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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1102/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2874/2024 depositato il 04/04/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239001626963 I.C.I.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160062758731000 I.C.I. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170032756914000 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 6.12.2023, depositato in data 4.4.2024 presso la Corte di Giustizia
Tributaria di primo Grado di Catania, la sig.ra Ricorrente_1, come rappresentata e difesa in atti, ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'intimazione di pagamento n.
29320239001626963/000, notificata in data 10.10.2023, con la quale l'Agenzia delle
Società 1 S.p.A., ha intimato il pagamento della complessiva somma di € Entrate
1.018,00, per mancato pagamento delle cartelle n. 29320160062758731000 e n.
29320170032756914000, i cui ruoli sono stati formati per ICI, rispettivamente, anno
2009-2010 e anno 2011, eccependo la prescrizione, la decadenza, l'omessa notifica degli atti prodromici, la nullità per indeterminatezza delle sanzioni e per mancata indicazioni delle modalità di calcolo degli interessi applicati e incostituzionalità della determinazione dell'agio.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, costituita in giudizio, ha contestato le eccezioni di parte ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 3 febbraio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento è infondata. Dall'esame degli atti prodotti da ADER risulta che la cartella n. 29320170032756914000 è stata notificata a mezzo posta diretta e ritirata per compiuta giacenza il 14.12.2017, mentre la cartella n. 29320160062758731000 è stata notificata l'8.3.2017 mediante consegna a mani del destinatario.
Non risulta agli atti che tali cartelle siano state oggetto di impugnazione per cui il credito in esse indicato si è cristallizzato con l'ulteriore conseguenza che tutte le restanti eccezioni,
poste dalla ricorrente, sono inammissibili in quanto tardive, posto che andavano proposte con l'impugnazione delle cartelle.
Il ricorso, pertanto, va rigettato con conferma dell'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, sezione ottava, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €.
250,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
Così deciso in Catania il 3 febbraio 2025.
Giudice
NZ IA
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2874/2024 depositato il 04/04/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239001626963 I.C.I.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160062758731000 I.C.I. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170032756914000 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 6.12.2023, depositato in data 4.4.2024 presso la Corte di Giustizia
Tributaria di primo Grado di Catania, la sig.ra Ricorrente_1, come rappresentata e difesa in atti, ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'intimazione di pagamento n.
29320239001626963/000, notificata in data 10.10.2023, con la quale l'Agenzia delle
Società 1 S.p.A., ha intimato il pagamento della complessiva somma di € Entrate
1.018,00, per mancato pagamento delle cartelle n. 29320160062758731000 e n.
29320170032756914000, i cui ruoli sono stati formati per ICI, rispettivamente, anno
2009-2010 e anno 2011, eccependo la prescrizione, la decadenza, l'omessa notifica degli atti prodromici, la nullità per indeterminatezza delle sanzioni e per mancata indicazioni delle modalità di calcolo degli interessi applicati e incostituzionalità della determinazione dell'agio.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, costituita in giudizio, ha contestato le eccezioni di parte ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 3 febbraio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento è infondata. Dall'esame degli atti prodotti da ADER risulta che la cartella n. 29320170032756914000 è stata notificata a mezzo posta diretta e ritirata per compiuta giacenza il 14.12.2017, mentre la cartella n. 29320160062758731000 è stata notificata l'8.3.2017 mediante consegna a mani del destinatario.
Non risulta agli atti che tali cartelle siano state oggetto di impugnazione per cui il credito in esse indicato si è cristallizzato con l'ulteriore conseguenza che tutte le restanti eccezioni,
poste dalla ricorrente, sono inammissibili in quanto tardive, posto che andavano proposte con l'impugnazione delle cartelle.
Il ricorso, pertanto, va rigettato con conferma dell'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, sezione ottava, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €.
250,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
Così deciso in Catania il 3 febbraio 2025.
Giudice
NZ IA