Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 26/11/2025, n. 21218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21218 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21218/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00424/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 424 del 2024, proposto da
MI AR, rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Corte Coi, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale Veneto - Ambito Territoriale per la Provincia di Venezia, l’Istituto Professionale per i Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera “Andrea Barbarigo” di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
di AV ON, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
• del provvedimento prot. n. 3747 del 02/11/2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Direzione Generale - Ufficio I - Ufficio Ambito Territoriale di Venezia, comunicato in data 03/11/2022, che disponeva l'esclusione della dott.ssa AR MI dalla classe di concorso A012 "Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado” di seconda fascia delle graduatorie provinciali della provincia di Venezia;
• del provvedimento prot. n. 3758 del 03/11/2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Direzione Generale - Ufficio I - Ufficio Ambito Territoriale di Venezia, comunicato in data 03/11/2022, che disponeva la nullità e l'inefficacia della proposta di assunzione con contratto a tempo determinato prot. n. 7827 del 31/08/2022 nei confronti della dott.ssa AR MI;
• del provvedimento prot. n. 15599 del 03/11/2022 dell'Istituto professionale per i servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera “Andrea Barbarigo” - I.P.S.E.O.A. di Venezia, comunicato in data 03/11/2022, che decretava la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato prot. n. 12283 del 05/09/2022 stipulato con la dott.ssa AR MI e dichiarava l'irrilevanza giuridica del conseguente rapporto di lavoro;
• del provvedimento prot. n. 15065 del 24/10/2022, datato 17/10/2022, dell'Istituto professionale per i servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera “Andrea Barbarigo” - I.P.S.E.O.A. di Venezia, comunicato in data 25/11/2022, recante la verifica negativa dei titoli in quanto "la mancanza di una annualità di storia afferente alla 1^ annualità (contemporanea o moderna) comporta che la docente non ha il titolo di accesso alla cdc A012", nonché la rideterminazione del punteggio relativo alla classe di concorso A-22;
• della Nota 1 della Tabella A del D.P.R. n. 19/2016 come sostituita dal D.M. n. 259/2017 (ex Nota 1 della Tabella A del D.M. n. 39/1998), nella parte in cui, per la classe di concorso A-12 (ex 50/A) "Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado", stabilisce il rinvio alla Tabella A/1 del D.P.R. n. 19/2016 (ex Tabella A/4 del D.M. n. 39/1998);
• della Tabella A/1 del D.P.R. n. 19/2016 (ex Tabella A/4 del D.M. n. 39/1998) nella parte in cui, per la classe di concorso A-12 (ex 50/A) "Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado", prevede che l'esame di Storia medioevale sia omogeneo a Storia (2^ Annualità) anziché a Storia (1^ Annualità);
• di ogni altro atto preparatorio, presupposto, preordinato o consequenziale, ancorché ignoto o non conosciuto, comunque connesso;
nonché per il risarcimento del danno patrimoniale subito .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale Veneto - Ambito Territoriale per la Provincia di Venezia e dell’Istituto Professionale per i Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera “Andrea Barbarigo” di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 la dott.ssa IA RO OL e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 24 ottobre 2022, l’Istituto professionale per i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera “Andrea Barbarigo” di Venezia ha annullato il precedente atto di data 17 ottobre 2022 trasmesso alla ricorrente ed ha comunicato la ‘verifica negativa’ dei suoi titoli, avendo riscontrato "la mancanza di una annualità di storia afferente alla 1^ annualità (contemporanea o moderna)” e, di conseguenza, la mancanza del requisito di accesso alla classe di concorso A012 e la rideterminazione del suo punteggio relativo alla classe di concorso A-22.
Con l’atto n. 3747 del 2 novembre 2022, l’Ufficio scolastico regionale per il Veneto ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla classe di concorso A012 "Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado” della seconda fascia delle graduatorie provinciali della provincia di Venezia.
In data 3 novembre 2022, l’Ufficio scolastico ha dichiarato la nullità e l'inefficacia di una precedente proposta di assunzione con contratto a tempo determinato, di data 31 agosto 2022, e l'Istituto professionale “Andrea Barbarigo” ha risolto il contratto di lavoro a tempo determinato, concluso in data 5 settembre 2022.
2. Con un ricorso innanzi al Tribunale di Venezia, sezione lavoro, l’interessata ha contestato la legittimità di tali atti, deducendo di essere in possesso di tutti i requisiti per poter ottenere gli incarichi oggetto degli atti di autotutela.
3. Nel corso del giudizio civile, l’interessata ha chiesto al Tribunale la declaratoria del suo difetto di giurisdizione, in considerazione del provvedimento di data 26 gennaio 2023, di esclusione dalla graduatoria per la classe di concorso in questione.
4. Il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 172 del 15 marzo 2023, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice civile, rilevando la sussistenza della giurisdizione amministrativa, anche in considerazione della natura autoritativa del d.P.R. n. 19 del 2016, la cui tabella A/1 ha indicato i criteri di valutazione degli esami di storia del ‘vecchio ordinamento universitario’.
5. A seguito di tale declaratoria di difetto della giurisdizione, l’interessata ha proposto il ricorso indicato in epigrafe, notificato in data 14 dicembre 2023, formulando cinque motivi.
Con i primi quattro, è lamentata l’illegittimità degli atti impugnati, innanzitutto perché la ricorrente sarebbe in possesso del titolo di accesso previsto dalla seconda colonna della Tabella A del d.P.R. n. 19/2016 della classe di concorso A-12, per effetto dell’integrazione del vecchio ordinamento, poiché ella:
- il 7 aprile 2005 si è laureata in lettere (vecchio ordinamento) con indirizzo storico – archeologico, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
- tale laurea, in base alle previsioni della prima colonna della tabella A del d.P.R. n. 19/2016, sostituita dal D.M. n. 259 del 2017, è titolo di accesso alla classe di concorso A-12, purché, in base alla nota 1, il piano di studi seguito abbia compreso, tra gli altri, i corsi di "storia (due annualità o quattro semestralità) (Vedi Tab. A/1)";
- ha superato tali esami di storia greca e di storia romana ed ha anche conseguito dodici crediti per aver superato l'esame integrativo M-STO/01 di storia medioevale, presso l'Università di Ca' Foscari di Venezia.
La ricorrente pertanto ha dedotto che l’Amministrazione non avrebbe considerato la seconda colonna della menzionata Tabella A, sui titoli di accesso, denominata ‘integrazione vecchio ordinamento’ e dunque la conseguente possibilità dei candidati di integrare il proprio piano di studi - laddove carente di uno o più esami indicati nella prima colonna - con i crediti dei nuovi ordinamenti.
Inoltre, l’interessata ha dedotto vari profili di eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e contraddittorietà, nonché per violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.
Col quinto motivo, è stato chiesto il risarcimento dei danni conseguenti alla emanazione degli atti impugnati.
6. L’Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha chiesto che sia dichiarata l’incompetenza territoriale di questo Tribunale, nonché che il ricorso in riassunzione sia dichiarato inammissibile, perché ‘nuovo’ rispetto a quello proposto al Tribunale di Venezia e comunque sia respinto, perché infondato.
7. Con una memoria depositata il 18 settembre 2025, la ricorrente ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 1548 del 2025, con cui – con riferimento alla procedura concorsuale di cui al decreto dirigenziale n. 1081 del 2022 – è stato rilevato che ella è in possesso di tutti i requisiti per essere inserita nella classe di concorso in questione.
8. Ritiene il Collegio, in limine litis , che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale.
Con il ricorso in esame, l’interessata ha impugnato, tra l’altro, la nota 1 della tabella A del d.P.R. n. 19 del 2016, come sostituita dal decreto ministeriale n. 259 del 2017.
Ne consegue che, così come tale tabella ha rilevanza per tutto il territorio nazionale, allo stesso modo l’eventuale sentenza che ne disponesse l’annullamento avrebbe efficacia su tutto il territorio nazionale.
9. Va inoltre respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso in riassunzione, per violazione dell’art. 11 del codice del processo amministrativo.
Contrariamente a quanto dedotto dall’Amministrazione resistente, quando il giudice ordinario abbia dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e l’azione sia riproposta innanzi al giudice amministrativo, gli effetti conservativi dell’atto di riassunzione si producono in conseguenza del rispetto del relativo termine, ben potendo il ricorrente sviluppare, oltre che riprodurre, gli argomenti difensivi già formulati innanzi al giudice civile.
Infatti, il ricorrente può - anzi, deve - adattare la sua esposizione alle diverse caratteristiche del processo dinanzi al quale il giudizio debba proseguire quando il primo giudice abbia declinato la propria giurisdizione, allorché la translatio iudicii determini, come nel caso di specie, il passaggio da un processo esclusivamente di cognizione sul rapporto ad uno di tipo prevalentemente impugnatorio.
In questi casi, l’atto di prosecuzione assume necessariamente la forma di una riproposizione della domanda, stante i dovuti adattamenti della prospettazione dei motivi di ricorso al diverso petitum , piuttosto che quella propria dell’atto di riassunzione, regolato dall'art. 125 bis disp. att. c.p.c. che, invece, si verifica allorché il giudice dinanzi al quale prosegua il giudizio sia munito di giurisdizione con le medesime caratteristiche del primo.
Ciò comporta che, col ricorso in esame, ben avrebbe potuto parte ricorrente contestare anche i provvedimenti amministrativi medio tempore emanati, dunque anche l’atto di esclusione dalla graduatoria n. 207 del 24 gennaio 2023 - oggetto di separato ricorso - emanato per le stesse ragioni che hanno condotto all’adozione degli atti contestati innanzi al Tribunale di Venezia.
D’altra parte, tutte le tesi contenute nel ricorso già erano state esposte nel ricorso introduttivo del giudizio civile, nel quale era stata ben evidenziata la causa petendi ed erano stati chiaramente dedotti i motivi - sostanzialmente riproposti in questa sede - per i quali gli atti amministrativi si sarebbero dovuti considerare illegittimi, tanto che la stessa Amministrazione, a p. 7 della sua memoria difensiva, ha chiesto che il ricorso sia respinto ‘per le ragioni già esposte in sede di giudizio svoltosi avanti al giudice ordinario’.
10. Passando all’esame delle censure proposte, ritiene il Collegio che il primo motivo risulta fondato e va accolto.
Rileva al riguardo la sentenza della Settima Sezione del Consiglio di Stato n. 1548 del 24 febbraio 2025, con cui è stato accolto l’appello proposto dalla attuale ricorrente avverso la sentenza di questo Tribunale n. 4637 del 2024.
Con riferimento alla procedura concorsuale straordinaria indetta dall’allora Ministero dell’Istruzione con decreto dirigenziale n. 1081 del 2022, il Consiglio di Stato ha affermato che ‘il piano di studi seguito dalla ricorrente per conseguire la laurea in lettere nel vigore del vecchio ordinamento accademico, come integrato ex post con l’esame in storia medievale, sono idonei ad abilitare la stessa per la classe di insegnamento A-12’ .
Con argomentazioni che il Collegio condivide e fa proprie, il Consiglio di Stato ha chiarito che dal vigente quadro normativo emerge che non è necessario lo svolgimento di esami di storia afferenti alle due distinte annualità come prefigurate nella precedente tabella A/1, vieppiù in conseguenza della tabella allegata al successivo decreto ministeriale 22 dicembre 2023, n. 255, che ha eliminato la suddivisione in annualità, avvalorando siffatta ricostruzione.
11. Per quanto riguarda la rilevanza del ‘giudicato esterno’, va richiamata la pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione - benché elaborata nel diverso ambito dei rapporti tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria - per la quale il giudicato riguardante un anno di imposta rileva anche nei successivi rapporti dinamici di natura tributaria: una volta divenuta soccombente in un giudizio su cui si è formato il giudicato favorevole al contribuente, per i successivi rapporti rileva la regula iuris enunciata in sede giurisdizionale (per tutte, Cass., 16 giugno 2006, n. 13916; 24 ottobre 2025, n. 28226).
Lo stesso si deve affermare nel processo amministrativo, quando un candidato partecipi a più concorsi indetti dall’Amministrazione scolastica e una sentenza del giudice amministrativo abbia accertato la sussistenza di un determinato requisito per partecipare ad una medesima tipologia di procedura: nelle altre procedure in cui rilevi lo stesso requisito, il giudicato comporta che la questione non possa essere più posta in discussione.
12. Pertanto, i provvedimenti impugnati vanno annullati.
13. Resta da esaminare la domanda risarcitoria, proposta col quinto motivo del ricorso.
14. Ritiene il Collegio che tale domanda vada respinta.
Perché possa essere condannata l’Amministrazione nel caso di cattivo esercizio del suo potere, occorre che sussista la sua rimproverabilità.
Nella specie, la ricorrente nulla ha dedotto sulla ingiustificabilità dell’emanazione degli atti impugnati, che peraltro a suo tempo sono stati considerati legittimi con la sentenza poi riformata dal Consiglio di Stato.
D’altra parte, dall’esame della documentazione acquisita e dalle circostanze accertate nel corso del giudizio non emerge alcun elemento tale da far ritenere giustificato l’accoglimento della domanda risarcitoria.
15. Per le ragioni che precedono, il ricorso in parte va accolto, con l’annullamento - nei limiti dell’interesse della ricorrente - degli atti impugnati e in parte va respinto, quanto alla domanda risarcitoria.
16. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, tenuto conto della novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Terza Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 424 del 2024, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto annulla, nei limiti dell’interesse della ricorrente, gli atti impugnati. Respinge la domanda risarcitoria.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO SE, Presidente
IA RO OL, Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA RO OL | RO SE |
IL SEGRETARIO