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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 97/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 599/2025 depositato il 01/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ET Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 0291506 ISCR. ARCHITETT 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 85/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente come da conclusioni rassegnate in atti Resistente come da concusione rassegnate in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnava l'ingiunzione di pagamento notificato dalla ET con cui in relazione all'iscrizione a ruolo delle somme dovute all'ordine degli architetti di Teramo per l'anno 2011 dalla ricorrente in qualità di erede eccepiva il difetto di legittimazione passiva perché la stessa aveva proceduto alla rinuncia all'eredità del de cuius con atto del data_1. La nullità della pretesa perché la cartella posta base dell'atto impugnato era stata oggetto di annullamento in altri contenziosi che avevano riguardato altri eredi del defunto che come la ricorrente avevano rinunciato all'eredità del de cuius. Chiedeva quindi accoglimento del ricorso.
Si costituiva la ET la quale chiedeva di dichiarare la cessazione della materia del contendere poichè avendo appreso della rinuncia all'eredità da parte della stessa aveva provveduto ad annullare l'atto impugnato. Chiedeva la compensazione delle spese.
La ricorrente depositava memorie in cui si opponeva alla compensazione delle spese, poiché come da documenti versati in atti, la ET nel 2024 aveva notificato un ricorso similare ad altra coerede rinunciatario, che aveva dovuto impugnare l'atto e in tale impugnazione era stata depositata la rinuncia all'eredità di tutti gli eredi tra cui la ricorrente. Chiedeva, quindi, sulla base della cd soccombenza virtuale la condanna alle spese di giudizio della ET.
Anche la ET depositava memorie di replica in cui sosteneva che a causa dell'abolizione della mediazione obbligatoria, l'ente aveva un anno di tempo ex art 21nonies L 241/90 per procedere all'autotutela correttiva.
Alla luce di ciò insisteva per la compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice ritiene di potere dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere stante l'annullamento dell'atto impugnato da parte della ET. Quando alla compensazione delle spese a cui la parte ricorrente si è posta, sulla base del cd giudizio prognostico, la ET va condannata al pagamento delle spese di giudizio, poiché se non fosse intervenuto l'annullamento dell'atto il ricorso sarebbe stato accolto, giacchè la ricorrente ha dimostrato di avere rinunciato all'eredità del defunto e, ciò comportava che il chiamato all'eredità che ha rinunciato non può essere mai considerato erede, neppure nell'arco temporale che intercorre tra l'apertura della successione e la propria rinuncia. ( ex multis Cass. Ord 37064/22). Di conseguenza il ricorso sarebbe stato accolto, e pertanto la ET condannata alla spese di giudizio come da separato dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materai del contendere. Condannata ET al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 400,00 oltre oneri e accessori a favore del definsore dichiratosi antistatario, oltre il rimbosro del cu. Cosi deciso in Teramo il 23.2.2026 Il giudice Roberta Pia Rita Papa
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 599/2025 depositato il 01/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ET Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 0291506 ISCR. ARCHITETT 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 85/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente come da conclusioni rassegnate in atti Resistente come da concusione rassegnate in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnava l'ingiunzione di pagamento notificato dalla ET con cui in relazione all'iscrizione a ruolo delle somme dovute all'ordine degli architetti di Teramo per l'anno 2011 dalla ricorrente in qualità di erede eccepiva il difetto di legittimazione passiva perché la stessa aveva proceduto alla rinuncia all'eredità del de cuius con atto del data_1. La nullità della pretesa perché la cartella posta base dell'atto impugnato era stata oggetto di annullamento in altri contenziosi che avevano riguardato altri eredi del defunto che come la ricorrente avevano rinunciato all'eredità del de cuius. Chiedeva quindi accoglimento del ricorso.
Si costituiva la ET la quale chiedeva di dichiarare la cessazione della materia del contendere poichè avendo appreso della rinuncia all'eredità da parte della stessa aveva provveduto ad annullare l'atto impugnato. Chiedeva la compensazione delle spese.
La ricorrente depositava memorie in cui si opponeva alla compensazione delle spese, poiché come da documenti versati in atti, la ET nel 2024 aveva notificato un ricorso similare ad altra coerede rinunciatario, che aveva dovuto impugnare l'atto e in tale impugnazione era stata depositata la rinuncia all'eredità di tutti gli eredi tra cui la ricorrente. Chiedeva, quindi, sulla base della cd soccombenza virtuale la condanna alle spese di giudizio della ET.
Anche la ET depositava memorie di replica in cui sosteneva che a causa dell'abolizione della mediazione obbligatoria, l'ente aveva un anno di tempo ex art 21nonies L 241/90 per procedere all'autotutela correttiva.
Alla luce di ciò insisteva per la compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice ritiene di potere dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere stante l'annullamento dell'atto impugnato da parte della ET. Quando alla compensazione delle spese a cui la parte ricorrente si è posta, sulla base del cd giudizio prognostico, la ET va condannata al pagamento delle spese di giudizio, poiché se non fosse intervenuto l'annullamento dell'atto il ricorso sarebbe stato accolto, giacchè la ricorrente ha dimostrato di avere rinunciato all'eredità del defunto e, ciò comportava che il chiamato all'eredità che ha rinunciato non può essere mai considerato erede, neppure nell'arco temporale che intercorre tra l'apertura della successione e la propria rinuncia. ( ex multis Cass. Ord 37064/22). Di conseguenza il ricorso sarebbe stato accolto, e pertanto la ET condannata alla spese di giudizio come da separato dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materai del contendere. Condannata ET al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 400,00 oltre oneri e accessori a favore del definsore dichiratosi antistatario, oltre il rimbosro del cu. Cosi deciso in Teramo il 23.2.2026 Il giudice Roberta Pia Rita Papa