Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 05/06/2025, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 01770/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00573/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 573 del 2025, proposto da
OR FR, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Maria Orlando, Sebastiano Ghirlanda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Giovanna Norrito, Francesco Gramuglia, Francesco Velardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento ex art. 116 c.p.a.
della illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione resistente in relazione all’istanza di accesso agli atti del 3 febbraio 2025, inviata a mezzo p.e.c., riguardante tutta la documentazione posta a fondamento sospensione dell’assegno di invalidità civile n. 044210007256878 con particolare riferimento ad eventuali provvedimenti di revoca e/o sospensione, comunicazioni e/o convocazioni (comprese di ricevute ed avvisi di ricevimento);
nonché, per l’accertamento
del diritto del ricorrente all’accesso alla documentazione richiesta, con ordine all’Amministrazione resistente di esibizione e consegna di copia dei predetti documenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visto l’art. 116 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente a fronte della sua istanza di accesso agli atti datata 3 febbraio 2025.
2. Si è costituito in giudizio l’INPS che ha dato atto del sopravvenuto riscontro all’istanza in commento in data 6 maggio 2025, allorquando la competente Agenzia si sarebbe resa conto dell’errore commesso nell’inoltro della precedente comunicazione datata 5 febbraio 2025, erroneamente non inviata al difensore di parte ricorrente.
Per tale ragione, l’Istituto resistente ha chiesto la definizione dell’odierna controversia con una pronuncia di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
3. Con memoria finale parte ricorrente ha aderito alla definizione del ricorso con la cessazione della materia del contendere, avendo ottenuto la documentazione chiesta, ma ha insistito per la condanna della p.a. al pagamento delle spese di lite secondo soccombenza virtuale.
4. Alla camera di consiglio del 4 giugno 2025 il ricorso è passato in decisione.
5. Alla luce degli atti deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
6. Le spese di lite, in considerazione dello svolgimento dei fatti di causa, devono essere in parte compensate tra le parti, alla luce del comportamento tenuto dall’Amministrazione resistente, mentre in parte seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa in parte le spese di giudizio mentre per la restante parte condanna l’Istituto resistente al loro pagamento in favore di parte ricorrente per la somma di euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge, se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Profili | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO