Ordinanza cautelare 7 giugno 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 01/12/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01079/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00410/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 410 del 2025, proposto da
La Clessidra Società Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 988705825F, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Pireddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Villacidro, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Paba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Coop. Sociale Consortile Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Mascia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione degli effetti,
- della comunicazione di aggiudicazione, in relazione all’appalto per la “Procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio nido d’infanzia comunale ‘La Pimpa’ – CIG 988705825F”, trasmessa in data 23.4.2025;
- della comunicazione trasmessa tramite Piattaforma Sardegna CAT in data 22.5.2025, nella quale viene affermato che l’esito della gara della Ricorrente “non ha avuto successo”;
- della nota avente numero di protocollo 0015040 del 9.5.2025 con cui la Stazione Appaltante riscontra negativamente l’istanza di annullamento in autotutela della Ricorrente;
- dei verbali della Commissione di gara n. 1 del 2.8.2023, n. 2 del 12.12.2023, n. 3 del 13.12.2023 e dei verbali numeri 4-5-6, il cui contenuto non è conosciuto;
- della proposta di aggiudicazione e determinazione di approvazione dei verbali di gara n. 164 del 24.10.2024, oltre che dell’esito dei lavori della commissione, nella parte in cui sono stati resi noti i punteggi delle ditte ma senza la precisazione dei criteri che hanno portato alla valutazione;
- del Bando, del capitolato e del disciplinare di gara;
nonché
- per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato dal vincitore della gara, con riserva di richiedere il risarcimento dei maggiori danni patiti dalla ricorrente;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Villacidro, del Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Coop. Sociale Consortile Onlus;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.La “Clessidra Società cooperativa sociale ONLUS” , in qualità di partecipante e seconda classificata nella gara indetta dal Comune di Villacidro per l’affidamento della gestione del servizio nido d’infanzia comunale “La Pimpa” ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, tra questi, il provvedimento con il quale è stata disposta l’aggiudicazione della procedura in favore del controinteressato “Consorzio territoriale network etico Italia Società cooperativa sociale consortile ONLUS” .
2. La ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione e degli atti impugnati, previa sospensione cautelare dei loro effetti, nonché la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il risarcimento del danno in forma specifica, lamentando:
I. la violazione e falsa applicazione dell’allegato I.3 del d.lgs. n. 36/2023, la violazione e falsa applicazione dei termini di conclusione delle procedure di gara ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, degli articoli 24 e 97 della Costituzione, l’eccesso di potere e l’ingiustizia manifesta, il difetto di istruttoria, l’illogicità e la violazione del principio di buon andamento per mancato rispetto del dovere di buona fede e la violazione del principio di trasparenza. In sintesi, la ricorrente ha evidenziato la violazione, da parte dell’Amministrazione, dei termini di conclusione della procedura in violazione dei principi della fiducia, di economicità, efficacia e tempestività e senza che venisse disposta alcuna espressa proroga di tali termini;
II. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del disciplinare di gara, denominato “Piattaforma telematica”, che non sarebbe stata correttamente utilizzata dalla Stazione appaltante per garantire le informazioni agli operatori. Ciò in quanto all’interno della piattaforma Sardegna CAT, nella sezione dedicata all’appalto in oggetto, gli unici file resi disponibili, con riferimento alle sedute e ai provvedimenti della Commissione di gara, sono stati pubblicati il 23.4.2025, giorno in cui è arrivata anche la comunicazione di aggiudicazione, mentre non sarebbero stati resi noti i criteri che hanno portato alla determinazione del proprio punteggio e della controinteressata;
III. la violazione e falsa applicazione del principio di segretezza dell’offerta economica, dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 97 della Costituzione. Nel dettaglio, la Stazione Appaltante, così come la Commissione giudicatrice, avrebbero avuto contezza dell’importo dell’offerta economica ben prima della conclusione dei lavori, andando a violare l’ormai consolidato principio della segretezza dell’offerta economica, essendo stato attivato il soccorso procedimentale per l’inversione di taluni costi dell’offerta economica ben 5 mesi prima della conclusione dei lavori della commissione. Ne consegue, a suo giudizio, che la Commissione ha avuto contezza dell’importo dell’offerta economica della ricorrente in un momento di gran lunga antecedente alla conclusione dei lavori.
3. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Villacidro e il controinteressato “Consorzio Territoriale Network Etico Italia soc. coop. sociale consortile Onlus” per resistere all’accoglimento del ricorso e della domanda cautelare. Il controinteressato, con la memoria depositata il 30 maggio 2025, ha eccepito l’improcedibilità e/o l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, non essendo stato impugnato il provvedimento di aggiudicazione adottato dal Comune, ma soltanto la comunicazione di avvenuta aggiudicazione.
4. Con ordinanza del 7 giugno 2025, resa all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare, non ritenendo sussistenti i presupposti per la sua concessione.
5. All’esito dell’udienza pubblica del 26 novembre 2025, in previsione della quale le parti hanno depositato i documenti e le memorie ai sensi dell’art. 73 del cod. proc. amm., il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dal controinteressato, in ragione della sua infondatezza nel merito.
Si osserva, infatti, che la ricorrente ha domandato l’annullamento degli atti impugnati (e, segnatamente, dell’aggiudicazione in favore della controinteressata) e il risarcimento in forma specifica, ossia il conseguimento dell’aggiudicazione in proprio favore con la stipula del relativo contratto di affidamento. Ciò significa che a fronte di una graduatoria che ha visto al primo posto il Consorzio Network con il punteggio totale di 98,06 punti e la ricorrente al secondo posto, con il punteggio totale di 91,15 punti, la stessa ha inteso formulare delle censure idonee, in tesi, a giustificare l’aggiudicazione in suo favore in luogo di quella disposta al controinteressata.
Ebbene, alla luce del petitum della ricorrente, nessuno dei motivi di impugnazione è fondato.
Il Collegio osserva, in particolare, che la ricorrente non ha neanche allegato alcun vizio idoneo, in tesi, ad affermare che ove le valutazioni della Commissione di gara fossero state scevre dei vizi denunciati essa avrebbe superato la valutazione riconosciuta in favore del controinteressato. Invero, tutti i vizi censurati, oltre che caratterizzati da ampia genericità, hanno caratteristiche essenzialmente formali che in alcun modo, anche qualora fossero fondati, giustificherebbero l’attribuzione alla ricorrente del bene della vita richiesto.
Non può deporre in tal senso la lamentata violazione dei termini del procedimento, di natura pacificamente acceleratoria e che al più possono determinare la responsabilità disciplinare del pubblico dipendente, ma non anche l’illegittimità dell’aggiudicazione e il subentro della ricorrente nel rapporto contrattuale, di cui non è stata dimostrata in alcun modo la spettanza.
Alle stesse conclusioni può giungersi con riferimento alle censure rivolte all’utilizzo della piattaforma Sardegna CAT, che avrebbe comportato anche la non corretta informazione degli operatori economici e la mancata ostensione di tutti gli atti della procedura, inclusi i verbali delle sedute di valutazione delle offerte. Sul punto, è sufficiente rimarcare come sia emersa in atti l’ostensione della documentazione tramite la piattaforma citata sin dal 23 aprile 2025 e come, in ogni caso, la ricorrente non abbia formulato alcuna istanza al termine della gara, neanche ai sensi dell’art. 116, comma 2 cod. proc. amm., al fine di compulsare l’amministrazione sotto tale aspetto, ove avesse ritenuto carente la documentazione pubblicata. Ne deriva che anche quanto affermato in ordine alla mancata conoscenza dei criteri di determinazione del punteggio delle offerte, oltre a non essere dimostrata all’esito della causa, avrebbe al più richiesto l’esercizio del diritto di accesso, anche in corso di causa, circostanza che non ha avuto luogo nel caso di specie. Tale censura, pertanto, non può in alcun modo dimostrare la spettanza dell’aggiudicazione in favore della ricorrente.
Quanto al terzo motivo di impugnazione, è sufficiente osservare come non sia emersa alcuna palese violazione del principio di segretezza dell’offerta economica, atteso che l’attivazione del soccorso istruttorio su uno specifico aspetto non implica, di per sé, alcuna violazione del principio di segretezza dell’offerta economica che è stata successivamente valutata, insieme alle altre, nel rispetto dei criteri previsti dal bando di gara. In buona sostanza, che vi sia stata tale violazione e che ciò abbia inciso sui punteggi riportati nell’offerta tecnica e in quell’economia è una mera affermazione di parte, priva di qualsiasi elemento di supporto già sul piano dell’allegazione.
Tutte le ragioni finora esposte consentono di ritenere infondata la domanda caducatoria, da cui deriva anche l’infondatezza della pretesa risarcitoria avanzata in forma specifica dalla ricorrente.
2. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della particolarità della vicenda trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO RU, Presidente
Andrea Gana, Referendario, Estensore
Silvio Esposito, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | TO RU |
IL SEGRETARIO