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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/02/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4507/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4507/2019 promossa da:
, nato ad [...] l'[...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. ZIRONE NICOLA, presso il cui studio, in Noto, via Ducezio n. 131, è
elettivamente domiciliato.
ATTORE
contro
, nato ad [...] [...] (C.F. ), e Controparte_1 C.F._2
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), Controparte_2 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. LA ROSA FRANCESCA, presso il cui studio, in Noto, Via Cav. Di
Vitt. Veneto n. 23, Int. 28, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
CONVENUTI
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 giugno 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. TO ricorreva all'intestato Tribunale al fine di far Parte_1
accertare e dichiarare l'occupazione senza titolo dell'immobile sito in Cassibile, frazione di Siracusa,
via delle Azalee n. 36, contraddistinto al N.C.E.U. del medesimo Comune al Foglio 160, Particella 515,
Sub 3 da parte di e, conseguentemente, ordinare l'immediato rilascio dello stesso, Controparte_1
libero da persone e cose, con vittoria di spese e competenze di giudizio;
nonché al fine di riconoscere che la condotta illegittima posta in essere da ha causato un danno economico al Controparte_1
legittimo proprietario, quantificato nella somma di €. 3.840,00 o altra somma da liquidare in via equitativa.
A fondamento della propria domanda, parte ricorrente deduceva, in sintesi e per quanto di interesse,
che TO occupasse sine titulo, unitamente al proprio nucleo familiare, l'immobile sopra CP_1
descritto, già di proprietà dei genitori del ricorrente stesso, poi indivisamente pervenuto, per successione del di lui padre, in quota al coniuge superstite, sig.ra , con relativo diritto Persona_1
di usufrutto sull'intero, ed in quota, in nuda proprietà, ai cinque figli, tra cui, l'altro convenuto,
TO padre di . CP_2 Controparte_1
Sosteneva che qualche anno prima che morisse la propria madre, sig.ra approfittando del fatto Per_1
che quest'ultima non stesse abitando l'immobile in quanto ammalata, l'TO ebbe a CP_2
pagina 2 di 8 rappresentare ai propri fratelli la necessità di ospitare nella casa materna, per qualche mese, il figlio
, atteso che lo stesso, insieme al proprio nucleo familiare, era alla ricerca di un alloggio Controparte_1
da locare e destinare a residenza.
Lamentava che, ottenuto l'assenso da parte dei propri fratelli, tuttavia l'utilizzo dell'immobile non è
stato affatto momentaneo, atteso che ed continuano a rifiutarsi di CP_1 CP_2 Controparte_1
restituire l'immobile da loro occupato sine titulo.
Si costituivano i resistenti, i quali contestavano l'occupazione senza titolo dell'immobile, sostenendo che l'appartamento in questione era stato loro concesso in comodato d'uso gratuito affinchè vi abitassero gratuitamente e lo adibissero a casa familiare.
Chiedevano, pertanto, il rigetto del ricorso e delle domande ivi spiegate.
Disposto il mutamento del rito e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa era istruita mediante l'interrogatorio formale delle parti e mediante prova testimoniale;
all'esito, era fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
***
La domanda svolta da è fondata e deve essere accolta. Parte_1
Da quanto dedotto dalle parti e da quanto emerso dall'attività istruttoria è indubbio che si è in presenza di un contratto di comodato d'uso gratuito precario di cui all'art. 1810 c.c., definito come “il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito”.
Dunque, tale istituto, essenzialmente a titolo gratuito, può avere ad oggetto sia un bene mobile che un pagina 3 di 8 bene immobile e può essere concluso sia in forma scritta che verbalmente non essendo prescritta dalla legge alcuna forma particolare.
Trattandosi di un contratto reale, inoltre, per il suo perfezionamento è sufficiente la consegna della cosa.
Mediante tale contratto il comodatario si obbliga a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, servendosene secondo l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa,
senza poterne concedere il godimento a terzi in assenza del previo consenso del comodante.
Per quanto attiene la durata dell'istituto in esame l'art. 1809 c.c. sancisce che “il comodatario è
obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto, o in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto”. Peraltro, se durante il termine convenuto, o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravvenga un urgente e non preveduto bisogno del comodante, costui può esigerne la restituzione immediata.
