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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente rel.
dott. Pasquale CRISTIANO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al numero 5578 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2022, avente ad oggetto l'appello nei confronti della sentenza n. 2522 del 2022, emessa dal Tribunale di OR
UN in data 10.11.2022 e pubblicata in data 11.11.2022 all'esito del giudizio recante r.g. n. 1232/2020, notificata in data 15.11.2022; causa posta in decisione, giusta ordinanza emessa all'esisto dell'udienza del 4
giugno 2024 svoltasi nella modalità del deposito di note scritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e pendente:
TRA
, C.F. , , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
quest'ultima quale procuratrice speciale di e per Pt_1 Parte_2
atto Notar di Avellino REP. 55022, tutti rapp.ti e difesi da avv. Per_1
Giuseppe Romanelli, c.f. , unitamente e C.F._4
disgiuntamente agli avv.ti Sara Romanelli, c.f. e C.F._5 Paolo Romanelli, c.f. tutti, in virtù di procura C.F._6
rilasciata su foglio separato,
Appellanti
E
, C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._7
dall'Avv. Vincenzo Ruggiero (C.F. ) presso il cui C.F._8
studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via Cervantes n.55.5.a in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
Appellato
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., (P.IVA e Cod. Controparte_2
Fisc. ), con sede in Milano, Via Crespi n. 19, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. Giancarlo Lombardi (C.F. ), C.F._9
entrambi dom.ti a Napoli alla Via Carducci 18 presso lo studio dell'avv.
Marco Scotti Galletta,
Appellato terzo chiamato in causa
CONCLUSIONI: si intendono integralmente richiamate e trascritte in seguito allo svolgimento dell'udienza del 4 giugno 2024 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), ove le parti hanno concluso riportandosi ai propri atti, nonché chiedendo l'introito in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 24.02.2020 e Parte_1 Parte_2
convenivano innanzi al Tribunale di OR UN , Controparte_1
ingegnere con studio in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Regina
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5578/22 r.g. – sentenza – pagina 2 di 17 Margherita 146, onde sentirlo condannare al pagamento della somma di €
864.118,00 o di quella maggior o minor somma che sarebbe emersa nel corso del giudizio;
- parti attrici premettevano di essersi aggiudicati all'asta nel corso di una procedura concordataria dei cespiti che erano stati periziati dalla parte convenuta, quale CTU nominato dal Tribunale nella predetta procedura;
- in un momento successivo all'aggiudicazione emergeva che i cespiti periziati presentavano degli abusi edilizi insanabili, non rilevati dal consulente tecnico, che avrebbero impedito la stipula del relativo atto di vendita forzata e, dunque, il perfezionamento dell'acquisto;
- si costituiva parte convenuta eccependo la propria carenza di legittimazione passiva dal momento che il consulente tecnico d'ufficio nominato nella procedura concorsuale rispondeva al nome di R_
, proprio parente con cui aveva collaborato nella redazione della
[...]
consulenza tecnica d'ufficio, più precisamente con riferimento alla determinazione del valore del cespite da vendere nell'ambito della procedura concordataria;
- eccepiva, altresì, che la documentazione depositata in atti da parte attrice,
sebbene recasse la propria firma, era di esclusivo utilizzo interno e non poteva, dunque, esser ricondotta alla consulenza tecnica d'ufficio;
eccepiva, altresì, che la predetta documentazione, in ogni caso, era stata oggetto di manipolazione al punto da spingere parte convenuta a sporgere querela di falso;
- parte convenuta, infine, nel merito eccepiva la prescrizione nonché
l'infondatezza della domanda e chiedeva, altresì, il differimento
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5578/22 r.g. – sentenza – pagina 3 di 17 dell'udienza di comparizione e trattazione affinché chiamasse in causa la compagnia assicuratrice di cui alla propria polizza professionale al fine di esser manlevata da un'eventuale condanna;
- a seguito della chiamata di terzo, pertanto, si costituiva in giudizio la
[...]
la quale eccepiva l'infondatezza della domanda di Controparte_2
manleva proposta da parte convenuta;
- integrato il contraddittorio, il giudice rinviava il procedimento civile all'udienza del 6.7.2021 per l'ammissione dei mezzi istruttori, previa concessione dei termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c.;
- all'esito della predetta udienza, il giudice, riservatosi sulle istanze istruttorie, con ordinanza del 20.7.2021, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il giudizio all'udienza del 21.6.2022, dapprima ex art. 281 sexies c.p.c. e successivamente per l'udienza di precisazione delle conclusioni, al cui esito riservava la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
- il Tribunale di OR UN, con sentenza n. 2522/2022, resa in data
10.11.2022 e pubblicata in data 11.11.2022, rigettava la domanda di parte attrice e condannava e alla refusione in Parte_1 Parte_2
favore di , delle spese di lite, quantificate in € 11.268,00 Controparte_1
per compensi professionali ed € 518,00 per spese, oltre spese generali, IVA
e CA come per legge, nonché al pagamento in favore della
[...]
delle spese di lite per € 7.052,00 oltre spese generali, Controparte_2
IVA e CA come per legge.
La documentazione allegata da parte convenuta veniva ritenuta dal giudice di prime cure sufficiente a provare la carenza di legittimazione passiva di
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5578/22 r.g. – sentenza – pagina 4 di 17 rispetto alla domanda di risarcimento danni proposta Controparte_1
dagli attori;
emergeva, infatti, da più documenti in atti (fra gli altri, decreto di nomina CTU del 24.3.2011; istanza di liquidazione del compenso dovuto allo stimatore;
notula per liquidazione del compenso professionale presentata al Tribunale di Avellino) che l'incarico di C.T.U. nell'ambito della procedura concorsuale era stato conferito esclusivamente a R_
, il quale, peraltro, si era avvalso della collaborazione del parente,
[...]
attuale parte convenuta, nell'espletamento di una parte dell'elaborato peritale che induceva parti attrici ad acquistare il cespite, nonostante quest'ultimo presentasse degli abusi edilizi insanabili.
Il giudice di prime cure riteneva, dunque, di dover inquadrare _1
, tutt'al più, quale ausiliario del nominato CTU sul quale, invece,
[...]
ricadevano le responsabilità per l'omessa individuazione dei gravi abusi edilizi che presentavano i cespiti aggiudicati gli attori, a fronte dell'esborso della complessiva somma di € 864.118,00.
Il giudice di prime cure, pertanto, rigettava la domanda di risarcimento proposta dalle parti attrici;
al pari, riteneva infondata la domanda di risarcimento ex art. 96 co. III c.p.c. avanzata da parte convenuta non ravvisandone i presupposti per l'accoglimento.
Avverso e per la riforma della predetta Sentenza del Tribunale di OR
UN, con atto di citazione notificato in data 15.12.2022,
proponevano appello e , per il tramite Parte_1 Parte_2
della loro procuratrice speciale , rassegnando le seguenti Parte_3
conclusioni:
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5578/22 r.g. – sentenza – pagina 5 di 17 1) Dichiararsi il presente gravame tempestivo, legittimo, ammissibile, fondato in fatto ed in diritto, per l'effetto:
2) Revocarsi in toto ogni statuizione contenuta nella sentenza n.°
2522/2022 in R.G. n.° 1232/2020 del 10/11/2022 del Tribunale di OR
UN, Seconda Sezione Civile, pubblicata il 10 novembre 2022 e
notificata in data 15 novembre 2022 che deve essere riformata e per
l'effetto 3) Accertarsi che l'elaborato peritale a firma “ing. Per_3
”, come innanzi generalizzato ed individuato, depositato e parte
[...]
integrante degli atti dell'“Avviso di procedura competitiva” – del
14/12/2016 a firma del commissario liquidatore avv. nella CP_3
procedura di Concordato preventivo n.° 08/2010 del Tribunale di Avellino
, è inesatto, ingannevole e fallace;
in quanto Parte_4
rappresenta un compendio che non può essere finalizzato ed adibito all'attività di produzione di pelli;
4) Accertato il nesso di causalità tra la illegittimità delle attività poste in essere dall'ing. ed il depauperamento del patrimonio Controparte_1
mobiliare ed immobiliare degli appellanti, condannarsi il convenuto a
pagare a questi ultimi, in ristoro dei danni subiti, una somma nella misura
non inferiore a quella depositata presso le casse del Concordato Preventivo
DOC ovvero a quella minore o maggiore che sarà accertata Parte_4
in corso di causa;
5) Sempre in dipendenza ed a seguito dell'accertata responsabilità del convenuto liquidarsi, con condanna al pagamento dell'appellato, in favore degli appellanti il danno consistente nel mancato utilizzo dell'opificio
industriale sito in Solofra nonché quello derivante e conseguenziale al
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5578/22 r.g. – sentenza – pagina 6 di 17 mancato guadagno per l'inadempimento dei contratti stipulati sulla previsione dell'utilizzo del predetto opificio e della perdita di clientela,
nonché danno da assenza dal mercato della commercializzazione dei
pellami.
6) Condannarsi al pagamento degli interessi ex art. 5, co. 2 del D. Lgs.
9/10/2002, n. 231* quale danno subito per la inutilizzabilità della provvista
di danaro attualmente congelata nelle mani del Tribunale di Avellino procedura concordataria n.° 08/2010 . Parte_4
In particolare, parte odierna appellante col primo motivo di appello impugna la sentenza stante la violazione dell'art. 64 c.p.c;
col secondo motivo censura la decisione del Tribunale di OR UN per l'illogicità del percorso argomentativo della motivazione, avendo individuato l'esonero di responsabilità dell'IN. in Controparte_1
quanto ausiliario del C.T.U.;
col terzo motivo si contesta la falsa, erronea violazione della norma sulla legittimazione passiva in combinato disposto con l'art. 2043 c.c.;
col quarto motivo parte appellante impugna la sentenza stante la mancata autorizzazione alla chiamata in causa degli organi concordatari, il tutto con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.3.2023 si costituiva in giudizio il quale eccepiva preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità del proposto appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito chiedeva il rigetto del mezzo di gravame proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
in subordine eccepiva l'intervenuta prescrizione della domanda di parte appellante;
in linea gradata, chiedeva
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5578/22 r.g. – sentenza – pagina 7 di 17 condannarsi la terza chiamata in causa al risarcimento del danno eventualmente riconosciuto in capo a parte appellante, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
In data 1.5.2023 si costituiva, altresì, la la quale, in Controparte_2
via principale, concludeva per il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e, comunque, in quanto infondato in fatto e in diritto;
in subordine il rigetto della domanda di manleva proposta nei propri confronti da stante l'inoperatività della garanzia assicurativa di Controparte_1
cui alla polizza professionale richiamata;
in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva, limitare l'eventuale condanna delle condizioni di operatività previste dal contratto di assicurazioni in atti, compresi franchigie e massimali.
All'esito dell'udienza di comparizione e trattazione del 2.5.2023 celebrata in presenza, la Corte rinviava il giudizio in prosieguo all'udienza del
13.6.2023; con ordinanza resa all'esito della predetta udienza, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, la Corte rinviava il giudizio all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.6.2024; parte appellante, nelle proprie note di trattazione scritta, depositava istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. a seguito dell'incardinamento dinanzi il Tribunale di Avellino di un procedimento penale avviato nei confronti di Controparte_1
recante Proc. Pen. N. 3839/2021 R.G.N.R.; all'esito della predetta udienza la causa veniva rimessa in decisione, con la concessione alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5578/22 r.g. – sentenza – pagina 8 di 17 Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame articolata da ai sensi dell'art. 342 c.p.c., rispondendo Controparte_1
l'articolazione dell'atto di appello al requisito di specificità richiesto dalla norma. Difatti, premesso l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'art. 342 c.p.c. non impone l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, né la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata
(Cass. Sez. Un. n. 27199/2017, nonché Cass. n. 13535/2018), rileva questo
Collegio come l'appellante non abbia omesso di indicare le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sottoponendo a una critica sufficientemente specifica le argomentazioni a sostegno della decisione impugnata, ciò anche previa trascrizione del passaggio non condiviso e mediante l'esposizione dei motivi di dissenso che, alla stregua dei principi in materia di onere probatorio applicabili al caso di specie e delle risultanze documentali specificamente richiamate, imporrebbero una diversa decisione.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., pure sollevata dalla difesa dell'appellata, essa non può condurre alla definizione del giudizio, perché per accogliere l'eccezione di inammissibilità formulata ai sensi del predetto art. 348 bis c.p.c. l'appello non deve avere neanche una probabilità di accoglimento e deve essere ictu
oculi, grazie ad un mero confronto tra motivi di appello e motivazione della sentenza di primo grado, palesemente infondato.
In ogni caso, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5578/22 r.g. – sentenza – pagina 9 di 17 Nel merito, i primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente e giuridicamente connessi, sono infondati.
Occorre specificare che l'odierno giudizio ha ad oggetto la richiesta di pagamento da parte di e , a titolo di Parte_1 Parte_2
risarcimento danni, di una somma nella misura non inferiore a quella depositata presso le casse del concordato preventivo n. 08/2010 del
Tribunale di Avellino a seguito dell'assegnazione in Parte_4
loro favore nel corso della predetta procedura di un capannone industriale,
risultato successivamente abusivo nonostante la perizia tecnica endoprocedimentale espletata;
le parti appellanti chiedono, altresì, il risarcimento danni a seguito del mancato utilizzo dell'opificio industriale sito in Solofra.
Le predette domande di risarcimento danni vengono proposte nei confronti di , parente e collaboratore del nominato C.T.U. nella Controparte_1
suddetta procedura di concordato, identificato quale reale autore dell'elaborato peritale che, non avendo accertato ed individuato gli abusi edilizi insanabili in capo al cespite assegnato, induceva in errore gli istanti,
i quali corrispondevano la somma di € 864.118,00 a fronte di un cespite che non poteva esser loro trasferito.
Orbene, è parere di questo Collegio che alcuna responsabilità può essere imputata a nella causazione dei danni giacché la Controparte_1
documentazione in atti è univoca nel fornire la prova inconfutabile del fatto che il C.T.U. nominato nel concordato di cui sopra fosse (il solo) ing.
. Persona_2
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5578/22 r.g. – sentenza – pagina 10 di 17 Il giudice di prime cure ha correttamente rigettato la domanda in quanto proposta nei confronti di colui che, nella vicenda così come ricostruita, ha assolto la funzione di (occulto) ausiliario del C.T.U. .
Orbene, è pacifico che il consulente tecnico d'ufficio possa farsi assistere da collaboratori nell'espletamento di determinate attività, anche prescindendo dalla richiesta di autorizzazione al Giudice alla nomina di un ausiliario.
E', dunque, esclusivo onere del nominato C.T.U., nell'espletamento dell'incarico ricevuto, assumere le responsabilità del proprio operato anche quando demanda a propri collaboratori determinate attività strumentali.
Dalla documentazione in atti emerge sin troppo chiaramente come nell'ambito della procedura concordataria il nominato C.T.U. fosse R_
zio dell'odierna parte appellata, il quale, come ebbe ad
[...]
accertarsi si rivolse al nipote affinché effettuasse attività per proprio conto,
senza, peraltro, rivolgere alcuna richiesta al giudice.
Con riguardo ai documenti 9 e 10 depositati dagli odierni appellanti, su cui si fonda la domanda di risarcimento danni avanzata da questi ultimi, si osserva che trattasi di elaborati finalizzati all'individuazione del valore dell'opificio, delle merci nonché dei macchinari industriali ivi riposti;
i predetti documenti a firma di non fanno altro che Controparte_1
confermare la collaborazione di quest'ultimo col nominato C.T.U., ma nulla aggiungono in merito all'esatta individuazione del consulente tecnico d'ufficio nominato nell'ambito della procedura concordataria ed incaricato dagli organi della procedura affinché effettuasse una descrizione e valutazione dei beni del debitore.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5578/22 r.g. – sentenza – pagina 11 di 17 Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte rimarcato il principio secondo cui in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente può
avvalersi dell'opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, né una nomina formale, purché egli assuma la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni raggiunte dal collaboratore e fatta salva una valutazione in ordine alla necessità del ricorso a tale esperto
"esterno" svolta successivamente dal giudice (Cassazione Civile,
Sez. 3, Sentenza n. 16471 del 15/07/2009).
Nel caso di specie, il su esposto principio non può che tradursi nella declaratoria di astratta responsabilità solo in capo all'ausiliario del giudice,
senza esservi spazio per una responsabilità diretta del collaboratore del c.t.u.
Invero, il secondo comma dell'art 64 c.p.c. precisa che il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti è punito con una sanzione penale e che “in ogni caso” è dovuto alle parti il risarcimento del danno da lui arrecato.
Trattandosi di un illecito civile extracontrattuale (tra il ctu e le parti del giudizio non c'è alcun vincolo privatistico), per ottenere il risarcimento del danno il danneggiato deve dare prova del danno patito, del nesso di causalità tra il danno e la condotta del ctu e della sussistenza della colpa in capo al ctu in termini di gravità (Tribunale di Monza sentenza del
27/10/2023).
Orbene, non è dubbio:
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5578/22 r.g. – sentenza – pagina 12 di 17 - che il Commissario Giudiziale Avv. in data 21 marzo Controparte_4
2011 richiese al Giudice delegato, e nell'ambito della procedura n. 8/2010
la nomina di un esperto stimatore. In calce a tale istanza compare il decreto di nomina del Giudice Delegato del seguente tenore: “il GD, vista la
richiesta, ritenuta la stessa condivisibile, nomina l'IN. R_
Avellino 24.3.11 Firmato Il Gd deposito 24.03.2011“
[...] Per_4
(cfr. doc n. 10);
- sempre ad opera del medesimo G.D. seguiva il decreto di liquidazione della parcella onorari che fu effettuata, sulla scorta della preliminare notula, unicamente e solo in favore del ; Persona_2
- e ciò sebbene fosse del tutto palese in atti come la consulenza risultasse redatta su carta intestata e firmata da , senza che né il Controparte_1
commissario giudiziale né il giudice si avvedesse dell'errore, palesato dal fatto che il si era fatto approntare una relazione parziale dal R_
parente e poi l'avesse consegnata agli organi concorsuali senza _1
neppure peritarsi di cambiare la carta intestata o di sottoscriverla.
A riprova dell'esattezza della suddetta ricostruzione emerge che nel fascicolo di ufficio della procedura concordataria n.8/2010 pendente presso il Tribunale di Avellino (G.D. Dott.ssa ) compare “Istanza di Per_5
Liquidazione ex art. 25 L.F. del compenso dovuto allo stimatore ex art.
172 L.F. IN. ” depositata in data 26.05.2011 dall'Avv. Persona_2
quale Commissario Giudiziale (cfr. documento sub n. Controparte_4
11), corredata da “Notula analitica dei compensi estesa e rimessa dallo stimatore IN. ( sub 2 del Foliario del documento n. 11) e _1
redatta su carta intestata dell'IN. , Via Tavernola Persona_2
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5578/22 r.g. – sentenza – pagina 13 di 17 43 Castellammare di Stabia (NA) tel/fax 0818712978, con firma non intellegibile ma che, in ogni caso, NON è sottoscrizione coincidente con quella al convenuto IN. . Controparte_1
In altri termini, pare abbastanza palese che il commissionò un R_
lavoro parziale al nipote , apprendendo il lavoro di questi senza _1
neppure premurarsi di verificare quanto questi aveva parzialmente elaborato, né di far eseguire ulteriori riscontri in loco e documentali, senz'altro indugio e neppure avendo cura di sostituire la carta intestata del nipote, depositando l'elaborato agli organi concorsuali.
In siffatta circostanza ed in assenza di altri elementi idonei a comprovare una specifica e diretta cointeressenza dell'ing. nella consapevole _1
produzione del danno extracontrattuale, non può che confermarsi la decisione di prime cure.
L'infondatezza del quarto motivo di appello è la diretta conseguenza di quanto sopra riportato con riferimento ai primi tre motivi di appello.
L'estraneità di rispetto alle vicende endoprocedimentali Controparte_1
del concordato preventivo, da cui sorgono indiscutibilmente le aspettative delle parti appellanti, comporta l'inammissibilità della richiesta di chiamata in causa nel presente giudizio degli organi della procedura concordataria,
nei cui confronti non può che esser proposto autonomo giudizio, non potendo questo Collegio ritenere il presente giudizio comune ai predetti organi.
Al pari, risultano inammissibili e/o irrilevanti le richieste istruttorie avanzate da parte appellante perché giammai potrebbero condurre ad esito
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5578/22 r.g. – sentenza – pagina 14 di 17 finale diverso da quello or ora affermato, non essendo dirette a provare una diretta cointeressenza del con lo zio nella produzione dell'illecito. _1
Per quanto riguarda l'istanza di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. proposta da parte appellante con le note di trattazione scritta per l'udienza del 4.6.2024 in quanto vi sarebbe processo penale in corso nei confronti del per gli stessi fatti di causa, è opinione di Controparte_1
questo Collegio essere l'istanza infondata.
Nell'eventuale procedimento penale, infatti, oggetto dell'accertamento sarebbe la verifica dell'autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla perizia apparentemente a firma del nominato C.T.U., più precisamente l'accertamento della riconducibilità della stessa firma ad altri organi della procedura concordataria;
pertanto, l'eventuale procedimento nulla aggiungerebbe all'istruttoria del presente giudizio.
Invero, quantunque dovesse accertarsi che la firma è quella di _1
non avendo costui avuto formale incarico dagli organi
[...]
concorsuali né essendovi prova che la perizia è stata da lui depositata, non si vede come, sul piano della causalità, potrebbe a lui ascriversi il danno. E
ciò in specie tenuto conto di quanto dal affermato in merito al _1
prelievo da parte dello zio dal proprio studio dell'elaborato parziale in un momento molto particolare, in coincidenza con l'agonia del proprio genitore, poi spirato, senza che egli giammai avesse garantito la completezza delle attività di pertinenza esclusiva del consulente tecnico.
Insomma, che il consulente tecnico si sia avvalso dell'operato altrui, non conduce automaticamente quest'ultimo ad essere direttamente responsabile degli eventuali errori commessi.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5578/22 r.g. – sentenza – pagina 15 di 17 Questo Collegio, infine, non ritiene di dover disporre la condanna delle parti appellanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. co. III, dal momento che nel caso di specie non ritiene sussistere mala fede o colpa grave in capo alle parti soccombenti nel presente giudizio. E' piuttosto vero che anche a causa della colpa (pur lieve) dello stesso nella collaborazione col Controparte_1
parente e nel rilascio di una consulenza approssimativa, abbia potuto indurre in errore gli attuali appellanti, trovatisi in una situazione economicamente assai svantaggiata per l'enorme superficialità degli organi concorsuali e del consulente tecnico formalmente nominato.
Ciò posto, la Corte deve confermare la sentenza impugnata.
Non resta che statuire sulle spese del giudizio per le quali, reputa la Corte,
sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione.
Invero, come già anticipato, lo stesso peccò di Controparte_1
leggerezza nell'effettuare una stima approssimativa, dovendosi viceversa opporre alla consegna allo zio di un elaborato incompleto, quantunque trovandosi in un momento particolare per le gravi condizioni di salute del proprio genitore. E' indubbio, infatti, come offrire collaborazione ad un c.t.u., quantunque proprio zio, fidandosi solo delle “carte” da lui consegnate e senza riserva alcuna di indagini più appropriate mediante riscontri incrociati, abbia di fatto generato una situazione per la quale, mercè il subdolo comportamento dell'ing. , le pubblicità di vendita R_
dell'immobile sono state totalmente falsate, inducendo i compratori all'acquisto sulla base di una condizione di diritto del tutto avulsa dalla realtà. Ergo, la colpa da ritenere lieve dell'ing, è stata concausa _1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5578/22 r.g. – sentenza – pagina 16 di 17 della situazione determinante il danno finale, finendo per rilevare ai fini delle spese.
Parimenti, rispetto al rapporto assicurativo, si giustifica la compensazione in ragione della particolarità della vicenda.
Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater T.U. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile (ex Quarta A), definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
nei confronti di nonché Parte_2 Controparte_1 [...]
avverso la Sentenza n. 2522 del 2022, emessa dal Controparte_2
Tribunale di OR UN e pubblicata il 11.11.2022, così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto,
- Conferma la sentenza impugnata;
- Compensa le spese del grado tra le parti;
- Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1quater T.U. n. 115/2002 nei confronti dell'appellante.
Così deciso, nella camera di consiglio del 19/11/2024
Il Presidente est. dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5578/22 r.g. – sentenza – pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente rel.
dott. Pasquale CRISTIANO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al numero 5578 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2022, avente ad oggetto l'appello nei confronti della sentenza n. 2522 del 2022, emessa dal Tribunale di OR
UN in data 10.11.2022 e pubblicata in data 11.11.2022 all'esito del giudizio recante r.g. n. 1232/2020, notificata in data 15.11.2022; causa posta in decisione, giusta ordinanza emessa all'esisto dell'udienza del 4
giugno 2024 svoltasi nella modalità del deposito di note scritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e pendente:
TRA
, C.F. , , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
quest'ultima quale procuratrice speciale di e per Pt_1 Parte_2
atto Notar di Avellino REP. 55022, tutti rapp.ti e difesi da avv. Per_1
Giuseppe Romanelli, c.f. , unitamente e C.F._4
disgiuntamente agli avv.ti Sara Romanelli, c.f. e C.F._5 Paolo Romanelli, c.f. tutti, in virtù di procura C.F._6
rilasciata su foglio separato,
Appellanti
E
, C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._7
dall'Avv. Vincenzo Ruggiero (C.F. ) presso il cui C.F._8
studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via Cervantes n.55.5.a in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
Appellato
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., (P.IVA e Cod. Controparte_2
Fisc. ), con sede in Milano, Via Crespi n. 19, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. Giancarlo Lombardi (C.F. ), C.F._9
entrambi dom.ti a Napoli alla Via Carducci 18 presso lo studio dell'avv.
Marco Scotti Galletta,
Appellato terzo chiamato in causa
CONCLUSIONI: si intendono integralmente richiamate e trascritte in seguito allo svolgimento dell'udienza del 4 giugno 2024 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), ove le parti hanno concluso riportandosi ai propri atti, nonché chiedendo l'introito in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 24.02.2020 e Parte_1 Parte_2
convenivano innanzi al Tribunale di OR UN , Controparte_1
ingegnere con studio in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Regina
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5578/22 r.g. – sentenza – pagina 2 di 17 Margherita 146, onde sentirlo condannare al pagamento della somma di €
864.118,00 o di quella maggior o minor somma che sarebbe emersa nel corso del giudizio;
- parti attrici premettevano di essersi aggiudicati all'asta nel corso di una procedura concordataria dei cespiti che erano stati periziati dalla parte convenuta, quale CTU nominato dal Tribunale nella predetta procedura;
- in un momento successivo all'aggiudicazione emergeva che i cespiti periziati presentavano degli abusi edilizi insanabili, non rilevati dal consulente tecnico, che avrebbero impedito la stipula del relativo atto di vendita forzata e, dunque, il perfezionamento dell'acquisto;
- si costituiva parte convenuta eccependo la propria carenza di legittimazione passiva dal momento che il consulente tecnico d'ufficio nominato nella procedura concorsuale rispondeva al nome di R_
, proprio parente con cui aveva collaborato nella redazione della
[...]
consulenza tecnica d'ufficio, più precisamente con riferimento alla determinazione del valore del cespite da vendere nell'ambito della procedura concordataria;
- eccepiva, altresì, che la documentazione depositata in atti da parte attrice,
sebbene recasse la propria firma, era di esclusivo utilizzo interno e non poteva, dunque, esser ricondotta alla consulenza tecnica d'ufficio;
eccepiva, altresì, che la predetta documentazione, in ogni caso, era stata oggetto di manipolazione al punto da spingere parte convenuta a sporgere querela di falso;
- parte convenuta, infine, nel merito eccepiva la prescrizione nonché
l'infondatezza della domanda e chiedeva, altresì, il differimento
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5578/22 r.g. – sentenza – pagina 3 di 17 dell'udienza di comparizione e trattazione affinché chiamasse in causa la compagnia assicuratrice di cui alla propria polizza professionale al fine di esser manlevata da un'eventuale condanna;
- a seguito della chiamata di terzo, pertanto, si costituiva in giudizio la
[...]
la quale eccepiva l'infondatezza della domanda di Controparte_2
manleva proposta da parte convenuta;
- integrato il contraddittorio, il giudice rinviava il procedimento civile all'udienza del 6.7.2021 per l'ammissione dei mezzi istruttori, previa concessione dei termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c.;
- all'esito della predetta udienza, il giudice, riservatosi sulle istanze istruttorie, con ordinanza del 20.7.2021, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il giudizio all'udienza del 21.6.2022, dapprima ex art. 281 sexies c.p.c. e successivamente per l'udienza di precisazione delle conclusioni, al cui esito riservava la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
- il Tribunale di OR UN, con sentenza n. 2522/2022, resa in data
10.11.2022 e pubblicata in data 11.11.2022, rigettava la domanda di parte attrice e condannava e alla refusione in Parte_1 Parte_2
favore di , delle spese di lite, quantificate in € 11.268,00 Controparte_1
per compensi professionali ed € 518,00 per spese, oltre spese generali, IVA
e CA come per legge, nonché al pagamento in favore della
[...]
delle spese di lite per € 7.052,00 oltre spese generali, Controparte_2
IVA e CA come per legge.
La documentazione allegata da parte convenuta veniva ritenuta dal giudice di prime cure sufficiente a provare la carenza di legittimazione passiva di
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5578/22 r.g. – sentenza – pagina 4 di 17 rispetto alla domanda di risarcimento danni proposta Controparte_1
dagli attori;
emergeva, infatti, da più documenti in atti (fra gli altri, decreto di nomina CTU del 24.3.2011; istanza di liquidazione del compenso dovuto allo stimatore;
notula per liquidazione del compenso professionale presentata al Tribunale di Avellino) che l'incarico di C.T.U. nell'ambito della procedura concorsuale era stato conferito esclusivamente a R_
, il quale, peraltro, si era avvalso della collaborazione del parente,
[...]
attuale parte convenuta, nell'espletamento di una parte dell'elaborato peritale che induceva parti attrici ad acquistare il cespite, nonostante quest'ultimo presentasse degli abusi edilizi insanabili.
Il giudice di prime cure riteneva, dunque, di dover inquadrare _1
, tutt'al più, quale ausiliario del nominato CTU sul quale, invece,
[...]
ricadevano le responsabilità per l'omessa individuazione dei gravi abusi edilizi che presentavano i cespiti aggiudicati gli attori, a fronte dell'esborso della complessiva somma di € 864.118,00.
Il giudice di prime cure, pertanto, rigettava la domanda di risarcimento proposta dalle parti attrici;
al pari, riteneva infondata la domanda di risarcimento ex art. 96 co. III c.p.c. avanzata da parte convenuta non ravvisandone i presupposti per l'accoglimento.
Avverso e per la riforma della predetta Sentenza del Tribunale di OR
UN, con atto di citazione notificato in data 15.12.2022,
proponevano appello e , per il tramite Parte_1 Parte_2
della loro procuratrice speciale , rassegnando le seguenti Parte_3
conclusioni:
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5578/22 r.g. – sentenza – pagina 5 di 17 1) Dichiararsi il presente gravame tempestivo, legittimo, ammissibile, fondato in fatto ed in diritto, per l'effetto:
2) Revocarsi in toto ogni statuizione contenuta nella sentenza n.°
2522/2022 in R.G. n.° 1232/2020 del 10/11/2022 del Tribunale di OR
UN, Seconda Sezione Civile, pubblicata il 10 novembre 2022 e
notificata in data 15 novembre 2022 che deve essere riformata e per
l'effetto 3) Accertarsi che l'elaborato peritale a firma “ing. Per_3
”, come innanzi generalizzato ed individuato, depositato e parte
[...]
integrante degli atti dell'“Avviso di procedura competitiva” – del
14/12/2016 a firma del commissario liquidatore avv. nella CP_3
procedura di Concordato preventivo n.° 08/2010 del Tribunale di Avellino
, è inesatto, ingannevole e fallace;
in quanto Parte_4
rappresenta un compendio che non può essere finalizzato ed adibito all'attività di produzione di pelli;
4) Accertato il nesso di causalità tra la illegittimità delle attività poste in essere dall'ing. ed il depauperamento del patrimonio Controparte_1
mobiliare ed immobiliare degli appellanti, condannarsi il convenuto a
pagare a questi ultimi, in ristoro dei danni subiti, una somma nella misura
non inferiore a quella depositata presso le casse del Concordato Preventivo
DOC ovvero a quella minore o maggiore che sarà accertata Parte_4
in corso di causa;
5) Sempre in dipendenza ed a seguito dell'accertata responsabilità del convenuto liquidarsi, con condanna al pagamento dell'appellato, in favore degli appellanti il danno consistente nel mancato utilizzo dell'opificio
industriale sito in Solofra nonché quello derivante e conseguenziale al
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5578/22 r.g. – sentenza – pagina 6 di 17 mancato guadagno per l'inadempimento dei contratti stipulati sulla previsione dell'utilizzo del predetto opificio e della perdita di clientela,
nonché danno da assenza dal mercato della commercializzazione dei
pellami.
6) Condannarsi al pagamento degli interessi ex art. 5, co. 2 del D. Lgs.
9/10/2002, n. 231* quale danno subito per la inutilizzabilità della provvista
di danaro attualmente congelata nelle mani del Tribunale di Avellino procedura concordataria n.° 08/2010 . Parte_4
In particolare, parte odierna appellante col primo motivo di appello impugna la sentenza stante la violazione dell'art. 64 c.p.c;
col secondo motivo censura la decisione del Tribunale di OR UN per l'illogicità del percorso argomentativo della motivazione, avendo individuato l'esonero di responsabilità dell'IN. in Controparte_1
quanto ausiliario del C.T.U.;
col terzo motivo si contesta la falsa, erronea violazione della norma sulla legittimazione passiva in combinato disposto con l'art. 2043 c.c.;
col quarto motivo parte appellante impugna la sentenza stante la mancata autorizzazione alla chiamata in causa degli organi concordatari, il tutto con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.3.2023 si costituiva in giudizio il quale eccepiva preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità del proposto appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito chiedeva il rigetto del mezzo di gravame proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
in subordine eccepiva l'intervenuta prescrizione della domanda di parte appellante;
in linea gradata, chiedeva
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5578/22 r.g. – sentenza – pagina 7 di 17 condannarsi la terza chiamata in causa al risarcimento del danno eventualmente riconosciuto in capo a parte appellante, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
In data 1.5.2023 si costituiva, altresì, la la quale, in Controparte_2
via principale, concludeva per il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e, comunque, in quanto infondato in fatto e in diritto;
in subordine il rigetto della domanda di manleva proposta nei propri confronti da stante l'inoperatività della garanzia assicurativa di Controparte_1
cui alla polizza professionale richiamata;
in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva, limitare l'eventuale condanna delle condizioni di operatività previste dal contratto di assicurazioni in atti, compresi franchigie e massimali.
All'esito dell'udienza di comparizione e trattazione del 2.5.2023 celebrata in presenza, la Corte rinviava il giudizio in prosieguo all'udienza del
13.6.2023; con ordinanza resa all'esito della predetta udienza, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, la Corte rinviava il giudizio all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.6.2024; parte appellante, nelle proprie note di trattazione scritta, depositava istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. a seguito dell'incardinamento dinanzi il Tribunale di Avellino di un procedimento penale avviato nei confronti di Controparte_1
recante Proc. Pen. N. 3839/2021 R.G.N.R.; all'esito della predetta udienza la causa veniva rimessa in decisione, con la concessione alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5578/22 r.g. – sentenza – pagina 8 di 17 Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame articolata da ai sensi dell'art. 342 c.p.c., rispondendo Controparte_1
l'articolazione dell'atto di appello al requisito di specificità richiesto dalla norma. Difatti, premesso l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'art. 342 c.p.c. non impone l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, né la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata
(Cass. Sez. Un. n. 27199/2017, nonché Cass. n. 13535/2018), rileva questo
Collegio come l'appellante non abbia omesso di indicare le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sottoponendo a una critica sufficientemente specifica le argomentazioni a sostegno della decisione impugnata, ciò anche previa trascrizione del passaggio non condiviso e mediante l'esposizione dei motivi di dissenso che, alla stregua dei principi in materia di onere probatorio applicabili al caso di specie e delle risultanze documentali specificamente richiamate, imporrebbero una diversa decisione.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., pure sollevata dalla difesa dell'appellata, essa non può condurre alla definizione del giudizio, perché per accogliere l'eccezione di inammissibilità formulata ai sensi del predetto art. 348 bis c.p.c. l'appello non deve avere neanche una probabilità di accoglimento e deve essere ictu
oculi, grazie ad un mero confronto tra motivi di appello e motivazione della sentenza di primo grado, palesemente infondato.
