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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/11/2025, n. 3180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3180 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1184/2025 R.G. avente ad oggetto il divorzio – scioglimento del matrimonio vertente tra
, nata in [...] il [...] (C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Panico Sonia, giusta procura in atti
-ricorrente -
e
nato in [...] il [...] (C.F. ) CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Bove Giuseppe, giusta procura in atti
-resistente -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale Di Nola
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Con note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 24.11.2025, le parti si riportavano agli accordi trasfusi in atti con note telematiche.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.03.2025, la ricorrente sig.ra premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con il sig. il giorno 08.10.2020 in Ottaviano (NA), CP_1 con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n. 17, parte I, anno 2020), dalla cui unione nasceva , in Napoli il 02.04.2021, minorenne, ed evidenziato che il Tribunale Persona_1 di Nola aveva pronunciato la separazione tra i coniugi con sentenza n. 1434/2024 pubblicata il
07.05.2024 resa nel procedimento RG. n. 6378/2023, passata in giudicato, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione.
All'udienza del 22.09.2025 comparivano entrambe le parti, le quali evidenziavano di aver raggiunto un accordo. Parte resistente chiedeva pertanto rinvio al fine di consentire la formalizzazione della costituzione con trattazione cartolare.
Il Presidente relatore fissava il termine con scadenza al 24.11.2025 ex art 127 ter c.p.c. da intendersi udienza figurata di precisazione delle conclusioni congiunte.
In data 21.10.2025 si costituiva parte resistente, il quale instava altrettanto per una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano all'accordo trasfuso in atti con note telematiche, rinunciando alla comparizione personale e confermando la volontà di non volersi riconciliare.
Pertanto, il Presidente Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dalla pronuncia di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio confermando le condizioni di cui alla separazione, che di seguito si riportano testualmente:
“1. Il figlio resterà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
2. la potestà genitoriale sul figlio verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali adotteranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, e alla salute tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio mentre le decisioni di ordinaria amministrazione verranno prese in piena autonomia e separatamente dai genitori in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro;
3. il padre potrà vedere o tenere con sé il figlio durante la settimana tutte le volte che vorrà per due/tre ore circa;
poi a settimane alterne il weekend dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica con pernottamento presso il padre. Laddove disponibile il Sig. potrà tenere con sé il figlio anche tutti i fine settimana con CP_1 pernottamento;
4. il minore trascorrerà con il padre il giorno della Festa del Papà, dell'onomastico e compleanno del papà dalle ore 17.00 alle ore 20.00, il giorno dell'onomastico e del compleanno del figlio, ad anni alterni dalle ore 17.00 alle ore 20.00.
5. il minore trascorrerà alternativamente dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio con un genitore, a rotazione.
6. il figlio trascorrerà la Pasqua con un genitore e Lunedi in Albis con l'altro, alternativamente e resterà presso la madre il giorno della Festa della Mamma, il giorno del suo onomastico e del suo compleanno
7. durante il periodo estivo il padre avrà diritto di trascorrere dai 7 ai 15 giorni consecutivi con il figlio. Tale periodo verrà concordato entro il 31.05.
8. La sig.ra riceve dal Sig. la somma di € 200,00 (duecento /00) mensili per il Parte_1 CP_1 mantenimento del figlio entro il 5 di ogni mese con rivalutazione Istat, oltre la corresponsione per intero dell'assegno unico.
9. Le spese mediche, scolastiche e di svago e comunque straordinarie dovranno essere sostenute nella misura del
50% da entrambi i genitori, solo se preventivamente concordate e secondo il Protocollo del Tribunale di Nola.”
In merito alla bigenitorialità, stando alle risultanze in atti, si ritiene attuabile il regime di affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e diritto di Per_1 visita paterno come riportato in accordo, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Pone a carico del sig. la somma di € 200,00 quale contributo al mantenimento del figlio CP_1 minore da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, oltre Parte_1 rivalutazione annuale Istat, e il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di intesa tra il Coa di Nola e il Tribunale di Nola. Il Tribunale prende atto che, così come stabilito nell'accordo tra le parti, la sig.ra percepisce l'AUU per intero. Parte_1
Quanto agli ulteriori provvedimenti di carattere economico-patrimoniale, il Tribunale dà atto che le parti non formulano richiesta di assegno divorzile, rinunciando reciprocamente a qualsiasi richiesta di contribuzione personale.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione. Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n. 13062 del 2000; Cass. n. 12456 del 1999; Cass. n. 11915 del 1998).
Le spese di lite sono integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da , nata in [...] Parte_1 il 24.02.1994 (C.F. ) e nato in [...] il C.F._1 CP_1
14.06.1997 (C.F. ), il giorno 08.10.2020 in Ottaviano (NA), con atto trascritto C.F._2 nei registri di stato civile del predetto Comune (n. 17, parte I, anno 2020);
b) dispone l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 presso la madre e diritto di visita paterno come da accordo sopra pedissequamente riportato e trascritto;
c) determina in € 200,00 il contributo al mantenimento del figlio minore a carico del sig. CP_1 da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico o Parte_1
Postepay, oltre rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% come da Protocollo di intesa tra il Coa di Nola e il Tribunale di Nola;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022;
e) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 24.11.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1184/2025 R.G. avente ad oggetto il divorzio – scioglimento del matrimonio vertente tra
, nata in [...] il [...] (C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Panico Sonia, giusta procura in atti
-ricorrente -
e
nato in [...] il [...] (C.F. ) CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Bove Giuseppe, giusta procura in atti
-resistente -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale Di Nola
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Con note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 24.11.2025, le parti si riportavano agli accordi trasfusi in atti con note telematiche.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.03.2025, la ricorrente sig.ra premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con il sig. il giorno 08.10.2020 in Ottaviano (NA), CP_1 con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n. 17, parte I, anno 2020), dalla cui unione nasceva , in Napoli il 02.04.2021, minorenne, ed evidenziato che il Tribunale Persona_1 di Nola aveva pronunciato la separazione tra i coniugi con sentenza n. 1434/2024 pubblicata il
07.05.2024 resa nel procedimento RG. n. 6378/2023, passata in giudicato, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione.
All'udienza del 22.09.2025 comparivano entrambe le parti, le quali evidenziavano di aver raggiunto un accordo. Parte resistente chiedeva pertanto rinvio al fine di consentire la formalizzazione della costituzione con trattazione cartolare.
Il Presidente relatore fissava il termine con scadenza al 24.11.2025 ex art 127 ter c.p.c. da intendersi udienza figurata di precisazione delle conclusioni congiunte.
In data 21.10.2025 si costituiva parte resistente, il quale instava altrettanto per una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano all'accordo trasfuso in atti con note telematiche, rinunciando alla comparizione personale e confermando la volontà di non volersi riconciliare.
Pertanto, il Presidente Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dalla pronuncia di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio confermando le condizioni di cui alla separazione, che di seguito si riportano testualmente:
“1. Il figlio resterà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
2. la potestà genitoriale sul figlio verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali adotteranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, e alla salute tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio mentre le decisioni di ordinaria amministrazione verranno prese in piena autonomia e separatamente dai genitori in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro;
3. il padre potrà vedere o tenere con sé il figlio durante la settimana tutte le volte che vorrà per due/tre ore circa;
poi a settimane alterne il weekend dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica con pernottamento presso il padre. Laddove disponibile il Sig. potrà tenere con sé il figlio anche tutti i fine settimana con CP_1 pernottamento;
4. il minore trascorrerà con il padre il giorno della Festa del Papà, dell'onomastico e compleanno del papà dalle ore 17.00 alle ore 20.00, il giorno dell'onomastico e del compleanno del figlio, ad anni alterni dalle ore 17.00 alle ore 20.00.
5. il minore trascorrerà alternativamente dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio con un genitore, a rotazione.
6. il figlio trascorrerà la Pasqua con un genitore e Lunedi in Albis con l'altro, alternativamente e resterà presso la madre il giorno della Festa della Mamma, il giorno del suo onomastico e del suo compleanno
7. durante il periodo estivo il padre avrà diritto di trascorrere dai 7 ai 15 giorni consecutivi con il figlio. Tale periodo verrà concordato entro il 31.05.
8. La sig.ra riceve dal Sig. la somma di € 200,00 (duecento /00) mensili per il Parte_1 CP_1 mantenimento del figlio entro il 5 di ogni mese con rivalutazione Istat, oltre la corresponsione per intero dell'assegno unico.
9. Le spese mediche, scolastiche e di svago e comunque straordinarie dovranno essere sostenute nella misura del
50% da entrambi i genitori, solo se preventivamente concordate e secondo il Protocollo del Tribunale di Nola.”
In merito alla bigenitorialità, stando alle risultanze in atti, si ritiene attuabile il regime di affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e diritto di Per_1 visita paterno come riportato in accordo, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Pone a carico del sig. la somma di € 200,00 quale contributo al mantenimento del figlio CP_1 minore da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, oltre Parte_1 rivalutazione annuale Istat, e il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di intesa tra il Coa di Nola e il Tribunale di Nola. Il Tribunale prende atto che, così come stabilito nell'accordo tra le parti, la sig.ra percepisce l'AUU per intero. Parte_1
Quanto agli ulteriori provvedimenti di carattere economico-patrimoniale, il Tribunale dà atto che le parti non formulano richiesta di assegno divorzile, rinunciando reciprocamente a qualsiasi richiesta di contribuzione personale.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione. Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n. 13062 del 2000; Cass. n. 12456 del 1999; Cass. n. 11915 del 1998).
Le spese di lite sono integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da , nata in [...] Parte_1 il 24.02.1994 (C.F. ) e nato in [...] il C.F._1 CP_1
14.06.1997 (C.F. ), il giorno 08.10.2020 in Ottaviano (NA), con atto trascritto C.F._2 nei registri di stato civile del predetto Comune (n. 17, parte I, anno 2020);
b) dispone l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 presso la madre e diritto di visita paterno come da accordo sopra pedissequamente riportato e trascritto;
c) determina in € 200,00 il contributo al mantenimento del figlio minore a carico del sig. CP_1 da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico o Parte_1
Postepay, oltre rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% come da Protocollo di intesa tra il Coa di Nola e il Tribunale di Nola;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022;
e) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 24.11.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca