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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/08/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Lavoro
in persona del Giudice dr.ssa Giovanna Golinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5261/24 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa, per procura allegata Parte_1
telematicamente al ricorso, dall'avv. Alessandro Palmerini, di
Genova, presso lo studio del quale, in piazza della Vittoria 14/18,
ha eletto domicilio;
- ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, per procura generale alle liti del 23.01.2023,
depositata presso il notaio dr. , iscritto nel ruolo Persona_1
dei Distretti Notarili di Fiumicino, dall'avv. Christian Lo Scalzo,
Pietro Capurso, Cinzia Lolli e Lilia Bonicioli ed elettivamente domiciliato in Genova – Piazza della Vittoria 6r, presso l'Ufficio
legale distrettuale;
- convenuto -
Conclusioni per la ricorrente: “I) Dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione del reddito di cittadinanza nella misura
1 e con la decorrenza per legge;
II) annullare il provvedimento di revoca e indebito del 7.6.2023, condannando l'Istituto alla restituzione delle somme eventualmente già riscosse e/o trattenute a tale titolo. Con vittoria delle spese e competenze tutte,
giudiziali e stragiudiziali, oltre 15% per spese generali ed accessori da distrarsi in favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di aver anticipato gli esborsi e non percepito compensi.”
Conclusioni per : “Respingere il ricorso avversario perché CP_1
infondato in fatto ed in diritto. Spese di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.12.2024, , premesso: Parte_1
di risiedere stabilmente nel comune di Genova dal 2010;
di avere fruito del Reddito di Cittadinanza (RDC), essendo in possesso di tutti i requisiti di legge, nel periodo tra il luglio
2020 ed il giugno 2021, per un importo complessivo di € 6.491,90;
che, con provvedimento del 7.6.2023, le aveva revocato la CP_1
prestazione e richiesto l'indebito asseritamente verificatosi in conseguenza della mancanza del requisito della residenza in Italia
per almeno dieci anni (art. 2, co. 1, a), 2) l. 26/2019);
di essere, invece, stata presente in Italia anche nel breve periodo di irreperibilità registrata all'anagrafe, tra il 29.4.20214 ed il
30.10.2014;
di essere titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2 tanto premesso e sul presupposto dell'effettiva sua presenza sul territorio nazionale per tutto il periodo prescritto, compreso quello di formale irreperibilità e comunque del fatto che dalla
Direttiva 2003/109/CE si desume che il periodo di permanenza nel territorio di uno stato membro utile a godere di parità di trattamento con gli altri cittadini, va limitato ai cinque anni, la ricorrente ha chiesto la revoca dei provvedimenti con i quali le era stato revocato il beneficio del RdC e di quello con il quale le era stata chiesta la restituzione delle somme già erogate, con condanne dell' alla restituzione delle somme eventualmente già riscosse CP_1
e/o trattenute.
Costituendosi in giudizio, ha contestato le pretese attoree, CP_1
evidenziando come la ricorrente - risultata non possedere il requisito della residenza in Italia per dieci anni continuativi,
tenuto conto del periodo di irreperibilità risultante dall'anagrafe
- indipendentemente dall'assunto delle stessa secondo cui a seguito della CGUE n. C-122/22 non era più richiesto il requisito della permanenza decennale, essendo sufficiente quello della permanenza per un quinquennio, aveva dichiarato il falso in relazione alla propria permanenza sul territorio italiano per il decennio e che tale fatto comportava di per sé la revoca del beneficio, ai sensi dell'art. 7 comma 4, d.l. 4/2019.
La causa è stata istruita mediante l'escussione di un teste e viene,
ora, in decisione, scaduto il termine per il deposito delle note scritte, disposto da questo giudice ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
3 Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di cui in seguito.
In merito alle ragioni della revoca del beneficio, deve evidenziarsi come il requisito di residenza, originariamente richiesto dalla normativa sul Reddito di Cittadinanza come “residenza in Italia per
almeno 10 anni, al momento della presentazione della domanda, di cui
gli ultimi due anni in modo continuativo” (ed oggi modificato, a seguito della sentenza n. 31/2025 della Corte Costituzionale della quale si dirà in seguito), non possa essere individuato necessariamente con la residenza anagrafica, ma debba fare riferimento alla situazione di fatto di permanenza del richiedente,
per il periodo richiesto, sul territorio Italiano di cui, almeno gli ultimi due prima della proposizione della domanda, in modo continuativo.
In tale direzione, peraltro, si è mosso lo stesso
[...]
con nota del 14.4.2020, n. 3803 che Controparte_2
- richiamata giurisprudenza di legittimità che, in diverse ipotesi,
si è pronunciata sulla individuazione del luogo di residenza,
indipendentemente dalle risultanze anagrafiche - ha osservato che,
secondo le finalità perseguite dal d.l. 4/2019, il requisito della residenza in Italia, va inteso come effettiva presenza del richiedente sul territorio Italiano per il periodo prescritto,
indipendentemente dalla risultanze dei registri anagrafici.
Del resto in varie materie la giurisprudenza si è pronunciata per dare valore al requisito fattuale di effettiva permanenza del
4 soggetto in un luogo, ai fini della individuazione della sua residenza, indipendentemente dalla sussistenza di una corrispondente risultanza documentale presso gli uffici dell'anagrafe.
La circolare suddetta si esprime in tali termini laddove dice: “I
servizi anagrafici deputati alla verifica del requisito di residenza
potranno chiedere ai beneficiari di RDC di dimostrare la sussistenza
della residenza effettiva decennale (e di quella biennale con
continuatività prima della domanda) da provarsi con elementi
oggettivi di riscontro. I servizi potranno ricostruire l'effettiva
situazione del soggetto in relazione alla vantata residenza
effettiva decennale (e della continuatività come detto nell'ultimo
biennio) avente le caratteristiche fissate dalla giurisprudenza di
legittimità (elemento oggettivo e soggettivo) in collaborazione con
il cittadino e anche con altri Comuni e, solo in esito
all'inesistenza, di riscontri obiettivi potrà ritenersi non
soddisfatto il requisito di ordine anagrafico.”
Ciò implica la possibilità per il richiedente di dimostrare con ogni mezzo (in assenza della tassativa necessità del riscontro documentale anagrafico) la sussistenza in capo a sé di tale requisito.
Nel caso di specie, ritiene questo giudice che la ricorrente abbia dimostrato, attraverso la documentazione prodotta (certificato di stato di famiglia da cui risulta la nascita di un figlio a Genova
in data 29.7.2014, doc. 4, e documentazione medica dell'Ospedale
Villa Scassi di Genova, in data 24.7.2014, doc. 8, relativa, quindi
5 a fatti verificatisi nel mezzo del periodo di formale irreperibilità
della ricorrente risultante dal certificato dell'anagrafe di Genova,
dai quali si può presumere la sua presenza nel territorio anche nei periodi immediatamente antecedenti e successivi ai fatti stessi) e le dichiarazioni rese dalla teste escussa (che ha dichiarato di avere conosciuto la ricorrente per ragioni di lavoro nel 2012 e di esserne divenuta amica e di averla sempre saputa vivere a Genova, anche nel periodo dal 24.9.2014 al 30.102014), di essere rimasta ininterrottamente in Italia, ed in particolare nel periodo contestato da , a Genova. CP_1
La prova di tale fatto - più che provare la sussistenza del requisito della decennalità antecedente alla domanda per l'ottenimento del RdC
che, per le ragioni di cui si dirà in seguito, è venuto meno – è
utile per dimostrare l'infondatezza della contestazione svolta da ai sensi dell'art. 7 del d.l. 4/2019, quale ragione fondante CP_1
la revoca del beneficio.
ha dedotto come la dichiarazione mendace sulla permanenza in CP_1
Italia per il periodo prescritto sia, ai sensi dell'art. 7, comma 4
del medesimo D.L., di per sé, sufficiente a revocare il beneficio.
L'art. 7, comma 4 cit., infatti, prescrive che: “fermo quanto
previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la
non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni
poste a fondamento dell'istanza, ovvero l'omessa successiva
comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del
patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante,
6 la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio
con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario
è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.”
Si tratta, quindi, di una sanzione propria della disciplina del
Reddito di Cittadinanza, che consente la ripetizione di tutte le somme erogate, indipendentemente dalla data di accertamento (e comunicazione) dell'indebito, in presenza, per quanto qui rileva,
della comunicazione di dati non veri da parte del richiedente.
Ma, come visto, nel caso di specie, la dichiarazione effettuata dalla ricorrente all'epoca della domanda per l'ottenimento della RdC di essere “residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi
due, considerati al momento della presentazione della domanda e per
tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo
continuativo”, è risultata vera, di fatto, anche per il periodo dal
29.4.2014 al 30.10.2014 di formale irreperibilità della stessa.
Tornando alla questione del periodo di permanenza sul territorio italiano, indicato dalla norma nel decennio, deve, peraltro,
evidenziarsi che la Corte costituzionale, con sentenza n. 31/2025,
in merito all'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2) del D.L.
28.1.2019, n. 4, ovvero della norma che prevedeva (fino al
31.12.2023, essendo stata superata, poi, dall'entrata in vigore, dal
1.1.2024, della disciplina dello “assegno di inclusione”) proprio il requisito in questione, ha statuito - dopo avere delineato la natura del beneficio della RdC in relazione alla “peculiarità strutturale
e funzionale di questa misura, dove la componente di integrazione
7 al reddito è strettamente condizionata al conseguimento di obiettivi
di inserimento nel mondo del lavoro e comunque di inclusione sociale,
che richiedono il coinvolgimento attivo del beneficiario” che hanno portato a concludere che: <il reddito di cittadinanza, pur < i>
presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla
povertà non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a
soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi
e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di
integrazione sociale> - che:
“Una volta ribadita la natura della RdC, occorre confrontarsi con
le questioni poste dal giudice rimettente, che prospetta in primo
luogo il contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, ritenendo
che il radicamento territoriale dei 10 anni richiesto dalla
disciplina censurata risulti del tutto privo di giustificazione e
non proporzionato. (…) Va precisato che nella sentenza numero 19 del
2022 questa Corte si è conformata, escludendone l'illegittimità
costituzionale, solo con l'altro requisito, previsto dall'art. 2,
comma 1, lettera a), numero 1 del DL numero 4 del 2019, come
convertito, del possesso del permesso di lungo soggiorno per i
cittadini di paesi terzi e quindi della residenza per almeno 5 anni
continuativi sul territorio nazionale, necessarie per conseguire
tale permesso. In tale pronuncia, in ogni caso, è stato messo in
evidenza che gli obiettivi della RdC implicano
operazione di inclusione sociale lavorativa, che il legislatore,
nell'esercizio della sua discrezionalità, non irragionevolmente ha
destinato agli stranieri soggiornanti in Italia a tempo
8 indeterminato. In questa prospettiva di lungo medio termine del
reddito di cittadinanza, la titolarità del diritto di soggiornare
stabilmente in Italia non si presenta come un requisito privo di
collegamento con la ratio della misura concessa, sinché la scelta
di escludere gli stranieri regolarmente soggiornanti, ma pur sempre
privi di un consolidato radicamento nel territorio, non può essere
giudicata esorbitante rispetto ai confini della ragionevolezza>. E'
quindi anche il radicamento territoriale e non solo la mera
prospettiva di stabilità - come invece ritenuto dal giudice a quo -
ad essere stato considerato in tale pronuncia. (…) Rispetto alla
precedente misura - il reddito di inclusione (il cosiddetto ReI),
richiedeva solo due anni di residenza - si è, infatti, realizzato
un forte salto di livello, poiché : a) la consistenza del beneficio
economico è più che raddoppiata per ciascun nucleo familiare,
garantendo una provvidenza che potrebbe, per il suo ammontare,
esporre lo stato italiano migrazioni veramente “assistenziali”; b)
la stessa platea dei nuclei beneficiari e fin dall'inizio
raddoppiata; c) le risorse finanziarie stanziate dal bilancio dello
Stato sono più che triplicate;
d) è stato necessario un rafforzamento
della struttura organizzativa con l'assunzione di personale da parte
