Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 08/05/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 539/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 539/2025 promosso da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Maria Emanuela Bonazza e dall'avv. Luca Pancotti;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_2
Emanuela Bonazza e dall'avv. Luca Pancotti.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:
“1) RAPPORTI PERSONALI
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di fissare la propria residenza dove ognuno riterrà più opportuno.
2) AFFIDO CONDIVISO FIGLI
I figli e , entrambi minorenni, verranno affidati in modo condiviso ad Persona_1 Per_2
entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli e assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i medesimi relative alla educazione, all'istruzione e alla salute.
I minori avranno residenza privilegiata con la madre in Senigallia (AN), Via Garibaldi -
Marzocca n. 62 A.
- 1 -
Prima settimana e trascorreranno con la madre i giorni dal lunedì al venerdì, dal Persona_1 Per_2
mattino fino al pranzo compreso, nonché tutto il Sabato e la Domenica con pernotto;
trascorreranno invece con il padre i giorni dal Lunedì al Venerdì, dal dopo pranzo fino alla cena con pernotto.
Seconda settimana e trascorreranno con il padre i giorni dal lunedì al venerdì, dal mattino Persona_1 Per_2
fino al pranzo compreso, nonché tutto il Sabato e la Domenica con pernotto;
trascorreranno invece con la madre i giorni dal Lunedì al Venerdì, dal dopo pranzo fino alla cena con pernotto.
Per quanto concerne i periodi di vacanza e le festività, i giorni di permanenza presso l'uno o l'altro genitore saranno regolamentati come segue.
Vacanze di Natale - 24 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre - 31 dicembre - 1° gennaio - 6 gennaio: i figli trascorreranno dette festività in via alternata tra loro (il 24, il 26 il 1 con un genitore ed il 25 il 31 e il 6 con l'altro) e di anno in anno, ossia un anno con un genitore e l'anno seguente con l'altro.
Vacanze di Pasqua - Pasqua - Pasquetta-Lunedì dell'Angelo: i figli trascorreranno dette festività in via alternata tra loro (la Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro), un anno con un genitore e l'anno seguente con l'altro.
Altri giorni festivi - Primo novembre, festa di tutti i Santi- 8 dicembre, Persona_3
- 25 aprile, Anniversario della Liberazione - Primo Maggio, festa del Lavoro -
[...]
2 giugno, festa nazionale della Repubblica: i figli trascorreranno dette festività in via alternata tra loro (primo novembre, 25 aprile, 2 giugno con un genitore e 8 dicembre e primo maggio con l'altro) e in via alternata di anno in anno, ossia un anno con un genitore e l'anno seguente con l'altro.
Vacanze estive I figli manterranno lo stesso calendario ordinario di frequentazione dei genitori come stabilito per il periodo scolastico.
Si fa presente come entrambi i genitori potranno programmare ciascuno un periodo di vacanza fino a 15 giorni, anche consecutivi, da trascorrere con i figli, possibilmente nei periodi di vacanza dalla scuola, anche per effettuare viaggi in territorio italiano o all'estero,
- 2 - previo accordo con l'altro genitore e da comunicare con congruo anticipo, possibilmente entro il 31 maggio di ogni anno.
In relazione ad ogni altro giorno ricadente nei suddetti periodi di vacanza e a tutte le altre festività qui non espressamente regolamentate, i minori seguiranno il regime ordinario di frequentazione settimanale dei genitori come sopra individuato.
Stante l'età dei figli resta inteso che la suddivisione dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascun genitore, sia per quanto attiene la normale regolamentazione settimanale, sia per quanto attiene i periodi festivi e/o di vacanza, potrà subire delle modificazioni in relazione alle esigenze e agli impegni scolastici ed extra scolastici di e Persona_1 Per_2
e/o di quelle dei genitori, previo accordo fra di essi.
Entrambi i genitori avranno cura di tenere l'altro informato circa gli eventi, le questioni e le vicende maggiormente significativi della vita di figli, così da rendere reale ed effettivo l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale e consentire ad entrambi i genitori di essere presenti in modo autentico e responsabile nella loro vita.
3) MANTENIMENTO FIGLI
Il padre verserà alla NO la somma di € 200,00= mensili quale Parte_1
contributo per il mantenimento dei figli e , rivalutabile annualmente Persona_1 Per_2
secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, tramite bonifico bancario alla madre, oltre alla corresponsione nella misura del 50% delle spese straordinarie, medico specialistiche e scolastiche ed extrascolastiche, documentate, da affrontare nell'interesse dei figli, nel rispetto dei criteri sanciti dal Protocollo in vigore presso codesto Tribunale.
L'Assegno Unico corrisposto dall'INPS per i figli sarà suddiviso tra i coniugi al 50% ciascuno.
4) ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
La casa familiare sita in Senigallia (AN), Via Garibaldi - Marzocca n. 62/A, interamente di proprietà della NO che ivi continuerà a risiedervi assieme ai figli Pt_1 Persona_1
e , sarà assegnata alla medesima, mentre il GN , di comune accordo con la Per_2 Pt_2
moglie, ha già trasferito il proprio domicilio in altra e diversa abitazione sita in Senigallia
(AN), Fraz. Marzocca, Via Sorrento n. 1.
I GNi e dandosi reciprocamente atto che l'accordo Parte_1 Parte_2
patrimoniale raggiunto e di seguito esplicitato è elemento funzionale e indispensabile ai fini
- 3 - della risoluzione della crisi coniugale, intendono regolamentare come segue le questioni relative alla casa coniugale.
La NO con la sottoscrizione del presente atto, al compimento del 18° anno di Pt_1
età del figlio secondogenito, si obbliga a cedere ai figli, al 50% ciascuno, la nuda proprietà, senza corrispettivo e a costituire per sé il solo diritto di usufrutto, della casa coniugale sita a Senigallia, Fraz. Marzocca, Via Giuseppe Garibaldi n. 62/A piano T-1, identificata nell'atto di compravendita a firma Notaio d del 31.05.2017 come segue: Persona_4
“porzione di fabbricato ad uso civile abitazione sito in Senigallia (AN), località Marzocca,
Via Giuseppe Garibaldi n. 62/a, costituita da un appartamento posto al piano terra e da un appartamento posto al piano primo con annessi manufatto di un unico piano in corpo staccato adibito a locale di sgombero e corte esclusiva, il tutto censito al Catasto Fabbricati
– Foglio 18, particella 232, subalterni
*1, via Giuseppe Garibaldi n. 62/a, p.t., categoria A/3, classe 3^, vani 4, superficie catastale totale: metri quadrati 50 (cinquanta) – totale escluse aree scoperte: metri quadrati 50
(cinquanta), rendita catastale €194,19;
*3, via Giuseppe Garibaldi n. 62/a, p.t.- 1, categoria A/3, classe 3^, vani 4, superficie catastale totale: metri quadrati 50 (cinquanta) - totale escluse aree scoperte: metri quadrati
50 (cinquanta), rendita catastale €194,19 entrambi con diritto all'accessorio comune identificato con la particella 234 del foglio 18”,
e oggi censita al medesimo Catasto Fabbricati come segue: al Foglio 18, Numero 232, Sub 4, Categoria A/2, Classe 1, Consistenza 5,0 vani, Superficie catastale Totale: 111mq e Totale escluse aree scoperte: 101 mq, Rendita €335,70.
I mobili e gli arredi siti attualmente nell'immobile, già casa coniugale, restano in proprietà
e godimento della NO Pt_1
Le parti concordano, altresì, che la rata mensile del mutuo contratto dalla NO Pt_1 con l'Istituto bancario Monte dei Paschi di Siena per Atto Notaio di Ancona Persona_4 in data 31.05.2017 per l'acquisto della casa coniugale paria a circa € 450,00= mensili, continuerà ad essere corrisposta esclusivamente dalla stessa.
5) MANTENIMENTO CONIUGI
Le parti dichiarano di essere entrambe titolari di reddito autonomo e, quindi, economicamente autosufficienti, per il che rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo per il proprio mantenimento.
6) BENI MOBILI REGISTRATI
- 4 - I beni mobili registrati:
• Fiat 500X tg FD658WZ di proprietà esclusiva della NO Parte_1
• Audi A4 tg CY374TB di proprietà esclusiva del GN Parte_2
acquistati in costanza di matrimonio, rimarranno di proprietà esclusiva ed in godimento ed uso esclusivo dei rispettivi intestatari.
7) ALTRE QUESTIONI PATRIMONIALI
I coniugi dichiarano altresì di aver definito tra loro ogni altra questione patrimoniale e di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altro per qualsivoglia titolo, ragione o causa.
In particolare:
• la Polizza Extra Di Alleanza N. 24365485 contratta dalla NO Parte_1
• la Polizza di Assicurazione sulla vita – Alloro di Alleanza N. 24609456 e la Polizza di
Assicurazione sulla vita Extra di Alleanza N. 24368291 contratte dal GN Parte_2
resteranno ad onere e beneficio di essi contraenti.
L'immobile sito in AS di PR (CE), Via Giacosa n. 15, già intestato in via piena ed esclusiva alla NO resta in proprietà, uso e godimento esclusivi della stessa. Pt_1
8) Entrambi i coniugi prestano il loro reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli e ai fini della validità dell'espatrio Persona_1 Per_5
9) Le spese legali inerenti alla presente procedura vengono sostenute dai ricorrenti nella misura di ½ ciascuno.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che si sono Parte_1 Parte_2
sposati a AS di PR (CE) il 18/06/2005, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c. il quale in data 17.02.2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
- 5 - Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei due figli, entrambi minorenni.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del giudizio sono compensate in ragione dell'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio a AS di PR (CE) il 18/06/2005, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di AS di PR (CE) al n. 42, parte II, serie A dell'anno
2005; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AS di PR (CE) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 07.05.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 6 -