In ogni caso, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5578/22 r.g. – sentenza – pagina 9 di 17 Nel merito, i primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente e giuridicamente connessi, sono infondati.
Occorre specificare che l'odierno giudizio ha ad oggetto la richiesta di pagamento da parte di e , a titolo di Parte_1 Parte_2
risarcimento danni, di una somma nella misura non inferiore a quella depositata presso le casse del concordato preventivo n. 08/2010 del
Tribunale di Avellino a seguito dell'assegnazione in Parte_4
loro favore nel corso della predetta procedura di un capannone industriale,
risultato successivamente abusivo nonostante la perizia tecnica endoprocedimentale espletata;
le parti appellanti chiedono, altresì, il risarcimento danni a seguito del mancato utilizzo dell'opificio industriale sito in Solofra.
Le predette domande di risarcimento danni vengono proposte nei confronti di , parente e collaboratore del nominato C.T.U. nella Controparte_1
suddetta procedura di concordato, identificato quale reale autore dell'elaborato peritale che, non avendo accertato ed individuato gli abusi edilizi insanabili in capo al cespite assegnato, induceva in errore gli istanti,
i quali corrispondevano la somma di € 864.118,00 a fronte di un cespite che non poteva esser loro trasferito.
Orbene, è parere di questo Collegio che alcuna responsabilità può essere imputata a nella causazione dei danni giacché la Controparte_1
documentazione in atti è univoca nel fornire la prova inconfutabile del fatto che il C.T.U. nominato nel concordato di cui sopra fosse (il solo) ing.
. Persona_2
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5578/22 r.g. – sentenza – pagina 10 di 17 Il giudice di prime cure ha correttamente rigettato la domanda in quanto proposta nei confronti di colui che, nella vicenda così come ricostruita, ha assolto la funzione di (occulto) ausiliario del C.T.U. .
Orbene, è pacifico che il consulente tecnico d'ufficio possa farsi assistere da collaboratori nell'espletamento di determinate attività, anche prescindendo dalla richiesta di autorizzazione al Giudice alla nomina di un ausiliario.
E', dunque, esclusivo onere del nominato C.T.U., nell'espletamento dell'incarico ricevuto, assumere le responsabilità del proprio operato anche quando demanda a propri collaboratori determinate attività strumentali.
Dalla documentazione in atti emerge sin troppo chiaramente come nell'ambito della procedura concordataria il nominato C.T.U. fosse R_
zio dell'odierna parte appellata, il quale, come ebbe ad
[...]
accertarsi si rivolse al nipote affinché effettuasse attività per proprio conto,
senza, peraltro, rivolgere alcuna richiesta al giudice.
Con riguardo ai documenti 9 e 10 depositati dagli odierni appellanti, su cui si fonda la domanda di risarcimento danni avanzata da questi ultimi, si osserva che trattasi di elaborati finalizzati all'individuazione del valore dell'opificio, delle merci nonché dei macchinari industriali ivi riposti;
i predetti documenti a firma di non fanno altro che Controparte_1
confermare la collaborazione di quest'ultimo col nominato C.T.U., ma nulla aggiungono in merito all'esatta individuazione del consulente tecnico d'ufficio nominato nell'ambito della procedura concordataria ed incaricato dagli organi della procedura affinché effettuasse una descrizione e valutazione dei beni del debitore.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5578/22 r.g. – sentenza – pagina 11 di 17 Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte rimarcato il principio secondo cui in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente può
avvalersi dell'opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, né una nomina formale, purché egli assuma la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni raggiunte dal collaboratore e fatta salva una valutazione in ordine alla necessità del ricorso a tale esperto
"esterno" svolta successivamente dal giudice (Cassazione Civile,
Sez. 3, Sentenza n. 16471 del 15/07/2009).
Nel caso di specie, il su esposto principio non può che tradursi nella declaratoria di astratta responsabilità solo in capo all'ausiliario del giudice,
senza esservi spazio per una responsabilità diretta del collaboratore del c.t.u.
Invero, il secondo comma dell'art 64 c.p.c. precisa che il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti è punito con una sanzione penale e che “in ogni caso” è dovuto alle parti il risarcimento del danno da lui arrecato.
Trattandosi di un illecito civile extracontrattuale (tra il ctu e le parti del giudizio non c'è alcun vincolo privatistico), per ottenere il risarcimento del danno il danneggiato deve dare prova del danno patito, del nesso di causalità tra il danno e la condotta del ctu e della sussistenza della colpa in capo al ctu in termini di gravità (Tribunale di Monza sentenza del
27/10/2023).
Orbene, non è dubbio:
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5578/22 r.g. – sentenza – pagina 12 di 17 - che il Commissario Giudiziale Avv. in data 21 marzo Controparte_4
2011 richiese al Giudice delegato, e nell'ambito della procedura n. 8/2010
la nomina di un esperto stimatore. In calce a tale istanza compare il decreto di nomina del Giudice Delegato del seguente tenore: “il GD, vista la
richiesta, ritenuta la stessa condivisibile, nomina l'IN. R_
Avellino 24.3.11 Firmato Il Gd deposito 24.03.2011“
[...] Per_4
(cfr. doc n. 10);
- sempre ad opera del medesimo G.D. seguiva il decreto di liquidazione della parcella onorari che fu effettuata, sulla scorta della preliminare notula, unicamente e solo in favore del ; Persona_2
- e ciò sebbene fosse del tutto palese in atti come la consulenza risultasse redatta su carta intestata e firmata da , senza che né il Controparte_1
commissario giudiziale né il giudice si avvedesse dell'errore, palesato dal fatto che il si era fatto approntare una relazione parziale dal R_
parente e poi l'avesse consegnata agli organi concorsuali senza _1
neppure peritarsi di cambiare la carta intestata o di sottoscriverla.
A riprova dell'esattezza della suddetta ricostruzione emerge che nel fascicolo di ufficio della procedura concordataria n.8/2010 pendente presso il Tribunale di Avellino (G.D. Dott.ssa ) compare “Istanza di Per_5
Liquidazione ex art. 25 L.F. del compenso dovuto allo stimatore ex art.
172 L.F. IN. ” depositata in data 26.05.2011 dall'Avv. Persona_2
quale Commissario Giudiziale (cfr. documento sub n. Controparte_4
11), corredata da “Notula analitica dei compensi estesa e rimessa dallo stimatore IN. ( sub 2 del Foliario del documento n. 11) e _1
redatta su carta intestata dell'IN. , Via Tavernola Persona_2
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5578/22 r.g. – sentenza – pagina 13 di 17 43 Castellammare di Stabia (NA) tel/fax 0818712978, con firma non intellegibile ma che, in ogni caso, NON è sottoscrizione coincidente con quella al convenuto IN. . Controparte_1
In altri termini, pare abbastanza palese che il commissionò un R_
lavoro parziale al nipote , apprendendo il lavoro di questi senza _1
neppure premurarsi di verificare quanto questi aveva parzialmente elaborato, né di far eseguire ulteriori riscontri in loco e documentali, senz'altro indugio e neppure avendo cura di sostituire la carta intestata del nipote, depositando l'elaborato agli organi concorsuali.
In siffatta circostanza ed in assenza di altri elementi idonei a comprovare una specifica e diretta cointeressenza dell'ing. nella consapevole _1
produzione del danno extracontrattuale, non può che confermarsi la decisione di prime cure.
L'infondatezza del quarto motivo di appello è la diretta conseguenza di quanto sopra riportato con riferimento ai primi tre motivi di appello.
L'estraneità di rispetto alle vicende endoprocedimentali Controparte_1
del concordato preventivo, da cui sorgono indiscutibilmente le aspettative delle parti appellanti, comporta l'inammissibilità della richiesta di chiamata in causa nel presente giudizio degli organi della procedura concordataria,
nei cui confronti non può che esser proposto autonomo giudizio, non potendo questo Collegio ritenere il presente giudizio comune ai predetti organi.
Al pari, risultano inammissibili e/o irrilevanti le richieste istruttorie avanzate da parte appellante perché giammai potrebbero condurre ad esito
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5578/22 r.g. – sentenza – pagina 14 di 17 finale diverso da quello or ora affermato, non essendo dirette a provare una diretta cointeressenza del con lo zio nella produzione dell'illecito. _1
Per quanto riguarda l'istanza di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. proposta da parte appellante con le note di trattazione scritta per l'udienza del 4.6.2024 in quanto vi sarebbe processo penale in corso nei confronti del per gli stessi fatti di causa, è opinione di Controparte_1
questo Collegio essere l'istanza infondata.
Nell'eventuale procedimento penale, infatti, oggetto dell'accertamento sarebbe la verifica dell'autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla perizia apparentemente a firma del nominato C.T.U., più precisamente l'accertamento della riconducibilità della stessa firma ad altri organi della procedura concordataria;
pertanto, l'eventuale procedimento nulla aggiungerebbe all'istruttoria del presente giudizio.
Invero, quantunque dovesse accertarsi che la firma è quella di _1
non avendo costui avuto formale incarico dagli organi
[...]
concorsuali né essendovi prova che la perizia è stata da lui depositata, non si vede come, sul piano della causalità, potrebbe a lui ascriversi il danno. E
ciò in specie tenuto conto di quanto dal affermato in merito al _1
prelievo da parte dello zio dal proprio studio dell'elaborato parziale in un momento molto particolare, in coincidenza con l'agonia del proprio genitore, poi spirato, senza che egli giammai avesse garantito la completezza delle attività di pertinenza esclusiva del consulente tecnico.
Insomma, che il consulente tecnico si sia avvalso dell'operato altrui, non conduce automaticamente quest'ultimo ad essere direttamente responsabile degli eventuali errori commessi.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5578/22 r.g. – sentenza – pagina 15 di 17 Questo Collegio, infine, non ritiene di dover disporre la condanna delle parti appellanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. co. III, dal momento che nel caso di specie non ritiene sussistere mala fede o colpa grave in capo alle parti soccombenti nel presente giudizio. E' piuttosto vero che anche a causa della colpa (pur lieve) dello stesso nella collaborazione col Controparte_1
parente e nel rilascio di una consulenza approssimativa, abbia potuto indurre in errore gli attuali appellanti, trovatisi in una situazione economicamente assai svantaggiata per l'enorme superficialità degli organi concorsuali e del consulente tecnico formalmente nominato.
Ciò posto, la Corte deve confermare la sentenza impugnata.
Non resta che statuire sulle spese del giudizio per le quali, reputa la Corte,
sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione.
Invero, come già anticipato, lo stesso peccò di Controparte_1
leggerezza nell'effettuare una stima approssimativa, dovendosi viceversa opporre alla consegna allo zio di un elaborato incompleto, quantunque trovandosi in un momento particolare per le gravi condizioni di salute del proprio genitore. E' indubbio, infatti, come offrire collaborazione ad un c.t.u., quantunque proprio zio, fidandosi solo delle “carte” da lui consegnate e senza riserva alcuna di indagini più appropriate mediante riscontri incrociati, abbia di fatto generato una situazione per la quale, mercè il subdolo comportamento dell'ing. , le pubblicità di vendita R_
dell'immobile sono state totalmente falsate, inducendo i compratori all'acquisto sulla base di una condizione di diritto del tutto avulsa dalla realtà. Ergo, la colpa da ritenere lieve dell'ing, è stata concausa _1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5578/22 r.g. – sentenza – pagina 16 di 17 della situazione determinante il danno finale, finendo per rilevare ai fini delle spese.
Parimenti, rispetto al rapporto assicurativo, si giustifica la compensazione in ragione della particolarità della vicenda.
Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater T.U. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile (ex Quarta A), definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
nei confronti di nonché Parte_2 Controparte_1 [...]
avverso la Sentenza n. 2522 del 2022, emessa dal Controparte_2
Tribunale di OR UN e pubblicata il 11.11.2022, così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto,
- Conferma la sentenza impugnata;
- Compensa le spese del grado tra le parti;
- Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1quater T.U. n. 115/2002 nei confronti dell'appellante.
Così deciso, nella camera di consiglio del 19/11/2024
Il Presidente est. dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5578/22 r.g. – sentenza – pagina 17 di 17