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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 27/10/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IIINNN NNNOOOMMMEEE DDDEEELLL PPPOOOPPPOOOLLLOOO IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1445 dell'anno 2024, pendente
TRA Parte_1
: Avv. TURELLI ANDREA, PENNATI MATTEO
[...]
- PARTE ATTRICE–
CONTRO
Controparte_1
DIFENSORE: Avv. IACOPETTI GIOVANNI
- PARTE CONVENUTA -
avente a oggetto: Pagamento del corrispettivo - Indennita di avviamento - Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI
➢ Parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: Nel merito: per i motivi sopra specificati, condannare (c.f. Controparte_1
), in persona del suo l.r. pro – tempore, con sede in Capannori (LU), fraz. Marlia, Via P.IVA_1
Paolinelli n. 56/A alla restituzione, in favore della ricorrente, della somma complessiva di euro 19.924,28, oltre rivalutazione ed interessi ed oltre le spese di procedura, oltre IVA e CAP di legge. Con vittoria delle spese di lite.”.
➢ Parte resistente:
“Voglia il Tribunale ecc.mo - previa sospensione del presente giudizio ex art. 337, 2° comma c.p.c. finché non sarà stata pubblicata la sentenza della Corte di cassazione nel giudizio inter partes iscritto al n. 21852/2023 R. G. della Corte stessa e, in caso di cassazione con rinvio della sentenza della Corte d'appello di Firenze n.
1 1986/2023 del 03.10.2023, finché non sarà stata pubblicata la sentenza che definirà il giudizio di rinvio – respingere la domanda attrice;
con vittoria di spese e onorari ”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con ricorso ex art. 281-decies ss. c.p.c. Parte_2
ha convenuto in giudizio per
[...] Controparte_1
sentirla condannare alla restituzione della somma di euro 19.924,28, pari all'importo delle spese legali versate in esecuzione della sentenza di primo grado del Tribunale di Lucca n. 539/2020, pronunciata il 17.6.2020 a definizione della causa iscritta al r.g. n. 2759/2017, con la quale il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda proposta dall'odierna attrice nei confronti dell'odierna convenuta, liquidando in favore di quest'ultima le spese di lite nella misura di euro 13.430,00, oltre accessori di legge. A fondamento della domanda l'attrice ha dedotto che la Corte d'Appello di Firenze aveva accolto l'impugnazione dalla stessa proposta, per quanto qui interessa riformando integralmente il capo della sentenza di primo grado che l'aveva condannata al pagamento delle spese di lite e che a nulla rilevava il pagamento avvenuto direttamente in favore del difensore, non distrattario, della parte vittoriosa, atteso che unica legittimata passiva dell'obbligo di restituzione era quest'ultima.
§1.1 – Per resistere alla domanda e chiederne il rigetto si è costituita in via preliminare chiedendo la Controparte_1
sospensione dell'odierno giudizio in attesa della definizione del giudizio di cassazione avverso la sentenza n. 1986/2023 del 3.10.2023 della corte territoriale.
§1.2 – La causa è stata spedita in decisione sulla base dei documenti prodotti e, all'udienza del 24.10.2025, precisate le conclusioni e svolta la discussione a norma dell'art. 281-sexies c.p.c., è stata data lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
2 §2. – La domanda è fondata.
§3. – L'insorgenza dell'obbligo di restituzione dell'importo pagato a titolo di rimborso delle spese di lite liquidate in una sentenza di primo grado riformata nel successivo grado di impugnazione costituisce piana derivazione dell'effetto espansivo interno della riforma o della cassazione della sentenza impugnata (art. 336 c.p.c.), con il che il pagamento effettuato per compulsum dall'odierna attrice è divenuto privo di titolo, configurando un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in quanto tale suscettibile di azione di ripetizione.
Per completezza, va posto in rilievo che nelle more è stato rigettato il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che ha riformato quella di primo grado.
In conclusione, va condannata a restituire ad la CP_1 Parte_2
somma di euro 19.928,28 – atteso che il pagamento delle spese processuali effettuato direttamente al difensore non indicato come distrattario, in virtù una sentenza di condanna poi riformata, non elide l'obbligo della parte al rimborso, in quanto unica legittimata passiva rispetto alla domanda di restituzione dell'importo corrisposto (Cass. n. 15030 del 2019; n. 18564 del 2014) – con gli interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c. dalla data della domanda – non recando la mail del 9.10.2023 i requisiti dell'intimazione di pagamento ai fini della costituzione in mora – sino al soddisfo.
§4. – Le spese di lite si liquidano secondo soccombenza, applicando gli importi minimi dei parametri, raccordati al valore di causa, onde tener conto della semplicità delle questioni affrontate.
P.q.m.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna Controparte_1
a restituire ad la somma di euro 19.928,28, con gli interessi
[...] Parte_2
legali dalla domanda sino al saldo.
3 - Condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Lucca, 24 ottobre 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
4
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1445 dell'anno 2024, pendente
TRA Parte_1
: Avv. TURELLI ANDREA, PENNATI MATTEO
[...]
- PARTE ATTRICE–
CONTRO
Controparte_1
DIFENSORE: Avv. IACOPETTI GIOVANNI
- PARTE CONVENUTA -
avente a oggetto: Pagamento del corrispettivo - Indennita di avviamento - Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI
➢ Parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: Nel merito: per i motivi sopra specificati, condannare (c.f. Controparte_1
), in persona del suo l.r. pro – tempore, con sede in Capannori (LU), fraz. Marlia, Via P.IVA_1
Paolinelli n. 56/A alla restituzione, in favore della ricorrente, della somma complessiva di euro 19.924,28, oltre rivalutazione ed interessi ed oltre le spese di procedura, oltre IVA e CAP di legge. Con vittoria delle spese di lite.”.
➢ Parte resistente:
“Voglia il Tribunale ecc.mo - previa sospensione del presente giudizio ex art. 337, 2° comma c.p.c. finché non sarà stata pubblicata la sentenza della Corte di cassazione nel giudizio inter partes iscritto al n. 21852/2023 R. G. della Corte stessa e, in caso di cassazione con rinvio della sentenza della Corte d'appello di Firenze n.
1 1986/2023 del 03.10.2023, finché non sarà stata pubblicata la sentenza che definirà il giudizio di rinvio – respingere la domanda attrice;
con vittoria di spese e onorari ”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con ricorso ex art. 281-decies ss. c.p.c. Parte_2
ha convenuto in giudizio per
[...] Controparte_1
sentirla condannare alla restituzione della somma di euro 19.924,28, pari all'importo delle spese legali versate in esecuzione della sentenza di primo grado del Tribunale di Lucca n. 539/2020, pronunciata il 17.6.2020 a definizione della causa iscritta al r.g. n. 2759/2017, con la quale il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda proposta dall'odierna attrice nei confronti dell'odierna convenuta, liquidando in favore di quest'ultima le spese di lite nella misura di euro 13.430,00, oltre accessori di legge. A fondamento della domanda l'attrice ha dedotto che la Corte d'Appello di Firenze aveva accolto l'impugnazione dalla stessa proposta, per quanto qui interessa riformando integralmente il capo della sentenza di primo grado che l'aveva condannata al pagamento delle spese di lite e che a nulla rilevava il pagamento avvenuto direttamente in favore del difensore, non distrattario, della parte vittoriosa, atteso che unica legittimata passiva dell'obbligo di restituzione era quest'ultima.
§1.1 – Per resistere alla domanda e chiederne il rigetto si è costituita in via preliminare chiedendo la Controparte_1
sospensione dell'odierno giudizio in attesa della definizione del giudizio di cassazione avverso la sentenza n. 1986/2023 del 3.10.2023 della corte territoriale.
§1.2 – La causa è stata spedita in decisione sulla base dei documenti prodotti e, all'udienza del 24.10.2025, precisate le conclusioni e svolta la discussione a norma dell'art. 281-sexies c.p.c., è stata data lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
2 §2. – La domanda è fondata.
§3. – L'insorgenza dell'obbligo di restituzione dell'importo pagato a titolo di rimborso delle spese di lite liquidate in una sentenza di primo grado riformata nel successivo grado di impugnazione costituisce piana derivazione dell'effetto espansivo interno della riforma o della cassazione della sentenza impugnata (art. 336 c.p.c.), con il che il pagamento effettuato per compulsum dall'odierna attrice è divenuto privo di titolo, configurando un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in quanto tale suscettibile di azione di ripetizione.
Per completezza, va posto in rilievo che nelle more è stato rigettato il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che ha riformato quella di primo grado.
In conclusione, va condannata a restituire ad la CP_1 Parte_2
somma di euro 19.928,28 – atteso che il pagamento delle spese processuali effettuato direttamente al difensore non indicato come distrattario, in virtù una sentenza di condanna poi riformata, non elide l'obbligo della parte al rimborso, in quanto unica legittimata passiva rispetto alla domanda di restituzione dell'importo corrisposto (Cass. n. 15030 del 2019; n. 18564 del 2014) – con gli interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c. dalla data della domanda – non recando la mail del 9.10.2023 i requisiti dell'intimazione di pagamento ai fini della costituzione in mora – sino al soddisfo.
§4. – Le spese di lite si liquidano secondo soccombenza, applicando gli importi minimi dei parametri, raccordati al valore di causa, onde tener conto della semplicità delle questioni affrontate.
P.q.m.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna Controparte_1
a restituire ad la somma di euro 19.928,28, con gli interessi
[...] Parte_2
legali dalla domanda sino al saldo.
3 - Condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Lucca, 24 ottobre 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
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