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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 12/11/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
n.888/2018 e n. 419/2018 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, pronunzia la seguente
SENTENZA nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 888/2018 e 419/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e vertente
TRA
(C.F. ); (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. Giuseppe Vallone, C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Policastro Bussentino (Sa) alla via
Nazionale, n. 127
ATTORI in riassunzione
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Antonio Stoppani, con il quale domicilia presso il suo studio in Sapri (SA) alla via dei
Brasiliani n. 5
CONVENUTO
NONCHE'
(C.F. , in qualità di erede legittimo di Controparte_2 CodiceFiscale_4 [...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Massimo Stoppani ed Persona_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sapri (SA), alla via dei Brasiliani n. 5
CONVENUTO in riassunzione
E Con ; Controparte_3 Parte_3
CONVENUTE in riassunzione contumaci
Oggetto: atti emulativi
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 09.03.2018, evocava dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale i coniugi e , al fine di far accertare e Controparte_1 Persona_1 n.888/2018 e n. 419/2018 Reg.Gen.Aff.Cont.
dichiarare che le condotte poste in essere da questi ultimi fossero riconducibili ad atti emulativi con conseguente condanna degli stessi alla cessazione di tali atti, nonché al risarcimento di tutti i danni patiti.
In particolare, l'attore esponeva di essere comproprietario, unitamente alla moglie Parte_2
di un fabbricato con annesso terreno, sito in Policastro Bussentino (SA), alla loc.
[...]
Fiumara n. 24 e identificato al NCEU al foglio 27, p.lle nn. 334 e 335, sul quale gravava una servitù di passaggio costituita a vantaggio del fondo confinante di proprietà dei coniugi Persona_2
Riferiva che i coniugi nell'esercizio della propria servitù, utilizzavano Persona_2 frequentemente l'accesso con mezzi agricoli e autovetture, travalicando le norme di ordinaria prudenza e compiendo atti emulativi al sol fine di arrecare molestia a lui e alla sua famiglia.
Aggiungeva che la figlia minore, a fronte di tali comportamenti minacciosi, si CP_4 rifiutava di intrattenersi da sola negli spazi adiacenti la propria abitazione;
allo stesso modo, l'altra figlia, in seguito al comportamento molesto del si vedeva costretta a CP_5 CP_1 sporgere querela, temendo per la propria incolumità.
Sulla scorta di tali premesse, l'attore rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedere:
1) accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, che i comportamenti tenuti dai convenuti consistenti nell'attraversare il passaggio oggetto di causa con veicoli a tutta velocità, nel sollevare polvere con mezzi meccanici allo scopo di sporcare il bucato dei vicini, nel liberare nel fondo di proprietà il proprio cane, costituiscono atti emulativi e, per l'effetto, condannare i convenuti Pt_1 ad attraversare la servitù di passaggio a velocità moderata;
a utilizzare mezzi meccanici e ogni altro mezzo agricolo su terreno bagnato, previo preavviso, ai coniugi a custodire il Controparte_6 proprio cane in modo tale che non entri nel fondo attoreo;
2) condannare essi convenuti a risarcire il danno, patito dagli attori, quantificabile, in via equitativa
e prudenziale, in euro 6.000,00 ovvero nella diversa somma (maggiore o minore, con riserva di impugnativa in tale ultimo caso) ritenuta di giustizia”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.05.2018 si costituiva in giudizio , il Controparte_1 quale in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda per non essere stata esperita alcuna procedura di negoziazione assistita;
nel merito l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda formulata, nonché la nullità della domanda risarcitoria per eccessiva genericità.
Pertanto, chiedeva all'adito Tribunale di dichiarare in via preliminare la nullità, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'azione spiegata, nel merito di rigettare le domande proposte.
In sede di prima udienza il procuratore costituito per parte attrice chiedeva un rinvio nello stato per esperire il procedimento di mediazione e/o di negoziazione assistita. n.888/2018 e n. 419/2018 Reg.Gen.Aff.Cont.
Il Giudice rinviava nello stato per consentire l'esperimento di tale procedimento.
Con ordinanza del 23.12.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.10.2019, il Giudice riteneva soddisfatta la condizione di procedibilità, nonostante il procedimento non si fosse concluso per cause non imputabili alla parte attrice.
Sebbene ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio pertanto, il Persona_1
Tribunale con ordinanza del 13.11.2018 ne dichiarava la contumacia.
Previa concessione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. la causa veniva istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti e a mezzo testi.
Con la memoria n. 3 ex art. 183, comma 6 c.p.c., depositata il 12.03.2020, il convenuto faceva presente che , unitamente alla moglie, , avevano esercitato la Parte_1 Parte_2 medesima azione civile in sede penale (proc. n. 2123/2017-n. 767/2018 R.G.; proc. n. 943/2018
R.G.N.R.-n. 933/2019 R.G.) e che per tale ragione dovesse essere dichiarata l'estinzione del procedimento per rinuncia agli atti in base a quanto previsto dall'art. 75 c.p.p..
Nelle more del presente giudizio, veniva ad instaurarsi tra le stesse parti un nuovo giudizio avente lo stesso oggetto, ovvero domanda di accertamento di atti emulativi e di condanna al risarcimento dei danni, ed iscritto al n. 888/2019 di r.g..
Il Tribunale ritenuti sussistenti profili di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra i due giudizi, con ordinanza del 25.05.2021, disponeva la riunione al presente procedimento di quello iscritto al n. R.G. 888/2018.
In particolare, nel procedimento iscritto al n. R.G. 888/2018 parte attrice era , Parte_2 coniuge di , nonché comproprietaria dell'immobile, la quale citava in giudizio i Parte_1 coniugi per ottenere l'accertamento degli atti emulativi da loro compiuti, nonché Persona_2 il risarcimento dei danni patiti a causa di tali condotte. Con comparsa di costituzione e risposta del
2.10.2018 si costituiva in giudizio , il quale approntava le medesime difese di cui al Controparte_1 fascicolo con n.r.g. 419/2018, sollevando in via preliminare l'improcedibilità della domanda e chiedendone nel merito il rigetto.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 10.10.2022, gli attori chiedevano l'interruzione del procedimento a seguito del decesso di , allegando il Persona_1 rispettivo certificato anagrafico di morte.
Il Giudice con ordinanza del 10.10.2022 dichiarava l'interruzione del processo.
Il procedimento veniva tempestivamente riassunto dagli attori nei confronti degli eredi della Per_1 con ricorso ex art. 303 c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 6.06.2023, si costituiva in giudizio CP_2
, quale erede di il quale eccepiva in via preliminare: 1)
[...] Persona_1 n.888/2018 e n. 419/2018 Reg.Gen.Aff.Cont.
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento di un valido procedimento di mediazione;
2) la rinuncia agli atti del giudizio civile per aver promosso la medesima azione in sede penale;
3) il difetto di legittimazione passiva di e dei suoi eredi, atteso che alcun atto Persona_1 emulativo fosse stato a lei direttamente imputato;
nel merito l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda formulata.
Sebbene ritualmente evocati in riassunzione, le eredi e non si Controparte_3 Persona_3 costituivano in giudizio.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 28.10.2025 è stata trattenuta in decisione.
2. In via preliminare va dichiarata la contumacia delle convenute in riassunzione, Controparte_3
e , quali eredi di , in quanto sebbene ritualmente evocate Persona_3 Persona_1 non si sono costituite in giudizio.
3. Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento del tentativo di mediazione. Vi è agli atti il verbale di mediazione con esito negativo del 5.10.2022 per mancata partecipazione dei convenuti. In relazione all'istanza di revoca dell'ordinanza del
19.01.2022 avanzata dal convenuto , il Tribunale osserva che non vi è stata alcuna CP_1 rimessione in termini in quanto l'art. 5 co 1 bis d.lgs n. 28/2010 prevede espressamente che nel caso in cui la mediazione non è stata esperita, nelle materie per le quali è prevista a condizione di improcedibilità, il Giudice debba assegnare il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di mediazione e solo in caso di omessa presentazione dell'istanza può successivamente dichiararsi l'improcedibilità della domanda. Ne consegue che non vi è stata alcuna rimessione in termini in quanto, in precedenza, il Tribunale non aveva mai assegnato il termine per la mediazione che era stata in autonomia presentata dagli attori e non si era conclusa a causa di problemi della notifica da parte dell'organismo di mediazione.
va condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di Controparte_1 importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, attesa la mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo (art. 8, comma 4bis D.lgs.
n. 28/10).
4. Tanto premesso il Tribunale osserva che gli attori nei due giudizi riuniti indicati in epigrafe hanno promosso due domande: 1) domanda di accertamento degli atti emulativi posti in essere dai convenuti, distintamente indicati negli atti introduttivi dei rispettivi giudizi, e di condanna alla cessazione delle suddette condotte;
2) domanda di condanna al risarcimento dei danni.
5. Partendo dall'esame delle domande di risarcimento del danno fondate sulle condotte illecite poste in essere da (nel giudizio iscritto al n. R.G. 419/2018: “attraversare il passaggio Controparte_1 oggetto di causa con veicoli a tutta velocità; sollevare polveri con mezzi meccanici liberare il proprio n.888/2018 e n. 419/2018 Reg.Gen.Aff.Cont.
cane nella proprietà degli attori”; nel giudizio iscritto al n. R.G. 888/2018: percorrere il tratto stradale interessato dalla servitù di passaggio in favore del fondo di sua proprietà con mezzi meccanici ad alta velocità con l'intento di investire la sig.ra e nel rivolgere a quest'ultima minacce”), Parte_2 questo Tribunale ritiene di dover esaminare in via del tutto preliminare ed assorbente l'eccezione sollevata dai convenuti in ordine all'estinzione del procedimento per avere gli attori trasferito in sede penale l'azione già esercitata in sede civile ai sensi dell'art 75 c.p.p..
L'eccezione è fondata e merita accoglimento.
Orbene, il primo comma dell'art. 75 c.p.p. prevede che l'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio;
il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile. La regola di cui all'art. 75 comma 1 c.p.p., secondo cui il trasferimento dell'azione civile in sede penale comporta la rinuncia dell'attore al giudizio civile, postula che tra le due azioni vi sia identità di oggetto (in relazione alla causa petendi e al petitum) e di soggetti (personae). Tale accertamento sull'identità delle azioni - che prescinde e deve essere condotto indipendentemente dall'esame della fondatezza dell'azione esperita con la costituzione di parte civile – è rimesso all'apprezzamento di fatto del giudice di merito come tale incensurabile in sede di legittimità ove non siano rilevabili vizi di motivazione.
Inoltre, atteso che la norma prevede testualmente che l'esercizio della facoltà di effettuare la traslatio iudici comporta rinuncia agli atti del giudizio, ne consegue che l'estinzione del processo civile si verifica automaticamente, ossia di diritto (ipso iure). Il giudice civile che, quindi, venga a conoscenza dell'avvenuta costituzione di parte civile nel processo penale deve dichiarare d'ufficio l'estinzione del processo, senza che siano necessarie, ai fini della produzione dell'effetto estintivo, né una formale e separata rinuncia in sede civile né l'accettazione o l'eccezione della controparte, essendo sufficiente la sola condizione che dagli atti risulti l'avvenuto trasferimento dell'azione civile nel processo penale, sul fondamento, ben s'intende, dell'accertata identità delle due azioni, alla stregua dei comuni canoni di identificazione, di cui si è prima detto (in questi termini Cass. Civ. n.7633/2012).
Sul punto, è stato altresì chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, regolato dall'art. 75 c.p.p. determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza, e non a quello disciplinato dall'art. 306 c.p.c. al fine di evitare contrasti di giudicati (cfr. Cass. n. 23059/2022).
In ossequio ai principi richiamati, dalla documentazione versata in atti emerge che gli attori, hanno incardinato in sede civile i giudizi, qui riuniti (n.r.g. 888/2018 e n.r.g. 419/2018), chiedendo la n.888/2018 e n. 419/2018 Reg.Gen.Aff.Cont.
cessazione delle turbative e delle molestie perpetrate dal , nonché il risarcimento dei danni CP_1 subiti a seguito di tali comportamenti.
Per i medesimi fatti, i coniugi hanno presentato una prima denuncia-querela in data Controparte_6
11.08.2017 a seguito della quale è scaturito dinanzi al Tribunale penale di Lagonegro il procedimento n. 2123/2017 R.G.N.R.. In tale sede gli odierni attori si sono costituiti parte civile in data 12.06.2019 nei confronti di , imputato nel procedimento penale “ a) del reato p.e p. dagli artt. Controparte_1
81 e 660 cp perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in essere in tempi diversi, lungo la servitù di passaggio di titolarità dell'indagato e ricadente nella proprietà delle persone offese , per biasimevoli motivi, rappresentati da banali Controparte_7 liti tra vicini di casa, recava molestie e disturbo alla suindicata famiglia Controparte_6
b) del reato p. e p. dall'art. 612 c.p. perché minacciava di un danno ingiusto il sig. ”. Parte_1
In data 4.04.2018 e hanno presentato una nuova denuncia- Parte_1 Parte_2 querela nei confronti di dalla quale ne è derivato il procedimento penale n. 943/2018 Controparte_1
R.G.N.R.. Anche in tale procedimento gli odierni attori si sono costituiti parte civile in data 2.10.2019 nei confronti di , imputato “del delitto p. e p. dall'art. 660 c.p., perché con condotte Controparte_1 reiterate nel tempo, poste in essere con cadenza quotidiana e a volte anche più volte al giorno, per affermare ossessivamente la sua titolarità della servitù di passaggio ricadente nella proprietà delle pp.oo. e comunque per biasimevole motivo, transitava continuamente lungo la stradina oggetto della presente servitù, sostando con la sua auto nella proprietà dei denuncianti, utilizzava ogni occasione in cui la e le sue figlie si trovavano all'esterno della loro abitazione per inveire Parte_2 contro di loro, utilizzava gesti volgari e minacce, condotte con cui arrecava molestie continue e disturbo alle pp.oo., tanto da indurle ad evitare di stazionare all'esterno della abitazione per non incontrare il ”. CP_1
Tanto premesso, dal semplice raffronto tra gli atti introduttivi dei giudizi qui riuniti (r.g.n. 888/2018
e r.g.n. 419/2018) e gli atti di costituzione di parte civile nei procedimenti penali, contraddistinti con n. n. 2123/2017 R.G.N.R. e n. 943/2018 R.G.N.R., emerge con evidenza la sostanziale identità delle azioni esercitate.
Sotto il profilo oggettivo, il petitum è il medesimo, poiché con entrambe le azioni viene richiesto il risarcimento dei danni subiti e asseritamente cagionati dalle condotte contestate.
Con riguardo alla causa petendi, essa è identica, atteso che sia in sede civile, sia in sede penale, il diritto azionato è fondato sulle stesse vicende fattuali, ovvero le molestie e le turbative arrecate da nell'esercizio della servitù di passaggio sul fondo degli attori. Controparte_1 n.888/2018 e n. 419/2018 Reg.Gen.Aff.Cont.
Sotto il profilo soggettivo, gli attori in sede civile corrispondono alle parti civili nei procedimenti penali;
il convenuto nel giudizio civile riveste la qualità di imputato nei suddetti Controparte_1 procedimenti penali.
La coincidenza dei tre elementi identificativi della domanda (personae, petitum e causa petendi) consente, dunque, di ritenere integrati i presupposti applicativi dell'art. 75, comma 1, c.p.p., con la conseguenza che il trasferimento dell'azione civile nel processo penale comporta ex lege la rinuncia agli atti del presente giudizio e la conseguente declaratoria di estinzione parziale del procedimento esclusivamente con riferimento alla domanda di risarcimento danni, successivamente promossa dinanzi al giudice penale.
6. Passando all'esame delle domande relative agli atti emulativi, va innanzitutto accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva con riferimento alla posizione di atteso Persona_1 che, in entrambi gli atti introduttivi dei due giudizi riuniti, gli attori hanno indicato in modo specifico solo condotte riferite al convenuto (si vedano i punti h,k,n dell'atto di citazione del Controparte_1 giudizio iscritto al n. R.G. 419/2018; per quanto riguarda il giudizio iscritto al n. R.G. 888/2018 parimenti si fa riferimento unicamente ad atti posti in essere dal convenuto ). Non Controparte_1 sono prospettati, al di là della fondatezza o meno delle domande, atti emulativi asseritamente posti in essere dalla convenuta sicchè va dichiarato il difetto di legittimazione Persona_1 passiva della suddetta convenuta e dei suoi eredi citati in riassunzione a seguito del suo decesso.
7. Per quanto riguarda la posizione del convenuto la domanda ex art. 833 c.c. va Controparte_1 rigettata.
La previsione di cui all'art. 833 c.c., secondo cui il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri, ha la finalità di assicurare che l'esercizio del diritto di proprietà risponda alla funzione riconosciuta al titolare dall'ordinamento, impedendo che i poteri e le facoltà dal medesimo esercitate si traducano in atti privi di alcun interesse per il proprietario ma che, per le modalità con cui sono posti in essere, abbiano l'effetto di recare pregiudizio ad altri: in sostanza, l'atto deve essere obiettivamente privo di alcuna utilità per il proprietario ma di per sé idoneo ad arrecare danno a terzi, dovendo poi il requisito del c.d. animus nocendi essere accertato alla stregua della condotta, quale si è esteriorizzata in concreto e da cui possa trarsi inequivocabilmente la prova dell'assenza di interesse per il proprietario di compiere un atto pregiudizievole ai terzi.