delle pubbliche amministrazioni coinvolte nella attuazione della
RdC. (…) Non trattandosi di una prestazione meramente assistenziale,
un requisito di radicamento territoriale non è di per sé
implausibile. (…) Tuttavia, nonostante tali considerazioni - che non
si oppongono, ex se, alla possibilità di prevedere un requisito di
residenza pregressa, quando si tratti di prestazioni non meramente
9 assistenziali caratterizzate da un complesso progetto di inclusione
lavorativa e sociale - il periodo di residenza decennale istituisce
una barriera temporale all'accesso al RDC che trascende del tutto
la ragionevole correlazione con le finalità di quest'ultimo. A
differenza di altre misure, come l'assegno sociale, che questa Corte
ha ritenuto correlate allo <stabile inserimento dello straniero in < i>
Italia, nel senso che la Repubblica con esse ne riconosce e valorizza
il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione
alla vita di essa in un'apprezzabile arco di tempo > (sentenza numero
50 del 2019 e ordinanza numero 29 del 2024), il progetto di
inclusione previsto dalla RDC non guarda, come invece le suddette
misure, al concorso realizzato nel passato, ma alle chance
dell'integrazione futura, mirando alla prospettiva dello stabile
inserimento lavorativo e sociale della persona coinvolta. In
quest'ottica il gravoso termine del pregresso periodo decennale non
appare ragionevolmente correlato alla funzionalità precipua della
RdC si pone in violazione dei principi di eguaglianza, di
ragionevolezza e proporzionalità di cui all'articolo 3 della
Costituzione. (…) Del resto, proprio il termine decennale è stato
la causa dell'apertura di una procedura di infrazione da parte della
Commissione Europea nei confronti dell'Italia sia per la
discriminazione indiretta, sia per la discriminazione a danno degli
stessi italiani, a cui il requisito poteva, in effetti, precludere
la possibilità di trasferirsi e lavorare fuori dal paese. Tale
procedura è stata chiusa solo a seguito dell'abrogazione del RdC a
decorrere dal 1° gennaio 2024 e alla sua sostituzione con l'assegno
10 di inclusione, dove il termine di residenza pregresso è stato ridotto
a 5 anni, non più oggetto di contestazione a livello della
Commissione Europea. Alla luce di tutte queste considerazioni e
nell'ottica di allontanarsi il meno possibile dal bilanciamento che,
nella sua discrezionalità, è stato operato dal legislatore, la
ragionevole correlazione con la misura delle RDC appare
ricomponibile proprio in riferimento a quest'ultimo termine di 5
anni.”
La Corte ha, quindi, concluso che: “Deve, quindi, essere accolta la
prima questione formulata in via subordinata dal giudice rimettente,
per cui va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2,
comma 1, lettera a, numero 2, del DL numero 4 del 2019, come
convertito, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del
reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia
almeno 10 anni>, anziché prevedere, per
violazione dell'articolo 3 della Costituzione.” (le sottolineature sono della scrivente, ndr).
Si è già detto che, in ogni caso, il ricorso deve essere accolto,
avendo la ricorrente provato la correttezza della propria dichiarazione in merito alla permanenza nel territorio italiano per il decennio antecedente alla presentazione della domanda (del
23.6.2020) e quindi, la non sussistenza dei presupposti per la revoca della prestazione ai sensi dell'art. 7 comma 4, d.l. 4/2019.
Non essendo fondato il provvedimento di revoca della prestazione,
non risulta neppure fondata la pretesa dell' di restituzione, da CP_1
11 parte della ricorrente, delle somme erogatele a titolo di RdC, in quanto non si è verificato alcun indebito.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al ruolo n. 5261/2024 R.G., promossa da contro Parte_1 CP_1
ogni contraria istanza eccezione e deduzione rigettata, così
provvede:
in accoglimento della domanda della ricorrente, dichiara il diritto della ricorrente alla prestazione RdC per il periodo luglio
2020/giugno 2021, con conseguente condanna di alla restituzione CP_1
delle somme eventualmente nelle more riscosse o trattenute a titolo di indebito;
condanna , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
alla rifusione a favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre 15% spese generali ed accessori di legge.
Genova, 11 agosto 2025
Il giudice
Giovanna Golinelli
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Lavoro
in persona del Giudice dr.ssa Giovanna Golinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5261/24 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa, per procura allegata Parte_1
telematicamente al ricorso, dall'avv. Alessandro Palmerini, di
Genova, presso lo studio del quale, in piazza della Vittoria 14/18,
ha eletto domicilio;
- ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, per procura generale alle liti del 23.01.2023,
depositata presso il notaio dr. , iscritto nel ruolo Persona_1
dei Distretti Notarili di Fiumicino, dall'avv. Christian Lo Scalzo,
Pietro Capurso, Cinzia Lolli e Lilia Bonicioli ed elettivamente domiciliato in Genova – Piazza della Vittoria 6r, presso l'Ufficio
legale distrettuale;
- convenuto -
Conclusioni per la ricorrente: “I) Dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione del reddito di cittadinanza nella misura
1 e con la decorrenza per legge;
II) annullare il provvedimento di revoca e indebito del 7.6.2023, condannando l'Istituto alla restituzione delle somme eventualmente già riscosse e/o trattenute a tale titolo. Con vittoria delle spese e competenze tutte,
giudiziali e stragiudiziali, oltre 15% per spese generali ed accessori da distrarsi in favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di aver anticipato gli esborsi e non percepito compensi.”
Conclusioni per : “Respingere il ricorso avversario perché CP_1
infondato in fatto ed in diritto. Spese di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.12.2024, , premesso: Parte_1
di risiedere stabilmente nel comune di Genova dal 2010;
di avere fruito del Reddito di Cittadinanza (RDC), essendo in possesso di tutti i requisiti di legge, nel periodo tra il luglio
2020 ed il giugno 2021, per un importo complessivo di € 6.491,90;
che, con provvedimento del 7.6.2023, le aveva revocato la CP_1
prestazione e richiesto l'indebito asseritamente verificatosi in conseguenza della mancanza del requisito della residenza in Italia
per almeno dieci anni (art. 2, co. 1, a), 2) l. 26/2019);
di essere, invece, stata presente in Italia anche nel breve periodo di irreperibilità registrata all'anagrafe, tra il 29.4.20214 ed il
30.10.2014;
di essere titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2 tanto premesso e sul presupposto dell'effettiva sua presenza sul territorio nazionale per tutto il periodo prescritto, compreso quello di formale irreperibilità e comunque del fatto che dalla
Direttiva 2003/109/CE si desume che il periodo di permanenza nel territorio di uno stato membro utile a godere di parità di trattamento con gli altri cittadini, va limitato ai cinque anni, la ricorrente ha chiesto la revoca dei provvedimenti con i quali le era stato revocato il beneficio del RdC e di quello con il quale le era stata chiesta la restituzione delle somme già erogate, con condanne dell' alla restituzione delle somme eventualmente già riscosse CP_1
e/o trattenute.
Costituendosi in giudizio, ha contestato le pretese attoree, CP_1
evidenziando come la ricorrente - risultata non possedere il requisito della residenza in Italia per dieci anni continuativi,
tenuto conto del periodo di irreperibilità risultante dall'anagrafe
- indipendentemente dall'assunto delle stessa secondo cui a seguito della CGUE n. C-122/22 non era più richiesto il requisito della permanenza decennale, essendo sufficiente quello della permanenza per un quinquennio, aveva dichiarato il falso in relazione alla propria permanenza sul territorio italiano per il decennio e che tale fatto comportava di per sé la revoca del beneficio, ai sensi dell'art. 7 comma 4, d.l. 4/2019.
La causa è stata istruita mediante l'escussione di un teste e viene,
ora, in decisione, scaduto il termine per il deposito delle note scritte, disposto da questo giudice ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
3 Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di cui in seguito.
In merito alle ragioni della revoca del beneficio, deve evidenziarsi come il requisito di residenza, originariamente richiesto dalla normativa sul Reddito di Cittadinanza come “residenza in Italia per
almeno 10 anni, al momento della presentazione della domanda, di cui
gli ultimi due anni in modo continuativo” (ed oggi modificato, a seguito della sentenza n. 31/2025 della Corte Costituzionale della quale si dirà in seguito), non possa essere individuato necessariamente con la residenza anagrafica, ma debba fare riferimento alla situazione di fatto di permanenza del richiedente,
per il periodo richiesto, sul territorio Italiano di cui, almeno gli ultimi due prima della proposizione della domanda, in modo continuativo.
In tale direzione, peraltro, si è mosso lo stesso
[...]
con nota del 14.4.2020, n. 3803 che Controparte_2
- richiamata giurisprudenza di legittimità che, in diverse ipotesi,
si è pronunciata sulla individuazione del luogo di residenza,
indipendentemente dalle risultanze anagrafiche - ha osservato che,
secondo le finalità perseguite dal d.l. 4/2019, il requisito della residenza in Italia, va inteso come effettiva presenza del richiedente sul territorio Italiano per il periodo prescritto,
indipendentemente dalla risultanze dei registri anagrafici.
Del resto in varie materie la giurisprudenza si è pronunciata per dare valore al requisito fattuale di effettiva permanenza del
4 soggetto in un luogo, ai fini della individuazione della sua residenza, indipendentemente dalla sussistenza di una corrispondente risultanza documentale presso gli uffici dell'anagrafe.
La circolare suddetta si esprime in tali termini laddove dice: “I
servizi anagrafici deputati alla verifica del requisito di residenza
potranno chiedere ai beneficiari di RDC di dimostrare la sussistenza
della residenza effettiva decennale (e di quella biennale con
continuatività prima della domanda) da provarsi con elementi
oggettivi di riscontro. I servizi potranno ricostruire l'effettiva
situazione del soggetto in relazione alla vantata residenza
effettiva decennale (e della continuatività come detto nell'ultimo
biennio) avente le caratteristiche fissate dalla giurisprudenza di
legittimità (elemento oggettivo e soggettivo) in collaborazione con
il cittadino e anche con altri Comuni e, solo in esito
all'inesistenza, di riscontri obiettivi potrà ritenersi non
soddisfatto il requisito di ordine anagrafico.”
Ciò implica la possibilità per il richiedente di dimostrare con ogni mezzo (in assenza della tassativa necessità del riscontro documentale anagrafico) la sussistenza in capo a sé di tale requisito.
Nel caso di specie, ritiene questo giudice che la ricorrente abbia dimostrato, attraverso la documentazione prodotta (certificato di stato di famiglia da cui risulta la nascita di un figlio a Genova
in data 29.7.2014, doc. 4, e documentazione medica dell'Ospedale
Villa Scassi di Genova, in data 24.7.2014, doc. 8, relativa, quindi
5 a fatti verificatisi nel mezzo del periodo di formale irreperibilità
della ricorrente risultante dal certificato dell'anagrafe di Genova,
dai quali si può presumere la sua presenza nel territorio anche nei periodi immediatamente antecedenti e successivi ai fatti stessi) e le dichiarazioni rese dalla teste escussa (che ha dichiarato di avere conosciuto la ricorrente per ragioni di lavoro nel 2012 e di esserne divenuta amica e di averla sempre saputa vivere a Genova, anche nel periodo dal 24.9.2014 al 30.102014), di essere rimasta ininterrottamente in Italia, ed in particolare nel periodo contestato da , a Genova. CP_1
La prova di tale fatto - più che provare la sussistenza del requisito della decennalità antecedente alla domanda per l'ottenimento del RdC
che, per le ragioni di cui si dirà in seguito, è venuto meno – è
utile per dimostrare l'infondatezza della contestazione svolta da ai sensi dell'art. 7 del d.l. 4/2019, quale ragione fondante CP_1
la revoca del beneficio.
ha dedotto come la dichiarazione mendace sulla permanenza in CP_1
Italia per il periodo prescritto sia, ai sensi dell'art. 7, comma 4
del medesimo D.L., di per sé, sufficiente a revocare il beneficio.
L'art. 7, comma 4 cit., infatti, prescrive che: “fermo quanto
previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la
non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni
poste a fondamento dell'istanza, ovvero l'omessa successiva
comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del
patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante,
6 la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio
con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario
è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.”
Si tratta, quindi, di una sanzione propria della disciplina del
Reddito di Cittadinanza, che consente la ripetizione di tutte le somme erogate, indipendentemente dalla data di accertamento (e comunicazione) dell'indebito, in presenza, per quanto qui rileva,
della comunicazione di dati non veri da parte del richiedente.
Ma, come visto, nel caso di specie, la dichiarazione effettuata dalla ricorrente all'epoca della domanda per l'ottenimento della RdC di essere “residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi
due, considerati al momento della presentazione della domanda e per
tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo
continuativo”, è risultata vera, di fatto, anche per il periodo dal
29.4.2014 al 30.10.2014 di formale irreperibilità della stessa.
Tornando alla questione del periodo di permanenza sul territorio italiano, indicato dalla norma nel decennio, deve, peraltro,
evidenziarsi che la Corte costituzionale, con sentenza n. 31/2025,
in merito all'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2) del D.L.
28.1.2019, n. 4, ovvero della norma che prevedeva (fino al
31.12.2023, essendo stata superata, poi, dall'entrata in vigore, dal
1.1.2024, della disciplina dello “assegno di inclusione”) proprio il requisito in questione, ha statuito - dopo avere delineato la natura del beneficio della RdC in relazione alla “peculiarità strutturale
e funzionale di questa misura, dove la componente di integrazione
7 al reddito è strettamente condizionata al conseguimento di obiettivi
di inserimento nel mondo del lavoro e comunque di inclusione sociale,
che richiedono il coinvolgimento attivo del beneficiario” che hanno portato a concludere che: <il reddito di cittadinanza, pur < i>
presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla
povertà non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a
soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi
e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di
integrazione sociale> - che:
“Una volta ribadita la natura della RdC, occorre confrontarsi con
le questioni poste dal giudice rimettente, che prospetta in primo
luogo il contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, ritenendo
che il radicamento territoriale dei 10 anni richiesto dalla
disciplina censurata risulti del tutto privo di giustificazione e
non proporzionato. (…) Va precisato che nella sentenza numero 19 del
2022 questa Corte si è conformata, escludendone l'illegittimità
costituzionale, solo con l'altro requisito, previsto dall'art. 2,
comma 1, lettera a), numero 1 del DL numero 4 del 2019, come
convertito, del possesso del permesso di lungo soggiorno per i
cittadini di paesi terzi e quindi della residenza per almeno 5 anni
continuativi sul territorio nazionale, necessarie per conseguire
tale permesso. In tale pronuncia, in ogni caso, è stato messo in
evidenza che gli obiettivi della RdC implicano
operazione di inclusione sociale lavorativa, che il legislatore,
nell'esercizio della sua discrezionalità, non irragionevolmente ha
destinato agli stranieri soggiornanti in Italia a tempo
8 indeterminato. In questa prospettiva di lungo medio termine del
reddito di cittadinanza, la titolarità del diritto di soggiornare
stabilmente in Italia non si presenta come un requisito privo di
collegamento con la ratio della misura concessa, sinché la scelta
di escludere gli stranieri regolarmente soggiornanti, ma pur sempre
privi di un consolidato radicamento nel territorio, non può essere
giudicata esorbitante rispetto ai confini della ragionevolezza>. E'
quindi anche il radicamento territoriale e non solo la mera
prospettiva di stabilità - come invece ritenuto dal giudice a quo -
ad essere stato considerato in tale pronuncia. (…) Rispetto alla
precedente misura - il reddito di inclusione (il cosiddetto ReI),
richiedeva solo due anni di residenza - si è, infatti, realizzato
un forte salto di livello, poiché : a) la consistenza del beneficio
economico è più che raddoppiata per ciascun nucleo familiare,
garantendo una provvidenza che potrebbe, per il suo ammontare,
esporre lo stato italiano migrazioni veramente “assistenziali”; b)
la stessa platea dei nuclei beneficiari e fin dall'inizio
raddoppiata; c) le risorse finanziarie stanziate dal bilancio dello
Stato sono più che triplicate;
d) è stato necessario un rafforzamento
della struttura organizzativa con l'assunzione di personale da parte
delle pubbliche amministrazioni coinvolte nella attuazione della
RdC. (…) Non trattandosi di una prestazione meramente assistenziale,
un requisito di radicamento territoriale non è di per sé
implausibile. (…) Tuttavia, nonostante tali considerazioni - che non
si oppongono, ex se, alla possibilità di prevedere un requisito di
residenza pregressa, quando si tratti di prestazioni non meramente
9 assistenziali caratterizzate da un complesso progetto di inclusione
lavorativa e sociale - il periodo di residenza decennale istituisce
una barriera temporale all'accesso al RDC che trascende del tutto
la ragionevole correlazione con le finalità di quest'ultimo. A
differenza di altre misure, come l'assegno sociale, che questa Corte
ha ritenuto correlate allo <stabile inserimento dello straniero in < i>
Italia, nel senso che la Repubblica con esse ne riconosce e valorizza
il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione
alla vita di essa in un'apprezzabile arco di tempo > (sentenza numero
50 del 2019 e ordinanza numero 29 del 2024), il progetto di
inclusione previsto dalla RDC non guarda, come invece le suddette
misure, al concorso realizzato nel passato, ma alle chance
dell'integrazione futura, mirando alla prospettiva dello stabile
inserimento lavorativo e sociale della persona coinvolta. In
quest'ottica il gravoso termine del pregresso periodo decennale non
appare ragionevolmente correlato alla funzionalità precipua della
RdC si pone in violazione dei principi di eguaglianza, di
ragionevolezza e proporzionalità di cui all'articolo 3 della
Costituzione. (…) Del resto, proprio il termine decennale è stato
la causa dell'apertura di una procedura di infrazione da parte della
Commissione Europea nei confronti dell'Italia sia per la
discriminazione indiretta, sia per la discriminazione a danno degli
stessi italiani, a cui il requisito poteva, in effetti, precludere
la possibilità di trasferirsi e lavorare fuori dal paese. Tale
procedura è stata chiusa solo a seguito dell'abrogazione del RdC a
decorrere dal 1° gennaio 2024 e alla sua sostituzione con l'assegno
10 di inclusione, dove il termine di residenza pregresso è stato ridotto
a 5 anni, non più oggetto di contestazione a livello della
Commissione Europea. Alla luce di tutte queste considerazioni e
nell'ottica di allontanarsi il meno possibile dal bilanciamento che,
nella sua discrezionalità, è stato operato dal legislatore, la
ragionevole correlazione con la misura delle RDC appare
ricomponibile proprio in riferimento a quest'ultimo termine di 5
anni.”
La Corte ha, quindi, concluso che: “Deve, quindi, essere accolta la
prima questione formulata in via subordinata dal giudice rimettente,
per cui va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2,
comma 1, lettera a, numero 2, del DL numero 4 del 2019, come
convertito, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del
reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia
almeno 10 anni>, anziché prevedere
violazione dell'articolo 3 della Costituzione.” (le sottolineature sono della scrivente, ndr).
Si è già detto che, in ogni caso, il ricorso deve essere accolto,
avendo la ricorrente provato la correttezza della propria dichiarazione in merito alla permanenza nel territorio italiano per il decennio antecedente alla presentazione della domanda (del
23.6.2020) e quindi, la non sussistenza dei presupposti per la revoca della prestazione ai sensi dell'art. 7 comma 4, d.l. 4/2019.
Non essendo fondato il provvedimento di revoca della prestazione,
non risulta neppure fondata la pretesa dell' di restituzione, da CP_1
11 parte della ricorrente, delle somme erogatele a titolo di RdC, in quanto non si è verificato alcun indebito.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al ruolo n. 5261/2024 R.G., promossa da contro Parte_1 CP_1
ogni contraria istanza eccezione e deduzione rigettata, così
provvede:
in accoglimento della domanda della ricorrente, dichiara il diritto della ricorrente alla prestazione RdC per il periodo luglio
2020/giugno 2021, con conseguente condanna di alla restituzione CP_1
delle somme eventualmente nelle more riscosse o trattenute a titolo di indebito;
condanna , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
alla rifusione a favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre 15% spese generali ed accessori di legge.
Genova, 11 agosto 2025
Il giudice
Giovanna Golinelli
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