Articolo 943 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 926Articolo 909
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9 ottobre 2010
Art. 943. Ufficiali piloti e navigatori di complemento 1. Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento sono vincolati a una ferma di dodici anni che decorre dalla data di inizio del prescritto corso di formazione. 2. Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento dell'Aeronautica militare, ruolo naviganti, che per qualsiasi motivo sono stati esonerati dal pilotaggio o dalla navigazione aerea, sono trasferiti, con il grado e l'anzianita' posseduti, nel ruolo delle armi dell'Aeronautica militare, mantenendo la ferma precedentemente contratta. 3. Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento, vincolati alla ferma di anni dodici, possono acquisire, durante la ferma, i titoli e la preparazione necessari per il conseguimento dei brevetti e delle abilitazioni richiesti per l'impiego quale pilota professionista presso la compagnia di bandiera ovvero altre compagnie italiane, concessionarie di linee di trasporto aereo. I brevetti e le abilitazioni possono essere conseguiti anche durante il periodo di servizio militare.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010