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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 10/02/2026, n. 2196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2196 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2196/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TABARRO ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9481/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Arnone - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2024 00268072 76 000 TASSA AUTO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1385/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento n. 10020240026807276000 notificatale il 20 maggio 2025 da Agenzia Entrate riscossione derivante dal mancato pagamento della tassa auto 2017 per l'importo di € 348,03.
A sostegno del ricorso la ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione della pretesa tributaria azionata.
Si è costituita in giudizio la Regione Campania contestando la fondatezza del ricorso introduttivo evidenziando la rituale notifica degli atti presupposti, in particolare dell'avviso di accertamento, una prima volta nel 2020, e successivamente in data 18 aprile 2023 nel rispetto del termine triennale di prescrizione.
In data 29 dicembre 2025 la ricorrente ha depositato memoria illustrativa nella quale ha eccepito la nullità della notifica dell'atto prodromico effettuata dalla Regione Campania in data 2/1272020 recando la relata una sottoscrizione illeggibile, nonché la notifica del successivo atto di accertamento effettuata nel 2023 non essendo leggibile la data della presunta consegna così come la qualifica del soggetto sottoscrittore , come pure l'atto sarebbe stato indirizzato ad un indirizzo corretto a mano .
Ha infine eccepito che la notifica degli atti presupposti sia stata effettuata da un operatore postale privato.
All'udienza fissata per la trattazione del ricorso, tenutasi il 26 gennaio 2026 Giudice ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Dalla documentazione prodotta in atti dalla Regione Campania emerge, infatti, la rituale notifica degli atti propedeutici all'atto impugnato con l'odierno ricorso, ossia nel 2020 e da ultimo nel 2023, nel pieno rispetto del termine triennale di prescrizione della pretesa tributaria azionata.
Quanto all'eccezione di nullità, per essere stata effettuata dall'operatore postale privato, della notifica dell'avviso di accertamento effettuata in data 14 aprile 2023 va osservato che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale di legittimità, la notifica di un atto processuale da parte di un operatore postale privato, ancora privo di titolo abilitativo pur dopo l'introduzione della l. n. 124 del 2017, è nulla e non inesistente, per cui è efficace solo quando il vizio di notifica è sanato dalla costituzione del destinatario e la consegna dell'atto giudiziario è tempestiva per il riconoscimento della data da parte del destinatario stesso o anche per la sottoscrizione del documento descrittivo dell'operazione di consegna del plico, la quale, tuttavia, equivalendo ad una scrittura privata, perché formata da operatore privo di potere certificativo, è assoggettabile a disconoscimento. (cfr. Cass.30901/24).
Nella specie la cartolina di ricevimento del 14/4/23 risulta firmata dalla ricorrente per esteso con firma leggibile non contestata.
A ciò aggiungasi che la data di consegna (14/4/23) è stampata in maniera chiara ed è chiaramente evincibile dalla relata, così come irrilevante deve ritenersi la non leggibilità del soggetto che ha recapitato la notifica essendo chiaramente evincibile il soggetto, ente impositore da cui proviene la notifica dell'atto, unico elemento rilevante ai fini della validità della notifica sotto l'aspetto in esame.
Il ricorso va, pertanto, respinto,
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi euro 150,00 oltre accessori come per legge .
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TABARRO ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9481/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Arnone - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2024 00268072 76 000 TASSA AUTO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1385/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento n. 10020240026807276000 notificatale il 20 maggio 2025 da Agenzia Entrate riscossione derivante dal mancato pagamento della tassa auto 2017 per l'importo di € 348,03.
A sostegno del ricorso la ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione della pretesa tributaria azionata.
Si è costituita in giudizio la Regione Campania contestando la fondatezza del ricorso introduttivo evidenziando la rituale notifica degli atti presupposti, in particolare dell'avviso di accertamento, una prima volta nel 2020, e successivamente in data 18 aprile 2023 nel rispetto del termine triennale di prescrizione.
In data 29 dicembre 2025 la ricorrente ha depositato memoria illustrativa nella quale ha eccepito la nullità della notifica dell'atto prodromico effettuata dalla Regione Campania in data 2/1272020 recando la relata una sottoscrizione illeggibile, nonché la notifica del successivo atto di accertamento effettuata nel 2023 non essendo leggibile la data della presunta consegna così come la qualifica del soggetto sottoscrittore , come pure l'atto sarebbe stato indirizzato ad un indirizzo corretto a mano .
Ha infine eccepito che la notifica degli atti presupposti sia stata effettuata da un operatore postale privato.
All'udienza fissata per la trattazione del ricorso, tenutasi il 26 gennaio 2026 Giudice ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Dalla documentazione prodotta in atti dalla Regione Campania emerge, infatti, la rituale notifica degli atti propedeutici all'atto impugnato con l'odierno ricorso, ossia nel 2020 e da ultimo nel 2023, nel pieno rispetto del termine triennale di prescrizione della pretesa tributaria azionata.
Quanto all'eccezione di nullità, per essere stata effettuata dall'operatore postale privato, della notifica dell'avviso di accertamento effettuata in data 14 aprile 2023 va osservato che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale di legittimità, la notifica di un atto processuale da parte di un operatore postale privato, ancora privo di titolo abilitativo pur dopo l'introduzione della l. n. 124 del 2017, è nulla e non inesistente, per cui è efficace solo quando il vizio di notifica è sanato dalla costituzione del destinatario e la consegna dell'atto giudiziario è tempestiva per il riconoscimento della data da parte del destinatario stesso o anche per la sottoscrizione del documento descrittivo dell'operazione di consegna del plico, la quale, tuttavia, equivalendo ad una scrittura privata, perché formata da operatore privo di potere certificativo, è assoggettabile a disconoscimento. (cfr. Cass.30901/24).
Nella specie la cartolina di ricevimento del 14/4/23 risulta firmata dalla ricorrente per esteso con firma leggibile non contestata.
A ciò aggiungasi che la data di consegna (14/4/23) è stampata in maniera chiara ed è chiaramente evincibile dalla relata, così come irrilevante deve ritenersi la non leggibilità del soggetto che ha recapitato la notifica essendo chiaramente evincibile il soggetto, ente impositore da cui proviene la notifica dell'atto, unico elemento rilevante ai fini della validità della notifica sotto l'aspetto in esame.
Il ricorso va, pertanto, respinto,
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi euro 150,00 oltre accessori come per legge .