TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/05/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 5992/2020 R.G.,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica nella persona del Giudice designato, Dott. Luca Deli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello iscritta al n. 5992/2020 R.G., vertente tra:
, nato in [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Mario Citron (C.F.: ) del foro di Venezia, con studio in Ceggia CodiceFiscale_2
(VE), Via Roma n. 230/A (fax: 0421.323576; p.e.c.:
, in forza di mandato a margine della comparsa Email_1 di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado.
Appellante
Contro
(C.F.: ), residente in [...], Piazzetta Controparte_1 CodiceFiscale_3
Madonna della Salute n. 6/2.
Appellato contumace
Avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 325/2020 del Giudice di Pace di Treviso, Dott.ssa Maria Teresa Nugnes.
STORICO DEL PROCESSO
La presente controversia trae origine dall'atto di citazione datato 23.07.2019, notificato il
30.07.2019 e depositato in cancelleria il 12.08.2019, con cui il Sig. Controparte_1 conveniva in giudizio il Sig. dinanzi al Giudice di Pace di Treviso. Parte_1 L'attore deduceva di aver venduto al convenuto l'autovettura Fiat Brava, targata AH064YP, in data 15.09.2008.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento dell'avvenuta vendita e della conseguente perdita di possesso del veicolo, nonché l'ordine al Conservatore del Pubblico Registro Automobilistico
(PRA) di effettuare le relative annotazioni.
Il giudizio di primo grado, iscritto al n. 5946/2019 R.G. ed assegnato alla Dott.ssa
Mariateresa Nugnes, vedeva la costituzione del Sig. all'udienza del 29.10.2019, Pt_1 tramite comparsa di costituzione e risposta. In tale sede, il convenuto contestava nel merito l'asserito acquisto del veicolo e, in via preliminare, eccepiva l'avvenuta prescrizione del diritto azionato dall'attore.
Il costituitosi senza l'ausilio di un difensore, produceva quale unico documento un CP_1 certificato PRA, la cui valenza probatoria veniva recisamente contestata dal patrocinio del convenuto in quanto non sottoscritto dal Sig. Pt_1
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 325/2020, depositata il 28.05.2020 e mai notificata, accoglieva la domanda attorea, dichiarando l'avvenuta vendita dell'autovettura in data 21.09.2004 e ordinando la trascrizione al PRA.
Pa Condannava inoltre il Sig. ari a rifondere all'attore le spese di trascrizione e ogni onere connesso al possesso del bene successivamente a tale data, compensando le spese di lite.
Avverso tale pronuncia, il Sig. interponeva appello con atto di citazione notificato in Pt_1 data 05.10.2020, reiterando le conclusioni già formulate in primo grado, in particolare l'accertamento della prescrizione del diritto azionato e l'insussistenza della compravendita.
Il giudizio d'appello, iscritto al n. 5992/2020 R.G., veniva assegnato al Dott. Luca Deli.
L'appellato pur ritualmente citato, non si costituiva ed era dichiarato contumace CP_1 all'udienza cartolare del 27.05.2021.
Dopo vari rinvii, la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento fuori udienza del 16.09.2024.
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
Il presente appello è fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
1. Sulla violazione del principio dell'accordo tra le parti e dell'onere della prova.
Il Giudice di Pace ha erroneamente fondato la propria decisione sull'unico documento prodotto dall'allora attore, il certificato PRA. Tale documento, sebbene recante l'autentica della sottoscrizione del Sig. da parte di un pubblico ufficiale, non recava in alcun CP_1 modo la firma o la partecipazione del Sig. asserito acquirente. Pt_1
Tale impostazione viola principi cardine del diritto civile e processuale. In primis, il principio sancito dall'art. 1321 c.c., secondo il quale un contratto, fonte di diritti e obblighi, richiede l'accordo di entrambe le parti.
2 L'assenza della sottoscrizione dell'appellante sul documento pretesamente probatorio Pt_1 impedisce di ravvisare un valido accordo negoziale a suo carico. Nessun altro elemento probatorio, come un atto di vendita o una prova testimoniale, è stato fornito dall'originario attore per dimostrare la sussistenza di tale accordo.
In secondo luogo, la sentenza di primo grado ha errato nell'applicazione del principio dell'onere della prova, codificato dall'art. 2697 c.c..
Secondo tale norma, chi intende far valere un diritto in giudizio è tenuto a provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nel caso di specie, il Sig. non ha fornito alcuna CP_1 prova idonea a dimostrare l'avvenuta compravendita dell'autoveicolo. Un documento unilaterale, per giunta non firmato dalla controparte a cui si intende opporre, non può in alcun modo fare prova contro quest'ultima .
La pretesa di vendita è apparsa priva di qualsivoglia supporto probatorio, fino a non ricordare nemmeno il prezzo di alienazione.
Nel Nostrò ordinamento giuridico il trasferimento di proprietà di un veicolo non si perfeziona esclusivamente con la registrazione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico)
o con un atto unilaterale del venditore, bensì richiede un accordo tra le parti (il consenso del venditore e dell'acquirente) e, per la sua opponibilità a terzi, la successiva registrazione.
Il Certificato di Proprietà Digitale (CDPD), che ha sostituito il vecchio CdP cartaceo, è un documento che attesta l'attuale intestatario del veicolo registrato al PRA.
La sua funzione principale è quella di rendere pubblica la situazione giuridica del veicolo e consentire la trascrizione degli atti di trasferimento.
Nel caso specifico, il fatto che si tratti di un veccho CDP e che tale certificato risulti sottoscritto e autenticato esclusivamente dal presunto venditore (L'APPELLATO ) e non anche dal presunto acquirente ( L'APPELLANTE ) è il punto critico.
l'appellante rileva dunque esattamente che un atto sottoscritto solo dalL' asserito venditore è un atto unilaterale.
Un contratto di compravendita, per sua natura, è un atto bilaterale che richiede la manifestazione di volontà di entrambe le parti: l'alienante (venditore) che intende cedere la proprietà e l'acquirente che intende acquisirla.
La sola firma del venditore, seppur autenticata, attesta la sua dichiarazione di aver venduto il veicolo, ma non prova l'accettazione di tale vendita da parte del terzo.
In assenza della firma o di un'altra forma di manifestazione di consenso del terzo acquirente sul CdP o su un separato atto di vendita, non c'è una prova documentale del perfezionamento del contratto di compravendita tra le due parti.
3
Quando come nella vicenda il presunto acquirente nega recisamente di essere proprietario
e contesta il trasferimento, l'onere della prova ricade sul soggetto che sostiene l'avvenuto trasferimento (il presunto venditore).
Un certificato del PRA firmato unilateralmente dal venditore non è considerato una prova sufficiente in caso di contestazione della proprietà da parte del presunto acquirente, proprio perché manca la dimostrazione del consenso di quest'ultimo all'acquisto. La registrazione al
PRA, pur essendo fondamentale per la regolarizzazione e l'opponibilità a terzi, si basa su atti che dovrebbero riflettere un accordo già avvenuto. Se l'accordo è negato, la sola registrazione non basta a superare la contestazione in sede giudiziale.
Per provare validamente il trasferimento di proprietà di un veicolo, soprattutto in caso di contestazione, sarebbero generalmente necessari documenti che attestino il consenso di entrambe le parti, come ad esempio:
Un atto di vendita (ad esempio, un atto unilaterale di vendita con data certa e firma autenticata del venditore, a condizione che l'acquirente abbia dato il suo consenso in altra forma provabile, o meglio ancora un contratto di compravendita firmato da entrambe le parti).
La sottoscrizione del CdP da parte di entrambi (venditore e acquirente) con autentica delle firme.
Altre prove che dimostrino l'effettivo passaggio di proprietà e l'accettazione da parte del terzo, come la prova del pagamento del prezzo, la consegna delle chiavi, l'assicurazione del veicolo a nome del terzo, ecc.
2. Sull'eccezione di prescrizione del diritto azionato.
L'appellante ha altresì correttamente eccepito l'avvenuta prescrizione del diritto fatto valere dal Sig. eccezione che il Giudice di Pace ha omesso di considerare. Sebbene il CP_1 diritto di proprietà non sia prescrittibile, la domanda volta a ottenere la dichiaratoria della perdita della proprietà per avvenuta vendita è soggetta all'ordinario termine decennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2946 c.c..
Nella fattispecie, il Sig. ha affermato che la presunta compravendita sarebbe CP_1 avvenuta in data 15.09.2008. La domanda giudiziale, tuttavia, è stata notificata solo il
30.07.2019. Ne consegue che, al momento della proposizione dell'azione, erano trascorsi quasi undici anni dalla data della pretesa vendita, superando abbondantemente il termine decennale previsto dalla legge. L'eccezione di prescrizione, pertanto, si rivela pienamente fondata e preclusiva dell'accoglimento della domanda attorea.
Sull'interesse concreto alla causa dell'appellante.
Non può, da ultimo, essere sottovalutato l'interesse concreto del Sig. alla causa, che Pt_1 va ben oltre il residuale valore del bene. La soccombenza in primo grado lo avrebbe
4 dichiarato proprietario di un veicolo obsoleto (immatricolato nel 1996) che egli non possiede e di cui ignora l'ubicazione.
Ancora più grave, l'autovettura risulta gravata da due provvedimenti di fermo amministrativo per debiti erariali contratti dal Sig. Ciò significa che, per poter CP_1 rottamare il mezzo, il Sig. sarebbe stato costretto a localizzarlo e, soprattutto, a Pt_1 saldare debiti non suoi. Questa situazione evidenzia ulteriormente l'infondatezza e la vessatorietà della domanda originaria.
Per tutte le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 Controparte_1 deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 325/2020 del Giudice di Pace di Treviso, Dott.ssa Maria Teresa Nugnes, rigetta tutte le domande proposte dal Sig. nei confronti del Sig. Controparte_1 Parte_1
2. DICHIARA l'avvenuta prescrizione del diritto azionato dal Sig. CP_1
.
[...]
3. CONDANNA il Sig. a rimborsare al Sig. Controparte_1 Parte_1 le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano come segue:
o Per il primo grado: EURO 800,00 Oltre rimborso forfettario spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
o o Per il grado d'appello: EURO 1200 Oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Treviso, 20 maggio 2025
Il Giudice
Il Giudice
dott. Deli Luca
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 5992/2020 R.G.,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica nella persona del Giudice designato, Dott. Luca Deli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello iscritta al n. 5992/2020 R.G., vertente tra:
, nato in [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Mario Citron (C.F.: ) del foro di Venezia, con studio in Ceggia CodiceFiscale_2
(VE), Via Roma n. 230/A (fax: 0421.323576; p.e.c.:
, in forza di mandato a margine della comparsa Email_1 di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado.
Appellante
Contro
(C.F.: ), residente in [...], Piazzetta Controparte_1 CodiceFiscale_3
Madonna della Salute n. 6/2.
Appellato contumace
Avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 325/2020 del Giudice di Pace di Treviso, Dott.ssa Maria Teresa Nugnes.
STORICO DEL PROCESSO
La presente controversia trae origine dall'atto di citazione datato 23.07.2019, notificato il
30.07.2019 e depositato in cancelleria il 12.08.2019, con cui il Sig. Controparte_1 conveniva in giudizio il Sig. dinanzi al Giudice di Pace di Treviso. Parte_1 L'attore deduceva di aver venduto al convenuto l'autovettura Fiat Brava, targata AH064YP, in data 15.09.2008.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento dell'avvenuta vendita e della conseguente perdita di possesso del veicolo, nonché l'ordine al Conservatore del Pubblico Registro Automobilistico
(PRA) di effettuare le relative annotazioni.
Il giudizio di primo grado, iscritto al n. 5946/2019 R.G. ed assegnato alla Dott.ssa
Mariateresa Nugnes, vedeva la costituzione del Sig. all'udienza del 29.10.2019, Pt_1 tramite comparsa di costituzione e risposta. In tale sede, il convenuto contestava nel merito l'asserito acquisto del veicolo e, in via preliminare, eccepiva l'avvenuta prescrizione del diritto azionato dall'attore.
Il costituitosi senza l'ausilio di un difensore, produceva quale unico documento un CP_1 certificato PRA, la cui valenza probatoria veniva recisamente contestata dal patrocinio del convenuto in quanto non sottoscritto dal Sig. Pt_1
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 325/2020, depositata il 28.05.2020 e mai notificata, accoglieva la domanda attorea, dichiarando l'avvenuta vendita dell'autovettura in data 21.09.2004 e ordinando la trascrizione al PRA.
Pa Condannava inoltre il Sig. ari a rifondere all'attore le spese di trascrizione e ogni onere connesso al possesso del bene successivamente a tale data, compensando le spese di lite.
Avverso tale pronuncia, il Sig. interponeva appello con atto di citazione notificato in Pt_1 data 05.10.2020, reiterando le conclusioni già formulate in primo grado, in particolare l'accertamento della prescrizione del diritto azionato e l'insussistenza della compravendita.
Il giudizio d'appello, iscritto al n. 5992/2020 R.G., veniva assegnato al Dott. Luca Deli.
L'appellato pur ritualmente citato, non si costituiva ed era dichiarato contumace CP_1 all'udienza cartolare del 27.05.2021.
Dopo vari rinvii, la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento fuori udienza del 16.09.2024.
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
Il presente appello è fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
1. Sulla violazione del principio dell'accordo tra le parti e dell'onere della prova.
Il Giudice di Pace ha erroneamente fondato la propria decisione sull'unico documento prodotto dall'allora attore, il certificato PRA. Tale documento, sebbene recante l'autentica della sottoscrizione del Sig. da parte di un pubblico ufficiale, non recava in alcun CP_1 modo la firma o la partecipazione del Sig. asserito acquirente. Pt_1
Tale impostazione viola principi cardine del diritto civile e processuale. In primis, il principio sancito dall'art. 1321 c.c., secondo il quale un contratto, fonte di diritti e obblighi, richiede l'accordo di entrambe le parti.
2 L'assenza della sottoscrizione dell'appellante sul documento pretesamente probatorio Pt_1 impedisce di ravvisare un valido accordo negoziale a suo carico. Nessun altro elemento probatorio, come un atto di vendita o una prova testimoniale, è stato fornito dall'originario attore per dimostrare la sussistenza di tale accordo.
In secondo luogo, la sentenza di primo grado ha errato nell'applicazione del principio dell'onere della prova, codificato dall'art. 2697 c.c..
Secondo tale norma, chi intende far valere un diritto in giudizio è tenuto a provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nel caso di specie, il Sig. non ha fornito alcuna CP_1 prova idonea a dimostrare l'avvenuta compravendita dell'autoveicolo. Un documento unilaterale, per giunta non firmato dalla controparte a cui si intende opporre, non può in alcun modo fare prova contro quest'ultima .
La pretesa di vendita è apparsa priva di qualsivoglia supporto probatorio, fino a non ricordare nemmeno il prezzo di alienazione.
Nel Nostrò ordinamento giuridico il trasferimento di proprietà di un veicolo non si perfeziona esclusivamente con la registrazione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico)
o con un atto unilaterale del venditore, bensì richiede un accordo tra le parti (il consenso del venditore e dell'acquirente) e, per la sua opponibilità a terzi, la successiva registrazione.
Il Certificato di Proprietà Digitale (CDPD), che ha sostituito il vecchio CdP cartaceo, è un documento che attesta l'attuale intestatario del veicolo registrato al PRA.
La sua funzione principale è quella di rendere pubblica la situazione giuridica del veicolo e consentire la trascrizione degli atti di trasferimento.
Nel caso specifico, il fatto che si tratti di un veccho CDP e che tale certificato risulti sottoscritto e autenticato esclusivamente dal presunto venditore (L'APPELLATO ) e non anche dal presunto acquirente ( L'APPELLANTE ) è il punto critico.
l'appellante rileva dunque esattamente che un atto sottoscritto solo dalL' asserito venditore è un atto unilaterale.
Un contratto di compravendita, per sua natura, è un atto bilaterale che richiede la manifestazione di volontà di entrambe le parti: l'alienante (venditore) che intende cedere la proprietà e l'acquirente che intende acquisirla.
La sola firma del venditore, seppur autenticata, attesta la sua dichiarazione di aver venduto il veicolo, ma non prova l'accettazione di tale vendita da parte del terzo.
In assenza della firma o di un'altra forma di manifestazione di consenso del terzo acquirente sul CdP o su un separato atto di vendita, non c'è una prova documentale del perfezionamento del contratto di compravendita tra le due parti.
3
Quando come nella vicenda il presunto acquirente nega recisamente di essere proprietario
e contesta il trasferimento, l'onere della prova ricade sul soggetto che sostiene l'avvenuto trasferimento (il presunto venditore).
Un certificato del PRA firmato unilateralmente dal venditore non è considerato una prova sufficiente in caso di contestazione della proprietà da parte del presunto acquirente, proprio perché manca la dimostrazione del consenso di quest'ultimo all'acquisto. La registrazione al
PRA, pur essendo fondamentale per la regolarizzazione e l'opponibilità a terzi, si basa su atti che dovrebbero riflettere un accordo già avvenuto. Se l'accordo è negato, la sola registrazione non basta a superare la contestazione in sede giudiziale.
Per provare validamente il trasferimento di proprietà di un veicolo, soprattutto in caso di contestazione, sarebbero generalmente necessari documenti che attestino il consenso di entrambe le parti, come ad esempio:
Un atto di vendita (ad esempio, un atto unilaterale di vendita con data certa e firma autenticata del venditore, a condizione che l'acquirente abbia dato il suo consenso in altra forma provabile, o meglio ancora un contratto di compravendita firmato da entrambe le parti).
La sottoscrizione del CdP da parte di entrambi (venditore e acquirente) con autentica delle firme.
Altre prove che dimostrino l'effettivo passaggio di proprietà e l'accettazione da parte del terzo, come la prova del pagamento del prezzo, la consegna delle chiavi, l'assicurazione del veicolo a nome del terzo, ecc.
2. Sull'eccezione di prescrizione del diritto azionato.
L'appellante ha altresì correttamente eccepito l'avvenuta prescrizione del diritto fatto valere dal Sig. eccezione che il Giudice di Pace ha omesso di considerare. Sebbene il CP_1 diritto di proprietà non sia prescrittibile, la domanda volta a ottenere la dichiaratoria della perdita della proprietà per avvenuta vendita è soggetta all'ordinario termine decennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2946 c.c..
Nella fattispecie, il Sig. ha affermato che la presunta compravendita sarebbe CP_1 avvenuta in data 15.09.2008. La domanda giudiziale, tuttavia, è stata notificata solo il
30.07.2019. Ne consegue che, al momento della proposizione dell'azione, erano trascorsi quasi undici anni dalla data della pretesa vendita, superando abbondantemente il termine decennale previsto dalla legge. L'eccezione di prescrizione, pertanto, si rivela pienamente fondata e preclusiva dell'accoglimento della domanda attorea.
Sull'interesse concreto alla causa dell'appellante.
Non può, da ultimo, essere sottovalutato l'interesse concreto del Sig. alla causa, che Pt_1 va ben oltre il residuale valore del bene. La soccombenza in primo grado lo avrebbe
4 dichiarato proprietario di un veicolo obsoleto (immatricolato nel 1996) che egli non possiede e di cui ignora l'ubicazione.
Ancora più grave, l'autovettura risulta gravata da due provvedimenti di fermo amministrativo per debiti erariali contratti dal Sig. Ciò significa che, per poter CP_1 rottamare il mezzo, il Sig. sarebbe stato costretto a localizzarlo e, soprattutto, a Pt_1 saldare debiti non suoi. Questa situazione evidenzia ulteriormente l'infondatezza e la vessatorietà della domanda originaria.
Per tutte le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 Controparte_1 deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 325/2020 del Giudice di Pace di Treviso, Dott.ssa Maria Teresa Nugnes, rigetta tutte le domande proposte dal Sig. nei confronti del Sig. Controparte_1 Parte_1
2. DICHIARA l'avvenuta prescrizione del diritto azionato dal Sig. CP_1
.
[...]
3. CONDANNA il Sig. a rimborsare al Sig. Controparte_1 Parte_1 le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano come segue:
o Per il primo grado: EURO 800,00 Oltre rimborso forfettario spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
o o Per il grado d'appello: EURO 1200 Oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Treviso, 20 maggio 2025
Il Giudice
Il Giudice
dott. Deli Luca
5