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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1803/2024 V.G. introdotta da nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Michele Parte_1
Antonio Villani, del Foro di Potenza ed elettivamente domiciliato in Melfi (PZ), al Vico Cavour nr. 9 c/o lo studio del predetto difensore.
e da
, nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa dall'avv. Michele Parte_2
Antonio Villani, del Foro di Potenza ed elettivamente domiciliata in Melfi (PZ), al Vico Cavour nr. 9 c/o lo studio del predetto difensore. ricorrenti - con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria - Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto.
Conclusioni: le parti chiedono di omologare la separazione consensuale richiesta, ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso.
Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 05/12/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 12.09.2024, i coniugi - premesso di aver contratto Parte_3 Parte_2 matrimonio in Melfi (PZ), il 19/04/2008 e che dalla loro unione sono nati i figli , , Per_1 Per_2
e , tutti minorenni - hanno dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis e Per_3 Persona_4
l'insorgenza di divergenze tali da precludere la prosecuzione della convivenza.
Hanno chiesto che sia dichiarata la loro separazione consensuale con le seguenti, concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione: “Dichiarare la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
affidare i figli minori , , e Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8
in via condivisa ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità
[...]
genitoriale, con collocamento prevalente e residenza degli stessi presso la madre, in Melfi alla Via
Bologna n.
3. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore presso il quale il figlio si trova al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei figli. La casa familiare sita in Melfi (Pz) alla Via Bologna n. 3, resterà nella piena disponibilità della sig.ra con tutti gli arredi e nella stessa la madre ci vivrà con i propri figli Pt_2
minori. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé i figli prelevandoli dalla casa di abitazione della madre come di seguito concordato e comunque tenendo sempre conto delle esigenze lavorative dello stesso o di studio dei figli: nel periodo scolastico: week-end alternati dal sabato all'uscita da scuola, prelevandoli alle ore 13,00, alla domenica alle ore 21,00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé tre pomeriggi e precisamente il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 16,00 alle ore 21,00; nel periodo estivo: -week-end alternati dal mattina alle ore
11,00 alla domenica alle ore 23,00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé tre pomeriggi e precisamente il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 17,00 alle ore 23,00; vacanze natalizie: il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al giorno dell'Epifania; vacanze pasquali: i minori trascorreranno con il padre il sabato o la domenica delle Palme e il giorno di Pasqua o del Lunedì in Albis ad anni alterni con la madre;
vacanze estive: i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minorisi seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Porre a carico del padre un assegno mensile di euro
1.000,00 (di cui euro 250,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione Istat come per legge, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, da corrispondere alla madre mensilmente entro il giorno 5 di ciascun mese mediante bonifico bancario sulla Postepay della sig.ra avente codice IBAN Pt_2
[...]. Nessun mantenimento è da corrispondere alla Sig.ra da Pt_2
parte del Sig. , in quanto la stessa attualmente svolge attività lavorativa e, dunque, è Parte_1
economicamente autosufficiente. Porre a carico del sig. e della sig.ra il pagamento Parte_1 Pt_2
del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre o dal padre, da corrispondere al genitore antistatario entro la fine del mese relativo alla data di effettivo esborso. Tra le spese straordinarie rientrano:
1. quelle per le quali non è necessario il preventivo accordo tra i genitori e relative a: libri scolastici, visite sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), cure ortodontiche necessarie, cure oculistiche necessarie e cure sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, protesiche etc.; 2. quelle per le quali è necessario il preventivo accordo di entrambi i genitori e relative a: spese scolastiche(iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola, servizio baby sitting necessario per consentire alla madre lo svolgimento dell'attività lavorativa, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere, etc…); spese di natura ludica o parascolastica(corsi di attività artistiche o di informatica;
centri estivi, viaggi di istruzione e vacanze trascorse autonomamente senza i genitori etc…) e spese sportive(attrezzature e quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività sportiva, etc…); spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
spese medico sanitarie quali: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, etc… I ricorrenti dichiarano che con il presente accordo di separazione e divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica. Gli stessi, pertanto, dichiarano che, oltre a quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro (polizze o mutui). Il padre concede sin da ora consenso all'espatrio dei minori unitamente alla madre, con l'obbligo a carico della stessa di informare preventivamente il padre. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”.
All'udienza del 05/12/2024, svoltasi in presenza dei coniugi e del difensore, esperito il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato quanto dedotto nel ricorso.
Alla successiva udienza, preso atto del deposito del piano genitoriale per ciascun figlio minore e della documentazione comprovante la situazione economico-reddituale dei coniugi, il difensore presente ha chiesto emettersi sentenza di omologa della separazione ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso ed al piano genitoriale.
Il Tribunale ha quindi riservato la causa in decisione.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate ed hanno provveduto al deposito del piano genitoriale relativo a ciascun figlio minore.
L'accordo, quindi, risponde all'interesse dei quattro figli minori a giovarsi della responsabilità congiunta di entrambi i genitori nelle principali scelte riguardanti la loro vita, la loro salute e la loro formazione, nonché al loro interesse alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
Anche la frequentazione con il genitore non collocatario, come concordata nel piano genitoriale in atti, qui integralmente richiamato, soddisfa l'interesse dei figli a mantenere rapporti costanti e significativi con entrambi i genitori.
In merito ai rapporti tra questi, l'accordo prospettato dai coniugi non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Melfi (PZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Nulla per le spese, dato il ricorso congiunto.
Con separata ordinanza la causa è rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , Parte_1 Parte_2 con ricorso del 12/09/2024, così provvede: a) omologa la separazione consensuale di e , i quali hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Melfi (PZ) in data 19/04/2008, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Melfi (PZ) dell'anno 2008 - Parte 2 - Serie A - Atto nr. 6;
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
c) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come integralmente riportate in motivazione;
Per_ d) dispone l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori dei figli minori , e Per_1 Per_2
, con collocamento presso la madre, nella casa familiare;
Persona_4
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Melfi (PZ) per gli adempimenti di competenza;
f) nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio, in Potenza il 16/01/2025.
IL PRESIDENTE
Rosario Baglioni