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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, ordinanza cautelare 24/11/2011, n. 4333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4333 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04333/2011 REG.PROV.CAU.
N. 09227/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9227 del 2011, proposto da:
Soc. Prelios Società di Gestione del Risparmio Spa (Social & Public Initiatives)), rappresentata e difesa dagli avv. Aldo Travi, Antonio Lirosi, Maurizio Leo, Marco Martinelli, con domicilio eletto presso Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo & Partners in Roma, via delle Quattro Fontane N.20;
contro
Agenzia delle Entrate, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 04.10.2011 con cui su richiesta della Guardia di Finanza - Nucleo PT di Milano - è stato attribuito al fondo immobiliare Social & Public Initiatives gestito da Prelios SGR il codice fiscale n. 97603130150;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato, ad una sommaria delibazione, che la questione posta con il ricorso in esame non può, comunque riguardata, ritenersi riconducibile all’ambito cognitorio del giudice amministrativo venendo in rilievo un atto che è destinato ad incidere sul definitivo accertamento dell’esistenza dei presupposti costitutivi di un’obbligazione tributaria, con conseguente competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie
P.Q.M.
Respinge la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Carlo Modica de Mohac, Consigliere
Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/11/2011
IL SEGRETARIO