostenuto da controparte, il rilascio dell'immobile posto in Pistoia, Via Atto Vannucci n. 67, già oggetto di espropriazione immobiliare e di successivo trasferimento in favore di un terzo aggiudicatario.
Nel merito, parte opposta ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato, insistendo quindi per il rigetto dell'opposizione e della domanda cautelare in quanto infondate in fatto e in diritto.
Rigettata l'istanza cautelare, celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, previa concessione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.-, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
Tanto premesso e considerato, in ragione delle difese spiegate dalle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
E' consolidato il principio per cui il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè, se risulti ritualmente acquisita ovvero concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice eventualmente provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr.
Cass., 2.8.2004, n. 14774; Cass., 3.9.2003, n. 12844; Cass., 1.12.1992, n. 12826).
Nel caso di specie, parte opponente, in sede di memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.-, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, atteso che con l'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare del 15/07/2025 il Giudice avrebbe chiarito l'estensione del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza di rilascio del Tribunale di Pistoia del 16/01/2025, limitato alla sola riconsegna dell'azienda e non anche dell'immobile ove la stessa era ubicata.
Pertanto, non avendo parte opponente opposto alcunché circa la riconsegna dell'azienda de quo, rispetto alla quale la stessa ha sempre manifestato la propria disponibilità, il Tribunale non può che prendere atto della venuta meno di ogni ragione di contrasto tra le parti, contrasto che concerneva, per l'appunto, l'effettiva portata del titolo esecutivo azionato.
Spese di lite
Fatta applicazione del principio di soccombenza virtuale, le spese di lite vengono interamente poste a carico di parte opponente, stante la manifesta infondatezza dell'unico motivo di opposizione formulato.
Difatti, come già osservato in sede cautelare, il titolo esecutivo costituito dall'ordinanza di rilascio del Tribunale di Pistoia del 16/01/2025 non può che essere letto unitamente all'oggetto della domanda di parte intimante, concernente la riconsegna della sola azienda posta in Pistoia, Via Atto
Vannucci n. 67 denominata “Hotel Piccolo Ritz” e non anche dell'immobile ove la stessa è ubicata;
peraltro, anche nell'atto di precetto notificato all'opponente in data 25/06/2025 si fa riferimento espressamente ed esclusivamente alla sola riconsegna dell'azienda, non rinvenendosi in esso alcun richiamo all'immobile ove la stessa è situata;
pertanto, l'unico motivo di opposizione formulato, concernendo il diritto di alla riconsegna dell'immobile - diritto, che, si ribadisce, non è CP_1 mai stato oggetto azionato da parte dell'opposta - risulta essere manifestamente infondato.
Tanto premesso, le spese di lite sono liquidate in favore dell'opposta secondo i parametri minimi ex
DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile - complessità bassa), stante la natura della controversia, la complessità delle questioni trattate, l'esigua attività svolta, oltre che la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa EN IC, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: dichiara cessata la materia del contendere tra le parti, condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta liquidate in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre al 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in Pistoia, il 16 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa EN IC
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 16 dicembre 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa EN IC, sono comparsi:
- per parte opponente l'avv. SIMONA SIMONCINI;
Parte_1
- per parte opposta : l'avv. Controparte_1
AN NI;
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte opponente conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 04/12/2025.
Il procuratore di parte opposta conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 04/12/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa EN IC, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1195/2025 del R.G.A.C., pendente tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Simona Simoncini del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montecatini Terme, Via Ugo Foscolo n. 30/A, giusta procura in atti;
- parte opponente -
e
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Frosini del
Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pistoia, Via Dell'Ospizio n. 34, giusta procura in atti;
- parte opposta -
Oggetto: opposizione a precetto.
* * *
Conclusioni di parte opponente:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 04/12/2025:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite”.
Conclusioni di parte opposta:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 04/12/2025:
“conclude affinché l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, voglia rigettare le domande adverso spiegate poiché del tutto inammissibili ed infondate.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio come da allegata nota”.
* * * RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Posizione delle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto, notificato in data 25/06/2025, con il quale Controparte_2
le ha intimato la riconsegna dell'azienda denominata “Hotel Piccolo Ritz” sita in
[...]
Pistoia, Via Atto Vannucci n. 67 e avente ad oggetto attività di albergo senza ristorante.
In particolare, a sostegno della spiegata opposizione, parte opponente ha precisato quanto segue:
- il precetto de quo trae origine dall'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione emessa dal Tribunale di Pistoia in data 16/01/2025;
- nello specifico, nell'intimazione di licenza per finito affitto di azienda parte opposta dava atto delle seguenti circostanze: a) in data 21/05/2010, aveva concesso in affitto alla società CP_1
l'azienda di sua proprietà posta in Pistoia, Via Atto Vannucci n. 67 avente ad Controparte_3 oggetto l'attività di albergo senza ristorante;
b) in data 22/09/2020, la società Controparte_3 concedeva in sub-affitto alla la predetta azienda alberghiera con contratto avente Parte_1 scadenza al 31/12/2024 con possibilità di rinnovo annuale, salva disdetta da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza;
c) in data 27/10/2023 comunicava ad di CP_1 Parte_1 essere subentrata ad ogni effetto di legge a nel contratto di sub-affitto; d) in data CP_3
19/04/2024 inviava ad formale disdetta con la quale comunicava la CP_1 Parte_1 propria volontà di non rinnovare il contratto alla scadenza del 31/12/2024, dando atto del fatto che l'immobile ove veniva esercitata l'azienda era stato oggetto di pignoramento e, pertanto, sussistevano ragioni di urgenza in vista della data del 15/01/2025 fissata per la vendita forzata del compendio;
- tanto premesso, parte opponente ha rilevato che le reali motivazioni del subentro di nel CP_1 contratto di sub-affitto risiedevano nel fatto che ad in data 06/11/2023, era Parte_1 stato notificato atto di pignoramento presso terzi dall'Agenzia Delle Entrate, la quale aveva pignorato il canone di affitto che versava a e, pertanto, Parte_1 CP_3 CP_1 richiedeva che il canone fosse pagato direttamente a quest'ultima; tuttavia, non Parte_1 acconsentiva al subentro, temendo che il canone venisse pignorato dalla procedura immobiliare, come poi accaduto;
- invero, in seguito ad ordinanza del G.E. del 18/12/2023 provvedeva a Parte_1 corrispondere il canone di affitto alla procedura esecutiva immobiliare surrogandosi a
[...]
e ciò fino alla comunicazione di del 28/05/2025 con la quale si dava atto CP_3 Pt_2 dell'avvenuto trasferimento dell'immobile al terzo aggiudicatario, con conseguente successivo versamento del canone direttamente al nuovo proprietario, il quale si sarebbe reso disponibile a locare l'immobile alla Parte_1
Tanto chiarito e rilevata la generale scorrettezza di nella gestione complessiva della CP_1 vicenda in esame, parte opponente ha dedotto che il rilascio dell'immobile intimato da quest'ultima con l'atto di precetto non possa essere eseguito, posto che non avrebbe più la CP_1 disponibilità dell'immobile, oggi di proprietà di altro soggetto;
pertanto, ha insistito nell'opposizione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01/09/2025 si è costituita in giudizio eccependo in via pregiudiziale il difetto di Controparte_2 interesse ad agire dell'opponente, posto che l'azione esecutiva promossa avrebbe ad oggetto la riconsegna dell'azienda denominata “Hotel Piccolo Ritz” e non, come erroneamente sostenuto da controparte, il rilascio dell'immobile posto in Pistoia, Via Atto Vannucci n. 67, già oggetto di espropriazione immobiliare e di successivo trasferimento in favore di un terzo aggiudicatario.
Nel merito, parte opposta ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato, insistendo quindi per il rigetto dell'opposizione e della domanda cautelare in quanto infondate in fatto e in diritto.
Rigettata l'istanza cautelare, celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, previa concessione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.-, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
Tanto premesso e considerato, in ragione delle difese spiegate dalle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
E' consolidato il principio per cui il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè, se risulti ritualmente acquisita ovvero concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice eventualmente provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr.
Cass., 2.8.2004, n. 14774; Cass., 3.9.2003, n. 12844; Cass., 1.12.1992, n. 12826).
Nel caso di specie, parte opponente, in sede di memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.-, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, atteso che con l'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare del 15/07/2025 il Giudice avrebbe chiarito l'estensione del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza di rilascio del Tribunale di Pistoia del 16/01/2025, limitato alla sola riconsegna dell'azienda e non anche dell'immobile ove la stessa era ubicata.
Pertanto, non avendo parte opponente opposto alcunché circa la riconsegna dell'azienda de quo, rispetto alla quale la stessa ha sempre manifestato la propria disponibilità, il Tribunale non può che prendere atto della venuta meno di ogni ragione di contrasto tra le parti, contrasto che concerneva, per l'appunto, l'effettiva portata del titolo esecutivo azionato.
Spese di lite
Fatta applicazione del principio di soccombenza virtuale, le spese di lite vengono interamente poste a carico di parte opponente, stante la manifesta infondatezza dell'unico motivo di opposizione formulato.
Difatti, come già osservato in sede cautelare, il titolo esecutivo costituito dall'ordinanza di rilascio del Tribunale di Pistoia del 16/01/2025 non può che essere letto unitamente all'oggetto della domanda di parte intimante, concernente la riconsegna della sola azienda posta in Pistoia, Via Atto
Vannucci n. 67 denominata “Hotel Piccolo Ritz” e non anche dell'immobile ove la stessa è ubicata;
peraltro, anche nell'atto di precetto notificato all'opponente in data 25/06/2025 si fa riferimento espressamente ed esclusivamente alla sola riconsegna dell'azienda, non rinvenendosi in esso alcun richiamo all'immobile ove la stessa è situata;
pertanto, l'unico motivo di opposizione formulato, concernendo il diritto di alla riconsegna dell'immobile - diritto, che, si ribadisce, non è CP_1 mai stato oggetto azionato da parte dell'opposta - risulta essere manifestamente infondato.
Tanto premesso, le spese di lite sono liquidate in favore dell'opposta secondo i parametri minimi ex
DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile - complessità bassa), stante la natura della controversia, la complessità delle questioni trattate, l'esigua attività svolta, oltre che la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa EN IC, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: dichiara cessata la materia del contendere tra le parti, condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta liquidate in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre al 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in Pistoia, il 16 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa EN IC