Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/06/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
04.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro R.G. n. 3244/2023 e vertente
TRA
(C.F. e P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tullio Scirè
Opponente
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Simona Gambera
Opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la (in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
531/2023, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Siracusa – sezione Lavoro in data 22.08.2023 e notificato all'odierna opponente in data 21.09.2023, a mezzo del quale veniva alla stessa intimato di pagare in favore di la somma di € 1.876,07, Controparte_1
oltre interessi di legge e spese del procedimento monitorio.
A fondamento dell'opposizione la società opponente deduceva: - la propria parziale carenza di legittimazione passiva in quanto il lavoratore aveva lavorato alle dipendenze della ditta opponente con contratto a tempo determinato, con durata prevista dal 17.05.2022 al
12.08.2022 e che, tuttavia, in data 14.07.2022, durante l'orario lavorativo, il lavoratore aveva accusato un problema di salute che non gli aveva consentito di riprendere l'attività lavorativa;
- che veniva quindi aperta la pratica n°518942312 e, nelle more, veniva CP_2 corrisposta al lavoratore la somma di € 640,00, a titolo di retribuzione per l'attività lavorativa prestata nei primi 14 giorni di luglio 2022; - che, in data 22.10.2022, l' CP_2
comunicava di non dover erogare alcuna prestazione e, ritenendo dubbio il caso, chiudeva la
con provvedimento del dicembre 2022, accoglieva la domanda;
- che, dunque, le somme richieste dal lavoratore a titolo di retribuzione dovevano essere corrisposte dall' e non CP_3
dalla ditta datrice di lavoro;
- che la somma richiesta a titolo di TFR era eccessiva, in quanto calcolata anche sul periodo dal 15.07.2022 al 12.08.2022, periodo non lavorato e per il quale, quindi, nulla era dovuto a titolo di TFR;
- che la somma effettivamente dovuta era pari a € 864,62 di cui faceva prontezza di pagamento.
Tutto ciò premesso, l'opponente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro: “- in via preliminare, sospendere l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito: a) ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società resistente in relazione alle somme di cui in premessa al punto 1); - b) ritenere e dichiarare che la somma spettante al lavoratore a titolo di TFR è pari ad € 864,67”; - conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto”.
Istauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio , il quale contestava il Controparte_1
ricorso in opposizione e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, deducendo in particolare: - che il credito dallo stesso vantato nasceva dall'omesso pagamento, da parte della , del saldo della retribuzione di luglio Parte_1
2022, della retribuzione di agosto 2022 e del trattamento di fine rapporto, relativo al periodo lavorativo intercorso tra le parti;
- che la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo presupponeva la contestuale ricorrenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, nella fattispecie in esame non ricorrenti e non provati;
- che infondata era l'eccezione di parziale carenza di legittimazione passiva della datrice di lavoro, in quanto le spettanze retributive del lavoratore, anche in caso di malattia, dovevano sempre e comunque essere materialmente corrisposte dal datore di lavoro, anche se poi rimborsate dall' ; - che le somme richieste (sia retribuzione che TFR) erano state correttamente CP_3 quantificate sulla base dei conteggi certi risultanti dall'estratto contributivo fornito dall' e, dunque, sulla base della contribuzione versata dal datore di lavoro. CP_3
Acquisita tutta la documentazione agli atti, rinunciata da parte dell'opponente la richiesta di sospensiva ex art. 649 c.p.c. all'udienza del 17.01.2024, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 04.06.2025.
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Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio
2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Nel merito, l'opposizione è infondata.
L'opponente, difatti, ha fondato la propria opposizione su un'eccezione di propria parziale carenza di legittimazione, deducendo che, poiché l'opposto aveva lavorato solo fino al
14.07.2022, restando in regime di malattia dal 15.07.2022 fino alla fine del rapporto lavorativo (cessazione al 12.08.2022), nulla doveva la datrice di lavoro al lavoratore, in quanto le spettanze dovevano essere corrisposte per competenza dall' (comunicazione CP_3
prot. n. .7600.30/11/2022.0267288). CP_3
L'eccezione è infondata in quanto, in caso di malattia accertata del lavoratore dipendente, la retribuzione è sempre interamente anticipata dal datore di lavoro e l'indennità di malattia
(corrispondente ad una percentuale della retribuzione giornaliera, solitamente pari al 50%) a carico dell' viene successivamente rimborsata da parte dell'Istituto previdenziale al CP_3
datore di lavoro. Ne consegue che la società opponente è tenuta al pagamento della retribuzione inerente al periodo di malattia (dal 15.07.2022 al 12.08.2022), salvo diritto al rimborso da parte dell' dell'importo corrispondente all'indennità di malattia. CP_3
Quanto al secondo motivo di opposizione relativo alla contestazione delle somme richieste a titolo di TFR, l'opponente ha dedotto che sarebbe eccessivo l'importo richiesto, riconoscendo quale importo effettivamente dovuto a titolo di TFR la somma pari a € 864,62, poi effettivamente versate nelle more del giudizio di opposizione.
Sul punto occorre rilevare che l'opponente ha ritenuto dovuta la sola somma pari a € 864,62, evidenziando che, non avendo il lavoratore espletato alcuna attività lavorativa a far data dal
15.07.2022 (periodo del comporto per malattia), null'altro sarebbe dovuto al lavoratore. Tale assunto risulta infondato in quanto il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è un diritto del lavoratore dipendente che matura progressivamente durante il periodo di lavoro e continua a maturare anche durante i periodi di astensione tutelati dalla legge (malattia, infortunio, maternità o congedi) perché in tali circostanze il rapporto di lavoro non è interrotto, ma rimane sospeso.
Tuttavia, nonostante la contestazione sollevata, la datrice di lavoro ha prodotto un prospetto di calcolo corretto, che ha contemplato ai fini del TFR l'intero periodo di lavoro
(comprensivo del periodo di malattia fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro) e con corretta quantificazione del TFR al netto delle ritenute fiscali, corrispondente all'importo versato in favore dell'opposto.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata;
tuttavia, atteso che nelle more del giudizio la datrice di lavoro ha provveduto al pagamento dell'importo pari a € 864,62 (corrispondente al TFR dovuto al lavoratore), il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la società opponente deve essere condannata al pagamento in favore di della somma pari a € 922,00 a titolo di saldo della retribuzione Controparte_1
di luglio 2022 e delle retribuzione di agosto 2022, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo.
Stante il parziale pagamento della somma ingiunta nelle more del giudizio di opposizione, si dispone la compensazione delle spese di giudizio nella misura del 30%; per il restante 70% le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'effettiva attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 04.06.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 531/2023 emesso dal Tribunale di Siracusa sezione Lavoro in data 22.08.2023 e condanna la (in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore) al pagamento in favore di della somma pari a € Controparte_1
922,00 per il titolo e le causali di cui in motivazione, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo;
2) compensa le spese del presente giudizio nella misura del 30%; per il restante 70%, condanna la (in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore) alla refusione delle spese di giudizio in favore di , che si liquidano Controparte_1
in complessivi (somma già ridotta del 30%) Euro 700,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Siracusa, 11.06.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale