Ordinanza cautelare 9 aprile 2021
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 15/12/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00562/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00085/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 85 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marta Mangeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa - Comando Legione Cc Abruzzo e Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l'annullamento
- della determinazione -OMISSIS- con la quale il Comando Legione Carabinieri Abruzzo e Molise ha disposto il trasferimento d'autorità (per incompatibilità ambientale) dell'App. Sc. QS -OMISSIS-dalla Stazione Carabinieri di -OMISSIS- alla Stazione CC di -OMISSIS- (TE), quale addetto senza alloggio di servizio.
- Provvedimento notificato il -OMISSIS-;
- Del presupposto atto di avvio del procedimento amministrativo di trasferimento per incompatibilità ambientale del medesimo Comando Legione datato -OMISSIS-;
- Della presupposta proposta di trasferimento del -OMISSIS- da parte del Comando Provinciale Carabinieri di Teramo;
- di tutti i successivi connessi e presupposti atti, ancorché non cogniti comunque lesivi della posizione giuridica del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa - Comando Legione Cc Abruzzo e Molise;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. AR EL RP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con dichiarazione resa in udienza il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
Ritenuto, quindi, che il ricorso sia divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Considerato che la sopravvenuta carenza di interesse non esime il giudice procedente dal pronunciare sulle spese di lite, facendo applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale, valutando se, in assenza della sopravvenienza, il ricorso originario sarebbe risultato meritevole di accoglimento oppure respinto. Ritenuto che, nel caso di specie, anche in considerazione di quanto stabilito con l’ordinanza cautelare n. 61/2021 le spese debbano essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 1500,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RM NZ, Presidente
AR EL RP, Consigliere, Estensore
Maria Colagrande, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR EL RP | RM NZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.