Per aversi atto emulativo vietato dall'art. 833 c.c. occorre il concorso di due elementi: a) che l'atto di esercizio del diritto non arrechi utilità al proprietario;
b) che tale atto abbia il solo scopo di nuocere o arrecare molestia ad altri (Cass. n. 9998/1998). n.888/2018 e n. 419/2018 Reg.Gen.Aff.Cont.
Inoltre, in forza dei criteri generali di ripartizione dell'onere probatorio, è il soggetto che, assumendosi danneggiato, agisce ex art. 833 c.c. a dover dimostrare la ricorrenza dei descritti requisiti di fattispecie, potendosi comunque avvalere dell'ausilio di presunzioni;
l'eventuale mancata allegazione, da parte del preteso danneggiante, di ragioni giustificative di sorta non potrà quindi, di per sé, incidere nel senso di alleviare il carico probatorio dell'attore.
Ebbene, nel caso di specie, dall'istruttoria orale, non sono emersi elementi sufficienti per ritenere integrata la violazione dell'art. 833 c.c..
Il teste Giudice ha dichiarato all'udienza del 17.04.2024 di aver visto “a volte” passare, Tes_1 per il tratto stradale di proprietà degli attori e sulla quali insiste la servitù di passaggio a vantaggio del fondo dei convenuti, a velocità sostenuta e di averlo visto parcheggiare nei pressi del cancello che divide le proprietà. Il teste in relazione a tutte le altre circostanze di prova ammesse ha dichiarato di non esserne a conoscenza.
Il teste escusso all'udienza del 18.09.2021, ha dichiarato anche lui che gli è capitato Testimone_2 di vedere il signor percorrere a velocità sostenuta il passaggio in questione”. Il teste Controparte_1 ha inoltre riportato un episodio specifico in cui, si trovava a pranzo della casa della sua fidanzata e ha dichiarato: “preciso che l'abitazione di mia moglie è sita al primo piano prospiciente all'abitazione del sig. e quindi mi consente di vedere l'abitazione, il cortile e la strada di passaggio del Pt_1
vidi il sig. a bordo di un trattore che urlava , più volte per circa Pt_1 CP_1 Persona_4 trenta minuti, a bordo del trattore, al passaggio del trattore si alzava la polvere che costrinse mia moglie a togliere il bucato steso e vidi il affacciato al balcone di casa sua e l'ho invitai a Pt_1 contattare i Carabinieri, vista la scena, ma lui mi disse di aver già contattato i Carabinieri” aggiungendo che “quando il passava con il trattore mimava anche il gesto del bacio Controparte_1 con la mano, ma non so a chi il bacio fosse diretto”.
Alla luce delle dichiarazioni rese dai testi il Tribunale osserva che quanto affermato dai testi in merito al passaggio con l'auto ad alta velocità e al parcheggio nei pressi del cancello degli attori non può integrare un atto emulativo in quanto risulta assente l'elemento oggettivo, consistente nell'assenza di utilità per il proprietario giacchè dai citati comportamenti i convenuti ben possono trarre personale vantaggio ed utilità. Inoltre, non vi è prova che si tratti di comportamenti caratterizzati dall'l'intenzione di nuocere o di recare molestie agli attori.
Per quanto riguarda l'unico episodio specifico raccontato dal teste , per quanto vi possano Tes_2 essere gli estremi di una condotta illecita che ben potrebbe essere causa di un danno, non emergono elementi per ricondurla alla fattispecie di cui all'art. 833 c.c. che prevede, quale presupposto principale, la qualifica di proprietario dell'autore dei presunti atti emulativi, trattandosi di una fattispecie espressamente prevista nell'ambito della disciplina codicistica della proprietà (Libero III n.888/2018 e n. 419/2018 Reg.Gen.Aff.Cont.
Titolo II Capo I). Nel caso di specie la condotta posta in essere dal , che sarebbe passato CP_1 per circa trenta minuti a bordo del trattore sulla proprietà degli attori urlando , non è Persona_4 stata posta in essere dal nell'esercizio del suo potere dominicale e non presuppone la CP_1 qualifica di proprietario avendo peraltro pacificamente avuto luogo sul fondo di proprietà degli attori.
Ad ogni modo non si è trattato di un comportamento reiterato ma di un unico episodio che non appare, comunque, sufficiente ai seni dell'art. 833 c.c. che parla di “atti”, comportamento che, si ripete, per quanto, in astratto, possa essere ricondotto alla violazione del neminem laedere, non sono emersi elementi in questa sede né per ricondurlo all'abuso del diritto di proprietà del né per CP_1 ritenere che vi sia stata un pregiudizio al diritto di proprietà degli attori.
La domanda va quindi rigettata.
7. Per quanto attiene le spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio in assenza di note spese, relativamente alla sola attività processuale posta in essere, in applicazione dei valori minimi del DM n. 55/2014 come aggiornato, tenuto conto del valore della controversia, in considerazione del tipo di pronuncia adottata e della natura non complessa delle questioni affrontate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la contumacia dei convenuti in riassunzione, e , Controparte_3 Persona_3 eredi della defunta;
Persona_1
2) dichiara estinti per i motivi esposti in parte motiva i procedimenti relativamente alle sole domande di risarcimento del danno proposte dagli attori;
3) dichiara il difetto di legittimazione passiva degli eredi di in relazione Persona_1 alle restanti domande;
4) rigetta la domanda ex art. 833 c.c. nei confronti di;
Controparte_1
5) condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di Controparte_1 importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ex art. 8, comma 4bis
D.lgs. n. 28/10;
6) condanna gli attori al pagamento in favore di delle spese processuali che Controparte_2 liquida in euro 1.311,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15%,
c.p.a. e i.v.a. da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
7) condanna gli attori al pagamento in favore di delle spese processuali che Controparte_1 liquida in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a.
e i.v.a.. n.888/2018 e n. 419/2018 Reg.Gen.Aff.Cont.
Così deciso in Lagonegro in data 12.11.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, pronunzia la seguente
SENTENZA nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 888/2018 e 419/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e vertente
TRA
(C.F. ); (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. Giuseppe Vallone, C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Policastro Bussentino (Sa) alla via
Nazionale, n. 127
ATTORI in riassunzione
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Antonio Stoppani, con il quale domicilia presso il suo studio in Sapri (SA) alla via dei
Brasiliani n. 5
CONVENUTO
NONCHE'
(C.F. , in qualità di erede legittimo di Controparte_2 CodiceFiscale_4 [...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Massimo Stoppani ed Persona_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sapri (SA), alla via dei Brasiliani n. 5
CONVENUTO in riassunzione
E Con ; Controparte_3 Parte_3
CONVENUTE in riassunzione contumaci
Oggetto: atti emulativi
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 09.03.2018, evocava dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale i coniugi e , al fine di far accertare e Controparte_1 Persona_1 n.888/2018 e n. 419/2018 Reg.Gen.Aff.Cont.
dichiarare che le condotte poste in essere da questi ultimi fossero riconducibili ad atti emulativi con conseguente condanna degli stessi alla cessazione di tali atti, nonché al risarcimento di tutti i danni patiti.
In particolare, l'attore esponeva di essere comproprietario, unitamente alla moglie Parte_2
di un fabbricato con annesso terreno, sito in Policastro Bussentino (SA), alla loc.
[...]
Fiumara n. 24 e identificato al NCEU al foglio 27, p.lle nn. 334 e 335, sul quale gravava una servitù di passaggio costituita a vantaggio del fondo confinante di proprietà dei coniugi Persona_2
Riferiva che i coniugi nell'esercizio della propria servitù, utilizzavano Persona_2 frequentemente l'accesso con mezzi agricoli e autovetture, travalicando le norme di ordinaria prudenza e compiendo atti emulativi al sol fine di arrecare molestia a lui e alla sua famiglia.
Aggiungeva che la figlia minore, a fronte di tali comportamenti minacciosi, si CP_4 rifiutava di intrattenersi da sola negli spazi adiacenti la propria abitazione;
allo stesso modo, l'altra figlia, in seguito al comportamento molesto del si vedeva costretta a CP_5 CP_1 sporgere querela, temendo per la propria incolumità.
Sulla scorta di tali premesse, l'attore rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedere:
1) accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, che i comportamenti tenuti dai convenuti consistenti nell'attraversare il passaggio oggetto di causa con veicoli a tutta velocità, nel sollevare polvere con mezzi meccanici allo scopo di sporcare il bucato dei vicini, nel liberare nel fondo di proprietà il proprio cane, costituiscono atti emulativi e, per l'effetto, condannare i convenuti Pt_1 ad attraversare la servitù di passaggio a velocità moderata;
a utilizzare mezzi meccanici e ogni altro mezzo agricolo su terreno bagnato, previo preavviso, ai coniugi a custodire il Controparte_6 proprio cane in modo tale che non entri nel fondo attoreo;
2) condannare essi convenuti a risarcire il danno, patito dagli attori, quantificabile, in via equitativa
e prudenziale, in euro 6.000,00 ovvero nella diversa somma (maggiore o minore, con riserva di impugnativa in tale ultimo caso) ritenuta di giustizia”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.05.2018 si costituiva in giudizio , il Controparte_1 quale in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda per non essere stata esperita alcuna procedura di negoziazione assistita;
nel merito l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda formulata, nonché la nullità della domanda risarcitoria per eccessiva genericità.
Pertanto, chiedeva all'adito Tribunale di dichiarare in via preliminare la nullità, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'azione spiegata, nel merito di rigettare le domande proposte.
In sede di prima udienza il procuratore costituito per parte attrice chiedeva un rinvio nello stato per esperire il procedimento di mediazione e/o di negoziazione assistita. n.888/2018 e n. 419/2018 Reg.Gen.Aff.Cont.
Il Giudice rinviava nello stato per consentire l'esperimento di tale procedimento.
Con ordinanza del 23.12.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.10.2019, il Giudice riteneva soddisfatta la condizione di procedibilità, nonostante il procedimento non si fosse concluso per cause non imputabili alla parte attrice.
Sebbene ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio pertanto, il Persona_1
Tribunale con ordinanza del 13.11.2018 ne dichiarava la contumacia.
Previa concessione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. la causa veniva istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti e a mezzo testi.
Con la memoria n. 3 ex art. 183, comma 6 c.p.c., depositata il 12.03.2020, il convenuto faceva presente che , unitamente alla moglie, , avevano esercitato la Parte_1 Parte_2 medesima azione civile in sede penale (proc. n. 2123/2017-n. 767/2018 R.G.; proc. n. 943/2018
R.G.N.R.-n. 933/2019 R.G.) e che per tale ragione dovesse essere dichiarata l'estinzione del procedimento per rinuncia agli atti in base a quanto previsto dall'art. 75 c.p.p..
Nelle more del presente giudizio, veniva ad instaurarsi tra le stesse parti un nuovo giudizio avente lo stesso oggetto, ovvero domanda di accertamento di atti emulativi e di condanna al risarcimento dei danni, ed iscritto al n. 888/2019 di r.g..
Il Tribunale ritenuti sussistenti profili di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra i due giudizi, con ordinanza del 25.05.2021, disponeva la riunione al presente procedimento di quello iscritto al n. R.G. 888/2018.
In particolare, nel procedimento iscritto al n. R.G. 888/2018 parte attrice era , Parte_2 coniuge di , nonché comproprietaria dell'immobile, la quale citava in giudizio i Parte_1 coniugi per ottenere l'accertamento degli atti emulativi da loro compiuti, nonché Persona_2 il risarcimento dei danni patiti a causa di tali condotte. Con comparsa di costituzione e risposta del
2.10.2018 si costituiva in giudizio , il quale approntava le medesime difese di cui al Controparte_1 fascicolo con n.r.g. 419/2018, sollevando in via preliminare l'improcedibilità della domanda e chiedendone nel merito il rigetto.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 10.10.2022, gli attori chiedevano l'interruzione del procedimento a seguito del decesso di , allegando il Persona_1 rispettivo certificato anagrafico di morte.
Il Giudice con ordinanza del 10.10.2022 dichiarava l'interruzione del processo.
Il procedimento veniva tempestivamente riassunto dagli attori nei confronti degli eredi della Per_1 con ricorso ex art. 303 c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 6.06.2023, si costituiva in giudizio CP_2
, quale erede di il quale eccepiva in via preliminare: 1)
[...] Persona_1 n.888/2018 e n. 419/2018 Reg.Gen.Aff.Cont.
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento di un valido procedimento di mediazione;
2) la rinuncia agli atti del giudizio civile per aver promosso la medesima azione in sede penale;
3) il difetto di legittimazione passiva di e dei suoi eredi, atteso che alcun atto Persona_1 emulativo fosse stato a lei direttamente imputato;
nel merito l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda formulata.
Sebbene ritualmente evocati in riassunzione, le eredi e non si Controparte_3 Persona_3 costituivano in giudizio.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 28.10.2025 è stata trattenuta in decisione.
2. In via preliminare va dichiarata la contumacia delle convenute in riassunzione, Controparte_3
e , quali eredi di , in quanto sebbene ritualmente evocate Persona_3 Persona_1 non si sono costituite in giudizio.
3. Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento del tentativo di mediazione. Vi è agli atti il verbale di mediazione con esito negativo del 5.10.2022 per mancata partecipazione dei convenuti. In relazione all'istanza di revoca dell'ordinanza del
19.01.2022 avanzata dal convenuto , il Tribunale osserva che non vi è stata alcuna CP_1 rimessione in termini in quanto l'art. 5 co 1 bis d.lgs n. 28/2010 prevede espressamente che nel caso in cui la mediazione non è stata esperita, nelle materie per le quali è prevista a condizione di improcedibilità, il Giudice debba assegnare il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di mediazione e solo in caso di omessa presentazione dell'istanza può successivamente dichiararsi l'improcedibilità della domanda. Ne consegue che non vi è stata alcuna rimessione in termini in quanto, in precedenza, il Tribunale non aveva mai assegnato il termine per la mediazione che era stata in autonomia presentata dagli attori e non si era conclusa a causa di problemi della notifica da parte dell'organismo di mediazione.
va condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di Controparte_1 importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, attesa la mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo (art. 8, comma 4bis D.lgs.
n. 28/10).
4. Tanto premesso il Tribunale osserva che gli attori nei due giudizi riuniti indicati in epigrafe hanno promosso due domande: 1) domanda di accertamento degli atti emulativi posti in essere dai convenuti, distintamente indicati negli atti introduttivi dei rispettivi giudizi, e di condanna alla cessazione delle suddette condotte;
2) domanda di condanna al risarcimento dei danni.
5. Partendo dall'esame delle domande di risarcimento del danno fondate sulle condotte illecite poste in essere da (nel giudizio iscritto al n. R.G. 419/2018: “attraversare il passaggio Controparte_1 oggetto di causa con veicoli a tutta velocità; sollevare polveri con mezzi meccanici liberare il proprio n.888/2018 e n. 419/2018 Reg.Gen.Aff.Cont.
cane nella proprietà degli attori”; nel giudizio iscritto al n. R.G. 888/2018: percorrere il tratto stradale interessato dalla servitù di passaggio in favore del fondo di sua proprietà con mezzi meccanici ad alta velocità con l'intento di investire la sig.ra e nel rivolgere a quest'ultima minacce”), Parte_2 questo Tribunale ritiene di dover esaminare in via del tutto preliminare ed assorbente l'eccezione sollevata dai convenuti in ordine all'estinzione del procedimento per avere gli attori trasferito in sede penale l'azione già esercitata in sede civile ai sensi dell'art 75 c.p.p..
L'eccezione è fondata e merita accoglimento.
Orbene, il primo comma dell'art. 75 c.p.p. prevede che l'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio;
il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile. La regola di cui all'art. 75 comma 1 c.p.p., secondo cui il trasferimento dell'azione civile in sede penale comporta la rinuncia dell'attore al giudizio civile, postula che tra le due azioni vi sia identità di oggetto (in relazione alla causa petendi e al petitum) e di soggetti (personae). Tale accertamento sull'identità delle azioni - che prescinde e deve essere condotto indipendentemente dall'esame della fondatezza dell'azione esperita con la costituzione di parte civile – è rimesso all'apprezzamento di fatto del giudice di merito come tale incensurabile in sede di legittimità ove non siano rilevabili vizi di motivazione.
Inoltre, atteso che la norma prevede testualmente che l'esercizio della facoltà di effettuare la traslatio iudici comporta rinuncia agli atti del giudizio, ne consegue che l'estinzione del processo civile si verifica automaticamente, ossia di diritto (ipso iure). Il giudice civile che, quindi, venga a conoscenza dell'avvenuta costituzione di parte civile nel processo penale deve dichiarare d'ufficio l'estinzione del processo, senza che siano necessarie, ai fini della produzione dell'effetto estintivo, né una formale e separata rinuncia in sede civile né l'accettazione o l'eccezione della controparte, essendo sufficiente la sola condizione che dagli atti risulti l'avvenuto trasferimento dell'azione civile nel processo penale, sul fondamento, ben s'intende, dell'accertata identità delle due azioni, alla stregua dei comuni canoni di identificazione, di cui si è prima detto (in questi termini Cass. Civ. n.7633/2012).
Sul punto, è stato altresì chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, regolato dall'art. 75 c.p.p. determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza, e non a quello disciplinato dall'art. 306 c.p.c. al fine di evitare contrasti di giudicati (cfr. Cass. n. 23059/2022).
In ossequio ai principi richiamati, dalla documentazione versata in atti emerge che gli attori, hanno incardinato in sede civile i giudizi, qui riuniti (n.r.g. 888/2018 e n.r.g. 419/2018), chiedendo la n.888/2018 e n. 419/2018 Reg.Gen.Aff.Cont.
cessazione delle turbative e delle molestie perpetrate dal , nonché il risarcimento dei danni CP_1 subiti a seguito di tali comportamenti.
Per i medesimi fatti, i coniugi hanno presentato una prima denuncia-querela in data Controparte_6
11.08.2017 a seguito della quale è scaturito dinanzi al Tribunale penale di Lagonegro il procedimento n. 2123/2017 R.G.N.R.. In tale sede gli odierni attori si sono costituiti parte civile in data 12.06.2019 nei confronti di , imputato nel procedimento penale “ a) del reato p.e p. dagli artt. Controparte_1
81 e 660 cp perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in essere in tempi diversi, lungo la servitù di passaggio di titolarità dell'indagato e ricadente nella proprietà delle persone offese , per biasimevoli motivi, rappresentati da banali Controparte_7 liti tra vicini di casa, recava molestie e disturbo alla suindicata famiglia Controparte_6
b) del reato p. e p. dall'art. 612 c.p. perché minacciava di un danno ingiusto il sig. ”. Parte_1
In data 4.04.2018 e hanno presentato una nuova denuncia- Parte_1 Parte_2 querela nei confronti di dalla quale ne è derivato il procedimento penale n. 943/2018 Controparte_1
R.G.N.R.. Anche in tale procedimento gli odierni attori si sono costituiti parte civile in data 2.10.2019 nei confronti di , imputato “del delitto p. e p. dall'art. 660 c.p., perché con condotte Controparte_1 reiterate nel tempo, poste in essere con cadenza quotidiana e a volte anche più volte al giorno, per affermare ossessivamente la sua titolarità della servitù di passaggio ricadente nella proprietà delle pp.oo. e comunque per biasimevole motivo, transitava continuamente lungo la stradina oggetto della presente servitù, sostando con la sua auto nella proprietà dei denuncianti, utilizzava ogni occasione in cui la e le sue figlie si trovavano all'esterno della loro abitazione per inveire Parte_2 contro di loro, utilizzava gesti volgari e minacce, condotte con cui arrecava molestie continue e disturbo alle pp.oo., tanto da indurle ad evitare di stazionare all'esterno della abitazione per non incontrare il ”. CP_1
Tanto premesso, dal semplice raffronto tra gli atti introduttivi dei giudizi qui riuniti (r.g.n. 888/2018
e r.g.n. 419/2018) e gli atti di costituzione di parte civile nei procedimenti penali, contraddistinti con n. n. 2123/2017 R.G.N.R. e n. 943/2018 R.G.N.R., emerge con evidenza la sostanziale identità delle azioni esercitate.
Sotto il profilo oggettivo, il petitum è il medesimo, poiché con entrambe le azioni viene richiesto il risarcimento dei danni subiti e asseritamente cagionati dalle condotte contestate.
Con riguardo alla causa petendi, essa è identica, atteso che sia in sede civile, sia in sede penale, il diritto azionato è fondato sulle stesse vicende fattuali, ovvero le molestie e le turbative arrecate da nell'esercizio della servitù di passaggio sul fondo degli attori. Controparte_1 n.888/2018 e n. 419/2018 Reg.Gen.Aff.Cont.
Sotto il profilo soggettivo, gli attori in sede civile corrispondono alle parti civili nei procedimenti penali;
il convenuto nel giudizio civile riveste la qualità di imputato nei suddetti Controparte_1 procedimenti penali.
La coincidenza dei tre elementi identificativi della domanda (personae, petitum e causa petendi) consente, dunque, di ritenere integrati i presupposti applicativi dell'art. 75, comma 1, c.p.p., con la conseguenza che il trasferimento dell'azione civile nel processo penale comporta ex lege la rinuncia agli atti del presente giudizio e la conseguente declaratoria di estinzione parziale del procedimento esclusivamente con riferimento alla domanda di risarcimento danni, successivamente promossa dinanzi al giudice penale.
6. Passando all'esame delle domande relative agli atti emulativi, va innanzitutto accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva con riferimento alla posizione di atteso Persona_1 che, in entrambi gli atti introduttivi dei due giudizi riuniti, gli attori hanno indicato in modo specifico solo condotte riferite al convenuto (si vedano i punti h,k,n dell'atto di citazione del Controparte_1 giudizio iscritto al n. R.G. 419/2018; per quanto riguarda il giudizio iscritto al n. R.G. 888/2018 parimenti si fa riferimento unicamente ad atti posti in essere dal convenuto ). Non Controparte_1 sono prospettati, al di là della fondatezza o meno delle domande, atti emulativi asseritamente posti in essere dalla convenuta sicchè va dichiarato il difetto di legittimazione Persona_1 passiva della suddetta convenuta e dei suoi eredi citati in riassunzione a seguito del suo decesso.
7. Per quanto riguarda la posizione del convenuto la domanda ex art. 833 c.c. va Controparte_1 rigettata.
La previsione di cui all'art. 833 c.c., secondo cui il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri, ha la finalità di assicurare che l'esercizio del diritto di proprietà risponda alla funzione riconosciuta al titolare dall'ordinamento, impedendo che i poteri e le facoltà dal medesimo esercitate si traducano in atti privi di alcun interesse per il proprietario ma che, per le modalità con cui sono posti in essere, abbiano l'effetto di recare pregiudizio ad altri: in sostanza, l'atto deve essere obiettivamente privo di alcuna utilità per il proprietario ma di per sé idoneo ad arrecare danno a terzi, dovendo poi il requisito del c.d. animus nocendi essere accertato alla stregua della condotta, quale si è esteriorizzata in concreto e da cui possa trarsi inequivocabilmente la prova dell'assenza di interesse per il proprietario di compiere un atto pregiudizievole ai terzi.
Per aversi atto emulativo vietato dall'art. 833 c.c. occorre il concorso di due elementi: a) che l'atto di esercizio del diritto non arrechi utilità al proprietario;
b) che tale atto abbia il solo scopo di nuocere o arrecare molestia ad altri (Cass. n. 9998/1998). n.888/2018 e n. 419/2018 Reg.Gen.Aff.Cont.
Inoltre, in forza dei criteri generali di ripartizione dell'onere probatorio, è il soggetto che, assumendosi danneggiato, agisce ex art. 833 c.c. a dover dimostrare la ricorrenza dei descritti requisiti di fattispecie, potendosi comunque avvalere dell'ausilio di presunzioni;
l'eventuale mancata allegazione, da parte del preteso danneggiante, di ragioni giustificative di sorta non potrà quindi, di per sé, incidere nel senso di alleviare il carico probatorio dell'attore.
Ebbene, nel caso di specie, dall'istruttoria orale, non sono emersi elementi sufficienti per ritenere integrata la violazione dell'art. 833 c.c..
Il teste Giudice ha dichiarato all'udienza del 17.04.2024 di aver visto “a volte” passare, Tes_1 per il tratto stradale di proprietà degli attori e sulla quali insiste la servitù di passaggio a vantaggio del fondo dei convenuti, a velocità sostenuta e di averlo visto parcheggiare nei pressi del cancello che divide le proprietà. Il teste in relazione a tutte le altre circostanze di prova ammesse ha dichiarato di non esserne a conoscenza.
Il teste escusso all'udienza del 18.09.2021, ha dichiarato anche lui che gli è capitato Testimone_2 di vedere il signor percorrere a velocità sostenuta il passaggio in questione”. Il teste Controparte_1 ha inoltre riportato un episodio specifico in cui, si trovava a pranzo della casa della sua fidanzata e ha dichiarato: “preciso che l'abitazione di mia moglie è sita al primo piano prospiciente all'abitazione del sig. e quindi mi consente di vedere l'abitazione, il cortile e la strada di passaggio del Pt_1
vidi il sig. a bordo di un trattore che urlava , più volte per circa Pt_1 CP_1 Persona_4 trenta minuti, a bordo del trattore, al passaggio del trattore si alzava la polvere che costrinse mia moglie a togliere il bucato steso e vidi il affacciato al balcone di casa sua e l'ho invitai a Pt_1 contattare i Carabinieri, vista la scena, ma lui mi disse di aver già contattato i Carabinieri” aggiungendo che “quando il passava con il trattore mimava anche il gesto del bacio Controparte_1 con la mano, ma non so a chi il bacio fosse diretto”.
Alla luce delle dichiarazioni rese dai testi il Tribunale osserva che quanto affermato dai testi in merito al passaggio con l'auto ad alta velocità e al parcheggio nei pressi del cancello degli attori non può integrare un atto emulativo in quanto risulta assente l'elemento oggettivo, consistente nell'assenza di utilità per il proprietario giacchè dai citati comportamenti i convenuti ben possono trarre personale vantaggio ed utilità. Inoltre, non vi è prova che si tratti di comportamenti caratterizzati dall'l'intenzione di nuocere o di recare molestie agli attori.
Per quanto riguarda l'unico episodio specifico raccontato dal teste , per quanto vi possano Tes_2 essere gli estremi di una condotta illecita che ben potrebbe essere causa di un danno, non emergono elementi per ricondurla alla fattispecie di cui all'art. 833 c.c. che prevede, quale presupposto principale, la qualifica di proprietario dell'autore dei presunti atti emulativi, trattandosi di una fattispecie espressamente prevista nell'ambito della disciplina codicistica della proprietà (Libero III n.888/2018 e n. 419/2018 Reg.Gen.Aff.Cont.
Titolo II Capo I). Nel caso di specie la condotta posta in essere dal , che sarebbe passato CP_1 per circa trenta minuti a bordo del trattore sulla proprietà degli attori urlando , non è Persona_4 stata posta in essere dal nell'esercizio del suo potere dominicale e non presuppone la CP_1 qualifica di proprietario avendo peraltro pacificamente avuto luogo sul fondo di proprietà degli attori.
Ad ogni modo non si è trattato di un comportamento reiterato ma di un unico episodio che non appare, comunque, sufficiente ai seni dell'art. 833 c.c. che parla di “atti”, comportamento che, si ripete, per quanto, in astratto, possa essere ricondotto alla violazione del neminem laedere, non sono emersi elementi in questa sede né per ricondurlo all'abuso del diritto di proprietà del né per CP_1 ritenere che vi sia stata un pregiudizio al diritto di proprietà degli attori.
La domanda va quindi rigettata.
7. Per quanto attiene le spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio in assenza di note spese, relativamente alla sola attività processuale posta in essere, in applicazione dei valori minimi del DM n. 55/2014 come aggiornato, tenuto conto del valore della controversia, in considerazione del tipo di pronuncia adottata e della natura non complessa delle questioni affrontate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la contumacia dei convenuti in riassunzione, e , Controparte_3 Persona_3 eredi della defunta;
Persona_1
2) dichiara estinti per i motivi esposti in parte motiva i procedimenti relativamente alle sole domande di risarcimento del danno proposte dagli attori;
3) dichiara il difetto di legittimazione passiva degli eredi di in relazione Persona_1 alle restanti domande;
4) rigetta la domanda ex art. 833 c.c. nei confronti di;
Controparte_1
5) condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di Controparte_1 importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ex art. 8, comma 4bis
D.lgs. n. 28/10;
6) condanna gli attori al pagamento in favore di delle spese processuali che Controparte_2 liquida in euro 1.311,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15%,
c.p.a. e i.v.a. da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
7) condanna gli attori al pagamento in favore di delle spese processuali che Controparte_1 liquida in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a.
e i.v.a.. n.888/2018 e n. 419/2018 Reg.Gen.Aff.Cont.
Così deciso in Lagonegro in data 12.11.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara