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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/02/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14998/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata Bologna il 6 maggio 1970 (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
, C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv. ti Francesco SASSONE e Fabio CHIARINI ed elettivamente domiciliati presso il loro studio a Bologna, Via Valle d'Aosta 36, RICORRENTI con l'intervento del P.M.
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 6 febbraio 2025. Il PM ha concluso “visto”.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 3 dicembre 2024. Le parti, sentite all'udienza del 6 febbraio 2025, hanno confermato la domanda. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna il 20 giugno 1999. Dall'unione sono nati , il 26 marzo 2002, e il 9 ottobre 2005. Per_1 Per_2
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. pagina 1 di 3 Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Il P.M è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale tra , nata a [...] il 6 Parte_1 maggio 1970 e nato a [...] il [...], unitisi in Parte_2 matrimonio a Bologna, il 20 giugno 1999, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune N.292 P.2 S.A Uff.01 Anno 1999; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) prende atto che le parti hanno concordato che la casa coniugale di proprietà del signor resterà in suo anche alla signora sin tanto che la Parte_2 Pt_1 stessa non troverà idoneo alloggio;
successivamente il signor venderà Parte_2
l'immobile e, qualunque sia il prezzo di vendita, corrisponderà 20.000 euro alla signora
, e 15.000,00 euro a ciascun figlio, a definizione integrale di ogni questione Pt_1 relativa all'abitazione;
3) a far data dal deposito della domanda pone in capo a ciascun genitore l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario dei figli in forma diretta e ciò fino a quando gli stessi non saranno economicamente autosufficienti;
4) a far data dal deposito del ricorso dispone che ciascun genitore si faccia carico del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli come determinate sulla base del Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del 9 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
pagina 2 di 3 b) Pt_3
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
5) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di aver così regolato ogni e qualsiasi rapporto tra gli stessi intercorrente, di rinunciare a rivendicazioni di qualsivoglia natura su beni o somme intestate a loro direttamente, e di non aver più null'altro a che pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi titolo e/o ragione di legge;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese di lite. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, tenuta il
12 febbraio 2025
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata Bologna il 6 maggio 1970 (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
, C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv. ti Francesco SASSONE e Fabio CHIARINI ed elettivamente domiciliati presso il loro studio a Bologna, Via Valle d'Aosta 36, RICORRENTI con l'intervento del P.M.
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 6 febbraio 2025. Il PM ha concluso “visto”.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 3 dicembre 2024. Le parti, sentite all'udienza del 6 febbraio 2025, hanno confermato la domanda. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna il 20 giugno 1999. Dall'unione sono nati , il 26 marzo 2002, e il 9 ottobre 2005. Per_1 Per_2
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. pagina 1 di 3 Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Il P.M è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale tra , nata a [...] il 6 Parte_1 maggio 1970 e nato a [...] il [...], unitisi in Parte_2 matrimonio a Bologna, il 20 giugno 1999, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune N.292 P.2 S.A Uff.01 Anno 1999; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) prende atto che le parti hanno concordato che la casa coniugale di proprietà del signor resterà in suo anche alla signora sin tanto che la Parte_2 Pt_1 stessa non troverà idoneo alloggio;
successivamente il signor venderà Parte_2
l'immobile e, qualunque sia il prezzo di vendita, corrisponderà 20.000 euro alla signora
, e 15.000,00 euro a ciascun figlio, a definizione integrale di ogni questione Pt_1 relativa all'abitazione;
3) a far data dal deposito della domanda pone in capo a ciascun genitore l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario dei figli in forma diretta e ciò fino a quando gli stessi non saranno economicamente autosufficienti;
4) a far data dal deposito del ricorso dispone che ciascun genitore si faccia carico del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli come determinate sulla base del Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del 9 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
pagina 2 di 3 b) Pt_3
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
5) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di aver così regolato ogni e qualsiasi rapporto tra gli stessi intercorrente, di rinunciare a rivendicazioni di qualsivoglia natura su beni o somme intestate a loro direttamente, e di non aver più null'altro a che pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi titolo e/o ragione di legge;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese di lite. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, tenuta il
12 febbraio 2025
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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