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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/06/2025, n. 2638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2638 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 19 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 4885/2024 del R.G. promossa da:
Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Basilio Puglia
-Ricorrente-
CONTRO
Controparte_2
rappr. e dif. dagli Avv.ti Carlo Malinconico e Domenico Gentile Bottari
CP_3
rappr. e dif. da avv. Francesca Mastrorilli
-Resistenti-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 10.04.2024, l'istante in epigrafe indicata, premesso che: con sentenza del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro (all.1), era stata dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato a suo tempo stipulato con con Controparte_2
1 riconoscimento del proprio diritto alla riammissione in servizio ed alla corresponsione delle retribuzioni maturate sino all'effettivo ripristino dello stesso rapporto di lavoro;
che, in ottemperanza alla cennata sentenza, provvedeva al pagamento delle retribuzioni Controparte_2 spettanti, versando in suo favore le relative somme al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per l'importo netto di € 42.400,00; che in data
07.11.2008 la ricorrente sottoscriveva con la società un verbale di conciliazione in sede sindacale con il quale, da un lato, veniva prevista la restituzione del trattamento economico liquidato da in CP_2 difetto di prestazione lavorativa per l'effetto del disposto giudiziale
(pari alla somma di € 66.040,34) e, dall'altro, veniva previsto il consolidamento dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato con anzianità convenzionale valida a tutti gli effetti dalla data della effettiva riammissione in servizio, 17.07.2006; lamentava tuttavia che, nonostante il chiaro testo dell'accordo e la restituzione a , in Controparte_2 base a concorde piano di rientro, delle somme liquidate al lordo dei contributi fiscali e previdenziali, la parte datoriale avesse mancato di effettuare il versamento previdenziale a regolarizzazione della posizione contributiva relativa al periodo di cui alla sentenza sopracitata, come appreso dall'esame dell'estratto contributivo.
Dunque, previa formale ma infruttuosa diffida nei riguardi sia di
[...] sia di a “documentare il versamento degli oneri Controparte_2 CP_3 previdenziali, riferiti al periodo antecedente alla data di effettiva riammissione in servizio (arco temporale 31.07.2002 – 17.07.2006) e conseguente aggiornamento dell'estratto conto contributivo” ovvero a restituire “le somme relative agli oneri previdenziali illegittimamente percepite dal datore di lavoro a seguito della sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale”, a fronte dell'inerzia degli enti convenuti, conveniva in giudizio e chiedendo Controparte_2 CP_3 di:
“1) accertare se la convenuta abbia provveduto o meno Controparte_2 al versamento degli oneri previdenziali relativi alle retribuzioni corrisposte in esecuzione della sentenza resa dal Tribunale di Bari, Sez.
Lavoro intercorsa tra le parti e, in caso positivo, ordinare all la CP_3
2 regolarizzazione dell'estratto conto contributivo del ricorrente per il periodo concernenti la suddetta sentenza (31.07.2002 – 17.07.2006);
2) nell'ipotesi di accertamento del mancato versamento, da parte del datore di lavoro, della contribuzione per il periodo di cui al punto sub 1) che precede, condannare in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore del ricorrente, della somma di euro 7.193,95 e, comunque, di quella – differente, anche maggiore - corrispondente alle ritenute contributive operate rispetto all'importo lordo di euro 66.040,34 indicato nel verbale di conciliazione del 7.11.2008, oltre a interessi e rivalutazione monetaria come per legge”.
Costituendosi in giudizio, in via preliminare, Controparte_2 precisava che, in ossequio alla predetta sentenza del Tribunale di Bari,
Sezione Lavoro, riammetteva in servizio la ricorrente e liquidava in favore di quest'ultima, a titolo di retribuzioni per periodi non lavorati la somma lorda di € 66.040,34, come da cedolino paga di ottobre e novembre 2006
(docc. 3 e 4); dichiarava di aver correttamente ed integralmente adempiuto i propri oneri retributivi e contributivi, segnatamente, sia la quota a carico lavoratore trattenuta in busta paga, sia quella a carico dell'azienda, come risulterebbe dai cedolini di ottobre e novembre 2006 e dal modello CUD 2007 all'odierna ricorrente (doc.5); affermava che il disallineamento dei dati sulla piattaforma digitale dell sarebbe stato CP_3 dovuto al notorio problema di natura tecnica che concerneva la visibilità dei contributi versati da nel periodo dal 2000 al 2010 e che avrebbe CP_2 interessato numerosi lavoratori. Eccepiva quindi l'infondatezza della domanda, avanzata dalla ricorrente, di vedersi corrisposte le somme richieste in ricorso;
eccepiva in ogni caso l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, anche per effetto di quanto pattuito nel verbale di conciliazione sottoscritto inter partes. Concludeva per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio anche l il quale eccepiva, CP_3 pregiudizialmente, la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. di parte ricorrente, il difetto di legittimazione passiva. Laddove invece la domanda proposta dal ricorrente fosse stata diretta ad ottenere la regolarizzazione contributiva, eccepiva la prescrizione quinquennale dei
3 contributi. Concludeva per l'inammissibilità della domanda e, comunque, per il rigetto della stessa, con vittoria delle spese di giudizio.
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi e nei limiti di seguito esposti sulla base di motivazioni analoghe a quelle espresse dalla Corte di Appello di Bari con sentenza n. 1260/2024, pubbl. il 15.10.2024.
Non vi è, pertanto, motivo di discostarsi dalle ragioni espresse in detta decisione, che si fanno proprie in questa sede.
Ciò posto, le assorbenti considerazioni che seguono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della “ragione più liquida” consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell' ordine delle questioni da trattare, di cui all' art. 276 cpc , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall' art. 111 Cost.
, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza 21-6-2017, n. 15350;
Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-6-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-
2016, n. 23531; Sez. lavoro Ordinanza, 19-08-2016, n. 17214; Cass.
12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U. 08-05-2014 n. 9936; Cass. 28-05.2014 n.
12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del
13.07.2017 nonché Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07.12.2017; Trib. Milano
Sez. lavoro 10.05.2016).
Mette conto rilevare che mediante verbale di conciliazione sindacale del
7 novembre 2008 ha conciliato con una vertenza CP_1 CP_2 pendente in tema di conversione di contratto a termine e, in cambio di una nuova assunzione a tempo indeterminato a far data appunto dal 17 luglio
2006 (data di effettiva riammissione in servizio: v. art. 7 del verbale), aveva rinunciato agli effetti giuridici ed economici della pronuncia di primo grado favorevole (ma non definitiva) del Tribunale di Bari;
per
4 l'effetto, si era altresì impegnata a restituire a la somma CP_2 di 66.040,34 euro, pari agli «importi complessivamente liquidati dall per i periodi non lavorati», «il tutto secondo lo specifico Pt_1 piano di rateizzazione condiviso con la società» e risultante da apposito allegato al cennato verbale di conciliazione, controfirmato da entrambe le parti, il quale prevedeva 180 rate mensili pari a 366,89 euro ciascuna.
Nel corso di pagamento rateale della somma NA ha però scoperto che non risultava aver mai pagato i contributi in relazione al CP_2 periodo “di non lavoro”, ovvero quello dal 31.07.2002 al 17.07.2006.
A prescindere da tale questione, però, vi è che con l'art. 13 dell'accordo transattivo il lavoratore si è impegnato a «restituire alla Società gli importi complessivamente liquidati dall'azienda per i periodi non lavorati pari a 66.040,34 (Euro sessantaseimilaquaranta-34) secondo lo specifico piano di rateizzazione condiviso con la Società». Facendo leva sul termine
“restituire”, la lavoratrice assume che non può essere restituito ciò che non è stato mai versato, vale a dire la contribuzione omessa, e che, diversamente opinando, si consentirebbe alla società datrice di lavoro un indebito arricchimento.
Non v'è dubbio che con la suddetta transazione non sono stati modificati aspetti afferenti al preesistente rapporto, bensì se ne sono generati di nuovi intervenendo sulle condizioni e sulle modalità di restituzione delle somme ivi menzionate, che non hanno più alcun riferimento causale alla retribuzione comprensiva di contribuzione.
Del resto, come espressamente convenuto dalle stesse parti, il verbale di conciliazione prodotto in atti ha natura di accordo (transattivo e) novativo (v. punto 14 terzo capoverso). Esso non è stato impugnato dalla lavoratrice per dolo oppure errore e, stante il suo chiaro suo tenore letterale, non consente interpretazioni diverse laddove stabilisce l'obbligo a carico di quest'ultima di corrispondere al datore di lavoro la somma complessiva di euro 66.040,34, «con la rateizzazione concordata fra le parti».
5 È noto che l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti. Ne consegue che – al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso – il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero (Cass. n.
15444 del 2011) se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo, che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso (Cass. n. 5674 del 2020, in motivazione).
Come accennato, nella specie il verbale di conciliazione non solo costituisce espressamente, per volontà delle stesse parti, un nuovo
“accordo generale novativo” (si rammenta all'uopo che con la transazione
“generale” le parti in lite chiudono definitivamente ogni contestazione su tutti i loro pregressi rapporti, costituendo una nuova situazione, all'interno della quale non è necessario individuare una concessione in relazione ad ogni singola vicenda implicata nel contratto, potendo la concessione di ciascuna parte tradursi anche nel totale sacrificio di una sola posizione, relativa ad uno dei vari affari coinvolti nel componimento di interessi, v. Cass. n. 5139 del 2003), ma dà atto altresì che le parti medesime (v. punti 2,3 e 4) rinunciano «agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio», per cui non vengono modificati aspetti afferenti al preesistente rapporto, ma se ne generano di nuovi intervenendo sulle condizioni e sulle modalità di restituzione delle somme ivi menzionate.
Pertanto, una volta riconosciuto l'ammontare del debito quale “liquidato dall ”, così come concordemente determinato in base al verbale di Pt_1 conciliazione sindacale, non è ammissibile, se non sulla scorta di
6 comprovati dati errati ed inesatti, la successiva contestazione della quantificazione (v. sul punto Cass. n. 23093 del 2016).
Ed allora non può che concludersi che, nell'ambito della conciliazione – avente, come detto, carattere transattivo e novativo – le parti erano libere di pattuire, nella loro autonomia, le rispettive controprestazioni laddove l'importo che l'istante si è impegnato a restituire rappresentava, in sostanza, il costo dell'operazione imposto dalla sentenza di primo grado a carico di per l'arco temporale in cui non vi era stata CP_2 alcuna prestazione, nessun rapporto lavorativo e nessuna valida posizione contributiva.
In altre parole, nel contemplare l'aliquid datum e l'aliquid retentum, nel mentre si stabiliva che la lavoratrice non aveva diritto ad alcuna retribuzione né ad alcun contributo previdenziale, a carico di
[...]
, per il periodo antecedente la nuova assunzione con effetto da CP_2 luglio 2006, ben potevano i contraenti convenire che, in cambio di un diritto alla assunzione (all'epoca della conciliazione ancora sub iudice), lo stesso lavoratore si obbligasse a corrispondere all'azienda un importo complessivo pari, come detto, al costo dell'operazione imposto dalla sentenza di primo grado.
La somma non aveva, quindi, natura retributiva (e/o contributiva), sicché non poteva darsi luogo ad alcuna questione relativa a lordo e netto (cfr., in termini, anche Corte d'Appello di Firenze, sentenza n. 421/2017 del 6 aprile 2017).
L'impegno restitutorio assunto nell'accordo concerneva, piuttosto, un importo predeterminato nell'ammontare, senza alcuna specificazione in termini di lordo-netto e, soprattutto, senza alcun riferimento agli oneri previdenziali per il periodo di non lavoro (cfr., Corte d'Appello di
Firenze, n. 421/2017, cit.).
7 D'altra parte, in alcuna pattuizione del verbale di conciliazione e neppure nell'allegato piano di rateizzazione viene fatto alcun riferimento a somme corrisposte a titolo retributivo e/o contributivo.
Né può qui trovare ingresso un'eventuale domanda restitutoria ovvero di ripetizione di indebito, atteso che quanto versato dalla lavoratrice rappresenta adempimento di uno specifico obbligo assunto del richiamato accordo conciliativo.
Per cui tale eventuale domanda avrebbe dovuto postulare la previa impugnativa del citato contratto transattivo per vizio del consenso, che in questo giudizio, però, non è stata proposta.
Senza contare che (cfr. Cass. n. 72 del 2011; Cass. n. 5141 del 2003), ai sensi dell'art. 1969 c.c. (propriamente applicabile in tema di contratto di transazione), è rilevante il solo errore di diritto sulla situazione costituente presupposto della res controversa (e, quindi, su un antecedente logico della transazione) e non quello che cade su una questione che sia stata oggetto di controversia (o che avrebbe potuto formare oggetto di controversia, cosiddetto caput controversum) (in termini anche Cass. n.
17015 del 2007, la quale in applicazione di tale principio ha ritenuto che non è annullabile la transazione con la quale le parti abbiano convenuto un determinato corrispettivo come incentivo all'esodo ed a tacitazione di tutti i diritti del lavoratore in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto, in tal caso, l'errore, incidendo sulle reciproche concessioni, attiene direttamente all'oggetto della transazione e non già ad un suo presupposto).
Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Resta assorbita ogni ulteriore eccezione.
8 La natura della controversia, la peculiarità della fattispecie e la complessità dell'accertamento fattuale sotteso alle questioni esaminate giustificano la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti in causa.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente sul ricorso proposto da Controparte_1 nel proc. n. 4885/2024 nei confronti di e , ogni Controparte_2 CP_3 diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensate le spese di lite
Bari, 19 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
9
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 19 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 4885/2024 del R.G. promossa da:
Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Basilio Puglia
-Ricorrente-
CONTRO
Controparte_2
rappr. e dif. dagli Avv.ti Carlo Malinconico e Domenico Gentile Bottari
CP_3
rappr. e dif. da avv. Francesca Mastrorilli
-Resistenti-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 10.04.2024, l'istante in epigrafe indicata, premesso che: con sentenza del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro (all.1), era stata dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato a suo tempo stipulato con con Controparte_2
1 riconoscimento del proprio diritto alla riammissione in servizio ed alla corresponsione delle retribuzioni maturate sino all'effettivo ripristino dello stesso rapporto di lavoro;
che, in ottemperanza alla cennata sentenza, provvedeva al pagamento delle retribuzioni Controparte_2 spettanti, versando in suo favore le relative somme al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per l'importo netto di € 42.400,00; che in data
07.11.2008 la ricorrente sottoscriveva con la società un verbale di conciliazione in sede sindacale con il quale, da un lato, veniva prevista la restituzione del trattamento economico liquidato da in CP_2 difetto di prestazione lavorativa per l'effetto del disposto giudiziale
(pari alla somma di € 66.040,34) e, dall'altro, veniva previsto il consolidamento dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato con anzianità convenzionale valida a tutti gli effetti dalla data della effettiva riammissione in servizio, 17.07.2006; lamentava tuttavia che, nonostante il chiaro testo dell'accordo e la restituzione a , in Controparte_2 base a concorde piano di rientro, delle somme liquidate al lordo dei contributi fiscali e previdenziali, la parte datoriale avesse mancato di effettuare il versamento previdenziale a regolarizzazione della posizione contributiva relativa al periodo di cui alla sentenza sopracitata, come appreso dall'esame dell'estratto contributivo.
Dunque, previa formale ma infruttuosa diffida nei riguardi sia di
[...] sia di a “documentare il versamento degli oneri Controparte_2 CP_3 previdenziali, riferiti al periodo antecedente alla data di effettiva riammissione in servizio (arco temporale 31.07.2002 – 17.07.2006) e conseguente aggiornamento dell'estratto conto contributivo” ovvero a restituire “le somme relative agli oneri previdenziali illegittimamente percepite dal datore di lavoro a seguito della sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale”, a fronte dell'inerzia degli enti convenuti, conveniva in giudizio e chiedendo Controparte_2 CP_3 di:
“1) accertare se la convenuta abbia provveduto o meno Controparte_2 al versamento degli oneri previdenziali relativi alle retribuzioni corrisposte in esecuzione della sentenza resa dal Tribunale di Bari, Sez.
Lavoro intercorsa tra le parti e, in caso positivo, ordinare all la CP_3
2 regolarizzazione dell'estratto conto contributivo del ricorrente per il periodo concernenti la suddetta sentenza (31.07.2002 – 17.07.2006);
2) nell'ipotesi di accertamento del mancato versamento, da parte del datore di lavoro, della contribuzione per il periodo di cui al punto sub 1) che precede, condannare in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore del ricorrente, della somma di euro 7.193,95 e, comunque, di quella – differente, anche maggiore - corrispondente alle ritenute contributive operate rispetto all'importo lordo di euro 66.040,34 indicato nel verbale di conciliazione del 7.11.2008, oltre a interessi e rivalutazione monetaria come per legge”.
Costituendosi in giudizio, in via preliminare, Controparte_2 precisava che, in ossequio alla predetta sentenza del Tribunale di Bari,
Sezione Lavoro, riammetteva in servizio la ricorrente e liquidava in favore di quest'ultima, a titolo di retribuzioni per periodi non lavorati la somma lorda di € 66.040,34, come da cedolino paga di ottobre e novembre 2006
(docc. 3 e 4); dichiarava di aver correttamente ed integralmente adempiuto i propri oneri retributivi e contributivi, segnatamente, sia la quota a carico lavoratore trattenuta in busta paga, sia quella a carico dell'azienda, come risulterebbe dai cedolini di ottobre e novembre 2006 e dal modello CUD 2007 all'odierna ricorrente (doc.5); affermava che il disallineamento dei dati sulla piattaforma digitale dell sarebbe stato CP_3 dovuto al notorio problema di natura tecnica che concerneva la visibilità dei contributi versati da nel periodo dal 2000 al 2010 e che avrebbe CP_2 interessato numerosi lavoratori. Eccepiva quindi l'infondatezza della domanda, avanzata dalla ricorrente, di vedersi corrisposte le somme richieste in ricorso;
eccepiva in ogni caso l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, anche per effetto di quanto pattuito nel verbale di conciliazione sottoscritto inter partes. Concludeva per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio anche l il quale eccepiva, CP_3 pregiudizialmente, la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. di parte ricorrente, il difetto di legittimazione passiva. Laddove invece la domanda proposta dal ricorrente fosse stata diretta ad ottenere la regolarizzazione contributiva, eccepiva la prescrizione quinquennale dei
3 contributi. Concludeva per l'inammissibilità della domanda e, comunque, per il rigetto della stessa, con vittoria delle spese di giudizio.
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi e nei limiti di seguito esposti sulla base di motivazioni analoghe a quelle espresse dalla Corte di Appello di Bari con sentenza n. 1260/2024, pubbl. il 15.10.2024.
Non vi è, pertanto, motivo di discostarsi dalle ragioni espresse in detta decisione, che si fanno proprie in questa sede.
Ciò posto, le assorbenti considerazioni che seguono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della “ragione più liquida” consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell' ordine delle questioni da trattare, di cui all' art. 276 cpc , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall' art. 111 Cost.
, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza 21-6-2017, n. 15350;
Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-6-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-
2016, n. 23531; Sez. lavoro Ordinanza, 19-08-2016, n. 17214; Cass.
12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U. 08-05-2014 n. 9936; Cass. 28-05.2014 n.
12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del
13.07.2017 nonché Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07.12.2017; Trib. Milano
Sez. lavoro 10.05.2016).
Mette conto rilevare che mediante verbale di conciliazione sindacale del
7 novembre 2008 ha conciliato con una vertenza CP_1 CP_2 pendente in tema di conversione di contratto a termine e, in cambio di una nuova assunzione a tempo indeterminato a far data appunto dal 17 luglio
2006 (data di effettiva riammissione in servizio: v. art. 7 del verbale), aveva rinunciato agli effetti giuridici ed economici della pronuncia di primo grado favorevole (ma non definitiva) del Tribunale di Bari;
per
4 l'effetto, si era altresì impegnata a restituire a la somma CP_2 di 66.040,34 euro, pari agli «importi complessivamente liquidati dall per i periodi non lavorati», «il tutto secondo lo specifico Pt_1 piano di rateizzazione condiviso con la società» e risultante da apposito allegato al cennato verbale di conciliazione, controfirmato da entrambe le parti, il quale prevedeva 180 rate mensili pari a 366,89 euro ciascuna.
Nel corso di pagamento rateale della somma NA ha però scoperto che non risultava aver mai pagato i contributi in relazione al CP_2 periodo “di non lavoro”, ovvero quello dal 31.07.2002 al 17.07.2006.
A prescindere da tale questione, però, vi è che con l'art. 13 dell'accordo transattivo il lavoratore si è impegnato a «restituire alla Società gli importi complessivamente liquidati dall'azienda per i periodi non lavorati pari a 66.040,34 (Euro sessantaseimilaquaranta-34) secondo lo specifico piano di rateizzazione condiviso con la Società». Facendo leva sul termine
“restituire”, la lavoratrice assume che non può essere restituito ciò che non è stato mai versato, vale a dire la contribuzione omessa, e che, diversamente opinando, si consentirebbe alla società datrice di lavoro un indebito arricchimento.
Non v'è dubbio che con la suddetta transazione non sono stati modificati aspetti afferenti al preesistente rapporto, bensì se ne sono generati di nuovi intervenendo sulle condizioni e sulle modalità di restituzione delle somme ivi menzionate, che non hanno più alcun riferimento causale alla retribuzione comprensiva di contribuzione.
Del resto, come espressamente convenuto dalle stesse parti, il verbale di conciliazione prodotto in atti ha natura di accordo (transattivo e) novativo (v. punto 14 terzo capoverso). Esso non è stato impugnato dalla lavoratrice per dolo oppure errore e, stante il suo chiaro suo tenore letterale, non consente interpretazioni diverse laddove stabilisce l'obbligo a carico di quest'ultima di corrispondere al datore di lavoro la somma complessiva di euro 66.040,34, «con la rateizzazione concordata fra le parti».
5 È noto che l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti. Ne consegue che – al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso – il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero (Cass. n.
15444 del 2011) se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo, che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso (Cass. n. 5674 del 2020, in motivazione).
Come accennato, nella specie il verbale di conciliazione non solo costituisce espressamente, per volontà delle stesse parti, un nuovo
“accordo generale novativo” (si rammenta all'uopo che con la transazione
“generale” le parti in lite chiudono definitivamente ogni contestazione su tutti i loro pregressi rapporti, costituendo una nuova situazione, all'interno della quale non è necessario individuare una concessione in relazione ad ogni singola vicenda implicata nel contratto, potendo la concessione di ciascuna parte tradursi anche nel totale sacrificio di una sola posizione, relativa ad uno dei vari affari coinvolti nel componimento di interessi, v. Cass. n. 5139 del 2003), ma dà atto altresì che le parti medesime (v. punti 2,3 e 4) rinunciano «agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio», per cui non vengono modificati aspetti afferenti al preesistente rapporto, ma se ne generano di nuovi intervenendo sulle condizioni e sulle modalità di restituzione delle somme ivi menzionate.
Pertanto, una volta riconosciuto l'ammontare del debito quale “liquidato dall ”, così come concordemente determinato in base al verbale di Pt_1 conciliazione sindacale, non è ammissibile, se non sulla scorta di
6 comprovati dati errati ed inesatti, la successiva contestazione della quantificazione (v. sul punto Cass. n. 23093 del 2016).
Ed allora non può che concludersi che, nell'ambito della conciliazione – avente, come detto, carattere transattivo e novativo – le parti erano libere di pattuire, nella loro autonomia, le rispettive controprestazioni laddove l'importo che l'istante si è impegnato a restituire rappresentava, in sostanza, il costo dell'operazione imposto dalla sentenza di primo grado a carico di per l'arco temporale in cui non vi era stata CP_2 alcuna prestazione, nessun rapporto lavorativo e nessuna valida posizione contributiva.
In altre parole, nel contemplare l'aliquid datum e l'aliquid retentum, nel mentre si stabiliva che la lavoratrice non aveva diritto ad alcuna retribuzione né ad alcun contributo previdenziale, a carico di
[...]
, per il periodo antecedente la nuova assunzione con effetto da CP_2 luglio 2006, ben potevano i contraenti convenire che, in cambio di un diritto alla assunzione (all'epoca della conciliazione ancora sub iudice), lo stesso lavoratore si obbligasse a corrispondere all'azienda un importo complessivo pari, come detto, al costo dell'operazione imposto dalla sentenza di primo grado.
La somma non aveva, quindi, natura retributiva (e/o contributiva), sicché non poteva darsi luogo ad alcuna questione relativa a lordo e netto (cfr., in termini, anche Corte d'Appello di Firenze, sentenza n. 421/2017 del 6 aprile 2017).
L'impegno restitutorio assunto nell'accordo concerneva, piuttosto, un importo predeterminato nell'ammontare, senza alcuna specificazione in termini di lordo-netto e, soprattutto, senza alcun riferimento agli oneri previdenziali per il periodo di non lavoro (cfr., Corte d'Appello di
Firenze, n. 421/2017, cit.).
7 D'altra parte, in alcuna pattuizione del verbale di conciliazione e neppure nell'allegato piano di rateizzazione viene fatto alcun riferimento a somme corrisposte a titolo retributivo e/o contributivo.
Né può qui trovare ingresso un'eventuale domanda restitutoria ovvero di ripetizione di indebito, atteso che quanto versato dalla lavoratrice rappresenta adempimento di uno specifico obbligo assunto del richiamato accordo conciliativo.
Per cui tale eventuale domanda avrebbe dovuto postulare la previa impugnativa del citato contratto transattivo per vizio del consenso, che in questo giudizio, però, non è stata proposta.
Senza contare che (cfr. Cass. n. 72 del 2011; Cass. n. 5141 del 2003), ai sensi dell'art. 1969 c.c. (propriamente applicabile in tema di contratto di transazione), è rilevante il solo errore di diritto sulla situazione costituente presupposto della res controversa (e, quindi, su un antecedente logico della transazione) e non quello che cade su una questione che sia stata oggetto di controversia (o che avrebbe potuto formare oggetto di controversia, cosiddetto caput controversum) (in termini anche Cass. n.
17015 del 2007, la quale in applicazione di tale principio ha ritenuto che non è annullabile la transazione con la quale le parti abbiano convenuto un determinato corrispettivo come incentivo all'esodo ed a tacitazione di tutti i diritti del lavoratore in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto, in tal caso, l'errore, incidendo sulle reciproche concessioni, attiene direttamente all'oggetto della transazione e non già ad un suo presupposto).
Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Resta assorbita ogni ulteriore eccezione.
8 La natura della controversia, la peculiarità della fattispecie e la complessità dell'accertamento fattuale sotteso alle questioni esaminate giustificano la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti in causa.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente sul ricorso proposto da Controparte_1 nel proc. n. 4885/2024 nei confronti di e , ogni Controparte_2 CP_3 diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensate le spese di lite
Bari, 19 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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