L'art. 1810 c.c. prevede invece il comodato precario, vale a dire il comodato senza la determinazione specifica della durata.
Segnatamente la norma dispone che: “se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede”.
Tale tipologia di comodato d'uso si caratterizza per il fatto di far dipendere la scadenza del vincolo negoziale dalla volontà potestativa del comodante, il quale può farla maturare a suo libito mediante richiesta di restituzione del bene.
Sul punto la giurisprudenza granitica nel sostenere che:” Nel contratto di comodato, il termine finale pagina 4 di 8 può, a norma dell'art. 1810 c.c., risultare dall'uso cui la cosa dev'essere destinata, in quanto tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo;
in mancanza di tale destinazione, invece,
l'uso del bene viene a qualificarsi a tempo indeterminato, sicché il comodato deve intendersi a titolo precario e, perciò, revocabile "ad nutum" da parte del proprietario”( ex multis Cass. civile Sez. Unite
sent. n. 3168/2011).
Sulla scorta di tale principio di diritto, gli hanno altresì affermato che:” […] in tema di Parte_2
comodato immobiliare, pertanto, ove manchi una particolare prescrizione di durata, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile ad nutum da parte del comodante, a norma dell'art. 1810 cod. civ”.
Nel caso di specie è emerso che i comproprietari dell'immobile in questione hanno concesso al sig.
TO di utilizzare temporaneamente tale bene per soddisfare le esigenze abitative del CP_1
proprio nucleo familiare in attesa di trovare altra sistemazione.
Dall'espletata istruttoria è emerso che sebbene siano trascorsi tanti anni dalla richiesta di rilascio immobile, il Sig. TO continua ad abitare l'unità immobiliare senza titolo e senza versare CP_1
alcuna indennità per l'occupazione dello stesso, il tutto garantito dal padre TO che, CP_2
essendo anche lui comproprietario dell'immobile, in quanto fratello germano del ricorrente, ebbe a consegnare la copia delle chiavi della casa al figlio sloggiato da altro immobile per morosità.
È da rilevare che la titolarità del diritto reale di proprietà in capo al ricorrente, oltre a risultare per
tabulas, non è stata smentita o messa in discussione dai resistenti.
Quindi, nondimeno, nonostante le profuse richieste avanzate dalla titolare dell'immobile, i resistenti pagina 5 di 8 non hanno provveduto a rilasciarle il bene.
Invero, , costituendosi nella causa, non ha negato di occupare l'immobile e non ha CP_1 CP_1
dimostrato di avere un valido titolo legittimante la sua detenzione;
e non ha neppure dimostrato di versare una indennità per il godimento del bene.
In tema di comodato precario, la scadenza della validità del vincolo dipende potestativamente dalla volontà del comodante, il quale può farla maturare liberamente mediante la richiesta di restituzione della res. Ergo, essendosi le parti vincolate mediante un comodato precario, la semplice richiesta di restituzione dell'immobile, formulata da agli odierni convenuti è in grado di Parte_1
determinare lo scioglimento del vincolo contrattuale. Pertanto, la successiva occupazione del bene immobile da parte del detentore deve ritenersi sine titulo e quindi illegittima.
Sul punto si osserva inoltre che “il rapporto di comodato stipulato verbalmente può essere provato anche a mezzo di testimoni e, conseguentemente, non sussiste – in ordine al giuramento – la preclusione di cui all'art. 2739 cc”. (Cass. n. 11620/1990).
Orbene, alla luce delle sopraesposte circostanze, la domanda avanzata da parte ricorrente deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento, non sussistendo alcun titolo che legittimi la detenzione o il possesso dell'immobile da parte di . CP_1 CP_1
I resistenti, inoltre, sono tenuti al pagamento dell'indennità di occupazione in favore del ricorrente.
Secondo la giurisprudenza di merito, è dovuta l'indennità di occupazione quale corrispettivo per il godimento del bene immobile nel caso in cui il comodatario, intervenuta la scadenza del contratto di comodato d'uso gratuito del bene, continui ad occupare sine titulo l'immobile obbligando l'avente diritto ad agire giudizialmente per ottenerne il rilascio (cfr. Tribunale di Milano, sez. XIII civ., sentenza
pagina 6 di 8 n. 6232/2021 del 20.07.2021).
Si evidenzia che “in caso di occupazione abusiva di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso” (Cass. 19004/2004; Cass. 13630/2001; Cass. 7692/2001; Cass. 1373/1999; Cass. 1123/1998).
Quanto alla liquidazione delle somme richieste a titolo di indennità per l'occupazione sine titulo,
ancora, si puntualizza che “La determinazione del risarcimento del danno ben può essere, in tal caso,
operata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, con riferimento al cosiddetto danno figurativo e, quindi, con riguardo al valore locativo del cespite usurpato” (Cass. 13630/2001; Cass.
10498/2006).
Nel caso di specie, invero, mancando riferimenti precisi da cui desumere il valore locativo, per liquidare il danno subito dall'attrice per effetto dell'occupazione illecita, si fa ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., liquidandosi l'indennità nella misura di €. 2.000,00.
Infine, quanto alle spese di lite si deve applicare il principio della soccombenza. Pertanto il resistente va condannato a rifondere allo stato le spese di lite come liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi (stante la non complessità della lite) del D.M. 55/2014, così come modificato dal
D.M.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da e per l'effetto, ordina ad TO e Parte_1 CP_1
pagina 7 di 8 TO di rilasciare, entro 60 giorni dalla notifica della presente sentenza, in favore di CP_2
parte ricorrente, il bene immobile sito in Cassibile, frazione di Siracusa, via delle Azalee n. 36,
contraddistinto al N.C.E.U. del medesimo Comune al Foglio 160, Particella 515, Sub 3, sgombero da persone e cose;
- condanna TO e TO in solido, al pagamento in favore di TO CP_1 CP_2
della somma di €. 2.000,00, oltre interessi dalla data della domanda, a titolo di indennità di Parte_1
occupazione sine titulo.
- condanna TO e TO in solido, a rifondere ad TO le CP_1 CP_2 Parte_1
spese del presente giudizio che si liquidano in € 1.278,00 per compenso professionale, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 20 febbraio 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4507/2019 promossa da:
, nato ad [...] l'[...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. ZIRONE NICOLA, presso il cui studio, in Noto, via Ducezio n. 131, è
elettivamente domiciliato.
ATTORE
contro
, nato ad [...] [...] (C.F. ), e Controparte_1 C.F._2
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), Controparte_2 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. LA ROSA FRANCESCA, presso il cui studio, in Noto, Via Cav. Di
Vitt. Veneto n. 23, Int. 28, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
CONVENUTI
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 giugno 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. TO ricorreva all'intestato Tribunale al fine di far Parte_1
accertare e dichiarare l'occupazione senza titolo dell'immobile sito in Cassibile, frazione di Siracusa,
via delle Azalee n. 36, contraddistinto al N.C.E.U. del medesimo Comune al Foglio 160, Particella 515,
Sub 3 da parte di e, conseguentemente, ordinare l'immediato rilascio dello stesso, Controparte_1
libero da persone e cose, con vittoria di spese e competenze di giudizio;
nonché al fine di riconoscere che la condotta illegittima posta in essere da ha causato un danno economico al Controparte_1
legittimo proprietario, quantificato nella somma di €. 3.840,00 o altra somma da liquidare in via equitativa.
A fondamento della propria domanda, parte ricorrente deduceva, in sintesi e per quanto di interesse,
che TO occupasse sine titulo, unitamente al proprio nucleo familiare, l'immobile sopra CP_1
descritto, già di proprietà dei genitori del ricorrente stesso, poi indivisamente pervenuto, per successione del di lui padre, in quota al coniuge superstite, sig.ra , con relativo diritto Persona_1
di usufrutto sull'intero, ed in quota, in nuda proprietà, ai cinque figli, tra cui, l'altro convenuto,
TO padre di . CP_2 Controparte_1
Sosteneva che qualche anno prima che morisse la propria madre, sig.ra approfittando del fatto Per_1
che quest'ultima non stesse abitando l'immobile in quanto ammalata, l'TO ebbe a CP_2
pagina 2 di 8 rappresentare ai propri fratelli la necessità di ospitare nella casa materna, per qualche mese, il figlio
, atteso che lo stesso, insieme al proprio nucleo familiare, era alla ricerca di un alloggio Controparte_1
da locare e destinare a residenza.
Lamentava che, ottenuto l'assenso da parte dei propri fratelli, tuttavia l'utilizzo dell'immobile non è
stato affatto momentaneo, atteso che ed continuano a rifiutarsi di CP_1 CP_2 Controparte_1
restituire l'immobile da loro occupato sine titulo.
Si costituivano i resistenti, i quali contestavano l'occupazione senza titolo dell'immobile, sostenendo che l'appartamento in questione era stato loro concesso in comodato d'uso gratuito affinchè vi abitassero gratuitamente e lo adibissero a casa familiare.
Chiedevano, pertanto, il rigetto del ricorso e delle domande ivi spiegate.
Disposto il mutamento del rito e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa era istruita mediante l'interrogatorio formale delle parti e mediante prova testimoniale;
all'esito, era fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
***
La domanda svolta da è fondata e deve essere accolta. Parte_1
Da quanto dedotto dalle parti e da quanto emerso dall'attività istruttoria è indubbio che si è in presenza di un contratto di comodato d'uso gratuito precario di cui all'art. 1810 c.c., definito come “il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito”.
Dunque, tale istituto, essenzialmente a titolo gratuito, può avere ad oggetto sia un bene mobile che un pagina 3 di 8 bene immobile e può essere concluso sia in forma scritta che verbalmente non essendo prescritta dalla legge alcuna forma particolare.
Trattandosi di un contratto reale, inoltre, per il suo perfezionamento è sufficiente la consegna della cosa.
Mediante tale contratto il comodatario si obbliga a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, servendosene secondo l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa,
senza poterne concedere il godimento a terzi in assenza del previo consenso del comodante.
Per quanto attiene la durata dell'istituto in esame l'art. 1809 c.c. sancisce che “il comodatario è
obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto, o in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto”. Peraltro, se durante il termine convenuto, o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravvenga un urgente e non preveduto bisogno del comodante, costui può esigerne la restituzione immediata.
L'art. 1810 c.c. prevede invece il comodato precario, vale a dire il comodato senza la determinazione specifica della durata.
Segnatamente la norma dispone che: “se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede”.
Tale tipologia di comodato d'uso si caratterizza per il fatto di far dipendere la scadenza del vincolo negoziale dalla volontà potestativa del comodante, il quale può farla maturare a suo libito mediante richiesta di restituzione del bene.
Sul punto la giurisprudenza granitica nel sostenere che:” Nel contratto di comodato, il termine finale pagina 4 di 8 può, a norma dell'art. 1810 c.c., risultare dall'uso cui la cosa dev'essere destinata, in quanto tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo;
in mancanza di tale destinazione, invece,
l'uso del bene viene a qualificarsi a tempo indeterminato, sicché il comodato deve intendersi a titolo precario e, perciò, revocabile "ad nutum" da parte del proprietario”( ex multis Cass. civile Sez. Unite
sent. n. 3168/2011).
Sulla scorta di tale principio di diritto, gli hanno altresì affermato che:” […] in tema di Parte_2
comodato immobiliare, pertanto, ove manchi una particolare prescrizione di durata, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile ad nutum da parte del comodante, a norma dell'art. 1810 cod. civ”.
Nel caso di specie è emerso che i comproprietari dell'immobile in questione hanno concesso al sig.
TO di utilizzare temporaneamente tale bene per soddisfare le esigenze abitative del CP_1
proprio nucleo familiare in attesa di trovare altra sistemazione.
Dall'espletata istruttoria è emerso che sebbene siano trascorsi tanti anni dalla richiesta di rilascio immobile, il Sig. TO continua ad abitare l'unità immobiliare senza titolo e senza versare CP_1
alcuna indennità per l'occupazione dello stesso, il tutto garantito dal padre TO che, CP_2
essendo anche lui comproprietario dell'immobile, in quanto fratello germano del ricorrente, ebbe a consegnare la copia delle chiavi della casa al figlio sloggiato da altro immobile per morosità.
