Art. 943. Ufficiali piloti e navigatori di complemento 1. Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento sono vincolati a una ferma di dodici anni che decorre dalla data di inizio del prescritto corso di formazione. 2. Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento dell'Aeronautica militare, ruolo naviganti, che per qualsiasi motivo sono stati esonerati dal pilotaggio o dalla navigazione aerea, sono trasferiti, con il grado e l'anzianita' posseduti, nel ruolo delle armi dell'Aeronautica militare, mantenendo la ferma precedentemente contratta. 3. Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento, vincolati alla ferma di anni dodici, possono acquisire, durante la ferma, i titoli e la preparazione necessari per il conseguimento dei brevetti e delle abilitazioni richiesti per l'impiego quale pilota professionista presso la compagnia di bandiera ovvero altre compagnie italiane, concessionarie di linee di trasporto aereo. I brevetti e le abilitazioni possono essere conseguiti anche durante il periodo di servizio militare.
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9 ottobre 2010
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- 1. Dei contratti di utilizzazione dell'aeromobilehttps://www.studiocataldi.it/
Dei contratti di utilizzazione dell'aeromobile Raccolta Normativa - Indice del codice della navigazione Parte II Della navigazione aerea Libro secondo Della proprietà e dell'esercizio dell'aeromobile Titolo primo Dei contratti di utilizzazione dell'aeromobile Capo I Della locazione. Art. 939 - Norme applicabili Alla locazione e al noleggio di aeromobile si applicano le norme degli articoli da 376 a 383, qualora non derogate dalle disposizioni del presente capo. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alla locazione finanziaria di aeromobile. Art. 939-bis - Forma e pubblicità del contratto Il contratto di locazione di aeromobile deve essere provato per iscritto. La prova …
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