È da rilevare che la titolarità del diritto reale di proprietà in capo al ricorrente, oltre a risultare per
tabulas, non è stata smentita o messa in discussione dai resistenti.
Quindi, nondimeno, nonostante le profuse richieste avanzate dalla titolare dell'immobile, i resistenti pagina 5 di 8 non hanno provveduto a rilasciarle il bene.
Invero, , costituendosi nella causa, non ha negato di occupare l'immobile e non ha CP_1 CP_1
dimostrato di avere un valido titolo legittimante la sua detenzione;
e non ha neppure dimostrato di versare una indennità per il godimento del bene.
In tema di comodato precario, la scadenza della validità del vincolo dipende potestativamente dalla volontà del comodante, il quale può farla maturare liberamente mediante la richiesta di restituzione della res. Ergo, essendosi le parti vincolate mediante un comodato precario, la semplice richiesta di restituzione dell'immobile, formulata da agli odierni convenuti è in grado di Parte_1
determinare lo scioglimento del vincolo contrattuale. Pertanto, la successiva occupazione del bene immobile da parte del detentore deve ritenersi sine titulo e quindi illegittima.
Sul punto si osserva inoltre che “il rapporto di comodato stipulato verbalmente può essere provato anche a mezzo di testimoni e, conseguentemente, non sussiste – in ordine al giuramento – la preclusione di cui all'art. 2739 cc”. (Cass. n. 11620/1990).
Orbene, alla luce delle sopraesposte circostanze, la domanda avanzata da parte ricorrente deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento, non sussistendo alcun titolo che legittimi la detenzione o il possesso dell'immobile da parte di . CP_1 CP_1
I resistenti, inoltre, sono tenuti al pagamento dell'indennità di occupazione in favore del ricorrente.
Secondo la giurisprudenza di merito, è dovuta l'indennità di occupazione quale corrispettivo per il godimento del bene immobile nel caso in cui il comodatario, intervenuta la scadenza del contratto di comodato d'uso gratuito del bene, continui ad occupare sine titulo l'immobile obbligando l'avente diritto ad agire giudizialmente per ottenerne il rilascio (cfr. Tribunale di Milano, sez. XIII civ., sentenza
pagina 6 di 8 n. 6232/2021 del 20.07.2021).
Si evidenzia che “in caso di occupazione abusiva di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso” (Cass. 19004/2004; Cass. 13630/2001; Cass. 7692/2001; Cass. 1373/1999; Cass. 1123/1998).
Quanto alla liquidazione delle somme richieste a titolo di indennità per l'occupazione sine titulo,
ancora, si puntualizza che “La determinazione del risarcimento del danno ben può essere, in tal caso,
operata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, con riferimento al cosiddetto danno figurativo e, quindi, con riguardo al valore locativo del cespite usurpato” (Cass. 13630/2001; Cass.
10498/2006).
Nel caso di specie, invero, mancando riferimenti precisi da cui desumere il valore locativo, per liquidare il danno subito dall'attrice per effetto dell'occupazione illecita, si fa ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., liquidandosi l'indennità nella misura di €. 2.000,00.
Infine, quanto alle spese di lite si deve applicare il principio della soccombenza. Pertanto il resistente va condannato a rifondere allo stato le spese di lite come liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi (stante la non complessità della lite) del D.M. 55/2014, così come modificato dal
D.M.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da e per l'effetto, ordina ad TO e Parte_1 CP_1
pagina 7 di 8 TO di rilasciare, entro 60 giorni dalla notifica della presente sentenza, in favore di CP_2
parte ricorrente, il bene immobile sito in Cassibile, frazione di Siracusa, via delle Azalee n. 36,
contraddistinto al N.C.E.U. del medesimo Comune al Foglio 160, Particella 515, Sub 3, sgombero da persone e cose;
- condanna TO e TO in solido, al pagamento in favore di TO CP_1 CP_2
della somma di €. 2.000,00, oltre interessi dalla data della domanda, a titolo di indennità di Parte_1
occupazione sine titulo.
- condanna TO e TO in solido, a rifondere ad TO le CP_1 CP_2 Parte_1
spese del presente giudizio che si liquidano in € 1.278,00 per compenso professionale, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 20 febbraio 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
pagina 8 di 8